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Studio legale penale Corte Appello di bologna

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  • Studio legale penale Corte Appello di bologna avvocato penalista Bologna Sergio Armaroli Tribunale Bologna monocratico e collegialeSe devi affrontare un processo presso il Tribunale di Bologna monocratico o collegiale, o devi fare un appello penale presso la corte appello di Bologna rivolgiti Studio legale penale corte appello di bologna avvocato penalista Bologna Sergio Armaroli Tribunale Bologna monocratico e collegiale .Art. 33 ter Codice di procedura penale – Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica Art. 33 quater Codice di procedura penale – Effetti della connessione sulla composizione del giudice 

    Art. 33 quinquies Codice di procedura penale – Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale Art. 33 octies Codice di procedura penale – Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione 

    Art. 549 Codice di procedura penale – Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica 

    Art. 623 Codice di procedura penale – Annullamento con rinvio 

    Al  tribunale collegiale vengono attribuiti (art. 33bis cpp) i delitti, consumati o tentati, puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni – e sino alla soglia dei 24 anni, oltre la quale la competenza è della corte d’assise – nonché una serie di altri reati di particolare gravità, quali l’omicidio semplice, la rapina, l’estorsione, il sequestro di persona, l’associazione per delinquere di stampo mafioso, i più gravi delitti contro la pa, i reati ministeriali, i reati fallimentari, e altri previsti da leggi speciali.

    Al  tribunale monocratico vengono attribuiti (art. 33ter cpp), con previsione residuale a carattere generale, tutti i reati per i quali non sia prescritta l’attribuzione al  tribunale collegiale, nonché, con previsione esplicita, il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti non aggravato.

    Per il  tribunale monocratico rileva anche una regola di attribuzione ratione loci: l’art. 48quater ord. giud. dispone che “nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari … sui quali il  tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime (secondo gli artt. 8 e 9 cpp)”. La sede propria del  tribunale in composizione collegiale è quella principale ubicata nel capoluogo del circondario, dove operano in via esclusiva il giudice per le indagini preliminari e quello dell’udienza preliminare, anche quando svolgono le funzioni presso il  tribunale monocratico.

    n tema di riparto delle «attribuzioni» in relazione alla composizione del giudice, il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa è attribuito alla cognizione del giudice in composizione monocratica, giacché la disposizione dell’art. 21 L. 8 febbraio 1948, n. 47 ? che indicava il «tribunale» quale organo pluripersonale competente a giudicare il reato in questione ? risulta ormai superata dalle nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge e non è consentita una interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato. (Nella specie, la Corte ha osservato che l’art. 48 ord. giud., nel testo sostituito dall’art. 14 D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 prescrive che il tribunale giudica in composizione monocratica salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e l’art. 33 bis c.p.p., nel testo sostituito dall’art. 10 della L. 16 febbraio 1999, n. 479, prevede che il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti le ipotesi non previste dall’art. 33 bis c.p.p. e da altre disposizioni di legge che indichino la composizione del giudice in relazione alla specifica funzione da svolgere ovvero alla specifica figura di reato alla sua cognizione attribuita).

    Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale [33 terc.p.p.] i seguenti reati, consumati o tentati:
    a) delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
    b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
    c) delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433 bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513 bis, 564, da 600 bis a 600 sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609 bis, 609 quater e 644 del codice penale;
    d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del Codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati (2);
    e) delitti previsti dall’articolo 1136 del codice della navigazione;
    f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
    g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
    h) delitti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
    i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; i-bis) delitti previsti dall’articolo 291quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (3).
    l) delitto previsto dall’articolo 593 ter del codice penale; (7)
    m) delitto previsto dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
    n) delitto previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
    o) delitto previsto dall’articolo 512 bis del codice penale; (8)
    p) delitti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
    q) delitti previsti dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche (4).
    2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’articolo 33ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4 (5) (6).

    La corte di assise  è competente:
    a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni (2) [artt. 422, 438, 439, 575, 576, 577, 578 c.p.] esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
    b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584[600, 601 e 602] del codice penale );
    c) per ogni delitto doloso [art. 43 c.p.] se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale ;
    d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (8), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (9) e nel titolo I del libro II del codice penale (10), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (11);
    d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

    L’eccezione d’incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modifiche apportate all’art. 5, comma primo lett. a, c.p.p., dall’art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all’art. 630 c.p., non si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata già esercitata l’azione penale).

    BOLOGNA GIUDICE DI PACE AVVOCATO PER GIUDICE DI PACE PROCESSO PENALE

    Se hai un processo penale presso il giudice di pace penale di Bologna chiama l’avvocato Sergio Armaroli

    Avvocato per processi giudice di pace di Bologna . Sul piano sostanziale:

    scompare la pena detentiva e i vari protocolli sanzionatori confidano prevalentemente sulla pena pecuniaria;

    come pene principali per i reati di maggiore gravità, sono state previste le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità;

    non si applica la sospensione condizionale pena e le sanzioni sostitutive della libertà controllata, della semidetenzione e della pena pecuniaria, previste dagli artt.53 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

    Avvocato per processi giudice di pace di Bologna .

    Sul piano processuale:

    sono state potenziate le funzioni della polizia giudiziaria;

    non è prevista la figura del giudice delle indagini preliminari, ma le sue funzioni sono svolte da un Giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario;

    per i reati procedibili a querela, la persona offesa può chiedere al giudice la citazione a giudizio della persona alla quale è attribuito il reato;

    BOLOGNA GIUDICE DI PACE AVVOCATO PER GIUDICE DI PACE PROCESSO PENALE

    La legge ha definito la funzione del giudice di pace penale assegnando allo stesso la competenza funzionale per alcuni particolari reati :

    il d.l. 93/2013 (conv. in l. 119/2013) (Femminicidio) ha sottratto alla competenza del giu- dice di pace la fattispecie di lesioni personali perseguibili a querela, qualora il reato sia commesso ai danni del convenuto o di uno dei soggetti indicati nell’art. 577, co. 2, c.p.;

     590 (Lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie persegui- bili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni (3).

    —  594 (ingiuria), anche nella forma aggravata;

    —  595, commi 1 e 2 (diffamazione);

    —  612, comma 1 (Minaccia);

    —  626 (Furti punibili a querela dell’offeso);

    —  627 (sottrazione di cose comuni);

    —  631 (usurpazione), salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639bis;

    —  632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo

    che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639bis;

    Tali reati sono (art. 5 D.Lgs. 274/00):

    Lesione personale (art. 582 c.p.)

    Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

    Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)

    Diffamazione (art. 595 c.p.)

    Minaccia (art. 612 c.p.)

    Furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.)

    Usurpazione (art. 631 c.p.)

    Percosse (art. 581 c.p.)

    Furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.)

    Usurpazione (art. 631 c.p.)

    Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)

    Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)

    Danneggiamento (art. 635 c.p.)

    Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)

    Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 581 c.p.)

    Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

    Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

    Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)

    Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)

    Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)

    Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)

    Oltre ad altre fattispecie di reato previste da normative speciali.

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