MORTE DEL FIGLIO IN INCIDENTE RISARCIMENTO VICENZA
Una recente sentenza del Tribunale di Vicenza esamina la vicenda di due genitori che chiedono il risarcimento danni per la morte del figlio in incidente.
Sussiste conseguentemente margi ne di giustificazione per il riconoscimento agli attori (nella loro qualità di genitori della persona offesa) del ristoro del danno da ” perdita del rapporto parentale“, sebbene decurtato proporzionalmente (e quindi del 75%) rispetto all’importo base.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., veniva disposta C.T.U., di cui veniva incaricato l’ing. Luca Addis,
sui quesiti proposti da parte attrice, al fine d i accertare: se il cantiere mobile fosse provvisto della preventiva autorizzazione; la conformità a legge del piano di segnalamento del cantiere; l’eventuale predisposizione ed adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale; l’eventuale omissione delle opportune segnalazioni della presenza del cantiere mobile;
l’eventuale rispetto delle indicazioni della segnaletica provvisoria da parte dei conducenti dei mezzi coinvolti .
Depositato l’elaborato peritale, intervenute mo difiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo, da ultimo all’udienza dell’1 dicembre 2020 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, onde la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ad avviso di questo Giudice l’azione civile di risarcimento del danno avviata dagli attori è meritevole di parziale accoglimento, potendo ravvisarsi, alla lu ce dell’accertamento peritale del CTU ing. Luca Addis, un profilo di responsM****oà concorrente – sebbene minusvalente
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Con atto di citazione, notificato in data 18/04/2017, i sigg.ri R****a Renato e G****I T****A R****A, nella loro qualità di genitori di R****a Sebastiano (nato il 21.09.1977 e deceduto il 13.05.2011), convenivano i n giudizio avanti questo Tribunale VI.M****oà s.p.a. , chiedendo che la convenuta, accertatane l’esclusiva responsM****oà, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ovvero in subordine dell’ art. 2043 c.c., per il sinistro di cui infra , fosse condannata al risarcimento del danno patito dagli attori iure proprio c.d. da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi in riferimento alla tabelle del Tribunale di Milano, maggiorato per rivalutazione monetaria ed interessi. Esponevano al riguardo gli attori che: – in data 13 m aggio 2011, verso le ore 17.00, il figlio Sebastiano R****a si trovava alla guida del motociclo marca Yamaha modello TDM50xxxxxx, regolarmente assicurato, quando, nel mentre percorreva la S.P. 247, all’altezza del progressiva chilometrica 19+800, in località Ponte di M****A G****N, veniva a collisione con il veicolo Renault Megane tg.xxxx, di proprietà e condotto dalla sig.ra xxxxxMilena, nonché con il veicolo Fiat Marea tg.xxxxx , di proprietà del sig. xxxxe condotto dalla sig.raxxxxx;
- R.G. 3154 /2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ne lla causa civile iscritta a ruolo al n. 3154/2017 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 18/04/2017 da R****a I****I , nato a Udine il 03.12.1950, c.f. U****T, residente a M****A G****N (VI) in Viale F****o P****A n. 31 G****I T****A R****A , nata a Villaga (VI) il 17.11.1951, c.f. G****E, residente a M****A G****N (VI) in Viale F****o P****A n. 31 M****i rappresentati e difesi dall’Avv. P****i P****i , del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo st udio della medesima, in Padova – Viale dell’L****a n. 23, come da procura in calce all’atto di citazione. attori contro VI.M****oÀ S.P.A. (cod. fisc. e p. I.V.A. 02928200241), con sede legale in Vicenza in Via A****C n. 829, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa G****L C****n, rappresentata e difesa dall’Avv. C****e P****E , del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Milano – Via M. e G. A****Cè n. 1, come da procura in calce alla comparsa di co stituzione e risposta. convenuta In punto : responsM****oà; risarcimento danni da morte. All’udienza dell’01.12.2020 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti: 2 CONCLUSIONI ATTORI: Il procuratore degli attori precisa le conclusioni come da atto di citazione. CONCLUSIONI CONVENUTA: L’avv. C****e P****E, in nome e per conto di s.p.a. Vi -M****oà, che rappresenta e difende, precisa le seguenti conclusioni voglia l’Ill.mo Tribunale di Vicenza, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: – nel merito in via principale, accertato e dichiarato che gli attori non hanno prodotto alcuna prova a supporto della loro azione; accertato e dichiarato altresì che la c.t.u. dell’ing. Lu ca Addis nel presente giudizio non ha fornito informazioni e \o risultati che possano inficiare quelli della c.t.u. dell’ing. G****L Cardigno (prodotta agli atti), disposta dalla Procura della Repubblica Tribunale di Vicenza per la ricostruzione della causalità materiale ex art. 40 e 41 c.p. (e sulla base della quale il P.M. ed il G.I.P. hanno deciso per la regolarità della segnaletica e del comportamento della convenuta); accertato e dichiarato infine che la c.t.u. dell’ing. Luca Addis è priva dei caratteri dell’attendibilità perché non fondata su criteri oggettivi ma puramente deduttivi, quindi discrezionali ed opinabili, oltre che viziata da ultra petizione su circostanze che competono al giudice; tutto ciò accertato e dichiarato, per l’effetto disporre che l’incidente è stato causato esclusivamente per fatto e colpa di Sebastiano R****a e che dunque l’azione proposta da I****I R****a e T****A R****A Pozzi è infondata in fatto ed in diritto e per questo non può essere accolta; – nel merito, in subordine, nell a denegata ipotesi contraria in cui dovesse trovare accoglimento la domanda, accertato e dichiarato il minimo concorso di colpa della s.p.a. Vi -M****oà (20%), sempre sulla base dei risultati emersi all’esito della c.t.u. disposta dalla Procura della Repubb lica di Vicenza ed all’esito delle indagini svolte dalla Polizia Stradale, per l’effetto riconoscere agli attori il proporzionale risarcimento rispetto agli accertati danni da lesione del rapporto parentale effettivamente dovuto (20%), se connesso col sinistro de quo . FATTO – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 18/04/2017, i sigg.ri R****a Renato e G****I T****A R****A, nella loro qualità di genitori di R****a Sebastiano (nato il 21.09.1977 e deceduto il 13.05.2011), convenivano i n giudizio avanti questo Tribunale VI.M****oà s.p.a. , chiedendo che la convenuta, accertatane l’esclusiva responsM****oà, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ovvero in subordine dell’ art. 2043 c.c., per il sinistro di cui infra , fosse condannata al risarcimento del danno patito dagli attori iure proprio c.d. da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi in riferimento alla tabelle del Tribunale di Milano, maggiorato per rivalutazione monetaria ed interessi. Esponevano al riguardo gli attori che: – in data 13 m aggio 2011, verso le ore 17.00, il figlio Sebastiano R****a si trovava alla guida del motociclo marca Yamaha modello TDM50 tg.xxxxxx, regolarmente assicurato, quando, nel mentre percorreva la S.P. 247, all’altezza del progressiva chilometrica 19+800, in località Ponte di M****A G****N, veniva a collisione con il veicolo Renault Megane tg.xxxxx, di proprietà e condotto dalla sig.raxxxxxx, nonché con il veicolo Fiat Marea tg.xxxx, di proprietà del sig. xxxxxe condotto dalla sig.raxxxx; – all’esito del violentissimo impatto, ed a causa delle gravissime lesioni riportate, Sebastiano R****a decedeva, alle ore 21.00 dello stesso giorno, presso la Clinica Chirurgica Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova; – sul luogo del l’incidente intervenivano gli agenti della Polizia Stradale di Vicenza, i quali effettuavano i rilievi e ricostruivano la dinamica del sinistro; – veniva aperto un procedimento penale a carico delle sigg.re xxxxxxper il reato di cui all’art. 589 c.p., nel cui ambito il P.M. procedente disponeva consulenza tecnica, incaricando l’ing. G****L Cardigno , al cui esito formulava in data 01.10.2014 richiesta di archiviazione, accolta dal G.I.P., il quale emetteva ordinanza di archiviazion e nonostante l’opposizione di Emanuele R****a (prossimo congiunto, in qualità di fratello, di Sebastiano R****a); – l’atto di opposizione, predisposto sulla base della relazione tecnica redatta dall’ing. Fabio Gallimberti, evidenziava l’incompletezza della consulenza fatta eseguire dal P.M., non essendo stati svolti approfonditi accertamenti sul comportamento del trattore agricolo che stava eseguendo lo sfalcio dell’erba ai margini della corsia sulla quale si trovava a procedere la moto di Sebastiano R****a , sulla condotta del conducente del veicolo di segnalazione al seguito nonché di chi aveva predisposto il cantiere, al fine di verificare se fossero state predisposte ed adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza nella circolazione stradale; – in particolare, la relazione dell’ing. Gallimberti evidenziava che non risultava istituito il transito a senso unico alternato in ragione del restringimento della carreggiata al di sotto del limite di 5,60 metri per la presenza del trattore agricolo, non r isultava dagli atti alcun documento attestante la conformità a legge del piano di segnalamento del cantiere mobile, che detto piano era deficitario e comunque non in linea con le prescrizioni tassative dell’art. 21 C.d.S e degli artt. 30, 31, 34, 38,30, 41 e 42 Reg. C.d.S; – tale deficit di segnalamento (mancata attivazione del transito a senso unico alternato, mancata istituzione del limite temporaneo di velocità in prossimità della zona di lavoro, mancata apposizione del segnale di pericolo temporaneo per strettoia) integrava gravi inadempienze a carico del soggetto esecutore dei lavori ed elementi di fatto che avevano potuto indurre il conducente del motociclo a sottostimare il pericolo; – a seguito delle criticità emerse i prossimi congiunti della giovan e vittima conferivano mandato alla Società Gruppo Mazzini s.r.l. la quale, con comunicazione 13.05.2016, chiedeva ad xxxxxxxe a VI.M****oà s.p.a. l’integrale risarcimento del danno; – VI.M****oà riscontrava la richiesta comunicando di essere intenta a istruire la pratica nonché di aver provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice AIG Europe, la quale ultima nondimeno, con comunicazione 28.06.2016, negava la possibilità di dar seguito alle richieste risarcitorie. Su tali premesse gli attori avviavano l’azione di risarcimento del danno per cui è causa, allegando la propria legittimazione in qualità di genitori della vittima del sinistro, la configurM****oà del danno definito “da perdita del rapporto parentale”, le plurime manchevolezze della ditta appaltante nell’apprestamento del cantiere mobile, la conseguente responsM****oà di VI.M****oà (società nata nel 2001, affidataria della manutenzione della rete viaria provinciale, per un più efficace utilizzo delle ris orse disponibili e una più efficiente gestione della propria rete stradale), ai sensi dell’art. 2051 c.c., o quantomeno dell’art. 2043 c.c. per violazione del generale precetto del neminem laedere . Si costituiva VI.M****oà, opponendosi alle pretes e attoree , in sintesi organizzando le proprie difese deducendo che: – il sinistro si era verificato per fatto integralmente ascrivibile al R****a il quale, mentre era alla guida della sua moto Yamaha TDM750, tamponava lo spigolo posteriore sinistro dell’autovettura Fiat Marea condotta dalla sig.ra Zampogna Wilma, che procedeva dietro un trattore impegnato nella falciatura del margine destro della carreggiata, e, sbalzato in terra sulla corsia opposta, veniva colpito dalla sopraggiungente Renault Megane cond otta dalla sig.ra Milena Zoppello, procurandosi lesioni gravissime che lo conducevano a morte; – la relazione tecnica sulla cui base gli attori promuovevano l’azione civile di danno si fondava non su dati oggettivi, bensì sull’allegazione di soli ipotetici e non comprovati comportamenti (quale l’ipotesi che il sinistro fosse stato occasionato da un’errata o imprudente manovra dell’autovettura Fiat Marea che, in avvicinamento alla zona di manovra del trattore, avrebbe programmato il superamento dello stesso, spostandosi sia pur di poco verso il centro della corsia di percorrenza, così realizzando un’interferenza con la traiettoria del motociclo in arrivo); – in realtà, come accertato dal C.T. del Pubblico Ministero, non sussisteva alcuna evidenza di una qualc he manovra diversiva antecedente della Fiat, laddove le modalità del sinistro sembravano far propendere per una grave e prolungata distrazione da parte del motociclista, il quale non si era avveduto del rallentamento dei veicoli che lo precedevano, adeguando a sua volta la velocità di marcia, così violando i precetti di cui agli artt. 140, 141 (velocità) e 149 (distanza di sicurezza tra i veicoli), ovvero in alternativa dell’art. 148 (sorpasso), del Codice della Strada; – il riferimento al senso unico alter nato era privo di fondamento, trattandosi di accorgimento incompatibile con i cantieri mobili (che cioè si spostano); – il trattore e le altre auto erano visibili ed il trattore (ed il cantiere), come accertato dalla Polizia Stradale), era provvisto di tut ti i dispositivi previsti dalla legge (artt. 38 e 39 Reg. C.d.S.), di modo che mancava del tutto l’elemento oggettivo della non visibilità ed imprevedibilità del cantiere mobile; – era stato invece il motociclista a venir meno ad un generale principio di a utoresponsM****oà (in breve l’utente è e rimane gravato da un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso diretto del bene demaniale, per salvaguardare la propria incolumità); – da ultimo, per il profilo del quantum debeatur , il risarcimento de l danno da interruzione del rapporto parentale, riconosciuto presuntivamente per determinate categorie di familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni), era commisurato in tabella tra un minimo ed un massimo, da modulare in funzione della realità d el rapporto interrotto (per età ed intensità). Concludeva, in via principale, per il rigetto delle domande, ed in subordine per l’accertamento di un minimo concorso di colpa di VI.M****oà (in proporzione del 20%), con proporzionale riduzione del risarc imento effettivamente dovuto. Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., veniva disposta C.T.U., di cui veniva incaricato l’ing. Luca Addis, sui quesiti proposti da parte attrice, al fine d i accertare: se il cantiere mobile fosse provvisto della preventiva autorizzazione; la conformità a legge del piano di segnalamento del cantiere; l’eventuale predisposizione ed adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione st radale; l’eventuale omissione delle Sentenza n. 822/2021 pubbl. il 20/04/2021 RG n. 3154/2017 Repert. n. 1428/2021 del 20/04/2021 opportune segnalazioni della presenza del cantiere mobile; l’eventuale rispetto delle indicazioni della segnaletica provvisoria da parte dei conducenti dei mezzi coinvolti . Depositato l’elaborato peritale, intervenute mo difiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo, da ultimo all’udienza dell’1 dicembre 2020 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, onde la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Ad avviso di questo Giudice l’azione civile di risarcimento del danno avviata dagli attori è meritevole di parziale accoglimento, potendo ravvisarsi, alla lu ce dell’accertamento peritale del CTU ing. Luca Addis, un profilo di responsM****oà concorrente – sebbene minusvalente – della società VI.M****oà in grado di interferire nella dinamica complessiva del sinistro mortale, pur da ascrivere in misura largamente prevalente alla condotta di guida del motociclista, connotata nell’occasione da imprudenza e disattenzione (che purtroppo risultarono fatali). Va anche rilevato che la CTU dell’ing. Addis non “scardina” l’impianto fondamentale della consulenza a suo tempo eseguita su incarico del P.M. (essendo dedicata ad un ambito di accertamenti non del tutto omogenei), bensì integra elementi in quella sede (cfr. ultimo inciso pag. 18 consulenza Cardigno ) non approfonditi (anche perchè appunto non appieno funzionali all’ indagine penale, ossia all’accertamento dell’ipotizzata responsM****oà penale delle due indagate , sigg.rexxxxxxx, conducenti rispettivamente dei veicoli Renault Megane e Fiat Marea, loro malgrado direttamente coinvolte, pur senza averne colpa, nella dinamica complessiva del sinistro). Detta dinamica, alla luce dei rilievi della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro e degli accertamenti del C.T. del P.M. ing. Cardigno, può invero così essenzialmente ricostruirsi: – il motociclo condotto dal giovane R****a, percorrendo la S.P. 247 “Riviera Berica”, all’altezza del progressiva chilometrica 19+800, in località Ponte di M****A G****N, urtava violentemente da tergo l’autovettura Fiat Marea condotta dalla sig.ra Zampog na, accodata al trattore agricolo impegnato nello sfalcio dell’erba sulla banchina posta a lato della strada provinciale; – in conseguenza dell’urto, concretizzatosi tra la parte anteriore destra della moto Yamaha e l’angolare posteriore sinistro dell’auto vettura, il motociclo deviava verso la sinistra della carreggiata, invadendo l’opposta corsia di marcia e, in fase di scarrocciamento al suolo sul fianco destro, collideva con la sopraggiungente autovettura Renault Megane, che procedeva regolarmente sulla sua corsia di marcia; – le velocità (con tutte le approssimazioni del caso spiegate dal CT ing. Cardigno) erano al primo urto sull’ordine di circa 66 Km/h per il motociclo e di circa 15 Km/h per l’autovettura Fiat e, al secondo urto, di circa 53 Km/h per l ‘autovettura Renault e di circa 20 Km/h per il motociclo. Secondo l’ing. Cardigno il motociclista avrebbe potuto avvedersi da alcuni secondi della Fiat in marcia a bassa velocità nella propria corsia o comunque in decelerazione per la presenza del trattore agricolo (va rilevato in proposito, tra l’altro, che il traffico era normale, il fondo stradale asfaltato, asciutto e privo di anomalie, il cielo sereno e la visibilità ottima). Manca pure qualsiasi evidenza di una manovra diversiva antecedente la collisione con la Fiat (quali un azionamento dei freni o un tentativo di scarto verso sinistra, nel tentativo di un soprasso), tanto che il consulente ipotizza una grave e prolungata distrazione da parte del motociclista, il quale non si era avveduto del rallenta mento dei veicoli che lo precedevano, adeguando a sua volta la velocità di marcia, e ad ogni modo esclude qualsivoglia elemento di addebito e censura nella condotta di guida delle due automobiliste. Valutazione condivisa dal P.M., che richiedeva l’archivia zione del procedimento penale, e poi dal G.I.P., che l’archiviazione disponeva pur nell’opposizione dei prossimi congiunti della vittima. Tale conclusione alla luce degli elementi a disposizione appare sicuramente condivisibile, così come appare francament e difficile revocare in dubbio che il motociclista, in occasione del sinistro, stesse procedendo senza la dovuta prudenza e diligenza (ed attenzione), tanto che da quel che è dato comprendere il medesimo fu l’unico a non percepire (ovvero a percepire in ri tardo) la situazione di criticità di circolazione che stava concretizzandosi sull’arteria stradale percorsa (in particolare sulla sua corsia di marcia), e segnatamente il rallentamento dovuto al lento incedere del mezzo operativo impegnato nelle operazioni di manutenzione stradale. Parte convenuta in conclusionale (pag. 7) rileva in proposito che ” …è causalmente probabile che il R****a se avesse proceduto con prudenza e diligenza, adottando una condotta di guida idonea allo stato dei luoghi e mantenendo la distanza di sicurezza rispetto alla Fiat Marea che lo precedeva invece di tentare il sorpasso (di cui infatti ha tamponato lo spigolo posteriore sinistro nel tentativo di rientrare quando si è accorto di non potercela fare a causa dell’arrivo della Rena ult Megane) l’incidente non sarebbe mai accaduto… “. Conclusione per certi versi coerente con un modello di verificazione di ordine meramente meccanico – dinamico del sinistro, ma che ad ogni modo non esaurisce l’ambito dello scrutinio delle possibili res ponsM****oà (almeno di quelle a rilevanza civilistica, d’interesse esclusivo in questa sede), posto che la colpa di un agente, per quanto largamente preponderante, non elide la necessità di verificare serie causali, commissive e/o omissive, con la stessa i nterferenti, ove la causa prima e principale dell’evento lesivo non sia appunto causa efficiente esclusiva, da sola idonea a determinarlo. In questo contesto va allora valutata la piena regolarità del cantiere mobile che gli attori, sulla scorta degli acce rtamenti e delle valutazioni del loro perito di parte, elevano a causa (ma sarebbe meglio, e più realistico, dire concausa) del sinistro, denunciando una sua non perfetta predisposizione ed attuazione, e quindi a componente della serie di criticità che in occasione del sinistro ne determinarono (o forse più verosimilmente ne agevolarono) l’accadimento. Al riguardo soccorre, convalidando la tesi degli attori, il meticoloso approfondimento del CTU ing. Addis, il quale in estrema sintesi fornisce i seguenti sp unti di valutazione: – chiarisce e puntualizza, in primo luogo, che, in assenza di specifica denominazione normativa, per “Piano di Segnalamento del cantiere mobile” sia da intendersi uno schema in linea con il Disciplinare Tecnico pubblicato nella Gazzett a Ufficiale (D.M. 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226/2002); – aggiunge che, per la tipologia di strada teatro del sinistro, è corretto individuare due “tavole” (la n. 65 e la n. 66, pagg. 11 e segg. elaborato) nelle quali viene prevista l’istituzione del senso unico alternato, oltre al posizionamento di una serie di segnali interdittivi e di presegnalamento della presenza di un veicolo operativo; – osserva ulteriormente che, non risultando agli atti documenti relativi a un Piano di Segnalamento, evidentemente detto piano non era stato preparato (né, inferisce questo Giudice, direttamente da VI.M****oà , né, per conto della stessa, a cura della ditta appaltatrice che gestiva l’attività di manutenzione stradale per lo sfalcio di erba sui cigli e sulle banchine laterali alla strada); – non era stato in particolare istituito il senso unico alternato (doveroso, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Regolamento al C.d.S. e del paragrafo 9.2 del Disciplinare Tecnico ex D.M. 10 luglio 2002, trattandosi di strada senza banchine, a carreggiata unica e con una sola corsia per ogni senso di marcia, su cui, per la presenza del trattore stradale, si determinava una strettoia di metri 3,3 e quindi di larghezza inferiore a 5,60 metri: cfr. pag. 17 elaborato); – neppure e ra delimitata mediante l’apposizione di coni la corsia su cui operava il tagliaerba: cfr. pag. 19 elaborato; – allo stesso modo non erano indicati limiti di velocità a scalare sino a 40 Km/h con segnali progressivi di velocità a scalare (ancora pag. 19, p agg. 11 e segg. elaborato); – per di più non era stato oscurato il cartello con l’originario limite di velocità di 70 Km/h, normalmente vigente su quel tratto di strada (elemento desunto dai rilievi della Polizia Stradale intervenuta, cfr. pag. 19 elaborat o). Alla luce degli apporti ricostruttivi e valutativi del CTU – che, a differenza di quanto obietta parte convenuta, non si incentrano su dati ipotetici, astratti, non verificati né verificabili, ma sulla constatazione dello stato dei luoghi, sui rilie vi planimetrici e descrittivi dei verbalizzanti della Stradale, e sviluppano, nel contraddittorio anche tecnico delle parti, gli elementi di censura all’operato ed alle omissioni e manchevolezze della società di gestione della rete stradale provinciale, so llevati dagli attori – può allora affermarsi, con un ragionevole grado di certezza, ovvero di qualificata verosimiglianza, che è sì vero che nella dinamica causativa del sinistro ebbe ad incidere una condotta colposa prevalente del motociclista (il quale s arebbe stato in grado, non ricorrendo una situazione di insidia, di adeguare in modo più appropriato e consono la propria condotta di utente della strada come gli avrebbe imposto il generale principio di auto -responsM****oà, riconosciuto nelle elaborazioni giurisprudenziali richiamate dalla convenuta). Ma allo stesso modo può affermarsi come tale innegabile e preponderante profilo di colpa non sia però assorbente rispetto alla concorsuale responsM****oà del soggetto proprietario (o gestore) della rete viari a interessata, quale appunto VI.M****oà. Da quest’ultima (così come dalle ditte appaltatrici dei singoli servizi dalla stessa delegate o incaricate) era pur sempre esigibile l’integrale e doverosa osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normat iva e dai connessi regolamenti e/o disciplinari. Tale integrale osservanza non a caso rimane anche funzionale a supplire le sempre possibili distrazioni o irregolarità di comportamento degli utenti della strada, che non potrebbero certo definirsi, secondo un giudizio di tipicità, eventi assolutamente anomali ed eccezionali. Nel caso di specie dalle risultanze dei verbali della Polstrada emerge come il trattore agricolo deputato allo sfalcio dell’erba fosse munito di apposita segnaletica e fosse seguito da p ersona facente funzione di “moviere”, a bordo di altro veicolo munito anch’esso di segnaletica di preavviso di cantiere mobile. Cautele dunque non certo di poco momento, tanto che la totalità degli altri utenti della strada, nell’occasione circolanti, ne a veva tempestivamente apprezzato l’esistenza sulla carreggiata e vi si erano adeguati. Nondimeno l’integrale approntamento dei presidi che avrebbero dovuto accompagnare l’allestimento e l’operatività di un cantiere mobile, diffusamente illustrati dal CTU, v eniva a costituire cautela non solo formalmente doverosa ma soprattutto funzionale, da un punto di vista sostanziale, a consentire un’esigenza d’integrale sicurezza della circolazione, anche a fronte di sempre prevedibili comportamenti irregolari della gen eralità degli utenti. Un siffatto non integrale uniformarsi alle prescrizioni normative costituisce in definitiva fonte di responsM****oà, rapportabile ai paradigmi normativi evocati in citazione (di cui all’art. 2051 c.c. ma anche del generalissimo prece tto del neminem laedere dell’art. 2043 c.c.), ascrivile alla società convenuta. E’ invero ragionevole ipotizzare che le ulteriori (quanto doverose) cautele di predisposizione del cantiere avrebbero impedito il dispiegarsi estremo della condotta imprudente del motociclista o comunque incrementato le chances per lo stesso di porvi un più tempestivo rimedio mediante una condotta di correzione della marcia del veicolo a due ruote. In una graduazione comparativa di coesistenti responsM****oà, ritiene il giu dicante congruo valutare il grado di corresponsabilita’ M****oà (minusvalente) di VI.M****oà in misura del 25%, a fronte della prevalente responsM****oà (del restante 75%) in capo al motociclista rimasto vittima del tragico sinistro. Sussiste conseguentemente margi ne di giustificazione per il riconoscimento agli attori (nella loro qualità di genitori della persona offesa) del ristoro del danno da ” perdita del rapporto parentale”, sebbene decurtato proporzionalmente (e quindi del 75%) rispetto all’importo base. Appli cando i valori della c.d. Tabella del Tribunale di Milano dell’anno del sinistro (2011), che al tempo prevedeva a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio importi tra un minimo di EUR 154.350 ed un massimo di EUR 308.700, il giudicante ritiene cong ruo riconoscere un importo intermedio (arrotondato) di EUR 230.000,00 per genitore (ridotto ad EUR 57.500,00 in ragione del concorso di colpa della vittima). L’applicazione del valore medio di partenza trova giustificazione nelle presunzioni (le uniche, in dif etto di prove dirette, che possono assistere nelle valutazioni del caso) in quanto, pur non essendo stato provato alcunché in ordine ai rapporti in concreto sussistenti tra genitori e figlio, rimane nondimeno documentato che la vittima del sinistro (peralt ro giovane, avendo 34 anni circa) fosse comunque convivente con i genitori, e che quindi la famiglia vivesse in condizioni di normalità ed armonia. Importi capitali che, trattandosi di debito di valore, andranno implementati, con decorrenza dalla data dell’evento, a mezzo rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale (sulla somma progressivamente, ossia annualmente, rivalutata) e sino alla pubblicazione della sentenza (e a seguire, e sino al saldo, solo con interessi). Così definite le questioni controverse, in ragione del parziale accoglimento delle domande pare equo porre a carico della convenuta le spese processuali, liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, scaglione sup eriore ad EUR 260.000,00 e fino ad EUR 520.000,00, importi tariffari medi), nella misura del 25% dell’intero, con compensazione del residuo 75%. Gli oneri di C.T.U. (accertamento in ordine al quale VI.M****oà risulta appieno soccombente) vanno invece posti a c arico integralmente di parte convenuta. P. Q. M. IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede: I) previa declaratoria della responsM****oà concorrente, nei sensi di cui in motivazione, in proporzione del 25%, della convenuta nel sinistro per cui è causa , Condanna la convenuta VI.M****oà s.p.a. al risarcimento del danno, liquidato in EUR 57.500,00 capitali a favore di ciascun attore, somme da maggiorare con rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale (sulla somma annualmente rivalutata) dalla data dell’evento ( 13.05.2011 ) alla pubblicazione della presente sentenza, ed a seguire c on i soli interessi sino al soddisfo; II) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico per l’intero di parte convenuta; III) condanna la convenuta alla rifusione agli attori delle spese processuali – liquidate per l’intero in EUR 545,00 per anticipazio ni, EUR 21.387 ,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull’imponibile – in misura 25% dell’intero, con compensazione tra le parti del residuo 75%. Così deciso in Vicenza, il 15 aprile 2021 IL GIUDICE (dott. A ntonio Picardi )