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SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” Testamento olografo – Autografia –

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SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” 

Testamento olografo

– Autografia –

VICENZA BOLOGNA TREVISO MILANO RAVENNA PAVIA FORLI RIMINI CESENA IMA FAENZA LUGO MANTOVA PADOVA ROVIGO AVVOCATO ESPERTO CAUSE E SOLUZIONI EREDITARIE

CHIAMA SUBITO AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA 051 6447838

Ai fini dell’identificazione del requisito dell’autografia del testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata, di tal che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorchè l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorchè su incarico o col consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente scritta dal “de cuius” e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse).

a guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell’adiuvato – che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo. (Rigetta, CORTE D’APPELLO TORINO, 13/01/2015)

il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l’autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito – che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione – non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell’autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell’acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l’istanza di verificazione. Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l’autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l’inammissibilità dell’istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’accertamento tecnico sull’autografia del testamento olografo fosse stato correttamente eseguito mediante utilizzazione, quali scritture di comparazione, di documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte attrice, che aveva avanzato l’istanza di verificazione, si fosse opposta al loro impiego).

Data dell’atto – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – Autografia – Data dell’atto – Indicazione completa del giorno, mese ed anno – Necessità – Omissione totale o parziale – Annullamento del testamento – Valutazione della rilevanza sul regolamento d’interessi contenuto nell’atto .In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie

Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 – 03)

Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.

Sez. U, Sentenza n. 6459 del 6/03/2020 (Rv. 657212 – 02)

La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Sez. U, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 – 01)

In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

).

Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019 (Rv. 653791 – 01)

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

NIENTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE SE IL CHIAMATO ALL’EREDITÀ PRIMA PRESENTA LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE E POI RINUNCIA ALL’EREDITÀ

avvocato esperto successioni
a info erede oggi avvocato esperto successioni

La rinuncia ha valore retroattivo e fa venire meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti tributari

Niente imposta di successione se il chiamato all’eredità prima presenta la denuncia di successione e poi rinuncia all’ereditàPossibile per il chiamato all’eredità evitare di pagare l’imposta di successione se, dopo avere presentato la denuncia di successione, rinuncia poi all’eredità. I giudici precisano che il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l’avviso di accertamento dell’imposta ometta di impugnarlo determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell’imposta ove successivamente rinunci all’eredità, e ciò perché l’efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo. I giudici sono stati chiamati a prendere in esame l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa ad imposta di successione, che era stata preceduta da un avviso di liquidazione non impugnato. Entrambi gli atti erano stati notificati al chiamato all’eredità che aveva prima effettuato la dichiarazione di successione e poi, otto mesi dopo, aveva rinunciato all’eredità. Per chiudere il contenzioso i giudici sottolineano che la rinuncia all’eredità, avendo valore retroattivo, ha fatto venire meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti tributari. (Sentenza 11832 del 12 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

VICENZA BOLOGNA TREVISO MILANO RAVENNA PAVIA FORLI RIMINI CESENA IMA FAENZA LUGO MANTOVA PADOVA ROVIGO AVVOCATO ESPERTO CAUSE E SOLUZIONI EREDITARIE

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