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RISARCITI I NONNI PER MORTE NIPOTE INCIDENTE VENEZIA CORTE APPELLO

RISARCITI I NONNI PER MORTE NIPOTE INCIDENTE VENEZIA CORTE APPELLO

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La Corte si Appello di Venezia ha riformato un sentenza di Cittadella di Padova riconoscendo il danno ai nonni per la morte del nipote di 18 anni in incidente stradale.

 

 

Il Giovane deceduto nell’incidente aveva convissuto con i nonni per 15 anni.

Sebbene il Tribunale di Padova sezione distaccata di Cittadella rigettava la domanda di risarcimento la Corte di Appello di Venezia la accoglieva.

Il tribunale di Padova aveva rigettato la domanda risarcitoria sulla base di un vecchio indirizzo giurisprudenziale  quello espresso dalla Cassazione a sezioni Unite 4253/2012

 

La cassazione nel 2012 siera espressa :

Con particolare riferimento alla configurabilità del danno riflesso non patrimoniale, una volta superato, nei termini suddetti, l’ostacolo del nesso causale, non si sono registrate rilevanti problematiche in giurisprudenza in ordine al riconoscimento ai prossimi congiunti, iure proprio, del risarcimento del danno esistenziale da perdita del rapporto familiare, nonché del danno morale consistente nel perturbamento e sofferenza psichica subita per il venir meno del familiare.

Ed infatti, atteso che nella stragrande maggioranza delle ipotesi in cui veniva in rilievo la richiesta risarcitoria dei prossimi congiunti il fatto illecito da cui il familiare era stato attinto aveva natura anche penale, non si profilava alcun dubbio in ordine al ristoro delle conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali, in applicazione del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p..

Anzi, la giurisprudenza in diverse pronunce era arrivata a configurare in favore dei familiari il c.d. “danno biologico da rimbalzo”[1], allorché le sofferenze causate ai familiari dalla perdita del prossimo congiunto avessero determinato anche una lesione dell’integrità psico – fisica dei medesimi (sebbene, debba precisarsi che, anteriormente alla svolta giurisprudenziale operata dalle sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003, detto danno era ancora ritenuto danno patrimoniale e quindi risarcibile ex art. 2043 c.c. a prescindere dalla sussistenza di un illecito penale)[2].

 

 

Ebbene la Corte si Appello di Venezia afferma in principio secondo il quale vanno risarciti i noni anche se il nipote non conviveva in quanto la mancanza di coabitazione non po’ esser elemento per escludere il danno.

 

Mentre il Tribunale di Padova sezione Cittadella rigettava la domanda risarcitoria non essendoci coabitazione la corte di Appello riconosceva il danno ritenendo che la coabitazione non sia elemento essenziale.

 

 La corte d’appello poi ha citato la legge 76/2016 evidenziando che il legislatore intende dare un nuovo assetto alla famiglia