(Cass. civ. 30122/2017, 8140/2018), colui che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare solo la non rispondenza del riconoscimento al vero e non la assoluta impossibilità a procreare dell’autore del riconoscimento, come invece sostenuto da un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17970/15, 17095/13), superato alla luce della riforma dell’istituto dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sostanzialmente allineato a quello del disconoscimento, con conseguente valenza dirimente, anche in tal caso, della consulenza genetica.
Orbene, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova della fondatezza della predetta domanda attrice e che pertanto nessun dubbio più sussista in ordine al mancato concepimento di S. H. N., nata a Bologna il 18.6.2009, da parte di T. H. N.
Accertato il difetto di veridicità del riconoscimento fatto da T. H. N., va dichiarato che S. H. N. non è figlia di T. H. N.; la minore perde il cognome “H. N.” che va sostituito con quello di “D.“, non essendo stato richiesto di conservarlo
FILIAZIONE DNA TRIBUNALE BOLOGNA NEGA DOPO DNA
IL FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la dottoressa M. C. C., in qualità di curatore speciale della minore S. H. N., nata a Bologna il (omissis).(omissis).2009, riferiva che quest’ultima, nonostante fosse figlia naturale del sig. A. Y., è stata riconosciuta, nella piena consapevolezza di tutti circa la reale paternità, dal sig. T. H. N., conoscente della famiglia, il quale, al solo fine di ottenere un valido titolo per permanere sul territorio italiano, chiedeva e otteneva da E. D. e A. Y., genitori biologici, di poter dichiarare come propria figlia la piccola S.
Documentava, inoltre, che la Procura della Repubblica di Bologna, preso atto del reato di alterazione di stato previsto dall’art. 567 comma secondo c.p., esercitava l’azione penale nei confronti di E. D., A. Y. e T. H. N., disponendo nell’ambito del predetto procedimento penale degli accertamenti genetici finalizzati ad accertare la reale paternità della minore.
Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarato che S. H. N., nata dalla signora E. D., non fosse figlia naturale del sig. T. H. N., essendo stata concepita da A. Y.
Si costituiva E. D., aderendo alla domanda attorea.
-
H. N., sebbene regolarmente citato, non si costituiva.
All’udienza del 20.4.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
si aggiunga che secondo il più recente orientamento della
(Cass. civ. 30122/2017, 8140/2018), colui che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare solo la non rispondenza del riconoscimento al vero e non la assoluta impossibilità a procreare dell’autore del riconoscimento, come invece sostenuto da un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17970/15, 17095/13), superato alla luce della riforma dell’istituto dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sostanzialmente allineato a quello del disconoscimento, con conseguente valenza dirimente, anche in tal caso, della consulenza genetica.
Orbene, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova della fondatezza della predetta domanda attrice e che pertanto nessun dubbio più sussista in ordine al mancato concepimento di S. H. N., nata a Bologna il 18.6.2009, da parte di T. H. N.
Accertato il difetto di veridicità del riconoscimento fatto da T. H. N., va dichiarato che S. H. N. non è figlia di T. H. N.; la minore perde il cognome “H. N.” che va sostituito con quello di “D.“, non essendo stato richiesto di conservarlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Palumbi – Presidente
dott. Francesca Neri – Giudice
dott. Arianna D’Addabbo – Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15671/2020 promossa da:
-
C. C., in qualità di Curatore Speciale diS. H. N., elettivamente domiciliata in via Commenda, 23/a San Lazzaro di Savena, presso lo studio dell’Avv. Manuela Amorosi che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
ATTRICE
contro
-
D., elettivamente domiciliata in via Andrea Costa, 114 Bologna, presso lo studio dell’avv. Micaela Barbieri che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
CONVENUTA
nonché contro
-
H. N.
CONVENUTO CONTUMACE
con l’intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto
“impugnazione del riconoscimento di filiazione per difetto di veridicità”
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli depositati il 15.4.2021.
La convenuta E. D. ha precisato come da fogli depositati il 19.4.2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la dottoressa M. C. C., in qualità di curatore speciale della minore S. H. N., nata a Bologna il (omissis).(omissis).2009, riferiva che quest’ultima, nonostante fosse figlia naturale del sig. A. Y., è stata riconosciuta, nella piena consapevolezza di tutti circa la reale paternità, dal sig. T. H. N., conoscente della famiglia, il quale, al solo fine di ottenere un valido titolo per permanere sul territorio italiano, chiedeva e otteneva da E. D. e A. Y., genitori biologici, di poter dichiarare come propria figlia la piccola S.
Documentava, inoltre, che la Procura della Repubblica di Bologna, preso atto del reato di alterazione di stato previsto dall’art. 567 comma secondo c.p., esercitava l’azione penale nei confronti di E. D., A. Y. e T. H. N., disponendo nell’ambito del predetto procedimento penale degli accertamenti genetici finalizzati ad accertare la reale paternità della minore.
Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarato che S. H. N., nata dalla signora E. D., non fosse figlia naturale del sig. T. H. N., essendo stata concepita da A. Y.
Si costituiva E. D., aderendo alla domanda attorea.
-
H. N., sebbene regolarmente citato, non si costituiva.