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VENEZIA RESPONSABILITA’ DEL COMUNE MORTE IN INCIDENTE

VENEZIA RESPONSABILITA’ COMUNE MORTE IN INCIDENTE

Several surgeons surrounding patient on operation table during their work

 

LA RICHIESTA DI DANNI EX ART 2051 AL COMUNE DI …..

IL COMUNE PUO’ ESSERE RESPONSABILE VENEZIA RESPONSABILITA’ DEL COMUNE MORTE IN INCIDENTE

VA RISARCITA LA CONVIVENTE

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI CHIAMA SUBITO 051 6447838 051 6447838  051 6447838  051 6447838 

avvocato esperto risarcimento
avvocato esperto risarcimento

Nel merito, respinta ogni avversaria domanda, accertata e dichiarata, ex artt. 2051 e 2043 c.c., per le ragioni illustrate nelle premesse dell’atto di citazione, la responsabilità colposa del Comune di Jesolo in qualità di proprietario e custode della sede stradale teatro del sinistro del 26.03.14, in conseguenza del quale perse la vita F****A M****O, nonché la violazione del principio generale del neminem laedere e dell’art. 14 c. 1° lett. a, b, c C.d.S., per essersi omessa ogni doverosa cautela necessari a ad evitare che la res custodita provocasse danni a terzi, condannarsi l’ente convenuto a risarcire ai deducenti attori tutti i danni da costoro sofferti in conseguenza dell’incidente di causa, nelle voci e nelle misure di cui alle premesse dell’atto di c itazione come emendato nella memoria ex art. 183 co VI cpc n. 1, ovvero in quelle maggiori o minori che saranno ritenute eque e di giustizia, con la svalutazione monetaria e gli interessi come specificato in narrativa per la ritardata corresponsione delle somme, ovvero gli interessi legali ai sensi del novellato art. 1284 c.c. Con reiterazione dell’istanza di declaratoria d’incapacità dei testi

FATTO DESCRITTO IN SENTENZA

 

. La carreggiata era composta da due corsie, una per senso di marcia, priva di il luminazione e densa di sconnessioni ed avvallamenti non presegnalati. Secondo la ricostruzione attorea, il sig. M****O (detto R****i) aveva perso il controllo del ciclomotore di proprietà del padre a causa del fondo stradale sconnesso, invadendo l’opposta corsia di marcia ed andando ad impattare frontalmente con un’autovettura che viaggiava sul lato opposto; tale scontro portava al decesso del sig. M****O a distanza di 5 giorni, nonostante le cure fornitegli presso l’OC di Mestre. A seguito di tale evento era stato incardinato un procedimento penale, RGNR 4040/2014 avanti il Tribunale di Venezia, che si era concluso con un’ordinanza di archiviazione.

 

ED ANCORA

 

La CTU ha poi descritto con precisione che il tronco stradale del luogo in cui il Drakoti ha perso il controllo del veicolo era da ritenersi ” non sicuro e con evidenti insidie occulte per i veicoli in transito ” e che ” stante le modalità dell’impatto, delle veloci tà di marcia e localizzazione dell’evento sinistro, appare del tutto evidente la stretta correlazione tra la ubicazione del manto stradale ammalorato e l’area di perdita di controllo da parte del ciclomotore tanto da poter ritenere tale circostanza in stre tto nesso di causa con l’evoluzione dinamica del sinistro “. Tale ricostruzione dei fatti e delle cause che hanno portato al decesso del Drakoti risulta provata e documenta ed, all’esito dell’istruttoria, deve ritenersi condivisibile. Sul punto peraltro, a dispetto dell’eccezione sollevata nell’interesse del Comune di Jesolo circa la mancanza di patente in capo al soggetto poi deceduto che guidava il ciclomotore, non può non richiamarsi il recente orientamento della Suprema Corte ( ex pluribus Cassazione civi le sez. III, 27/02/2019) secondo il quale ” l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè importare responsabilità per un evento dannoso che non sia ricollegabile in un rapporto di causa ed effetto alla trasgressione medesimaAVVOCATO SERGIO ARMAROLI CHIAMA SUBITO 051 6447838 051 6447838  051 6447838  051 6447838 

RISARCIMENTO ALLA CONVIVENTE

 

Tale circostanza giustifica quindi il risarcimento per lesione del rapporto parentale, a maggior ragione del recente orientamento della Suprema Corte che si è spinta a riconoscere il risarcimento anche in casi di non conv ivenza, qualora vi siano comunque rapporti costanti e connotati da reciproco affetto e solidarietà familiare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8218).

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CONCLUSIONI

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica: ? condanna il Comune di Jesolo a risarcire al sig. F****A A****o e Dragori A****o la somma di euro 120.000,00 ciascuno; ? condanna altresì il Comune di Jesolo a risarcire al sig. F****A Z****I, per le spes e funerarie sostenute e l’ulteriore danno emergente sopra richiamato la somma complessiva di euro 4.366,00; ? condanna il Comune di Jesolo al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore degli attori, che si quantificano in complessivi e uro 11.181,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. di legge per C****e professionali, con distrazione in favore del difensore, oltre ad euro 545,00 per spese di introduzione del presente giudizio ed alla refusione delle spese sostenute per la CTU. Così deciso in Venezia, 04.05.2021. Il giudice on. Sandra Passadore Sentenza n. 891/2021 pubbl. il 11/05/2021 RG n. 10717/2016

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Seconda Sezione civile 1 Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice dott.ssa Passadore Sandra, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10717 del ruolo generale dell’anno 2016, relativamente alla controversia promossa da: F****A Z****I, F****A M****o, F****A A****o, F****A A****o , rappresentati e difesi dall’avv. M****o D****O del Foro di Treviso; contro COMUNE DI JESOLO , in persona del sindaco pro tempore in carica, rag. G****i A****C, rappresentato e difeso dall’avv. R****i Di S****t e dall’avv. Z****a M****a. ***** Conclusioni delle parti Conclusioni di parte attrice: “Nel merito, respinta ogni avversaria domanda, accertata e dichiarata, ex artt. 2051 e 2043 c.c., per le ragioni illustrate nelle premesse dell’atto di citazione, la responsabilità colposa del Comune di Jesolo in qualità di proprietario e custode della sede stradale teatro del sinistro del 26.03.14, in conseguenza del quale perse la vita F****A M****O, nonché la violazione del principio generale del neminem laedere e dell’art. 14 c. 1° lett. a, b, c C.d.S., per essersi omessa ogni doverosa cautela necessari a ad evitare che la res custodita provocasse danni a terzi, condannarsi l’ente convenuto a risarcire ai deducenti attori tutti i danni da costoro sofferti in conseguenza dell’incidente di causa, nelle voci e nelle misure di cui alle premesse dell’atto di c itazione come emendato nella memoria ex art. 183 co VI cpc n. 1, ovvero in quelle maggiori o minori che saranno ritenute eque e di giustizia, con la svalutazione monetaria e gli interessi come specificato in narrativa per la ritardata corresponsione delle somme, ovvero gli interessi legali ai sensi del novellato art. 1284 c.c. Con reiterazione dell’istanza di declaratoria d’incapacità dei testi C****a B****X e G****e C****a ex art. 246 cpc per le ragioni dedotte all’udienza del 09.09.2020 C****e e spese di lite interamente rifusi, con distrazione in favore del procuratore antistatario “. Conclusioni di parte convenuta: “In via principale: respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in na rrativa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridursi le pretese in ragione di quanto sarà effettivamente provato in corso di causa, anche in ragione del concorso di colpa eventualmente accertato in capo al sig. F****A M****O e di quello riconducibile al Sentenza n. 891/2021 pubbl. il 11/05/2021 RG n. 10717/2016 @LeSentenze.it www.LeSentenze.it LeSentenze.it sig. F****A Z****I, determinandone altresì il grado di efficacia causale ai fini dell’eventuale regresso, del quale si formula espressa riserva. In ogni caso con integrale rifusione di onorari, diritti e spese di lite “. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 20.10.2016 i familiari del defunto F****A M****O convenivano in giudizio il Comune di Jesolo al fine di richiedere il risarcimento del danno conseguente alla morte del ragazzo, a titolo di da nni non patrimoniali patiti, ristoro del danno biologico e morale terminale iure ereditatis e danno patrimoniale, (oltre ai danni da svalutazione monetaria e ritardato pagamento) asseritamente riconducibile a responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. In particolare, gli attori affermavano che il tratto stradale ove era avvenuto il sinistro era di proprietà del Comune di Jesolo, che ne aveva dunque la custodia. La carreggiata era composta da due corsie, una per senso di marcia, priva di il luminazione e densa di sconnessioni ed avvallamenti non presegnalati. Secondo la ricostruzione attorea, il sig. M****O (detto R****i) aveva perso il controllo del ciclomotore di proprietà del padre a causa del fondo stradale sconnesso, invadendo l’opposta corsia di marcia ed andando ad impattare frontalmente con un’autovettura che viaggiava sul lato opposto; tale scontro portava al decesso del sig. M****O a distanza di 5 giorni, nonostante le cure fornitegli presso l’OC di Mestre. A seguito di tale evento era stato incardinato un procedimento penale, RGNR 4040/2014 avanti il Tribunale di Venezia, che si era concluso con un’ordinanza di archiviazione. Nel suddetto procedimento penale tuttavia sarebbe emerso che il sinistro poteva essere stato causato dalla non adeguata condizione di manutenzione della strada, che il tratto dissestato non era segnalato, che non vi era illuminazione pubblica e che le condizioni di quel tratto erano note da tempo ma il Comune non aveva provveduto al ripristino per mancanza di d isponibilità in cassa. Era altresì emerso che il soggetto che seguiva il ciclomotore guidato dal sig. M****O aveva visto che lo stesso aveva improvvisamente iniziato a ” scodinzolare ” deviando poi a sinistra ed andando a collidere con un’auto sulla corsia opposta senza aver toccato la banchina erbosa; il conducente del veicolo interessato dal sinistro (sig. Vallese) aveva inoltre dichiarato che il ciclomotore, a circa 100 metri di distanza, traballava e compiva un’improvvisa virata verso di lui. Il consulen te tecnico del PM, Ing. Valentini, affermava che ” …considerati il dissesto del manto stradale visibile nelle foto disponibili, la maggiore sensibilità alle asperità stradali dei veicoli a due ruote piccole e le dichiarazioni di testimoni e protagonisti, si ritiene che il dissesto del manto stradale possa aver fatto perdere il controllo del mezzo al ciclomotorista “. Gli attori quindi chiedevano il risarcimento integrale del danno sofferto per la morte del familiare, oltre a svalutazione monetaria, interessi e spese di lite. Si costituiva il Comune di Jesolo, contestando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità ed addebitando il sinistro al sig. M****O che, sprovvisto di patente di guida per ciclomotori, nonché per distrazione e/o imprudenza, non sarebbe stato in grado di conservare il controllo del mezzo. Il Comune convenuto contestava, in particolare, qualsiasi responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto il sinistro sarebbe stato conseguenza esclusivamente della condotta imprudente e distratta del F****A. Riconosceva peraltro che successivamente al sinistro quel tratto di strada aveva subito degli int erventi di manutenzione e contestava le dichiarazione rese dall’Arch. Segato (dirigente ai lavori Pubblici del Comune di Jesolo), il quale aveva dichiarato che ” le condizioni del manto stradale di via Pirami erano note da tempo ed in attesa della disponibi lità di cassa necessarie per l’esecuzione di opere per la realizzazione del tappeto di usura “. Sentenza n. 891/2021 pubbl. il 11/05/2021 RG n. 10717/2016 @LeSentenze.it www.LeSentenze.it LeSentenze.it Contestava inoltre qualsiasi responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. e l’entità del risarcimento richiesto dagli attori, eccependo che il ragazzo era rimasto in coma in ospedale per 5 giorni prima della morte; si opponeva infine al risarcimento del danno nella misura dei 300,00 euro spesi per il biglietto aereo sostenuto dal sig. Dragori A****o per il rientro da Barcellona. Chiedeva dunque il rigetto delle dom ande attoree o, in via subordinata, la riduzione delle stesse in ragione del concorso di colpa del soggetto deceduto. All’udienza del 10.02.2017 il Giudice, su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. All’esito delle richieste istruttorie delle parti, il Giudice, all’udienza del 6.05.2019 nominava quale CTU l’ing. Enrico Bellemo, richiedendo in particolare di verificare lo stato del manto stradale all’epoca del sinistro e la compatibilità di questo con la dinamica dell’evento. Depositata la consulenza tecnica, all’udienza del 9.09.2020 venivano sentiti i testi Ruggero Vallese, Del Conte Angelo, Montagne Dino, l’arch. Segato del Comune di Jesolo e C****a B****X. Alla successiva udienza del 12.02.2021 l’avv. di parte attrice rinunciava all’ultimo teste citato (rinuncia accettata da controparte) e, precisate le conclusioni, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia h a ad oggetto la richiesta di risarcimento del danni subiti dai familiari del defunto F****A M****O quale conseguenza del sinistro avvenuto in data 26.03.2014 in via Pirami a Jesolo, all’altezza del civico 18. In particolare, la dinamica del sinistro è st ata esaustivamente descritta dal CTU nominato, dott. Bellomo, il quale ha evidenziato che il tratto stradale nel quale è avvenuto il sinistro risultava priva di illuminazione pubblica, mancante della striscia bianca di demarcazione centrale e caratterizzat o un manto stradale bituminoso in pessime condizioni di manutenzione. A parere del CTU nominato, nessuna responsabilità per il sinistro può essere addebitata al sig. Vallese, che conduceva la propria autovettura in senso opposto al Drakoti, circostanza che lo scrivente ritiene di condividere, alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria. Alcuna responsabilità è poi emersa in capo al Drakoti circa la condotta di guida, risultando che lo stesso viaggiava nel rispetto della normativa stradale. La CTU ha poi descritto con precisione che il tronco stradale del luogo in cui il Drakoti ha perso il controllo del veicolo era da ritenersi ” non sicuro e con evidenti insidie occulte per i veicoli in transito ” e che ” stante le modalità dell’impatto, delle veloci tà di marcia e localizzazione dell’evento sinistro, appare del tutto evidente la stretta correlazione tra la ubicazione del manto stradale ammalorato e l’area di perdita di controllo da parte del ciclomotore tanto da poter ritenere tale circostanza in stre tto nesso di causa con l’evoluzione dinamica del sinistro “. Tale ricostruzione dei fatti e delle cause che hanno portato al decesso del Drakoti risulta provata e documenta ed, all’esito dell’istruttoria, deve ritenersi condivisibile. Sul punto peraltro, a dispetto dell’eccezione sollevata nell’interesse del Comune di Jesolo circa la mancanza di patente in capo al soggetto poi deceduto che guidava il ciclomotore, non può non richiamarsi il recente orientamento della Suprema Corte ( ex pluribus Cassazione civi le sez. III, 27/02/2019) secondo il quale ” l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè importare responsabilità per un evento dannoso che non sia ricollegabile in un rapport o di causa ed effetto alla trasgressione medesima “. In tal senso non può che evidenziarsi che il principio richiamato, alla luce della giurisprudenza ormai consolidatasi in punto di guida senza patente, porta a sostenere che la mancanza di titolo di guida del ciclomotore non può costituire, di per sé, una colpa nella produzione del danno. Sentenza n. 891/2021 pubbl. il 11/05/2021 RG n. 10717/2016 @LeSentenze.it www.LeSentenze.it LeSentenze.it È peraltro utile ricordare che la guida senza patente è stata di recente depenalizzata e trasformata in semplice illecito amministrativo, circostanza che permette di esclu dere che la mancanza di tale titolo abilitativo possa, di per sé, escludere ogni possibile conseguenza derivata o in qualsiasi modo connessa alla guida. In proposito peraltro, non può non evidenziarsi che la mancanza di illuminazione e di segnaletica volta a segnalare il pericolo legato alle cattive condizioni del manto stradale non avrebbero comunque indotto ad una guida diversa o più prudente rispetto a quella tenuta dal soggetto poi deceduto, dal momento che lo stesso viaggiava ad una velocità moderata e che non sono emerse condotte di guida imprudente o contrarie alla normativa stradale. Il nesso causale pertanto, all’esito dell’istruttoria, non può che ritenersi provato, escludendo altre concause o corresponsabilità oltre a quelle del Comune di Jesolo p er le pericolose condizioni di quel tratto stradale, dovuto al cattivo stato di manutenzione, alla mancanza di segnaletica e cartellonista adeguata, nonché di illuminazione. Quanto al danno subito dagli attori, è emerso dall’escussione dei testi che gli st essi vivevano con il sig. M****O. Tale circostanza giustifica quindi il risarcimento per lesione del rapporto parentale, a maggior ragione del recente orientamento della Suprema Corte che si è spinta a riconoscere il risarcimento anche in casi di non conv ivenza, qualora vi siano comunque rapporti costanti e connotati da reciproco affetto e solidarietà familiare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8218). Nel caso di prossimi congiunti e parenti più prossimi peraltro, in tema di danno parentale da morte, l’ onus probandi , per consolidato orientamento giurisprudenziale, beneficia di un’agevolazione probatoria consistente nella presunzione secondo l’ id quod plerumque accidit della particolare intensità degli affetti. In tali casi, conseguentemente, la sofferenza patita dai parenti può essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l’esistenza di un legame affettivo di particolare intensità. Qua nto alla richiesta risarcitoria formulata dagli attori, è necessario rimarcare che il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis , va accertato caso per caso, e può sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della p ropria sorte e della morte imminente, circostanza che, nel caso de quo , non sembra sussistere dal momento che il soggetto poi deceduto, a seguito del sinistro, è rimasto in coma e dunque incosciente sino all’evento -morte. In considerazione del rapporto di parentela esistente tra gli attori ed il defunto dunque (rispettivamente genitori e fratelli), in rapporto all’età ed al legame familiare emerso nel corso del giudizio, si ritiene congruo dunque liquidare, a titolo di danno da morte per il familiare, in va i equitativa, la somma di euro 300.000,00 per ciascun genitore ed euro 120.000,00 per ciascun fratello convivente, tenuto conto anche della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva. Tale somma infatti risulta in linea con le tabel le di riferimento e parametrata alle circostanze sopra richiamate, nonchè alle specifiche circostanze emerse all’esito dell’istruttoria. Quanto al danno emergente, deve essere riconosciuto il risarcimento dei danni per le spese sostenute da F****A Z****I p er l’inumazione (Euro 150,00), per l’assistenza della Croce Rossa (Euro 85,00), per le copie della la cartella clinica (euro 11,00) nonché le spese funerarie (euro 2.500,00), oltre ad euro 1.647,00 per la lapide marmorea. Non appare invece accoglibile la r ichiesta di risarcimento per il rientro del fratello in Italia dal soggiorno a Barcellona e per l’esecuzione del rito funebre a Tirana, in quanto derivante da scelta volontaria dei familiari. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. Sentenza n. 891/2021 pubbl. il 11/05/2021 RG n. 10717/2016 @LeSentenze.it www.LeSentenze.it LeSentenze.it Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica: ? condanna il Comune di Jesolo a risarcire al sig. F****A A****o e Dragori A****o la somma di euro 120.000,00 ciascuno; ? condanna altresì il Comune di Jesolo a risarcire al sig. F****A Z****I, per le spes e funerarie sostenute e l’ulteriore danno emergente sopra richiamato la somma complessiva di euro 4.366,00; ? condanna il Comune di Jesolo al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore degli attori, che si quantificano in complessivi e uro 11.181,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. di legge per C****e professionali, con distrazione in favore del difensore, oltre ad euro 545,00 per spese di introduzione del presente giudizio ed alla refusione delle spese sostenute per la CTU. Così deciso in Venezia, 04.05.2021. Il giudice on. Sandra Passadore Sentenza n. 891/2021 pubbl. il 11/05/2021 RG n. 10717/2016

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