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FILIAZIONE DNA TRIBUNALE BOLOGNA NEGA DOPO DNA

(Cass. civ. 30122/2017, 8140/2018), colui che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare solo la non rispondenza del riconoscimento al vero e non la assoluta impossibilità a procreare dell’autore del riconoscimento, come invece sostenuto da un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17970/15, 17095/13), superato alla luce della riforma dell’istituto dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sostanzialmente allineato a quello del disconoscimento, con conseguente valenza dirimente, anche in tal caso, della consulenza genetica.

Orbene, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova della fondatezza della predetta domanda attrice e che pertanto nessun dubbio più sussista in ordine al mancato concepimento di S. H. N., nata a Bologna il 18.6.2009, da parte di T. H. N.

Accertato il difetto di veridicità del riconoscimento fatto da T. H. N., va dichiarato che S. H. N. non è figlia di T. H. N.; la minore perde il cognome “H. N.” che va sostituito con quello di “D.“, non essendo stato richiesto di conservarlo

 

 

FILIAZIONE DNA TRIBUNALE BOLOGNA NEGA DOPO DNA

 

IL FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la dottoressa M. C. C., in qualità di curatore speciale della minore S. H. N., nata a Bologna il (omissis).(omissis).2009, riferiva che quest’ultima, nonostante fosse figlia naturale del sig. A. Y., è stata riconosciuta, nella piena consapevolezza di tutti circa la reale paternità, dal sig. T. H. N., conoscente della famiglia, il quale, al solo fine di ottenere un valido titolo per permanere sul territorio italiano, chiedeva e otteneva da E. D. e A. Y., genitori biologici, di poter dichiarare come propria figlia la piccola S.

Documentava, inoltre, che la Procura della Repubblica di Bologna, preso atto del reato di alterazione di stato previsto dall’art. 567 comma secondo c.p., esercitava l’azione penale nei confronti di E. D., A. Y. e T. H. N., disponendo nell’ambito del predetto procedimento penale degli accertamenti genetici finalizzati ad accertare la reale paternità della minore.

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Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarato che S. H. N., nata dalla signora E. D., non fosse figlia naturale del sig. T. H. N., essendo stata concepita da A. Y.

Si costituiva E. D., aderendo alla domanda attorea.

  1. H. N., sebbene regolarmente citato, non si costituiva.

All’udienza del 20.4.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVAZIONE

si aggiunga che secondo il più recente orientamento della

 

(Cass. civ. 30122/2017, 8140/2018), colui che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare solo la non rispondenza del riconoscimento al vero e non la assoluta impossibilità a procreare dell’autore del riconoscimento, come invece sostenuto da un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17970/15, 17095/13), superato alla luce della riforma dell’istituto dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sostanzialmente allineato a quello del disconoscimento, con conseguente valenza dirimente, anche in tal caso, della consulenza genetica.

Orbene, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova della fondatezza della predetta domanda attrice e che pertanto nessun dubbio più sussista in ordine al mancato concepimento di S. H. N., nata a Bologna il 18.6.2009, da parte di T. H. N.

Accertato il difetto di veridicità del riconoscimento fatto da T. H. N., va dichiarato che S. H. N. non è figlia di T. H. N.; la minore perde il cognome “H. N.” che va sostituito con quello di “D.“, non essendo stato richiesto di conservarlo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Prima Civile

AVVOCATI A BOLOGNA STUDIO LEGALE AVVOCATO SERGIO ARMAROLI MATERIE TRATTATEAvvocati civilisti Bologna, avvocati penalisti Bologna,avvocati del lavoro Bologna, avvocati separazione Bologna, avvocati minori Bologna, avvocati divorzio Bologna, avvocati per separazione tribunale di Bologna, avvocati incidenti stradali Bologna, avvocati online Bologna, avvocati assistenza legale Bologna , avvocati diritto del lavoro Bologna, avvocati matrimonialisti Bologna, avvocati familiaristi Bologna
coppie di fatto

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Palumbi – Presidente

dott. Francesca Neri – Giudice

dott. Arianna D’Addabbo – Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15671/2020 promossa da:

  1. C. C.in qualità di Curatore Speciale diS. H. N., elettivamente domiciliata in via Commenda, 23/a San Lazzaro di Savena, presso lo studio dell’Avv. Manuela Amorosi che la rappresenta e difende, giusta delega in atti

ATTRICE

contro

  1. D., elettivamente domiciliata in via Andrea Costa, 114 Bologna, presso lo studio dell’avv. Micaela Barbieri che la rappresenta e difende, giusta delega in atti

CONVENUTA

nonché contro

  1. H. N.

CONVENUTO CONTUMACE

con l’intervento del Pubblico Ministero

INTERVENUTO

Oggetto

“impugnazione del riconoscimento di filiazione per difetto di veridicità”

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da fogli depositati il 15.4.2021.

La convenuta E. D. ha precisato come da fogli depositati il 19.4.2021.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la dottoressa M. C. C., in qualità di curatore speciale della minore S. H. N., nata a Bologna il (omissis).(omissis).2009, riferiva che quest’ultima, nonostante fosse figlia naturale del sig. A. Y., è stata riconosciuta, nella piena consapevolezza di tutti circa la reale paternità, dal sig. T. H. N., conoscente della famiglia, il quale, al solo fine di ottenere un valido titolo per permanere sul territorio italiano, chiedeva e otteneva da E. D. e A. Y., genitori biologici, di poter dichiarare come propria figlia la piccola S.

Documentava, inoltre, che la Procura della Repubblica di Bologna, preso atto del reato di alterazione di stato previsto dall’art. 567 comma secondo c.p., esercitava l’azione penale nei confronti di E. D., A. Y. e T. H. N., disponendo nell’ambito del predetto procedimento penale degli accertamenti genetici finalizzati ad accertare la reale paternità della minore.

Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarato che S. H. N., nata dalla signora E. D., non fosse figlia naturale del sig. T. H. N., essendo stata concepita da A. Y.

Si costituiva E. D., aderendo alla domanda attorea.

  1. H. N., sebbene regolarmente citato, non si costituiva.

All’udienza del 20.4.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

***

La domanda proposta dalla parte attrice, alla quale ha aderito la parte convenuta costituita, appare fondata e merita pertanto accoglimento.

Gli accertamenti genetici effettuati dalla dott.ssa Carla Bini, nel corso del procedimento penale, sulle persone di E. D., A. Y., S. H. N. e T. H. N. hanno consentito al CTU di concludere che “..per i marcatori del DNA esaminati, si è rilevata incompatibilità tra le caratteristiche genetiche di T. H. N. e quelle di S. H. N. per ben 14 eccezioni alle leggi mendeliane, ciò consente di escludere con certezza la paternità biologica di T. H. N. nei confronti di S. H. N. , nata da E. D...”.

A tal proposito va rilevato che secondo la Suprema Corte (sentenza 28649/2013), nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita, potendo utilizzarla, stante il diritto di allegazione delle parti ed il principio del libero convincimento del Giudice. Nel caso di specie, non v’è dubbio in merito alla attendibilità della perizia genetica stragiudiziale, sulla quale non è stata mossa censura alcuna, atteso che è stata espletata presso un Policlinico Universitario, struttura pubblica, e riporta le modalità di identificazione dei periziati (a mezzo carta di identità) e di estrazione dei campioni (il campionamento risulta eseguito da personale di laboratorio).

A conforto delle conclusioni del CTU depone quanto affermato negli atti della parte convenuta costituita, la quale ha ammesso che la minore è figlia di A. Y. e quanto emerge dal procedimento penale in corso. A ciò si aggiunga che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 30122/2017, 8140/2018), colui che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare solo la non rispondenza del riconoscimento al vero e non la assoluta impossibilità a procreare dell’autore del riconoscimento, come invece sostenuto da un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17970/15, 17095/13), superato alla luce della riforma dell’istituto dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sostanzialmente allineato a quello del disconoscimento, con conseguente valenza dirimente, anche in tal caso, della consulenza genetica.

Orbene, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova della fondatezza della predetta domanda attrice e che pertanto nessun dubbio più sussista in ordine al mancato concepimento di S. H. N., nata a Bologna il 18.6.2009, da parte di T. H. N.

Accertato il difetto di veridicità del riconoscimento fatto da T. H. N., va dichiarato che S. H. N. non è figlia di T. H. N.; la minore perde il cognome “H. N.” che va sostituito con quello di “D.“, non essendo stato richiesto di conservarlo.

Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio e l’assenza di opposizione della convenuta costituita e del convenuto rimasto contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da T. H. N., nato il (omissis).(omissis).1976 in Pakistan, della minore S. H. N., nata a Bologna il (omissis).(omissis).2009, e per l’effetto dichiara che la minore S. H. N. non è figlia naturale di T. H. N., bensì figlia naturale della sola E. D.;

2) dichiara che la minore perde il cognome “H. N.” ed acquista quello materno “D.“;

3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, ove passata in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;

4) nulla per le spese processuali.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 20 aprile 2021

Il Giudice rel. estensore

dott. Arianna D’Addabbo

Il Presidente

dott. Antonella Palumbi

 

 

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 7 Maggio 2021

La diversità di regime dell’azione di impugnazione della veridicità avrebbe trovato fondamento – secondo la decisione che sembra aver dato origine al riassunto orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non è condiviso da questo Collegio – nella pretesa “natura giuridica della impugnazione di riconoscimento prevista dall’art. 263 c.c., la quale, essendo diretta a far dichiarare la non veridicità del riconoscimento, avente natura confessoria, postula la dimostrazione rigorosa, sia pure attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo, dell’assoluta impossibilità che il soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio”, Cass. sez. 2^, sent. 2.8.1990, n. 7700 (corsivo aggiunto). Ora, se la confessione, come sembra pacifico, consiste in senso giuridico nell’affermazione da parte del dichiarante di un fatto a sè sfavorevole, può attribuirsi natura confessoria al riconoscimento del figlio naturale solo se il concepimento da parte di genitori non uniti in matrimonio (e la conseguente nascita del bambino) possa essere considerato una “colpa” suscettibile di essere confessata, non sul fondamento di una norma avente natura morale o religiosa, bensì in applicazione di un principio dettato dal diritto dello Stato. Una simile concezione non appare più sostenibile, alla luce dell’evoluzione del diritto positivo, così come della concezione sociale dei valori.

D’altra parte, a veder bene, l’orientamento giurisprudenziale suindicato, particolarmente restrittivo, apparentemente anomalo ed eccentrico rispetto all’altra giurisprudenza sulle azioni di stato, ha una sua giustificazione, ma solo con riferimento alla disciplina anteriore alle riforme del 2012 e 2013: giustificazione in vario modo collegata allo spazio operativo amplissimo dell’azione, con la legittimazione di chiunque vi avesse interesse, e soprattutto con l’imprescrittibilità dell’azione per tutti, anche per i terzi che manteneva il riconosciuto in uno stato estremamente precario per l’intera sua vita (e, per certi versi, anche oltre essa).

E’ da ritenere, al contrario, che le novità introdotte dalle recenti riforme (avvicinamento della disciplina del disconoscimento e dell’impugnazione del riconoscimento, previsione, anche per quest’ultima azione di termine brevi per il suo esercizio, mantenendo l’imprescrittibilità soltanto a favore dei figli) giustifichi un pieno allineamento dell’orientamento giurisprudenziale anche in questo settore a quello relativo alle altre azioni di stato (così, in particolare, Cass. n. 1859 del 2016).

Occorre allora riaffermare che il diritto vigente richiede sia il favor veritatis ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, competendo al legislatore indicare eventuali ipotesi in cui il principio possa essere derogato, per la necessità di salvaguardare interessi anch’essi costituzionalmente tutelati, e ritenuti – di rilievo superiore.

 

Cassazione civile, sez. I, 14/12/2017, (ud. 20/09/2017, dep.14/12/2017),  n. 30122

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.T. ha impugnato, per difetto di veridicità, il riconoscimento di figlio naturale effettuato da suo zio, A.S. – imprenditore che aveva operato tra l'(OMISSIS) e l'(OMISSIS), da tempo scomparso – in favore di A.M., A.R.C. e A.C., con atti trascritti nel registro delle nascite del Comune di (OMISSIS). Il Tribunale accoglieva la domanda, mandando all’Ufficiale dello Stato civile di quel Comune perchè provvedesse agli adempimenti di sua competenza. A.R.C. e A.C. dichiaravano di prestare acquiescenza alla decisione, mentre A.M. ricorreva in appello.

PUBBLICITÀ

La Corte d’Appello confermava la decisione di prime cure sulla base di una pluralità di elementi di prova e, per quanto ancora d’interesse, riteneva di valorizzare, innanzitutto, l’opposizione dei resistenti a consentire l’indagine del DNA sul corpo di A.S., che li aveva riconosciuti come figli. Neppure doveva trascurarsi, osservava la Corte di merito, la mancata menzione dei figli naturali riconosciuti nel testamento di A.S., riportante soltanto disposizioni a favore del nipote. Evidenziava ancora la Corte capitolina, tra l’altro, l’allegazione in atti di una dichiarazione del preteso padre che, nel conferire procura a notaio dell'(OMISSIS), aveva sostenuto di essere celibe e di non avere figli.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione A.M., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso A.T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 263 e 235 c.c., e art. 2697 c.c., comma 1, il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per avere applicato criteri di giudizio valevoli per le azioni di disconoscimento di paternità (art. 235 c.c., poi art. 243 bis c.c. e ss.) e contestazione di legittimità (art. 244 cod. civ.), ma non in relazione all’art. 263 c.c., (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità), che invece richiede la prova dell’assoluta impossibilità di concepimento ad opera del riconoscente.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente critica la decisione della Corte territoriale giacchè avrebbe considerato consentita l’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale in vece di soggetto che, però, non poteva procedervi, perchè aveva effettuato il riconoscimento sapendo di non essere il padre, e pertanto in mala fede, in tal modo violandosi il divieto di revoca del riconoscimento disposto all’art. 256 c.c..

1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente contesta la decisione della Corte capitolina per essere incorsa nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244,2727 e 2729 c.c., oltre che nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle frequentazioni e pure alla convivenza, intercorsa per anni, tra il padre che ne aveva operato il riconoscimento ed il figlio riconosciuto, odierno ricorrente.

1.4. – Con il quarto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per essere incorsa nella violazione dell’art. 263 c.c., nell’attuale formulazione, secondo cui, gli “altri legittimati” all’impugnazione per difetto di veridicità, in questo caso il nipote/erede, devono proporre l’azione nei cinque anni.

2.1. – Il ricorrente censura la Corte territoriale, con il primo motivo di impugnazione, per aver ritenuto applicabili criteri di giudizio utilizzabili in relazione ad istituti giuridici diversi, a proposito dell’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in ordine alla quale devono invece applicarsi specifiche discipline, come emergenti dal dettato legislativo e dall’elaborazione giurisprudenziale.

Questo Collegio non ignora che, effettivamente, è possibile rinvenire precedenti pronunce della Suprema Corte, anche recenti, che affermano essere necessario, perchè possa essere accolta l’azione di impugnazione della veridicità del riconoscimento di figlio naturale, il raggiungimento della prova dell’”assoluta impossibilità di concepimento” (Cass. sez. 1^, sent. 10.7.2013 n. 17095; Cass. sez. 1^, sent. 11.9.2015, n. 17970). Questa previsione, però, non è dettata dalla legge, ed invero non si rinvengono ragioni che inducano a ritenere diversa la prova che è necessario fornire, in materia di impugnazione del riconoscimento, rispetto alle ipotesi affini, quale il disconoscimento della paternità.

La diversità di regime dell’azione di impugnazione della veridicità avrebbe trovato fondamento – secondo la decisione che sembra aver dato origine al riassunto orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non è condiviso da questo Collegio – nella pretesa “natura giuridica della impugnazione di riconoscimento prevista dall’art. 263 c.c., la quale, essendo diretta a far dichiarare la non veridicità del riconoscimento, avente natura confessoria, postula la dimostrazione rigorosa, sia pure attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo, dell’assoluta impossibilità che il soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio”, Cass. sez. 2^, sent. 2.8.1990, n. 7700 (corsivo aggiunto). Ora, se la confessione, come sembra pacifico, consiste in senso giuridico nell’affermazione da parte del dichiarante di un fatto a sè sfavorevole, può attribuirsi natura confessoria al riconoscimento del figlio naturale solo se il concepimento da parte di genitori non uniti in matrimonio (e la conseguente nascita del bambino) possa essere considerato una “colpa” suscettibile di essere confessata, non sul fondamento di una norma avente natura morale o religiosa, bensì in applicazione di un principio dettato dal diritto dello Stato. Una simile concezione non appare più sostenibile, alla luce dell’evoluzione del diritto positivo, così come della concezione sociale dei valori.

D’altra parte, a veder bene, l’orientamento giurisprudenziale suindicato, particolarmente restrittivo, apparentemente anomalo ed eccentrico rispetto all’altra giurisprudenza sulle azioni di stato, ha una sua giustificazione, ma solo con riferimento alla disciplina anteriore alle riforme del 2012 e 2013: giustificazione in vario modo collegata allo spazio operativo amplissimo dell’azione, con la legittimazione di chiunque vi avesse interesse, e soprattutto con l’imprescrittibilità dell’azione per tutti, anche per i terzi che manteneva il riconosciuto in uno stato estremamente precario per l’intera sua vita (e, per certi versi, anche oltre essa).

E’ da ritenere, al contrario, che le novità introdotte dalle recenti riforme (avvicinamento della disciplina del disconoscimento e dell’impugnazione del riconoscimento, previsione, anche per quest’ultima azione di termine brevi per il suo esercizio, mantenendo l’imprescrittibilità soltanto a favore dei figli) giustifichi un pieno allineamento dell’orientamento giurisprudenziale anche in questo settore a quello relativo alle altre azioni di stato (così, in particolare, Cass. n. 1859 del 2016).

Occorre allora riaffermare che il diritto vigente richiede sia il favor veritatis ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, competendo al legislatore indicare eventuali ipotesi in cui il principio possa essere derogato, per la necessità di salvaguardare interessi anch’essi costituzionalmente tutelati, e ritenuti – di rilievo superiore.

In ordine alla specifica azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, di cui all’art. 263 c.c., del resto, la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire che la CTU genetica è l’unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, e deve pertanto valorizzarsi il contegno della parte che si opponga al suo espletamento (Cass. sez. I, sent. 13.11.2015, n. 23290), come si è verificato anche nel presente giudizio.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

2.2. – Il ricorrente critica, con il secondo motivo di impugnazione, la stessa proponibilità dell’azione di impugnazione della veridicità in esame, perchè non avrebbe potuto introdursi una simile domanda in luogo della persona che aveva operato il riconoscimento e che non avrebbe potuto proporla per averlo effettuato in mala fede. Occorre allora innanzitutto osservare che la persona la quale aveva operato il riconoscimento della filiazione, A.S., è scomparsa da tempo. Tutti i fatti accertati e relativi alla sua probabile conoscenza della non paternità nei confronti dell’odierno ricorrente-sono significativamente successivi al riconoscimento.

Il primo atto, la procura a svolgere operazioni bancarie rilasciata in favore del nipote, odierno controricorrente, è del 1990, mentre la dichiarazione di riconoscimento risale al 28.2.1973. Non vi sono elementi, che peraltro avrebbero dovuto essere specificamente evidenziati dal ricorrente, per ritenere che, all’epoca in cui il riconoscimento era stato effettuato, il dichiarante fosse a conoscenza di non essere il padre.

Tanto premesso, il Collegio condivide, e pertanto ritiene di confermare, la pur risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “L’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore a norma dell’art. 263 c.c., ancorchè non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, di cui l’art. 256 c.c., sancisce 11 divieto, poichè l’autore che impugna il riconoscimento, è tenuto alla giudiziale dimostrazione della non rispondenza del riconoscimento al vero”, Cass. sez. 1^, sent. 24.2.1993, n. 2269.

Il motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto.

2.3. – Il ricorrente contesta con il terzo motivo di impugnazione, in sostanza, che la Corte territoriale non ha tenuto adeguatamente conto, nell’adottare la sua decisione, dei rapporti intercorsi tra lui e A.S., che lo aveva riconosciuto quale figlio. La Corte di merito avrebbe pure impedito la piena dimostrazione di tali relazioni personali, negando l’ammissione di prove testimoniali. In proposito pare opportuno ricordare che la Corte Suprema ha avuto di recente occasione di ribadire, confermando un orientamento cui il Collegio intende conformarsi, che “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa, ovvero non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”, Cass. sez. 1^, sent. 7.3.2017, n. 5654. Non può allora non rilevarsi che la Corte di merito ha specificamente indicato gli elementi su cui ha fondato la propria decisione. Ad esempio, ha ricordato che non vi sono in atti documenti in cui A.S. si sia rivolto ad A.M., odierno ricorrente, in qualità di figlio. Ha poi evidenziato, la Corte capitolina, come non vi sia traccia dell’odierno impugnante nel testamento di A.S., documento nel quale nominava erede universale di tutto il suo patrimonio il solo nipote, l’odierno controricorrente. A.S. ha pure rilasciato la procura a svolgere ogni operazione bancaria per suo conto, sempre in favore del solo nipote. Ancora, nella procura speciale conferita da A.S. e dal nipote, odierno controricorrente, il 21.3.2002, per ministero del notaio R. (rep. (OMISSIS)), a notaio dell'(OMISSIS), perchè vendesse i diritti loro spettanti su un appartamento sito in quella città, lo zio ha dichiarato di essere “celibe e senza figli”.

Il ricorrente si è limitato a riportare nel ricorso per cassazione i capitoli di prova articolati in grado di merito, senza chiarire quali di essi e per quale ragione, ove ammessi, avrebbero permesso di confutare le specifiche ragioni di decisione proposte dalla Corte d’Appello. Il motivo di ricorso è pertanto, in relazione al profilo in esame, inammissibile.

Il ricorrente critica poi genericamente, mediante il medesimo motivo d’impugnazione, anche l’omessa “valutazione globale” del quadro probatorio. Invero la Corte territoriale ha esaminato una pluralità di elementi, posti a fondamento della tesi prescelta, con valutazione non irragionevole. Il ricorrente non ha invece dimostrato la decisività degli elementi che contrappone.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

2.4. – Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente censura la Corte territoriale per non aver tenuto conto che l’azione di impugnazione della veridicità del riconoscimento deve essere proposta dagli “altri legittimati”, categoria in cui, non è contestato, deve ricomprendersi l’odierno controricorrente, nei cinque anni dall’annotazione del riconoscimento nei registri dello stato civile, a pena di prescrizione. Invero la normativa cui il ricorrente intende fare riferimento, pertanto l’art. 263 c.c., è stata modificata dal legislatore con decorrenza dall’anno 2014. Quando la domanda che ha dato origine al presente giudizio è stata introdotta, con atto di citazione notificato il 23.7.2005, l’azione era disciplinata come imprescrittibile.

Anche questo motivo di ricorso, pertanto, risulta infondato e deve essere rigettato.

Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da A.M., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le gli altri dati identificativi delle parti ti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017