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OSPEDALE CHE SBAGLIA?? DANNO MORTE OSPEDALE ? COME QUANDO PERCHE ?????

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OSPEDALE CHE SBAGLIA?? DANNO MORTE OSPEDALE ? COME QUANDO PERCHE ?????

OSPEDALE CHE SBAGLIA?? DANNO MORTE OSPEDALE ? COME QUANDO PERCHE ????? chiama subito 051 6447838 avvocato sergio armaroli esperto gravi danni malasanità risarcimento

Il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà

OSPEDALE CHE SBAGLIA?? DANNO MORTE OSPEDALE ? COME QUANDO PERCHE ????? chiama subito 051 6447838 avvocato sergio armaroli esperto gravi danni malasanità risarcimento

Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008 (Rv. 605685)

Il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio,

il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva condannato il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR –

al pagamento, in favore di un proprio dipendente, della somma corrispondente agli interessi maturati sulle quote annualmente accantonate di trattamento di fine rapporto a causa degli investimenti delle stesse in buoni postali fruttiferi, secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 8 giugno 1946, effettuati tardivamente rispetto alle scadenze fissate da delibere della Giunta amministrativa dello stesso CNR).

. Pregiudiziale è l’esame dell’eccezione formulata con il primo motivo da entrambi i ricorrenti, che è peraltro infondata. Con la richiesta di rinvio a giudizio erano stati, infatti, contestati agli imputati i due reati previsti rispettivamente dall’art. 591 e dall’art. 611 c.p., non in concorso formale tra loro, posto che colui il quale esercita violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato risponde, secondo gli ordinari principi in tema di concorso di persone, anche del successivo reato eventualmente commesso dal soggetto coartato, fermo restando che la coartazione e la consumazione del reato cui la stessa è finalizzata integrano fatti distinti ed autonomi (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 42789 del 22/10/2003, Capalbo, Rv. 227312). Il G.u.p., ritenendo non essersi realizzata la fattispecie di abbandono di minori, ha dunque correttamente pronunziato sentenza di non luogo a procedere con esclusivo riferimento al reato di cui all’art. 591 c.p., ed altrettanto correttamente ha proceduto a riqualificare l’ulteriore condotta contestata agli imputati come violenza privata, disponendo contestualmente il rinvio a giudizio degli imputati per tale reato. In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, le due decisioni non hanno riguardato il medesimo fatto, risultando dunque priva di qualsiasi fondamento l’eccezione sollevata in proposito.

Manifestamente infondata è altresì la denunzia da parte della S. della violazione del principio di correlazione in riferimento alla riqualificazione in violenza privata dei fatti originariamente contestati ai sensi dei menzionati artt. 611 e 591 c.p.. Infatti il G.u.p. ha fatto buon governo del potere di attribuire la corretta qualificazione giuridica una volta escluso che gli stessi integrassero anche il reato di abbandono di minori originariamente ipotizzato, posto che tale operazione non ha in alcun modo inciso sulla descrizione del fatto contestato, rimasto identico nei suoi elementi essenziali. Men che meno si configura una violazione dell’art. 521 c.p.p., in capo al Tribunale o alla Corte d’appello, che hanno condannato l’imputata esattamente per il reato contestatole nel decreto che dispone il giudizio. Inconferente è poi il riferimento operato dalla ricorrente al c.d. “(OMISSIS)”, posto che già a partire dal dibattimento di primo grado l’imputata è stata posta in grado di contraddire sulla nuova qualificazione giuridica, la cui adozione era peraltro tutt’altro che imprevedibile una volta sollecitato nell’udienza preliminare il proscioglimento per il reato di abbandono di minori.

  1. Le comuni censure proposte dai ricorrenti in merito all’inconfigurabilità del reato di violenza privata per carenza dell’elemento oggettivo sono invece sostanzialmente generiche o versate in fatto.

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 02/03/2021, n. 10152 (rv. 280954-03)

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PROFESSIONISTI – Medici e chirurghi – Colpa professionale medica – Istituzioni sanitarie complesse – Soggetto in posizione apicale – Posizione di garanzia – Contenuto – Fattispecie

Il medico in posizione apicale risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, ove non abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, volti a prevenire ogni possibile danno ai pazienti. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità penale del primario di una divisione di anestesia di un ospedale per l’omicidio colposo di un paziente, deceduto in conseguenza di un difetto di ventilazione durante un intervento chirurgico, per non avere vietato l’utilizzo per l’anestesia di un apparecchio obsoleto e privo di allarme acustico in caso di interruzione nell’erogazione di ossigeno, da parte di un anestesista inesperto, in quanto privo di specializzazione e di limitatissima esperienza). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO BRESCIA, 17/01/2019)

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 22/09/2021) 17/11/2021, n. 41824

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente –

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere –

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Consigliere –

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.M., nato a (OMISSIS);

S.H., nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte d’appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla contestata aggravante e per il rigetto nel resto dei ricorsi;

uditi per gli imputati l’avv. Riccardo Polidoro e l’avv. Giuliana Traro Genoino, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei rispettivi assistiti.

Svolgimento del processo

  1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno ha confermato la condanna di R.M. e S.H. per il reato di violenza privata. Agli imputati è contestato di aver costretto in concorso tra loro la figlia della S., minorenne all’epoca dei fatti, ad abbandonare la propria figlia nell’ospedale dopo averla partorita.
  2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.

2.1 Il ricorso proposto nell’interesse del R. articola sei motivi.

2.1.1 Con il primo viene eccepita la nullità del decreto che dispone il giudizio per il reato di violenza privata emesso dal G.u.p. dopo aver pronunziato sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto in riferimento all’originaria imputazione formulata dal pubblico ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 611 e 591 c.p., In tal senso il ricorrente lamenta l’insanabile contrasto dell’atto con il disposto degli artt. 423424 e 649 c.p.p., e la sua conseguente abnormità, denunziando altresì la conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito, nonchè la manifesta illogicità con la quale la Corte territoriale ha respinto l’analoga eccezione sollevata con il gravame di merito.

2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione per l’omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee rese dalla S. nel giudizio di secondo grado, come dimostrato dal fatto che la sentenza ha ritenuto assenti gli imputati invece presenti all’udienza d’appello. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla configurabilità del reato contestato. In proposito viene evidenziato che dalle testimonianze dei coniugi P. emergerebbe come la minore, una volta uscita dall’ospedale, sia stata completamente libera di autodeterminarsi. Circostanza questa pretermessa nella ricostruzione del fatto svolta dalla Corte territoriale, nonostante le sollecitazioni svolte sul punto nei motivi d’appello in ragione dell’apodittica motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto che alla giovane fosse stata impedito di tornare in ospedale o di comunicare con il proprio fidanzato.

2.1.3 Ancora vizi di motivazione vengono denunziati con il quarto motivo in merito all’affermazione del concorso del R. nella consumazione del reato. La Corte non avrebbe infatti dimostrato alcun concreto coinvolgimento dell’imputato nelle decisioni che hanno riguardato la minore, limitandosi a formulare delle preoccupazioni sulla gravidanza della medesima, mentre sarebbe pacifico che egli non era presente in ospedale al momento del parto o successivamente quando la stessa ha lasciato il nosocomio.

2.1.4 Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce l’erronea applicazione della legge penale in merito al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 112 comma 1 n. 3 c.p., la cui contestazione era connessa all’originaria qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 611 e 591 c.p., ma che a seguito della già ricordata decisione del G.u.p. sarebbe rimasta priva di significato. E sempre con riguardo alla menzionata aggravante con il sesto motivo il ricorrente lamenta che comunque il R. non aveva alcuna autorità ovvero potere di direzione o vigilanza sulla minore, che non è sua figlia e non era con il medesimo convivente.

2.2 Il ricorso proposto nell’interesse della S. articola cinque motivi.

2.2.1 Con il primo viene riproposta con identità di argomentazioni l’eccezione processuale sollevata con il corrispondente motivo del ricorso del R., alla cui illustrazione pertanto si rinvia. Con il secondo motivo la ricorrente invece deduce violazione del principio di correlazione e del contraddittorio in merito alla riqualificazione operata dal G.u.p. dei fatti per cui ha disposto il rinvio a giudizio e per cui è intervenuta condanna.

2.2.2 Con il terzo motivo, analogamente a quanto dedotto con il secondo motivo del ricorso del R., viene eccepita l’omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputata, erroneamente considerata assente nel giudizio d’appello. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia invece vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato contestato. In tal senso lamenta che la Corte territoriale avrebbe ignorato le produzioni difensive e le prove idonee a dimostrare come la minore non sia mai stato oggetto di violenza o minaccia ovvero di limitazioni della sua libertà di movimento ed avesse invece, durante il ricovero, manifestato la sua intenzione di lasciare l’Italia dimostrandosi totalmente disinteressata alla sorte della neonata. Con il quinto motivo vengono infine riproposte le doglianze ad oggetto l’insussistenza della ritenuta aggravante di cui all’art. 112 comma 3 c.p., già illustrate trattando il quinto motivo del ricorso del R..

Motivi della decisione

  1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono pertanto essere rigettati.
  2. Pregiudiziale è l’esame dell’eccezione formulata con il primo motivo da entrambi i ricorrenti, che è peraltro infondata. Con la richiesta di rinvio a giudizio erano stati, infatti, contestati agli imputati i due reati previsti rispettivamente dall’art. 591 e dall’art. 611c.p., non in concorso formale tra loro, posto che colui il quale esercita violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato risponde, secondo gli ordinari principi in tema di concorso di persone, anche del successivo reato eventualmente commesso dal soggetto coartato, fermo restando che la coartazione e la consumazione del reato cui la stessa è finalizzata integrano fatti distinti ed autonomi (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 42789 del 22/10/2003, Capalbo, Rv. 227312). Il G.u.p., ritenendo non essersi realizzata la fattispecie di abbandono di minori, ha dunque correttamente pronunziato sentenza di non luogo a procedere con esclusivo riferimento al reato di cui all’art. 591c.p., ed altrettanto correttamente ha proceduto a riqualificare l’ulteriore condotta contestata agli imputati come violenza privata, disponendo contestualmente il rinvio a giudizio degli imputati per tale reato. In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, le due decisioni non hanno riguardato il medesimo fatto, risultando dunque priva di qualsiasi fondamento l’eccezione sollevata in proposito.

Manifestamente infondata è altresì la denunzia da parte della S. della violazione del principio di correlazione in riferimento alla riqualificazione in violenza privata dei fatti originariamente contestati ai sensi dei menzionati artt. 611 e 591 c.p.. Infatti il G.u.p. ha fatto buon governo del potere di attribuire la corretta qualificazione giuridica una volta escluso che gli stessi integrassero anche il reato di abbandono di minori originariamente ipotizzato, posto che tale operazione non ha in alcun modo inciso sulla descrizione del fatto contestato, rimasto identico nei suoi elementi essenziali. Men che meno si configura una violazione dell’art. 521 c.p.p., in capo al Tribunale o alla Corte d’appello, che hanno condannato l’imputata esattamente per il reato contestatole nel decreto che dispone il giudizio. Inconferente è poi il riferimento operato dalla ricorrente al c.d. “(OMISSIS)”, posto che già a partire dal dibattimento di primo grado l’imputata è stata posta in grado di contraddire sulla nuova qualificazione giuridica, la cui adozione era peraltro tutt’altro che imprevedibile una volta sollecitato nell’udienza preliminare il proscioglimento per il reato di abbandono di minori.

  1. Le comuni censure proposte dai ricorrenti in merito all’inconfigurabilità del reato di violenza privata per carenza dell’elemento oggettivo sono invece sostanzialmente generiche o versate in fatto.

La prova che la minore sia stata costretta ad abbandonare la figlia neonata in ospedale è stata tratta dalla Corte anzitutto dalle dichiarazioni della stessa, nemmeno prese in considerazione nei ricorsi, che peraltro non ne hanno posto in discussione l’attendibilità. Peraltro le doglianze svolte dalla S. sono dichiaratamente finalizzate ad evidenziare come la minore non sia stata ostacolata nella sua libertà di movimento, circostanza irrilevante ai fini della configurabilità del reato contestato, il quale, come noto, ha ad oggetto la libertà di autodeterminarsi della vittima. Le ulteriori considerazioni svolte dalla sentenza sui comportamenti pregressi tenuti dagli imputati risultano logicamente funzionali alla dimostrazione della progressiva maturazione dell’intento delittuoso e del contributo prestato dal R. nel costringere la minore a non farsi carico della figlia neonata. Non corrisponde poi al vero che, come contestato in entrambi i ricorsi, la sentenza non abbia affrontato il tema relativo agli sviluppi successivi all’uscita della minore dall’ospedale dove aveva partorito. La Corte, lungi dal riproporre sul punto il percorso argomentativo del giudice di primo grado di cui i ricorrenti si erano doluti con i gravami di merito, ha fornito una logica spiegazione delle ragioni per cui la giovane, una volta affidata ai coniugi P., non abbia perseguito la sua originaria intenzione. Il giudice dell’appello ha dunque escluso che in tale frangente siano state esercitate ulteriori pressioni sulla persona offesa, mentre l’obiezione per cui invece da tale circostanza dovrebbe trarsi la prova che la decisione di abbandonare – seppure non in maniera lecita alla luce di quanto previsto dal D.P.R. n. 396 del 2000art. 30 comma 2, – rappresenta una mera valutazione di merito sul suo significato probatorio, incapace di intaccare il ragionamento articolato in sentenza e con il quale, ancora una volta, i ricorsi invero non si sono confrontati.

Allo stesso modo i ricorrenti, nel ribadire la valenza probatoria delle presunte confidenze rilasciate dalla minore alla sorella, hanno radicalmente pretermesso la puntuale confutazione che di tale valenza la Corte ha effettuato. Inammissibili sono infine le censure della S. in merito alla omessa considerazione delle censure svolte sul punto con i motivi d’appello e che solo genericamente vengono evocate nel ricorso, così come quelle legate all’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dalla teste M., la cui decisività non viene però evidenziata, posto che appare del tutto coerente ai fatti accertati che la minore, una volta assoggettatasi alla volontà degli imputati, abbia rifiutato di vedere la neonata.

  1. Manifestamente infondati e generici sono poi il secondo motivo del ricorso del R. ed il terzo di quello della S.. E’ sì vero che a p. 7 della sentenza impugnata, nel riassumere lo svolgimento del processo di secondo grado, la Corte ha erroneamente ritenuto che gli imputati siano rimasti assenti nel giudizio d’appello, ma si tratta all’evidenza di un mero lapsus calami privo di conseguenze, come dimostra l’intestazione della stessa sentenza, nella quale correttamente viene dato atto della presenza dei medesimi all’udienza. L’obiezione per cui tale errore rivelerebbe, invece, l’omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dalla S. non solo è assertiva, ma risulta per l’appunto generica nella misura in cui non ne viene riportato il contenuto ed illustrata la decisività, fermo restando che, secondo l’insegnamento di questa Corte, le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 494c.p.p., in appello prima della discussione dall’imputato sottrattosi al contraddittorio, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, nè utilizzate come prove a carico di terzi (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911).

Il quarto motivo del ricorso del R. è infondato. La Corte territoriale non ha mai messo in dubbio che l’imputato non sia stato presente durante la degenza della minore, ma ha fondato la prova del suo concorso nel reato sui comportamenti precedentemente tenuti dal medesimo e su quanto riferito alla stessa minore della madre. Lo sviluppo argomentativo dei giudici dell’appello è tutt’altro che illogico, come invece lamentato, mentre le ulteriori obiezioni difensive sul punto si risolvono nella mera rilettura in chiave alternativa del significato di tali comportamenti, la quale tende ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in questa sede.

  1. Quanto, infine, alle residue doglianze avanzate con entrambi i ricorsi, deve osservarsi che certamente la Corte ha errato nel ritenere ancora attuale la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 112c.p., comma 1 n. 3, implicitamente esclusa a seguito dell’avvenuta riqualificazione del delitto di cui all’art. 611c.p. in quello previsto invece dall’art. 610 c.p.. Ciò non di meno le censure dei ricorrenti sul punto risultano inammissibili. Per il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’imputato preordinata ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, R. Rv. 277144). Nel caso di specie la Corte non solo ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulla menzionata aggravante, ma nemmeno ha dimostrato di tenerne effettivamente conto ai fini della commisurazione della pena base sulla quale è stata operata la diminuzione all’esito del giudizio di bilanciamento (nè i ricorrenti hanno in qualche modo eccepito il contrario).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.196 del 2003D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021