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PIACENZA RISARCITI PER MORTE CONGIUNTO IN INCIDENTE

PIACENZA RISARCITI PER MORTE CONGIUNTO IN INCIDENTE

LA RICHIESTA DANNI PER MORTE  FAMIGLIARE IN INCIDENTE E’ STATA ACCOLTA DAL TRIBUNALE DI PIACENZA

rilevato che, nella presente controversia, gli attori chiedono il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto a seguito della morte del loro congiunto G. Pietro (rispettivamente marito di XXXXAgostina, padre di G. Giuseppe e G. Roberto), a seguito di un sinistro stradale cagionato da T. Massimo.

Costituendosi in giudizio, T. e la propria assicurazione F. non contestano l’esclusiva responsabilità del T. stesso nella causazione del sinistro, ma contestano invece le voci di danno richieste ex adverso, ed eccepiscono quindi che la somma di € 156.791,77 versata ante causam è integralmente satisfattiva del danno sofferto.

La causa è istruita con una CTU medico legale affidata al dottor Cappa;

Secondo la Cassazione, nella sentenza 11 novembre 2008 n. 26972, il danno da perdita del rapporto parentale, quale forma di  danno non patrimoniale, rientra in una “nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione”. Tuttavia, in giurisprudenza si è precisato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., sez. III, n. 907/2018).

Cosicchè la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare” (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016). In questa prospettiva si è riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016), del concepito nato successivamente alla morte del genitore (Cass. civ., sez. III, n. 9700/2011) e al coniuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (Cass. civ., sez. III, n. 25415/2016).

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La liquidazione del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., avviene “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018). In particolare nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno moralesub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Vi è da sottolineare che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018).

Secondo la tesi tradizionale, il danno da perdita del rapporto parentale non poteva considerarsi risarcibile, a ciò ostando il disposto dell’art. 1223 c.c., il quale, richiamato dall’art. 2056 c.c., accorda il risarcimento per i soli danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell’evento lesivo, non potendosi invece risarcire i danni mediati e indiretti, quali quelli riflessi o da rimbalzo. In tale ottica, la pretesa risarcitoria avanzata da soggetti diversi dalla vittima primaria dell’illecito, quali i familiari che agiscano iure proprio a seguito della morte del congiunto, non avrebbe potuto trovare accoglimento, sia in virtù dell’assenza del nesso di causalità tra le sofferenze da essi patite e la condotta illecita del danneggiante, nonché per l’insussistenza di colpa da parte di quest’ultimo, non essendo prevedibili, per loro natura, i danni riflessi.

osservato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico dei soccombenti convenuti, in solido tra loro, ed a favore dei vittoriosi attorti, sempre in solido tra loro. Nella liquidazione degli onorari, peraltro, deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all’udienza del 4/5/2010, ed alla successiva udienza del 29/6/2010 è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

– dichiara tenuti e condanna T. Maurizio e F. Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a pagare a Agostini Agostina, G. Giuseppe e G. Roberto € 175.268,44 ciascuno, per un totale di € 525.805,32, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– rilevato che, nella presente controversia, gli attori chiedono il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto a seguito della morte del loro congiunto G. Pietro (rispettivamente marito di , padre di G. Giuseppe e G. Roberto), a seguito di un sinistro stradale cagionato da T. Massimo.

Costituendosi in giudizio, T. e la propria assicurazione F. non contestano l’esclusiva responsabilità del T. stesso nella causazione del sinistro, ma contestano invece le voci di danno richieste ex adverso, ed eccepiscono quindi che la somma di € 156.791,77 versata ante causam è integralmente satisfattiva del danno sofferto.

La causa è istruita con una CTU medico legale affidata al dottor Cappa;

– ritenuto che, occorre distinguere tra le varie voci di danno richieste.

  1. Certamente dovuta, in quanto non specificamente contestata ex adverso e comunque documentalmente provata, è la somma di € 4.059,37 richiesta a titolo di danno patrimoniale emergente a seguito della perdita del ciclomotore del G., andato completamente distrutto a seguito del sinistro (cfr. fattura di cui all’allegato 7 in ordine al valore del mezzo, acquistato quattro mesi prima del sinistro; e cfr. perizia allegata alla memoria istruttoria di parte convenuta in ordine all’antieconomicità della riparazione);
  2. parimenti dovuta, sempre in quanto non specificamente contestata e comunque documentalmente provata, è la somma di € 3.537,72 richiesta a titolo di danno patrimoniale emergente per spese funerarie (cfr. fatture di cui agli allegati 8 e 9 per la prova del pagamento);
  3. nulla è invece dovuto con riferimento al danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della contribuzione patrimoniale derivante dalla pensione INPS del G., atteso che detta pensione è successivamente stata corrisposta a titolo di reversibilità alla vedova Agostini (all. 19 e 20 fascicolo di parte attrice); e che la forbice tra l’importo della pensione e quello della reversibilità è ampiamente compensato dalle spese che il de cuius avrebbe certamente sopportato per il proprio personale mantenimento;
  4. circa poi il danno non patrimoniale iure proprio, va evidenziato che la CTU esperita, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, nemmeno contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, ha escluso l’esistenza di ogni forma di danno biologico cagionato agli attori in ragione della morte del loro congiunto.

Quanto invece al danno morale, esso può essere calcolato, già comprendendo le sofferenze esistenziali, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all’attualità del 2009, che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati. In base a tali tabelle, spetta a ciascuno dei tre attori, per il danno tanatologico derivante dalle perdita del marito o del genitore, la somma di € 225.000, e cioè una somma mediana tra quella indicata nel minimo pari ad € 150.000 e nel massimo pari ad € 300.000;

  1. nulla è invece dovuto a titolo di danno non patrimoniale iure ereditario. Sul punto, basta osservare che tale forma di risarcimento, nel caso di morte non istantanea, è configurabile solo laddove tra la data dell’incidente e morte stessa intercorra un apprezzabile periodo di tempo (Cass. n. 11169/1994, Cass. n. 12299/1995, Cass. n. 2117/1996, Cass. n. 1704/1997, Cass. n. 9470/1997, Cass. n. 3561/1998, Cass. n. 10629/1998, Cass. n. 475/1999, Cass. n. 489/1999, Cass. n. 1131/1999, Cass. n. 13336/1999, Cass. n. 1633/2000, Cass. n. 2123/2000, Cass. n. 2134/2000, Cass. n. 9182/2000, Cass. n. 10725/2000, Cass. n. 4783/2001, Cass. n. 10980/2001, Cass. n. 16074/2001, Cass. n. 24/2002, Cass. n. 3728/2002, Cass. n. 2775/2003, Cass. n. 3414/2003, Cass. n. 7632/2003, Cass. n. 8204/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 16525/2003, Cass. n. 4754/2004, Cass. n. 15408/2004, Cass. n. 6586/2005, Cass. n. 517/2006, Cass. n. 6946/2007, Cass. n. 18163/2007, Cass. n. 870/2008, Cass. n. 20188/2008), pari a qualche giorno (Cass. n. 3549/2004) e non solo a mezz’ora (Cass. n. 13585/2004).

Nel caso di specie, invece, risulta che il decesso si è verificato quarantacinque minuti dopo il sinistro, posto che l’incidente è avvenuto alle ore 6,30 e la morte è sopraggiunta alle ore 7,15 del 1/9/2001 (cfr. all. 1, 2 e 4 fascicolo di parte attrice), e cioè in un tempo non apprezzabile ai fini della configurazione di un danno non patrimoniale iure ereditario;

– considerato che, sulla base di quanto sopra, il risarcimento del danno complessivamente spettante agli attori è pari ad € 682.597,09 (ed in particolare, € 4.059,37 per il valore del motorino, € 3.537,72 per spese funerarie, € 675.000 per danno tanatologico).

Avendo peraltro la F. già versato ante causam la minor somma di € 156.791,77, il debito in linea capitale va indicato in € 525.805,32.

Su tale importo, che integra all’evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 1/9/2001, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata quasi integralmente all’attualità, posto che il danno non patrimoniale è stato conteggiato alla luce delle tabelle di Milano del 2009, in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione ed in piena aderenza all’insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, id est il 1/11/2005.

Peraltro, dovendo dalla somma risultante detrarre gli interessi maturati sulla somma di € 156.791,77 versata da F. il 18/11/2002 (e cioè interessi passivi su una somma maggiore di quella produttiva degli interessi attivi, ma da un periodo più risalente), è conclusivamente possibile calcolare gli interessi legali sull’importo capitale dalla data dell’odierna sentenza al saldo.

Trattandosi di obbligazione solidale dal lato passivo e parziaria dal lato attivo, pertanto, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati a pagare a ciascuno degli attori un terzo della somma di € 525.805,32, pari ad € 175.268,44, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo;

– osservato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico dei soccombenti convenuti, in solido tra loro, ed a favore dei vittoriosi attorti, sempre in solido tra loro. Nella liquidazione degli onorari, peraltro, deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all’udienza del 4/5/2010, ed alla successiva udienza del 29/6/2010 è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

– dichiara tenuti e condanna T. Maurizio e F. Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a pagare a Agostini Agostina, G. Giuseppe e G. Roberto € 175.268,44 ciascuno, per un totale di € 525.805,32, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

– dichiara tenuti e condanna T. Maurizio e F. Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a rifondere ad Agostini Agostina, G. Giuseppe e G. Roberto, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1949,14 per rimborsi, € 25.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;

– pone definitivamente a carico di T. Maurizio e F. Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 13/5/2005.

Piacenza, 29/6/2010