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  SUCCESSIONE CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO

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SUCCESSIONE EREDITA’ DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO

  SUCCESSIONE EREDITA’ DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO Il 4 luglio 2012 è stato adottato il regolamento 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni, che si applicherà a partire dal 17 agosto 2015 negli Stati membri dell’Unione,
SUCCESSIONE EREDITA’ DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO Il 4 luglio 2012 è stato adottato il regolamento 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni, che si applicherà a partire dal 17 agosto 2015 negli Stati membri dell’Unione,

Il 4 luglio 2012 è stato adottato il regolamento 650/2012 in materia di diritto internazionale

  SUCCESSIONE CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO

privato delle successioni, che si applicherà a partire dal 17 agosto 2015 negli Stati membri dell’Unione

con l’esclusione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito1

  SUCCESSIONE EREDITA’ DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO Il 4 luglio 2012 è stato adottato il regolamento 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni, che si applicherà a partire dal 17 agosto 2015 negli Stati membri dell’Unione,
SUCCESSIONE EREDITA’ DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO Il 4 luglio 2012 è stato adottato il regolamento 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni, che si applicherà a partire dal 17 agosto 2015 negli Stati membri dell’Unione,

La successione di un cittadino italiano era regolata dalla legge italiana, e spesso nel caso in cui il cittadino italiano fosse residente all’estero ed avesse beni mobili o immobili in Italia, sorgeva una contesa in merito a quale legge fosse applicabile alla successione, se la legge italiana o quella dello Stato di residenza, con conseguenze spesso notevoli se si considera che il diritto di legittima era riconosciuto da alcuni Paesi Europei e non da altri.

In materia successoria convivono oggi gli articoli 46 e seguenti della Legge 218/1995 e il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, entrato in vigore il 5 luglio 2012 ma che si applica alle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015.

Il regolamento ha la caratteristica generale di dettare norme uniformi di diritto internazionale privato, immediatamente applicabili all’interno di tutto lo spazio giuridico europeo, ossia dell’Ue, con l’eccezione della Danimarca (per la scelta radicale da parte di questo Paese di restare estraneo alle regole relative a queste materie) del Regno Unito e dell’Irlanda, questi ultimi per loro scelta specifica di opting out nel caso di questa materia. Inoltre è da ricordare che il regolamento è in vigore già oggi, anche se è previsto che le norme in esso contenute debbano applicarsi alle successioni che si apriranno a partire dal 17 agosto 2015.

 Così il testatore che si rechi oggi dal notaio e voglia già adottare soluzioni conformi al regolamento potrà farlo immediatamente, e la sua scelta avrà soddisfazione, purché l’evento della morte avvenga dopo tale data.

Secondo la legge italiana prima applicabile, la successione del cittadino italiano residente all’estero era regolata dalla legge italiana;

il cittadino italiano residente all’estero aveva però facoltà di redigere testamento e dichiarare nel testamento che la successione sarebbe stata regolata dallo Stato in cui risiedeva; tuttavia anche nel caso in cui il cittadino avesse scelto la legge non italiana, rimanevano salvi i diritti che la legge italiana attribuiva ai legittimari residenti in Italia.

La situazione è drasticamente cambiata dall’1 agosto 2015, per il cittadino italiano residente all’estero.

REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par­ ticolare l’articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), considerando quanto segue:

  1. (1)  L’Unione si è prefissata l’obiettivo di mantenere e svilup­ pare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realiz­ zare gradualmente tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in ma­ teria civile con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al corretto funzionamento del mercato in­ terno.
  2. (2)  A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera c) del trat­ tato sul funzionamento dell’Unione europea, tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compa­ tibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai con­ flitti di leggi e di giurisdizione.
  3. (3)  Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconosci­ mento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giu­ diziarie in quanto fondamento della cooperazione giudi­ ziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Com­ missione ad adottare un programma di misure per l’at­ tuazione di tale principio.
  4. (4)  Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure sull’attuazione del principio di riconoscimento

reciproco delle decisioni in materia civile e commercia­ le (3), comune alla Commissione e al Consiglio. Tale pro­ gramma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l’ela­ borazione di uno strumento in materia di testamenti e successioni.

  1. (5)  Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004, ha adottato un nuovo programma, dal titolo «Pro­ gramma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicu­ rezza e della giustizia nell’Unione europea» (4). Tale pro­ gramma sottolinea la necessità di adottare uno strumento in materia di successioni che tratti, in particolare, le que­ stioni del conflitto di leggi, della competenza del reci­ proco riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni nel settore delle successioni e un certificato successorio europeo.
  2. (6)  Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l’11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo pro­ gramma pluriennale, denominato «Programma di Stoc­ colma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini». Nel programma secondo il Consiglio europeo si dovrebbe estendere il riconoscimento reci­ proco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali successioni e testamenti, tenendo conto nel con­ tempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui l’ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.
  3.  È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circo­ lazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una succes­ sione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio eu­ ropeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.
  4. (8)  Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla com­ petenza, alla legge applicabile, al riconoscimento — o, secondo il caso, all’accettazione, — all’esecutività e all’ese­ cuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo.

(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. (4) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1. (5) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

IT

L 201/108 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.7.2012

  1.  L’ambito d’applicazione del presente regolamento do­vrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.
  2.  Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla ma­ teria fiscale, né alla materia amministrativa di diritto pub­ blico. Pertanto dovrebbe spettare alla legislazione nazio­ nale determinare, per esempio, le modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al momento della morte o ogni altro tipo di tassa di suc­ cessione da riscuotere dal patrimonio ereditario o dai beneficiari. Dovrebbe anche spettare al diritto nazionale determinare se il rilascio di beni della successione ai beneficiari ai sensi del presente regolamento o l’iscrizione di beni della successione in un registro possano essere soggetti al pagamento di imposte.
  3.  Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chia­ rezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regola­ mento.
  4.   Il presente regolamento non si dovrebbe pertanto appli­ care alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra co­ niugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente rego­ lamento, sono competenti per una determinata succes­ sione dovrebbero tener conto, in funzione della situazio­ ne, dello scioglimento del regime patrimoniale tra co­ niugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell’eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari.
  5.  Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funziona­ mento e allo scioglimento di trust dovrebbero essere escluse dall’ambito d’applicazione del presente regola­ mento, senza che ciò sia inteso come un’esclusione ge­ nerale dei trust. In caso di costituzione di trust testamen­ tari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari.
  6. (14)  I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dal­ l’ambito di applicazione del presente regolamento. Tutta­ via, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, de­ terminare se le donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla

morte di un diritto reale debbano essere oggetto di col­ lazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione.

(15) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento per successione di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile alle successioni. Non dovrebbe tuttavia incidere sul nu­ mero limitato («numerus clausus») dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato dal suo diritto patrimoniale.

(16) Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere l’adattamento di un diritto reale non ricono­ sciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all’adat­ tamento occorre tener conto degli obiettivi e degli inte­ ressi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica alla succes­ sione possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della coo­ perazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.

(17) L’adattamento di diritti reali non riconosciuti come espli­ citamente previsto dal presente regolamento non do­ vrebbe precludere altre forme di adattamento nel conte­ sto dell’applicazione del presente regolamento.

(18) I requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dal­ l’ambito di applicazione del presente regolamento. Spet­ terebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia suffi­ ciente o contenga le informazioni necessarie. In partico­ lare, le autorità possono verificare che il diritto del de­ funto ai beni della successione di cui al documento pre­ sentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio eu­ ropeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato mem­ bro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità

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27.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/109

preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla per­ sona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori in­ formazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

  1. (19)  Gli effetti dell’iscrizione di un diritto nel registro dovreb­ bero altresì essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determi­ nare se l’iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiara­ tivo o costitutivo. Ove, per esempio, l’acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il mo­ mento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
  2. (20)  Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi si­ stemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento al termine «organo giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giu­ diziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, non­ ché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data suc­ cessione per delega di competenza di un organo giuri­ sdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «organo giurisdizionale» non do­ vrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
  3. (21)  Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un de­ terminato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «or­ gano giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.
  4. (22)  Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conforme­ mente alle disposizioni relative al riconoscimento, all’ese­ cutività e all’esecuzione delle decisioni. Quando non eser­ citano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati

dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.

  1. (23)  In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento ge­ nerale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del de­ funto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della succes­ sione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interes­ sato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente rego­ lamento.
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