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051 6447838 PRENDI APPUNTAMENTO CON AVVOCATO ESPERTO NAZIONALE
IN CHE MODO quota legittima fratelli- testamento olografo quota legittima fratelli
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Ci sono due ipotesi al tema proposito:
Il primo è quello della quota dei fratelli che quali figli non possono essere esclusi dall’eredità dei genito ,la seconda quella del fratello che morendo fa testamento ed esclude i fratelli, si può fare i fratelli non sono eredi necessari .
DIVISIONE
La sentenza impugnata ha affermato che A.B.G. avesse diritto, piuttosto, a metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c., nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE SEGUE LE QUOTEE EREDIARIE?
nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non può, quindi, essere oggetto di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.
nell’assicurazione sulla vita, come nell’assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la disciplina ricostruttiva desumibile dell’art. 1920 c.c., comma 3, secondo cui “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione ?
La giurisprudenza di questa Corte ha da epoca risalente sostenuto che nell’assicurazione sulla vita, come nell’assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la disciplina ricostruttiva desumibile dell’art. 1920 c.c., comma 3, secondo cui “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”. La norma è riconducibile alla più generale figura del contratto a favore di terzi, con la differenza che il terzo nell’assicurazione sulla vita acquista il suo diritto ai correlati vantaggi, e dunque all’indennità, per effetto non della stipulazione, ma della designazione. Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto, sicchè egli può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l’estensione e le modalità di esercizio (Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza 28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207). 4.1. Nel solco di tale orientamento, la sentenza Cass. Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388, decidendo in ordine agli effetti di una polizza che prevedeva, per il caso di morte dell’assicurato, la liquidazione in favore dei beneficiari designati, o in difetto, degli eredi, affermò che una clausola di simile portata comportasse una designazione sussidiaria generica ed impersonale degli “eredi”, operante automaticamente in difetto di quella specifica. La sentenza n. 9388 del 1994 ravvisò, allora, l’erroneità della ripartizione delle quote di indennizzo attuata dai giudici del merito in base alle proporzioni dettate dal concorso degli eredi nella successione legittima, così trascurando che l’acquisto del diritto ai vantaggi dell’assicurazione trova il proprio titolo e la rispettiva fonte regolatrice nel contratto. Quella pronuncia affermò che dall’art. 1920 c.c., comma 3, deriva la conseguenza per cui la generica designazione degli “eredi” quali beneficiari vale unicamente ad individuare i soggetti titolari dei diritti nascenti dall’assicurazione attraverso il previo accertamento della qualità successoria secondo i modi tipici di delazione dell’eredità, testamentaria o legittima, senza implicare una sorta di “rinvio materiale” alla disciplina in materia di successione. Essendo il contratto la fonte regolatrice dell’acquisto e contemplando esso una pluralità di beneficiari rispetto all’indennità dovuta dall’assicuratore per il caso di morte dello stipulante, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari medesimi, le quote stesse, ad avviso della sentenza n. 9388 del 1994, devono perciò presumersi uguali. La clausola recante la generica designazione degli “eredi” quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione sulla vita, delineando una pluralità di creditori per una identica prestazione divisibile ed un’identica “causa credendi”, dà luogo ad un’obbligazione soggettivamente collettiva, potendosi presumere uguale, secondo regola generale, la quota d’indennizzo spettante a ciascuno. 4.2. Cass. Sez. I, sentenza 14 maggio 1996, n. 4484, partì dall’identico presupposto ricostruttivo ad avviso del quale l’art. 1920 c.c., postula inequivocabilmente che, nell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la designazione – la quale costituisce negozio a favore di un terzo – fa sorgere il diritto direttamente in capo al beneficiario, e perciò il diritto stesso trova la sua fonte nel contratto e la relativa tutela è di natura contrattuale. Essendo, nella specie, individuati quali beneficiari dell’assicurazione “gli eredi
la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente ?
L’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione. In tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo. Dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo. La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l’istituto previsto dall’art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 c.c.. 7.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente – Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. – Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21643/2018 proposto da: BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 12, presso lo studio dell’avvocato GAETANO TASCA, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro A.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CANTAVENERA, GIANNA IGNAZIA CATANIA; – controricorrente – nonchè sul ricorso proposto da: A.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CANTAVENERA, GIANNA IGNAZIA CATANIA; – ricorrente incidentale – contro BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.p.A.; – intimata – avverso la sentenza n. 1124/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale; viste le memorie depositate da entrambe le parti. Svolgimento del processo 1. La BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1124/2018 della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 18 maggio 2018. A.B.G. ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie. 2. La Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame spiegato da A.B.G. contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., comma 6, dal Tribunale di Caltagirone, ed ha perciò condannato la BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. a pagare in favore di A.B.G. la somma di Euro 254.283,42, oltre interessi, a titolo di differenza tra l’importo già versatogli, pari ad Euro 169.552,28, e quanto dovuto in base alle polizze sottoscritte dal defunto A.P.P., fratello dell’attore. La Corte di Catania ha evidenziato come le quattro polizze caso vita, stipulate da A.P.P. con la BNP Paribas Cardif Vita, individuavano quali beneficiari gli “eredi legittimi”. Pertanto, ad avviso dei giudici di appello, la BNP Paribas Cardif Vita aveva erroneamente suddiviso l’indennizzo in cinque quote uguali fra A.B.G., fratello di A.P.P., morto il (OMISSIS), ed i quattro nipoti figli della sorella A.A., morta il (OMISSIS), subentrati per rappresentazione. La sentenza impugnata ha affermato che A.B.G. avesse diritto, piuttosto, a metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c., nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro. Con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, pronunciata all’esito della pubblica udienza del 20 settembre 2019, la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. E’ stata altresì acquisita la relazione predisposta dell’Ufficio del massimario. Il ricorso è stato deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1. Il primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1920 e 1362 c.c.. La ricorrente principale allega che le quattro polizze oggetto di causa contenessero tutte la clausola del seguente tenore: “Beneficiari in caso di morte dell’assicurato: 04 eredi legittimi”. La censura contesta la soluzione prescelta dalla sentenza n. 19210/2015 della Corte di cassazione, e condivisa dalla Corte d’appello di Catania, invocando l’art. 1920 c.c., comma 2, in tema di designazione anche generica del beneficiario, evidenziando come i vantaggi dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi derivano da acquisto svincolato dalle norme successorie e richiamando l’elaborazione giurisprudenziale sul punto antecedente alla citata pronuncia del 2015. La ricorrente principale sottolinea altresì come la stessa sentenza n. 19210/2015 della Corte di Cassazione si trovò a decidere su una clausola che, a differenza del caso in esame, individuava quali beneficiari “gli eredi testamentari o legittimi”. La censura richiama quindi la successiva sentenza di questa Corte n. 26606 del 2016, la quale riaffermò che nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non può, quindi, essere oggetto di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Si contesta ancora il riferimento al “senso dell’uomo comune” che condurrebbe ad evitare un’attribuzione dell’indennizzo agli eredi in parti uguali, anzichè in misura della devoluzione ereditaria, non potendosi pensare che chi contrae una polizza vita voglia in quel momento imprimere agli effetti del contratto assicurativo le quote stabilite negli artt. 565 c.c. e segg.. Il secondo motivo di ricorso della BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. deduce la violazione degli artt. 1362, 1369 e 1371 c.c., in tema di interpretazione del contratto, con riguardo: al comportamento complessivo di A.B.G., che aveva in un primo momento richiesto la liquidazione dell’indennizzo in parti uguali con gli altri eredi; all’epoca in cui le polizze furono sottoscritte (tra il 2008 e il 2009) ed alla “disciplina” allora esistente in giurisprudenza ed in dottrina; alla volontà delle parti; alla arbitraria interpolazione del testo negoziale compiuta dalla Corte d’appello; ai disagi provocati dalla subordinazione della liquidazione delle polizze alla compiuta definizione delle vicende successorie. 2. Il motivo del ricorso incidentale di A.B.G., proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 570 e 467 c.c., assumendo che, se non siano applicabili nel caso di specie le norme sulla successione, ed in particolare quelle sulla rappresentazione, traendo origine il diritto del beneficiario della polizza dal contratto, i nipoti dello stipulante defunto non possono proprio essere considerati quali “eredi legittimi”, sicchè al ricorrente incidentale spetterebbe l’intero indennizzo. 3. L’ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, premesso il riferimento alla disciplina dell’assicurazione a favore di terzo dettata dall’art. 1920 c.c., richiama i precedenti di questa Corte inerenti alla questione della individuazione dei “beneficiari” e della misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore, con particolare riguardo al caso in cui le polizze contengono la rituale e generica espressione “legittimi eredi”. L’ordinanza riporta, in particolare, dapprima i passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 9388 del 1994, secondo la quale nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’art. 1920 c.c., comma 3, deve essere interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l’evento morte, sia stato previsto, fin dall’origine, che l’indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola andrebbe intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore. L’individuazione dei beneficiari-eredi andrebbe poi effettuata attraverso l’accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell’eredità (testamentaria o legittima) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, dovrebbero presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote. Viene quindi ricordata la sentenza n. 15407 del 2000, che diede seguito alla interpretazione della sentenza n. 9388 del 1994. L’ordinanza interlocutoria sottolinea, però, come in netto contrasto con questo iniziale orientamento si fosse poi posta la sentenza n. 19210 del 2015, che ha pure ispirato l’impugnata decisione della Corte d’appello di Catania. La sentenza del 2015 sostenne che, ove nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, occorre presumere che le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto. Tuttavia, la sentenza n. 26606 del 2016 e l’ordinanza n. 25635 del 2018 si sono nuovamente riassestate sull’orientamento più risalente. L’ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, evidenziato come le due difformi interpretazioni giurisprudenziali conducono ad esiti notevolmente divergenti anche sotto il profilo delle attribuzioni economiche che avvantaggiano i beneficiari, ha infine così condensato le questioni su cui chiedere la decisione alle Sezioni Unite: “a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità. b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi. c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920 c.c., u.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali”. 4. La giurisprudenza di questa Corte ha da epoca risalente sostenuto che nell’assicurazione sulla vita, come nell’assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la disciplina ricostruttiva desumibile dell’art. 1920 c.c., comma 3, secondo cui “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”. La norma è riconducibile alla più generale figura del contratto a favore di terzi, con la differenza che il terzo nell’assicurazione sulla vita acquista il suo diritto ai correlati vantaggi, e dunque all’indennità, per effetto non della stipulazione, ma della designazione. Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto, sicchè egli può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l’estensione e le modalità di esercizio (Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza 28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207). 4.1. Nel solco di tale orientamento, la sentenza Cass. Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388, decidendo in ordine agli effetti di una polizza che prevedeva, per il caso di morte dell’assicurato, la liquidazione in favore dei beneficiari designati, o in difetto, degli eredi, affermò che una clausola di simile portata comportasse una designazione sussidiaria generica ed impersonale degli “eredi”, operante automaticamente in difetto di quella specifica. La sentenza n. 9388 del 1994 ravvisò, allora, l’erroneità della ripartizione delle quote di indennizzo attuata dai giudici del merito in base alle proporzioni dettate dal concorso degli eredi nella successione legittima, così trascurando che l’acquisto del diritto ai vantaggi dell’assicurazione trova il proprio titolo e la rispettiva fonte regolatrice nel contratto. Quella pronuncia affermò che dall’art. 1920 c.c., comma 3, deriva la conseguenza per cui la generica designazione degli “eredi” quali beneficiari vale unicamente ad individuare i soggetti titolari dei diritti nascenti dall’assicurazione attraverso il previo accertamento della qualità successoria secondo i modi tipici di delazione dell’eredità, testamentaria o legittima, senza implicare una sorta di “rinvio materiale” alla disciplina in materia di successione. Essendo il contratto la fonte regolatrice dell’acquisto e contemplando esso una pluralità di beneficiari rispetto all’indennità dovuta dall’assicuratore per il caso di morte dello stipulante, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari medesimi, le quote stesse, ad avviso della sentenza n. 9388 del 1994, devono perciò presumersi uguali. La clausola recante la generica designazione degli “eredi” quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione sulla vita, delineando una pluralità di creditori per una identica prestazione divisibile ed un’identica “causa credendi”, dà luogo ad un’obbligazione soggettivamente collettiva, potendosi presumere uguale, secondo regola generale, la quota d’indennizzo spettante a ciascuno. 4.2. Cass. Sez. I, sentenza 14 maggio 1996, n. 4484, partì dall’identico presupposto ricostruttivo ad avviso del quale l’art. 1920 c.c., postula inequivocabilmente che, nell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la designazione – la quale costituisce negozio a favore di un terzo – fa sorgere il diritto direttamente in capo al beneficiario, e perciò il diritto stesso trova la sua fonte nel contratto e la relativa tutela è di natura contrattuale. Essendo, nella specie, individuati quali beneficiari dell’assicurazione “gli eredi testamentari o legittimi”, la sentenza n. 4484 del 1996 ritenne che, in difetto di diverso espresso dettaglio negoziale, una siffatta designazione concreta una mera specificazione del criterio di individuazione dei terzi beneficiari, determinati per relationem. Non si rinverrebbe, dunque, la connotazione tipica del negozio “mortis causa”, e cioè la manifestazione della volontà di disporre, a favore dei propri eredi, di un bene del quale si presupponga l’appartenenza – presente o futura – al proprio patrimonio. Pertanto, neppure avrebbero rilevanza alcuna, per indentificare i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, le vicende collegate alla rinunzia o all’accettazione dell’eredità, decisiva essendo, piuttosto, la qualifica di chiamato all’eredità rivestita al momento della morte del contraente, atteso che comunque l’indennizzo non entra a far parte del patrimonio del defunto. 4.3. L’impostazione secondo cui il beneficiario erede acquista l’indennità assicurativa iure proprio e non iure successionis, giacchè il relativo diritto nasce in suo favore dal contratto, venne ribadita anche in Cass. Sez. III, sentenza 18 giugno 1998, n. 6062. Altresì Cass. Sez. Lav., sentenza 2 dicembre 2000, n. 15407, si uniformò all’orientamento secondo cui nell’assicurazione sulla vita il diritto alla prestazione spettante al beneficiario ha fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Cass. Sez. Unite, sentenza 10 aprile 2002, n. 5119, riconobbe poi l’assimilabilità dell’assicurazione per il caso di infortunio mortale allo schema dell’assicurazione sulla vita, e quindi l’applicabilità ad essa dell’art. 1920 c.c., comma 3, il quale attribuisce al terzo beneficiario, nel caso di morte dell’assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Cass. Sez. II, sentenza 23 marzo 2006, n. 6531, si uniformò, in particolare, alla sentenza n. 4484 del 1996. 4.4. L’iniziale univocità di tale quadro giurisprudenziale venne però scalfita, come illustra l’ordinanza interlocutoria, da Cass. Sez. III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19210. Nella fattispecie, a fronte della clausola di una polizza di assicurazione sulla vita che prevedeva come beneficiari gli eredi testamentari o legittimi dello stipulante, la compagnia aveva proceduto alla liquidazione dell’indennizzo dividendolo in tre parti eguali fra la moglie dello stesso ed i due nipoti, figli della sorella a lui premorta, subentrati per rappresentazione. La sentenza n. 19210 del 2015 affermò che l’orientamento espresso essenzialmente nelle sentenze n. 9388 del 1994 e n. 4484 del 1996 non rivelasse una “corretta applicazione dei criteri ermeneutici della materia contrattuale”. In particolare, l’assunto che clausole simili si devono interpretare nel senso che impongano soltanto l’individuazione di chi sia erede dello stipulante, ma non anche il rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria, ad avviso della sentenza n. 19210 del 2015 sarebbe “privo di giustificazione sul piano dell’esegesi letterale, atteso che, secondo il senso letterale dell’espressione “erede” (la stessa) non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte”. In sostanza, “il dire che qualcuno è erede di un soggetto… secondo l’espressione letterale” dovrebbe “evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è”. Ciò vieppiù in presenza di clausole, come quella su cui pronunciava la sentenza n. 19210 del 2015, le quali contengano un espresso riferimento alla natura della devoluzione, cioè alla devoluzione legittima o testamentaria. Ad un’identica conclusione interpretativa condurrebbe il criterio dell’interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, ex art. 1362 c.c., avendo riguardo tanto allo stipulante che intenda disporre del proprio patrimonio per testamento, quanto allo stipulante che non intenda testare, come alla società assicuratrice. L’equipollenza tra vantaggi dell’assicurazione per gli eredi beneficiari e misura della successione sarebbe inoltre imposta dal criterio della interpretazione teleologica, ovvero interrogando “il buon senso dell’uomo comune”, giacchè “intendere le dette clausole come le intende l’orientamento da cui si dissente” conduce alla “assoluta incomprensibilità, di fronte alla stipulazione della spettanza agli eredi legittimi o testamentari, di un significato che non sia quello del riferimento alla devoluzione ereditaria sia quanto all’individuazione degli eredi sia quanto alla misura della loro successione”. Affermava quindi la sentenza n. 19210 del 2015: “che dell’art. 1920 c.c., comma 2, attribuisca al terzo erede un diritto proprio è principio che riguarda il rapporto contrattuale fra l’assicuratore e il terzo, ma che non si comprende come possa giustificare la totale pretermissione della stessa volontà contrattuale ricostruita letteralmente e teleologicamente”. Seppure lo scopo dell’orientamento inviso alla sentenza n. 19210 del 2015 fosse poi quello di semplificare la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore, consentendogli di farne quote uguali, tale pronuncia avvertiva come potrebbero comunque residuare contrasti fra gli eredi sulle rispettive qualità, mentre il criterio dettato dall’art. 1314 c.c., starebbe a dimostrare che costoro non possono pretendere l’indennizzo che in proporzione della loro quota ereditaria. 4.5. Cass. Sez. II, sentenza 21 dicembre 2016, n. 26606, e Cass. Sez. VI-3, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25635, si sono, infine, ricollocate in continuità dell’orientamento giurisprudenziale iniziale, che può perciò definirsi maggioritario. 4.5.1. La sentenza n. 26606 del 2016, a proposito della interpretazione delle clausole dei contratti di assicurazione in caso di morte dell’assicurato che individuano i beneficiari negli eredi legittimi o testamentari, ha nuovamente affermato che, ai sensi dell’art. 1920 c.c., costoro acquistano un diritto proprio all’indennizzo, il quale non entra, perciò, nel patrimonio ereditario oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie, nè della devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Trovando il diritto dei beneficiari fonte nel negozio inter vivos che reca la designazione, l’individuazione degli stessi, da compiere necessariamente al momento della morte dell’assicurato, non ne imporrebbe la coincidenza con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità: così, ove la polizza faccia riferimento agli eredi legittimi, gli stessi sarebbero da identificare con coloro che in astratto, avendo riguardo alla qualità esistente al momento della morte dell’assicurato, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione. 4.5.2. Anche l’ordinanza n. 25635 del 2018 è tornata a sostenere che la designazione dei terzi beneficiari dell’assicurazione mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi significa che gli stessi sono da identificarsi per relationem con coloro che “in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità”. Fermo, così, il diritto iure proprio del beneficiario, all’assicurato residua il potere, previsto dall’art. 1921 c.c., di revocarne la designazione nelle stesse forme in cui può essere fatta a norma dell’art. 1920 c.c.. 4.6. E’ agevole concludere, per il momento, che la questione di diritto decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, emergente dalle richiamate pronunce, attiene, dunque, non alla natura del diritto (iure proprio, piuttosto che iure successionis) che il terzo, appartenente alla generica categoria degli “eredi” individuati ai sensi dell’art. 1920 c.c., acquista per effetto della designazione, nè alla fonte di tale acquisto (il contratto, piuttosto che la delazione o l’accettazione ereditarie), quanto alla sussistenza, o meno, di un criterio immanente di interpretazione presuntiva, in forza del quale la clausola dell’assicurazione sulla vita, che preveda quali beneficiari gli eredi dello stipulante, comporti anche un rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria. 5. Dopo aver ricostruito il panorama giurisprudenziale, appare necessario prospettare una sintesi del ben più ampio ed articolato dibattito dottrinale vertente sia sulla natura giuridica della designazione e del correlato diritto acquistato dal beneficiario nella assicurazione sulla vita a favore di un terzo, sia su come operino le regole contrattuali e le regole successorie con riguardo a tale diffuso strumento di trasmissione della ricchezza post mortem. 5.1. A differenza di quanto gli studiosi sostenevano nella vigenza del Codice Civile del 1865, ed in parallelo con l’evoluzione delle più generali riflessioni sullo schema del negozio mortis causa, nel quale l’elemento morte incide non già sul piano effettuale, quanto su quello causale dell’attribuzione, può dirsi ormai del tutto preponderante l’esegesi che ravvisa nell’atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dell’art. 1920 c.c., comma 2, un negozio inter vivos con effetti post mortem: la morte dell’assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell’esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dell’art. 1920 c.c., comma 2, ultimo periodo). L’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato resta riconducibile, quindi, alla categoria del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.. Rispetto a tale ultima norma, peraltro, l’art. 1920 c.c., si connota peculiarmente, atteso che, mentre dell’art. 1411 c.c., comma 2 (salvo patto contrario) delinea l’acquisto del diritto verso il promittente in capo al terzo quale “effetto della stipulazione” del contratto, dell’art. 1920 c.c., u.c., come già più volte ricordato, definisce “effetto della designazione” (che può farsi – e in ciò vi è altro tratto distintivo – anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per testamento) l’acquisto del diritto del beneficiario ai vantaggi dell’assicurazione. D’altro canto, la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell’assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell’operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l’ingresso del credito nel patrimonio dell’assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis. La diversità dei tempi e delle forme della designazione, consentita dell’art. 1920 c.c., comma 2, non mette in dubbio, stando a gran parte della dottrina, l’omogenea natura inter vivos di tale atto unilaterale, valendo la morte dello stipulante, in sostanza, unicamente a dare efficacia al diritto già acquisito dal beneficiario. Siffatto differimento dell’efficacia, e non dell’attribuzione, del diritto iure proprio del beneficiario nell’assicurazione sulla vita per il caso morte giustificherebbe, inoltre, l’applicabilità ad essa dell’art. 1412 c.c., comma 2 (in forza del quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”), ovvero la trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione. In tale evenienza, tuttavia, vien subito precisato che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, e dunque in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto. 5.2. Stante il disposto dell’art. 1920 c.c., comma 2, secondo cui nell’assicurazione a favore di terzo la designazione “è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”, la dottrina si sofferma altresì sulle ricadute che la natura della designazione e la fonte del diritto acquistato dal beneficiario comportano in ordine alle modalità di individuazione dei beneficiari e di determinazione delle quote di indennizzo allorchè la designazione, come sovente accade nella pratica degli affari, faccia riferimento agli “eredi (legittimi e/o testamentari)”. L’opinione più ricorrente negli studi, conforme a quello che si è visto essere anche il pensiero della giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il riferimento agli “eredi” ne implica l’identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all’accettazione. 5.3. Ulteriore conseguenza di tali ragionamenti è che ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri “eredi legittimi”, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, nè quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest’ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell’art. 1921 c.c. (e dunque dell’art. 1920 c.c., comma 2) e allorchè comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso. La sovrapposizione tra l’iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell’assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei destinatari del beneficio, indicando all’assicuratore coloro che all’epoca della designazione erano in astratto i suoi “eredi (legittimi)”) e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nella quale il disponente non provvede a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette dell’art. 1920 c.c., comma 2, u.p.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, nè sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volontà attributiva esplicitata nel contratto assicurativo. 5.4. Quale che sia la forma della designazione degli “eredi” come beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, la conclamata natura inter vivos del diritto di credito loro attribuito, dovuta alla individuazione del contratto quale titolo costitutivo di esso, induce coerentemente gli stessi autori a negare l’operatività delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. La qualifica di “erede” al momento della morte dello stipulante sovviene, così, al fine di sopperire per relationem, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, secondo quanto disposto dell’art. 1920 c.c., comma 2, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di eredi, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. 5.3. Il combinato degli artt. 1920, 1921 e 1923 c.c., lascia deporre, del resto, per la più ampia esplicazione della libertà contrattuale dello stipulante in ordine alle modalità della designazione del beneficiario ed all’attribuzione delle somme dovute dall’assicuratore, sia quanto alle forme di individuazione del terzo, sia quanto alla revocabilità della clausola di beneficio, sia quanto alla sottrazione del capitale assicurato alle regole della successione mortis causa. Nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell’assicuratore e non dall’asse ereditario dell’assicurato. 5.4. Non mancano nella nostra dottrina i riferimenti di comparazione alla legislazione in materia prevista da altri ordinamenti, anche nella prospettiva della elaborazione di principi comuni di diritto Europeo dell’insurance contract, ove si rinvengono appositi criteri di interpretazione giudiziale della presumibile volontà del contraente e di risoluzione dei conflitti in ipotesi di pluralità di beneficiari dell’assicurazione designati per il caso di morte dell’assicurato, tendenzialmente ispirati da una relazione di autonomia fra attribuzione della prestazione assicurativa e vicende della successione ereditaria. 6. E’ tempo di dare risposta ai quesiti sollevati nell’ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, quanto: a) alla valenza descrittiva o, per così dire, “materiale” della qualità di “eredi (legittimi)” richiamata in sede di designazione dei beneficiari di un’assicurazione sulla vita a favore di terzi; b) alla interferenza di una designazione ereditaria compiuta in sede testamentaria con la individuazione contrattuale degli “eredi legittimi” quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione; c) alla ripartizione dell’indennizzo assicurativo tra gli eredi beneficiari in proporzione delle rispettive quote ereditarie o in quote uguali. 6.1. Nel rispondere unitariamente ai primi due quesiti, queste Sezioni Unite intendono riaffermare l’interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza della Corte. Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione. L’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri “eredi (legittimi)” quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell’art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa. 6.2. Venendo alla terza questione, che più evidentemente rileva per la composizione della difformità di pronunce, nonchè ai fini della decisione del ricorso principale proposto dalla BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. e del ricorso incidentale proposto da A.B.G., la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli “eredi” designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione esclude l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di “eredi” rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell’art. 1920 c.c., comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di utilizzare l’assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria, o come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria. Rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 c.c. (arg. dall’art. 1932 c.c.). L’indagine sull’effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Non può, altrimenti, ritenersi che, in difetto di apposita disposizione di legge, al contratto di assicurazione sulla vita, in cui siano determinati genericamente i soggetti beneficiari quali “eredi”, sia applicabile una “regola di completamento” (semmai implicitamente approvata dalle parti, in difetto di espressa volontà contraria), che, in via integrativa, piuttosto che interpretativa, comporti altresì, sul piano quantitativo della misura socialmente ragionevole dell’attribuzione, un “rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria” (come si afferma nella sentenza n. 19210 del 2015). In forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298 c.c., comma 2 e dall’art. 1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. Non sovviene decisivamente in proposito l’art. 1314 c.c., giacchè il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito “che per la sua parte”, volgendo la propria attenzione all’attuazione del rapporto e non all’interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori. 6.3. Un’altra questione va affrontata per dare decisione ai ricorsi in esame. L’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione. In tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo. Dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo. La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l’istituto previsto dall’art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 c.c.. 7. Può passarsi all’esame del primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., nonchè del motivo del ricorso incidentale di A.B.G., in quanto tali censure si pongono in prospettiva diametralmente opposta e vanno perciò decise congiuntamente. 7.1. In particolare, il primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1920 e 1362 c.c., ed assume che i vantaggi dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi derivano da acquisto svincolato dalle norme successorie. Il ricorso incidentale di A.B.G., subordinato all’accoglimento del ricorso principale, denuncia, dal suo canto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 570 e 467 c.c., ed arriva alla conclusione che, se il diritto del beneficiario trae origine dal contratto, i nipoti dello stipulante defunto non possono proprio essere considerati “eredi legittimi”. 7.2. La Corte d’appello di Catania ha affermato, invero, che, in base alle quattro polizze vita oggetto di causa, tutte stipulate da A.P.P. tra il 2008 ed il 2009 e recanti la clausola “Beneficiari in caso di morte dell’assicurato: eredi legittimi”, restassero attribuite la metà dell’indennizzo assicurativo a A.B.G., fratello di P.P., in proporzione alla sua quota ereditaria, e la restante metà ai quattro figli di A.A., sorella di P.P. morta il (OMISSIS), essendo i nipoti succeduti per rappresentazione ex art. 467 c.c., nel luogo e nel grado della loro madre. 7.3. Così decidendo, i giudici di secondo grado non hanno considerato che la generica individuazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari dei quattro contratti di assicurazione conclusi da A.P.P. tra il 2008 ed il 2009 ne comportava l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, avvenuta il (OMISSIS), rivestivano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria. La individuazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari non poteva riguardare A.A., perchè la stessa era morta il (OMISSIS), e quindi ben prima delle stesse designazioni. Poichè alcun diritto proprio aveva acquistato A. dalle designazioni contenute nei contratti del 2008 e del 2009, non vi era spazio per applicare dell’art. 1412 c.c., comma 2, ovvero per ravvisare una trasmissione per “rappresentazione” agli eredi di A. dei vantaggi dell’assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata a quella. Come già al momento delle designazioni, al momento della morte di A.P.P., il (OMISSIS), rivestivano la qualità astratta di “eredi legittimi” sia A.B.G., sia i quattro discendenti di A. subentrati nel luogo e nel grado della loro ascendente, e perciò da intendere essi stessi come “eredi”, tanto più agli effetti di cui all’art. 1920 c.c., comma 2 e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa. L’indennizzo non va ripartito in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione: perciò a ciascuno dei cinque eredi beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno di loro può esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. 8. Vanno enunciati i seguenti principi di diritto: La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. Allorchè uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo. 9. Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale (giacchè esso, in ragione dell’accoglimento del primo motivo, perde di immediata rilevanza decisoria) ed il rigetto del ricorso incidentale di A.B.G.. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale di A.B.G., cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021