VICENZA TRIBUNALE VICENZA DIVISIONE TRA FRATELLI
QUANDO SI EREDITA LA PROBLEMATICA SPESSO E’ DIVIDERE L’EREDITA’ TRA I FRATELLI O TRA I VARI EREDI
L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CON STUDIO LEGALE SEDE A BOLOGNA DIFENDE PER DIVISIONI EREDITARIE ANCHE A VICENZA
PRENDI APPUNTAMENTO PER RISOLVERE 051 6447838
Oggetto del presente giudizio è lo scioglimento delle comunioni ereditarie formatesi in seguito ai decessi di F.G.P. e di Z.L., coerede ed originaria convenuta.
051 6447838 0516447838 051 6447838 051 6447838
L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l’onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (Cass. 15131/2005 rv. 582041; così anche Cass. 1629/2007 rv. 595721, Cass. 18625/2010 rv. 614178 e Cass. 8507/2011 rv. 617678).
AVVOCATI PER SUCCESSIONI BOLOGNA – AVVOCATI PER TESTAMENTO
5 MOTIVI PER RIVOLGERSI ALL’AVV. SERGIO ARMAROLI NELLE SUCCESSIONI
REPUBBLICA ITALIANA VICENZA DIVISIONE EREDITARIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Vicenza, in persona del giudice unico dott. Stefano Rago,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 8939/2009, riunita alla causa R.G. n. 2692/2013, promossa
da
F.D., C.F. (…), nato a M. (V.) il (…);
F.R., C.F. (…), nato a M. (V.) il (…);
F.I., C.F. (…), nata a M. (V.) il (…);
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Albarello e Patrizia Spazzini giusta mandato in calce all’atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Vicenza, Corso Palladio n. 147
ATTORI
contro
F.R., C.F. (…), nato a M. (V.) l'(…);
rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Pesavento giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti n. 38
CONVENUTO
Z.L., C.F. (…), nata a M. (V.) il (…) e deceduta il 23.02.2011;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione, ritualmente notificato, F.D., R. e I., figli di F.G.P., coniugato con Z.L. e deceduto il 20.04.1996, evocavano in giudizio il fratello R. e la madre Z.L. chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in seguito al decesso del padre.
Esponevano che il de cuius, con testamento pubblico, aveva lasciato la disponibile al figlio R., assegnando alla moglie alcuni terreni, meglio catastalmente identificati nel testamento stesso ed aventi valore leggermente superiore alla quota ad essa spettante per legge, senza tuttavia fare alcun riferimento alla donazione della nuda proprietà di alcuni immobili precedentemente effettuata in favore di R., la quale, a sua volta, aveva un valore quasi corrispondente alla quota disponibile assegnatagli.
- F.R. si costituiva depositando in cancelleria comparsa in data 16.04.2010, eccependo innanzitutto la prescrizione dell’azione di riduzione intentata dai fratelli nonchè del diritto di collazione e, nel merito, aderendo alla domanda di divisione.
- All’udienza dell’11.05.2010 veniva dichiarata la contumacia della convenuta Z.L..
Stante il decesso di quest’ultima, il giudizio veniva interrotto.
Riassunto il giudizio, ne veniva disposta la riunione con l’instaurato giudizio divisionale del compendio ereditario della Z., rubricato al R.G. n. 2692/13, sempre promosso da F.D., R. ed I. contro il fratello R., che si costituiva depositando comparsa in data 21.10.2013. All’udienza del 04.03.2014 il procuratore degli attori rinunciava alla domanda sub (…)) diretta ad accertare la natura di donazioni indirette di operazioni bancarie in favore del convenuto nonchè alla domanda di collazione sub (…)).
Nel riunito giudizio, veniva quindi disposta C.T.U., nominando all’uopo il geom. Gaetano Galla.
All’esito, su concorde richiesta delle parti che non erano riuscite a raggiungere un’intesa sulla bonaria divisione dei compendi ereditari, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 29.11.2016, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
- Oggetto del presente giudizio è lo scioglimento delle comunioni ereditarie formatesi in seguito ai decessi di F.G.P. e di Z.L., coerede ed originaria convenuta.
1.1. La competenza a decidere è monocratica.
Gli attori, in citazione, hanno letteralmente lamentato che “le quote spettanti ai tre fratelli D., R. ed I. risultano ingiustamente diminuite a tutto vantaggio di R.” il quale aveva già beneficiato di una donazione paterna. In buona sostanza, gli attori avevano comunque addotto, in citazione, la lesione della quota loro riservata a causa della donazione ricevuta dal fratello: la competenza, da apprezzarsi sulla base della complessiva prospettazione delle parti, sarebbe dunque spettata al collegio, trattandosi di controversia avente ad oggetto riduzione per lesione di legittima (art. 50 bis n. 6 c.p.c.).
Sennonché gli attori, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., hanno espressamente escluso di aver agito in riduzione (pag. 1 : “I fratelli F. non hanno chiesto la riduzione della donazione eseguita in vita dal de cuius nei confronti di F.R.”) affermando di aver chiesto soltanto la divisione previa collazione stante la consistenza del relictum del tutto sufficiente ad assicurare le rispettive quote di legittima (pag. 3 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e precisando poi che “a F.R. è stata attribuita due volte la disponibile; prima con donazione ricevuta in vita e quindi, dopo la morte del padre, con l’attribuzione della stessa sul relictum” (pag. 2 della memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
L’originaria (e comunque implicita) domanda di riduzione deve pertanto ritenersi evidentemente rinunciata.
La competenza (monocratica o collegiale) va valutata sulla scorta delle domande delle parti insistite dalle parti e dunque da esaminare al momento della rimessione della causa in decisione, sicché non vi è alcun dubbio che la competenza spetti all’organo monocratico.
1.2. Occorre prendere le mosse dall’eredità di F.G.P., deceduto in data 20.04.1996.
Devono essere risolte, in via preliminare, alcune questioni pregiudiziali alla trattazione delle divisioni ereditarie.
1.2.1. Innanzitutto, non possono essere incluse nella massa ereditaria le spese per l’accatastamento dei beni in successione, pari ad Euro 2.874,56 oltre IVA (doc. 2 di parte convenuta), che il convenuto R. ha asserito di aver sostenuto interamente, trattandosi di allegazione difensiva svolta per la prima volta, e dunque tardivamente, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., quando già era decorso il termine perentorio per le preclusioni assertive.
1.2.2. Gli attori hanno chiesto che nell’asse ereditario paterno vengano inclusi anche gli immobili ricevuti dal fratello R. in donazione dal padre.
Risulta infatti che con atto pubblico in data 05.05.1995, F.G.P. donava al figlio R. la nuda proprietà dei seguenti beni immobili: Catasto Fabbricati del Comune di M., foglio (…), mappale (…) sub (…) (abitazione in villa su due piani) (Via S., P. ST, T categoria (…), classe (…), vani 7 RCL 1.085.000), mappale (…) sub (…) (ricovero attrezzi agricoli) (Via S., P. ST, categoria (…), classe U., mq 60 RCL 72.000), mappale (…) sub (…) (bene non censibile corte comune al sub (…)-(…) di are 14.10).
1.2.2.1. Va respinta l’eccezione, sollevata dal convenuto, di prescrizione della collazione, atteso che essa, tendendo a consentire, in sede di divisone, la determinazione delle quote dei coeredi senza che venga alterato il trattamento spettante a ciascuno di essi, partecipa della imprescrittibilità che la legge prevede per l’azione di divisione tra coeredi (Cass. 726/1979 rv. 396901).
1.2.2.2. Gli attori hanno dedotto in citazione l’esistenza della predetta donazione, precisamente richiamata negli estremi dell’atto notarile (n. (…) Rep. Notaio G.F. registrato il (…) n. (…)) e nell’oggetto (nuda proprietà degli immobili censiti al Comune di M., foglio (…) mapp. (…) sub (…), (…), (…)), mediante il rinvio contenuto nella denuncia di successione (doc. 2 di parte attrice).
Il convenuto, sul pacifico presupposto dell’esistenza di tale donazione, ha tentato di contrastare l’azione di riduzione nonchè gli effetti della collazione sollevando, in comparsa di costituzione, eccezioni di prescrizione dell’azione di riduzione e della collazione, già sopra esaminate. Solo negli scritti conclusivi, ha contestato la mancanza di prova documentale della donazione in discussione, dolendosi del fatto che gli attori prenderebbero di darne prova mediante la mera produzione della predetta dichiarazione di successione.
L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l’onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (Cass. 15131/2005 rv. 582041; così anche Cass. 1629/2007 rv. 595721, Cass. 18625/2010 rv. 614178 e Cass. 8507/2011 rv. 617678).
Ora, la predetta contestazione è inammissibile, non tanto (o non solo) perchè tardivamente svolta quanto, piuttosto, perchè l’esistenza (ed il contenuto) della donazione de qua, allegata dagli attori, deve ritenersi provata per non essere stata specificamente contestata dal convenuto, che, peraltro, ha articolato tutte le proprie difese in giudizio sull’implicito presupposto di aver beneficiato di detta donazione e che risulta aver perfino sottoscritto la predetta dichiarazione di successione ove era indicata la donazione in discussione (cfr. luogo e data di nascita del dichiarante “Montegalda 8/6/1949” e residenza dello stesso “M. Via S. n. 60” indicati nel doc. 2 di parte attrice, corrispondenti alle generalità di F.R. come ricavabili dalla comparsa di costituzione). Come è noto, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale – anche per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale – deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. Dunque, l’applicazione del principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati sono posti fuori del thema probandum, non hanno bisogno di essere provati e devono, invece, essere considerati come esistenti dal giudice. Il difetto di contestazione implica l’ammissione dei fatti dedotti in giudizio se si tratta di fatti c.d. principali, ossia costitutivi del diritto azionato. L’art. 115 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, trova applicazione nelle controversie instaurate successivamente al 04.07.2009, e dunque a quella che ci occupa, introdotta con atto di citazione notificato il 29.10.2009. In ogni caso, si precisa che, come è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte, il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., era tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. 19896/2015 rv. 637316).
Il convenuto ha poi tentato di escludere dalla massa ereditaria i beni ricevuti in donazione dal padre deducendo, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., che tale liberalità sarebbe assistita da dispensa da collazione.
L’allegazione dell’esistenza di una dispensa dalla collazione, specificamente contestata dagli attori nel primo scritto successivo, ossia nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., è evidentemente tardiva, non essendo stata effettuata entro il termine perentorio relativo alle preclusioni assertive.
Il convenuto ha altresì prodotto con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., e dunque ancora una volta tardivamente, copia dell’atto di donazione da cui risulterebbe l’eccepita dispensa dalla collazione. Chiedendo che, per ragioni di economia processuale, l’atto di donazione venga valutato nella sua interezza, ha dedotto che la produzione di tale atto sarebbe comunque consentita in appello. Il richiamo giurisprudenziale operato dal convenuto (Cass. S.U. 8203/2005 rv. 580936) non appare tuttavia pertinente in quanto la richiamata pronuncia si riferisce ad orientamento pretorio formatosi prima della novella del 2009. La versione dell’art. 345 c.p.c. applicabile all’instaurando giudizio di appello sarà infatti quella introdotta dall’art. 52 L. n. 353 del 1990, come modificato dall’art. 58 comma 2 L. n. 69 del 2009 e dall’art. 54 comma 1 lett. 0b D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012. Come è noto, in precedenza la norma era formulata in modo tale da consentire la proposizione di nuovi mezzi di prova in appello, poi limitata a quelli indispensabili ai fini della decisione, mentre ora tale possibilità è del tutto esclusa: ai sensi dell’art. 54 comma 2 D.L. n. 83 del 2012, la novella si applica “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, cioè dall’11.09.2012. Il testo dell’art. 345 c.p.c., applicabile ratione temporis, è dunque il seguente: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. La produzione, in ogni caso, non potrebbe dirsi certo indispensabile, essendo – come già sopra ricordato – onere della parte dedurre e dimostrare l’esistenza di fatti ostativi alla collazione.
In definitiva, al fine della formazione della massa ereditaria, deve tenersi conto della non contestata donazione effettuata dal de cuius al figlio R., mentre alcun rilievo processuale può avere la dispensa dalla collazione, dedotta dal convenuto senza alcun ammissibile sostegno documentale e contestata dagli attori.
Stante la rinuncia all’azione di riduzione, la donazione ricevuta da F.R. resta inattaccabile, anche nel caso in cui il relictum non fosse sufficiente all’integrazione della quota di riserva da attribuire ai fratelli coeredi (Cass. 1521/1980 rv. 405084).
- La causa deve tornare in istruttoria, per le ragioni esplicitate nella separata ordinanza.
- Le spese di lite verranno regolate alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente decidendo, così giudica:
- accerta e dichiara che F.R. deve conferire alla massa ereditaria lasciata da F.G.P., nato a M. (V.) il (…) e deceduto in Vicenza il 20.04.1996, i seguenti beni immobili, oggetto di donazione da parte del predetto de cuius in favore del figlio F.R. in forza di atto pubblico in data 05.05.1995 a ministero del Notaio G.F., n. (…) Rep., registrato il (…) n. (…), e così catastamente censiti: Catasto Fabbricati del Comune di M., foglio (…), mappale (…) sub (…), (…), (…);
- dispone la rimessione del procedimento in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
ConclusionVICENZA DIVISIONE EREDITARIA
Così deciso in Vicenza, il 9 marzo 2017.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2017.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giandonato – Consigliere
Dott. DE JULIO Rosario – Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Consigliere
Dott. FIORE Francesco Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
IEZZI MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLESINE 20, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTER MARIA TERESA, che la difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO PICARONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
IEZZI PIERO;
– intimato –
e sul 2^ ricorso n. 05154/01 proposto da:
IEZZI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2, presso lo studio dell’avvocato SERAPIO DEROMA, che lo difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
IEZZI MIRELLA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2292/00 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 28/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/05 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l’Avvocato PATERNOSTER Maria Teresa, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l’Avvocato DE ROMA Serapio, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso rigetto ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con citazione 14.10.87, Mirella Iezzi – premesso che il 10.2.72 era deceduto ab intestato Domenico Iezzi lasciando un patrimonio costituito da un appartamento sito in Roma, alla via Fogliano n. 28 int. 5, due appezzamenti di terreno ubicati in Poggio S.Lorenzo (Rieti) dell’estensione di mq. 10.000 circa ciascuno, un’azienda per la vendita e riparazione di pneumatici in Roma alla via Fogliano nn. 45-47, un distributore di benzina installato davanti al detto esercizio commerciale; che nell’eredità relitta erano succeduti il coniuge superstite, Liberata D’Alessandro, per l’usufrutto sulla quota d’un terzo, ed i due figli, ossia essa attrice ed il fratello Piero, ciascuno in ragione della metà, sia per la nuda proprietà sulla quota gravata dall’usufrutto uxorio, sia per la piena proprietà sui restanti due terzi; che, intervenuta rinunzia all’usufrutto da parte della D’Alessandro, di fatto essa deducente era rimasta nel possesso dell’appartamento e d’uno dei terreni, mentre il fratello aveva avuto il possesso delle due aziende e dell’altro terreno; che, peraltro, questi non aveva mai voluto renderle il conto della gestione dei due esercizi commerciali e s’era sempre rifiutato d’addivenire ad una divisione, adducendo che fosse già intervenuto un accordo da lui predisposto e fattole firmare ma assolutamente nullo ed inefficace – conveniva Piero Iezzi e Liberata D’Alessandro innanzi al tribunale di Roma chiedendo che, previa declaratoria di nullità ed inefficacia dell’ex adverso preteso accordo, fosse dichiarata aperta la successione di Domenico Iezzi e disposta, previo rendiconto fra i coeredi e previa formazione dello stato attivo e passivo della comunione, la divisione dei beni e l’attribuzione delle porzioni.
Costituendosi, Piero Iezzi – premesso che l’azienda per la vendita e riparazione di pneumatici era stata gestita in società da lui e dal padre; che, con accordo transattivo 11.3.77 s’era proceduto alla divisione dei beni, prevedendo anche la futura attribuzione ad esso deducente d’un appartamento in Tor Vajanica, intestato alla D’Alessandro, a compensazione della minor quota conseguita sull’eredità paterna; che, successivamente, per atto Notar Califano 11.5.97, aveva acquistato le quote dell’azienda medesima di pertinenza della sorella e della madre; che, tuttavia, l’attribuzione prevista nell’accordo transattivo non aveva avuto luogo, non avendo la D’Alessandro proceduto alla promessa donazione; ch’egli aveva sopportato l’onere dei tributi gravanti sulla comunione ereditaria – si opponeva alla domanda di divisione in quanto pattiziamente già regolata e ne chiedeva il rigetto, mentre, in via riconvenzionale per il caso la convenzione fosse stata dichiarata nulla, chiedeva disporsi nella divisione la condanna della sorella al pagamento in suo favore d’una somma pari al valore dell’appartamento in Tor Vajanica a titolo di conguaglio sull’eredità paterna ed, in ulteriore subordine, disporsi nella divisione la condanna della sorella medesima a rimborsargli tutte le somme erogate in ragione delle passività della comunione.
Inizialmente contumace, nel corso del giudizio si costituiva anche Liberata D’Alessandro dichiarando d’aderire alla domanda dell’attrice.
Con sentenza 3.4.97, l’adito Tribunale – dopo aver affermato in motivazione, tra l’altro, che la clausola relativa all’attribuzione dell’appartamento in Tor Vajanica, pur invalida in quanto l’atto successorio, non inficiava, tuttavia, l’intera divisione concordata con la scrittura 11.3.77, mancando la prova che le parti non sarebbero ad essa addivenute in difetto di tale clausola – respingeva la domanda di nullità avanzata in relazione alla divisione convenzionale 11.3.77 complessivamente considerata, dichiarava consequenzialmente inammissibile la domanda di divisione giudiziale, rigettava la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto.
Avverso tale decisione Piero Iezzi proponeva gravame chiedendo dichiararsi la nullità dell’intera convenzione 11.3.97, riconoscersi l’inesistenza di divisioni tra le parti e, per l’effetto, dichiararsi ammissibile la domanda di divisione con ogni consequenziale statuizione.
Resisteva Mirella Iezzi denunziando l’inammissibilità dell’avverso gravame e proponendo appello incidentale con il quale chiedeva riconoscersi la proprietà di Piero Iezzi su di un appartamento sito in Roma alla via D’Ovidio n. 40 int. 13, dichiararsi l’inesistenza della società di fatto tra Piero Iezzi ed il de cuius Domenico Iezzi e l’appartenenza all’asse ereditario dell’azienda di via Fogliano, attribuirlesi l’appartamento di via Fogliano n. 28 int. 5.
La D’alessandro rimaneva contumace.
Decidendo delle opposte impugnazioni con sentenza 28.6.00, la corte d’appello di Roma accoglieva in parte la principale e respingeva l’incidentale sulle seguenti considerazioni: che la domanda del Piero Iezzi, intesa alla declaratoria d’invalidità dell’intera convenzione 11.3.97, rappresentasse un’emendatio libelli rispetto alla domanda, avanzata in primo grado, intesa all’accertamento della validità della convenzione stessa, in quanto quest’ultima aveva avuto, quale presupposto, l’estensione del richiesto accertamento all’intera convenzione, ivi compresa la clausola relativa all’appartamento in Tor Vaianica, come dimostrato dalla riconvenzionale per il conguaglio pari al valore del detto appartamento nell’ipotesi si fosse addivenuti alla divisione, onde la declaratoria di nullità della sola clausola de qua e la reiezione dell’avversa domanda di divisione e della sua domanda di conguaglio da parte del tribunale aveva fatto venir meno il detto presupposto e giustificava la domanda d’invalidazione dell’intera convenzione 11.3.97; che il tenore stesso della clausola de qua dimostrasse come, in difetto di essa, le parti non sarebbero addivenute neppure all’accordo transattivo nel suo complesso, e che questo, pertanto, dovesse essere dichiarato nullo;
che, di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda di scioglimento della comunione fosse ammissibile e, tuttavia, in quanto nuova per l’appellante e non riproposta per l’appellata, non potesse essere presa in considerazione; che l’appellata non avesse interesse alla declaratoria della proprietà della controparte sull’appartamento di via D’Ovidio; che, ancora, l’appellata avesse contraddittoriamente dedotto, da un lato, la proprietà della controparte sull’azienda, e chiesto, dall’altro, dichiararsi l’azienda medesima parte dell’asse ereditario; che, in fine, ostasse alla declaratoria della proprietà dell’appellata sull’appartamento di via Fogliano la nullità della convenzione 11.3.97.
Detta decisione veniva impugnata per Cassazione da Mirella Iezzi con ricorso basato su tre motivi.
Resisteva Piero Iezzi con controricorso, contestualmente proponendo ricorso incidentale basato su di un unico motivo.
Dispostasi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della D’Alessandro, l’incombente diveniva ultroneo per essere detta condividente deceduta nelle more lasciando unici eredi le medesime parti già in causa.
Motivi della decisione
Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 C.P.C..
Quanto al ricorso principale, devesi, anzi tutto, rilevare come la volontà processuale della parte risulti, nel suo complesso, di disagevole individuazione: la ricorrente conclude, infatti, per “l’accoglimento con tutte le conseguenze di legge”, id est, in difetto d’altre specifiche istanze nelle conclusioni stesse e nel contesto dei motivi, “per l’annullamento della sentenza n. 2292/00 della corte d’appello di Roma”, come indicato nell’intestazione dell’atto; ma se tale istanza fosse accolta così come proposta, id est la sentenza impugnata fosse annullata sic et simpliciter con cassazione senza rinvio, ciò comporterebbe che la controversia rimarrebbe definitivamente regolata nei termini stabiliti dalla sentenza di primo grado, quella stessa sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda di divisione proposta dall’allora attrice, la quale non solo ebbe ad impugnarla con appello incidentale, ma l’ha, anche in questa sede, espressamente censurata con il secondo ed il terzo motivo del ricorso, laddove ha imputato alla corte d’appello d’essere incorsa nei medesimi vari pretesi errori in precedenza commessi dal tribunale in relazione, tuttavia, ad un’impugnazione con la quale non s’era censurata la sentenza di primo grado sull’essenziale punto dell’inammissibilità dell’originaria domanda preclusiva per difetto d’interesse delle questioni invece dedotte.
Ond’è che il ricorso andrebbe, già sol per questo, dichiarato inammissibile per difetto anch’esso d’interesse alla pronunzia formalmente richiesta nonchè per difetto di coerenza tra il dedotto ed il richiesto.
Il qual ricorso, d’altronde, quand’anche gli si volesse riconoscere un senso compiuto, risulterebbe, comunque, immeritevole d’accoglimento sotto tutti i prospettati profili, a tale conclusione inducendo l’esame tanto della motivazione dell’impugnata sentenza quanto degli atti di causa, consentito quest’ultimo al giudice di legittimità essendosi denunziata con i motivi anche una serie di pretesi errores in procedendo.
Con il primo motivo, la ricorrente principale denunzia la violazione degli artt. 458 C.C. e 345 C.P.C. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile in appello la domanda, da ritenersi nuova eppertanto inammissibile, proposta dalla controparte la quale, dopo aver chiesto, in primo grado, accertarsi la validità della convenzione 11.3.77, compreso il patto successorio nella stessa inserito con la quinta clausola, aveva poi, in secondo grado, chiesto dichiararsi la nullità non del solo patto successorio, come riscontrata dal primo giudice, ma dell’intera convenzione.
Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, per difetto d’interesse della parte, sotto il profilo processuale (quello di fatto è evidente ma non rileva), alla deduzione del preteso vizio, giacchè la corte territoriale, dichiarando la nullità integrale della convenzione 11.3.77, ha accolto non soltanto la domanda in tal senso dell’appellante ma, di fatto, anche quella nel medesimo senso espressamente proposta dall’originaria attrice con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
In vero, nè l’attrice, che aveva espressamente domandato, come si è detto, dichiararsi la nullità integrale della convenzione, nè il convenuto, che aveva domandato in via principale dichiararsene l’integrale validità ed in subordine l’integrale invalidità, come si dirà in seguito, avevano chiesto al riguardo una declaratoria d’invalidità parziale, ond’è palese che il primo giudice, in quest’ultimo senso decidendo, aveva pronunziato ultra perita, come giustamente rilevato dal secondo giudice.
Per sola completezza, dunque, può aggiungasi che, ove con il motivo siasi inteso, per quel che sembra, censurare l’impugnata pronunzia per esservisi dichiarata la nullità dell’intera convenzione 11.3.77 a seguito della domanda, da considerare nuova secondo la ricorrente, in tal senso proposta in appello dalla controparte, si dovrebbe rilevare, in contrario, come il giudice a quo abbia ben spiegato, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che già in primo grado l’allora convenuto aveva manifestato il proprio intento di sostenere la validità della convenzione stessa solo se considerata nel suo complesso, eppertanto comprensiva anche della discussa quinta clausola traducentesi in sostanziale patto successorio, non anche se la convenzione fosse stata considerata valida in tutto ma con esclusione della detta clausola; ciò in quanto siffatta alternativa prospettazione delle proprie ragioni e richieste, ha sottolineato il giudice a quo, lo stesso convenuto aveva espressamente giustificata, nel costituirsi, adducendo che, nella seconda ipotesi, si sarebbe ripristinata quella diseguaglianza nei valori delle quote ereditarie, quali convenzionalmente stabilite con le altre clausole della medesima scrittura 11.3.77, alla quale appunto con detta particolare pattuizione i condividenti avevano inteso rimediare.
In tal guisa argomentando, il giudice a quo ha proceduto ad un’interpretazione della volontà processuale manifestata dall’originario convenuto nel giudizio di primo grado e statuito quindi sul punto, con capo di pronunzia autonomo non ricompreso nel dispositivo ma costituente un antecedente logico-giuridico delle ulteriori statuizioni adottate, che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, onde evitarne le conseguenze, impugnare espressamente, ex art. 360 n. 3 CPC in relazione agli artt. 1362 ss.
C.C.; per converso, ciò non avendo fatto la ricorrente, detta interpretazione resta irretrattabile per essersi formato il giudicato sul relativo capo di pronunzia.
Sulla base di tale interpretazione, lo stesso giudice ha, poi, ritenuto che la domanda d’invalidazione dell’intera convenzione proposta dall’originario convenuto con l’atto d’appello, sebbene nuova rispetto alle domande proposte in primo grado, costituisse, non di meno, una consentita emendatio libelli e non un’inammissibile mutatio libelli ed ha, quindi, proceduto all’esame della detta domanda pervenendo al convincimento che, effettivamente, proprio per le ragioni che avevano indotto i condividenti ad inserire la clausola in discussione nella convenzione, questa non sarebbe stata conclusa senza quella, eppertanto la domanda stessa meritasse accoglimento ex art. 1419/1 C.C., in quanto fondatamente intesa all’annullamento dell’intera convenzione in ragione dell’invalidità della clausola ritenuta determinante.
Siffatta conclusione è da considerare esatta ma non ne è corretta la ragione giustificatrice, in quanto la questione non andava risolta in termini di domanda nuova, se pure consentita sotto il profilo dell’emendatio libelli, bensì in termini d’insussistenza di quella novità della domanda che, eccepita dalla resistente, tra l’altro in difetto d’interesse come già evidenziato, il giudice a quo ha ritenuto, invece, di ravvisare.
Se, invero, come risulta alla lettura della comparsa di costituzione del convenuto in primo grado ed anche dalla ricostruzione della volontà processuale della parte operata dallo stesso giudice a quo, il convenuto, già nello svolgere le proprie preliminari difese in quella sede, aveva contrastato l’avversa domanda di divisione giudiziale adducendo l’esistenza d’una preesistente divisione convenzionale ma sul presupposto che questa fosse stata convalidata nella sua interezza e non anche ove ne fosse stata invalidata la sola quinta clausola, egli di fatto, se pure in via subordinata alla reiezione della proposta eccezione di validità integrale della convenzione contrapposta alla domanda di controparte intesa alla declaratoria d’integrale nullità della stessa, sempre in via subordinata aveva aderito a tale avversa domanda facendola propria, eppertanto, riproponendo tale istanza in appello, non aveva proposto affatto una domanda nuova.
In definitiva, ai sensi dell’art. 384/2 C.P.C., integratane da un lato e correttane dall’altro, nei termini che precedono, la motivazione, l’impugnata decisione, peraltro conforme a diritto nel decisum, non è soggetta a cassazione sul punto.
Con il secondo motivo, la ricorrente principale, denunziando violazione degli artt. 566, 737, 2556 C.C. e vizi di motivazione, si duole che la corte territoriale, disattendendo, come già il primo giudice, le istanze i-struttorie e le difese d’essa deducente, abbia pretermesso di valutare la lesione arrecatale dalla controparte con la sottrazione di metà dell’azienda paterna all’obbligo di collazione – attraverso la surrettizia asserzione, da lei contestata, della sussistenza d’una società di fatto tra padre e figlio per la gestione dell’azienda stessa – e di considerare l’appartenenza dell’azienda stessa all’asse relitto in ragione d’una metà per ciascuno dei coeredi.
Con il terzo motivo, la stessa ricorrente, denunziando ancora la violazione degli artt. 566 e 737 C.C., si duole che la corte territoriale, parimenti come già il primo giudice, abbia mancato d’accogliere la domanda con la quale ella aveva chiesto che, ai fini della divisione, venisse posta in collazione anche la donazione indiretta dell’appartamento di via D’Ovidio n. 40 int. 13, questo essendo stato intestato al fratello ma acquistato con denaro fornito dal padre.
Neanche i riportati motivi – che, per comunanza di argomenti, possono essere trattati congiuntamente – meritano accoglimento.
Al riguardo, devesi, anzi tutto, rilevare come vi si trovino contestualmente commiste censure alle sentenze di primo e di secondo grado – sì che, tra l’altro, neppure è agevole distinguere se siano rivolte all’una od all’altra o ad entrambe – con argomentazioni del tutto ininfluenti in questa sede, dacchè gli eventuali errori del primo giudice non rilevano se non in quanto denunziati al secondo e gli errori di quest’ultimo rilevano solo nei limiti del devoluto, finalità del giudizio d’appello essendo, entro tali limiti, una nuova valutazione degli elementi da porre a base della decisione ed una nuova definizione della controversia, non anche un riesame delle argomentazioni e della decisione di primo grado, riesame che può anche aver luogo, in vista della nuova pronunzia, ma che non ne costituisce il presupposto nè ne condiziona l’autonomia; per il che nel giudizio di legittimità il vaglio della decisione di secondo grado non può avere ad oggetto se non gli eventuali vizi ad essa propri, del tutto irrilevante essendone il rapporto con quella di primo grado, che viene in considerazione, ma solo indirettamente e comunque mai per gli eventuali errori in essa contenuti, solo ove il giudice del gravame abbia omesso di vagliare criticamente la sentenza stessa in relazione alle censure contro di essa proposte, nel qual caso il vizio della decisione di secondo grado si traduce in vizio d’omessa pronunzia sui motivi di gravame.
Ed, in effetti, le doglianze della ricorrente vanno, nella loro sostanza, ricondotte ad una denunzia di tale vizio che, tuttavia, oltre ad essere inidoneamente formulate, risultano, anche in questo caso indipendentemente dalle ragioni poste dal giudice a quo alla base dell’adottata decisione, infondate.
Perchè, infatti, possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio d’omessa pronunzia, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione (nella specie uno o più motivi di censura avverso la sentenza di primo grado) autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale d’udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 C.P.C., ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica.
Nei motivi in esame, con i quali non è dedotto, tra l’altro, l’error in procedendo ma la violazione di norme di diritto sostanziale, non è fatto, per contro, alcuno specifico riferimento alle censure mosse alla sentenza di primo grado nè alcun puntuale riferimento ai termini della loro deduzione con l’atto d’appello incidentale, mentre non è affatto rilevante cosa ed in qual modo fosse stato chiesto al primo giudice e quali ne fossero state le ragioni in fatto ed in diritto; ond’è che le doglianze svolte in questa sede al fine di far valere una pretesa omessa pronunzia sui proposti motivi d’appello risultano del tutto inadeguate all’onere di specificità sopra richiamato, imposto dall’art. 366 n. 4 C.P.C. in relazione al principio di autosufficienza del ricorso e, pertanto, sotto il profilo in esame, evidentemente inammissibili.
D’altronde, entrambi i giudici del merito, ciascuno per i diversi motivi rispettivamente addotti (il tribunale per inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, esistendone già una negoziale valida; la corte d’appello per insussistenza di valida domanda di divisione giudiziale, non avendola riproposta l’originaria attrice ed essendo inammissibile quella ritenuta proposta ex novo in appello dall’originario convenuto), hanno concluso non potersi dare ingresso ad una domanda di divisione giudiziale; ond’è che, anche indipendentemente dalle ragioni reiettive dei motivi d’appello, evidentemente non potevano trovare ingresso le domande di collazione, quand’anche dall’odierna ricorrente effettivamente e ritualmente proposte in primo grado ed iterate mediante i motivi d’appello in secondo grado, dal momento che dette domande solo nel giudizio di divisione hanno una loro ragion d’essere.
E’ ben per questo, oltre che per le ragioni premesse alla trattazione dei suoi motivi di ricorso principale, che la stessa ricorrente non dovrebbe dolersi dell’accoglimento del ricorso incidentale, cui consegue una riapertura, in sede di rinvio, del giudizio di divisione. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente evidenziato, infatti, come la collazione ereditaria costituisca, in entrambe le forme previste dalla legge id est per conferimento del bene in natura oppure per imputazione, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine d’assicurare, nei reciproci rapporti tra i coeredi condividenti, equilibrio e parità di trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione, sì da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota (Cass. 30.7.04 n. 14553, 1.2.95 n. 1159, 31.3.90 n. 2630); ond’è che, come espressamente disposto dall’art. 737 C.C., l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione, salva l’espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, eppertanto i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficienti la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni – indicati come oggetto di pregressa donazione diretta od indiretta e quali facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire – a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell’asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni, con l’ulteriore ovvia conseguenza che sulla parte dalla quale si eccepisca un fatto ostativo alla collazione grava l’onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (Cass. 27.4.01 n. 6116, 16.11.00 n. 14864, 1.2.95 n. 1159, 6.11.86 n. 6490).
Poichè, inoltre, il giudizio di divisione è per sua natura universale, id est deve comprendere tutti i beni relitti dal de cuius e deve ritenersi instaurato al fine di pervenire al completo scioglimento della comunione, siffatta ampiezza della domanda di divisione comporta che tutte le questioni insorte nel corso del giudizio, anche se riferite ad un solo bene da dividere, debbano essere esaminate nell’insieme dei rapporti reciproci dei vari condividenti e, quindi, considerate accertamenti incidentali finalizzati alla definizione dell’unico, inscindibile, giudizio principale, ond’è che non può ritenersi nuova nè, per tal motivo, preclusa la domanda di simulazione, relativa alla compravendita d’un bene stipulata tra il de cuius ed uno dei coeredi condividenti, che sia proposta, quand’anche in corso di causa, ai fini della collazione del bene stesso nella massa, in quanto trattasi di richiesta d’accertamento incidentale che non sovverte l’originario thema decidendum quale introdotto con l’atto di citazione per la divisione, siffatta domanda di simulazione essendo volta, al pari di quella di collazione, a far rientrare nell’asse ereditario ed assoggettare alla pronunzia di divisione il bene che si deduca fittiziamente compravenduto (Cass. 20.2.03 n. 2568).
Venendo al ricorso incidentale, con esso il ricorrente fondatamente si duole che la corte territoriale abbia dichiarato inammissibile la sua domanda di divisione ritenendola nuova eppertanto preclusa nel giudizio d’appello.
Anche in questo caso il giudice a quo non s’è avveduto che la domanda di divisione era stata indubbiamente proposta dall’originario convenuto – sia pure in via subordinata ed alternativa, rispetto alle eccezioni sollevate avverso la medesima domanda proposta dall’originaria attrice, ed in correlazione con quella domanda di declaratoria di nullità dell’intera convenzione 11.3.77 della quale si è in precedenza trattato – già con la comparsa di costituzione in primo grado.
Dalla qual comparsa, infatti, nonostante l’esposizione tutt’altro che chiara, ben può in definitiva desumersi – attese la proposizione della subordinata domanda di declaratoria d’invalidità della convenzione e la prospettazione, ad essa correlata, di più ipotesi d’attribuzione dei beni caduti in successione e specialmente, per il caso fosse stata disposta una ripartizione dei beni stessi conforme a quella pattiziamente convenuta, della domanda di conguaglio in ragione della disparità di valore delle quote – la proposizione d’una domanda di divisione.
L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al ricorso accolto e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s’indica in diversa sezione della medesima corte d’appello di Roma, cui è anche demandato, ex art. 385 C.P.C., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, respinge il principale, accoglie l’incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 200VICENZA DIVISIONE EREDITARIA
VICENZA TRIBUNALE VICENZA DIVISIONE TRA FRATELLI
QUANDO SI EREDITA LA PROBLEMATICA SPESSO E’ DIVIDERE L’EREDITA’ TRA I FRATELLI O TRA I VARI EREDI
L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CON STUDIO LEGALE SEDE A BOLOGNA DIFENDE PER DIVISIONI EREDITARIE ANCHE A VICENZA
PRENDI APPUNTAMENTO PER RISOLVERE 051 6447838
Oggetto del presente giudizio è lo scioglimento delle comunioni ereditarie formatesi in seguito ai decessi di F.G.P. e di Z.L., coerede ed originaria convenuta.
051 6447838 0516447838 051 6447838 051 6447838