VICENZA TRIBUNALE DIVISIONE TRA EREDI FRATELLI
Tribunale Vicenza, Sentenza, 02/03/2020, n. 465
avvocato esperto pareri cause divisione ereditaria Bologna, vicenza, treviso, pordenone, rovigo, padova , pesaro ravenna,
forli, cesena
051 6447838 051 6447838 051 6447838
avvocato esperto pareri cause divisione ereditaria Bologna, vicenza, treviso, pordenone, rovigo, padova , pesaro ravenna,
forli, cesena
La divisione ereditaria tra fratelli si verifica quando una persona deceduta lascia un patrimonio che deve essere suddiviso tra i suoi eredi, che nel tuo caso sono i fratelli. La procedura di divisione ereditaria può variare a seconda delle leggi ereditarie del paese in cui si trova la proprietà o dove il defunto ha avuto la residenza.
Ecco alcune considerazioni generali che potrebbero essere applicabili in diverse giurisdizioni:
- Testamento: Se il defunto ha lasciato un testamento, le disposizioni del testamento saranno seguite. Il testamento può specificare come la proprietà dovrebbe essere suddivisa tra i fratelli.
- Leggi di successione intestate: Se non c’è un testamento, le leggi di successione intestate del paese o dello stato determineranno come sarà divisa l’eredità. Queste leggi stabiliscono generalmente un ordine di parentela in base al quale i parenti ereditano.
- Nomina di un esecutore testamentario: Se è stato nominato un esecutore testamentario nel testamento, sarà responsabile della gestione dell’eredità e della sua distribuzione in conformità con le volontà del defunto.
- Valutazione dell’attivo ereditario: Prima della divisione, l’attivo ereditario, che può includere beni immobili, conti bancari, investimenti e altri beni, deve essere valutato. Ciò può essere fatto attraverso una stima professionale o valutazioni ufficiali, a seconda delle leggi locali.
- Consenso tra gli eredi: In molti casi, è preferibile che gli eredi raggiungano un consenso sulla divisione ereditaria. Se c’è disaccordo, potrebbe essere necessario l’intervento di un tribunale.
- Intervento legale: In caso di conflitto irrisolvibile, gli eredi possono ricorrere a un avvocato per cercare una soluzione legale, e il tribunale potrebbe essere coinvolto per prendere decisioni in merito alla divisione ereditaria.
È importante notare che le procedure e i dettagli specifici possono variare notevolmente tra le diverse giurisdizioni. Pertanto, è consigliabile cercare consulenza legale per garantire che la divisione ereditaria avvenga in conformità con le leggi locali applicabili.
avvocato esperto pareri cause divisione ereditaria Bologna, vicenza, treviso, pordenone, rovigo, padova , pesaro ravenna, forli, cesena
In caso di divisione ereditaria c.d. plurimassa, ovvero di masse di beni provenienti da titoli diversi, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna delle masse coinvolte essendo possibile riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta da parte di tutti i condividenti. Il giudice, in carenza di tale espresso consenso, ha il potere di approvare un progetto di divisione unitario nell’ipotesi in cui gli eredi vantino quote identiche rispetto a ciascuna massa. In questo caso, infatti, il metodo di divisione utilizzato non pregiudica gli interessi dei condividenti essendo assicurata a ciascun comproprietario la medesima quantità di beni.
Tribunale Vicenza, Sent., 02/03/2020, n. 465
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vicenza
il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2436/2015 tra le parti:
ATTORE
A.M., cf (…)
– difesa: avv. ZAMBON ELENA, cf (…)
avv. ROCCO DONATELLA ((…));
– domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
R.M., cf (…)
CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Attore: Voglia l’Ill.mo Giudice, ogni diversa domanda rigettata:
1) accertarsi e dichiararsi l’apertura della successione del signor M.F. nato a V. il (…) e deceduto a T. il 03.10.2009 e della signora P.M. nata a T. (V.) il (…) e deceduta in data 08.01.2000 a S. il (…)
2) accertarsi e dichiararsi che all’eredità della signora P.M. hanno concorso quali eredi legittimi il marito signor M.F. e i due figli del de cuius signori M.A. nata a S. il (…) e il signor M.R. nato a S. il (…) ciascuno per la quota di un terzo
3) accertarsi e dichiararsi che all’eredità del signor M.F. concorrono quali eredi legittimi i due figli del de cuius signori M.A. nata a S. il (…) e il signor M.R. nato a S. il (…) ciascuno per la quota di metà
4) accertare e dichiarare che il signor M.R. ha indebitamente sottratto al defunto sig. M.F. dal conto intestato a quest’ultimo presso la B.F. S.p.a. Euro 118.666,51, come meglio specificato in narrativa
5) conseguentemente accertarsi e dichiararsi l’obbligo del sig. M.R. di restituzione al compendio ereditario delle suddette somme, pari a totali Euro 118.666,51, maggiorati di interessi dal momento del prelievo al saldo
6) accertarsi e dichiararsi che il signor M.F. era unico proprietario delle somme depositate nel conto corrente bancario cointestato acceso presso la C.R.V. n. (…), per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiararsi di proprietà del signor M.F. il relativo saldo al momento della apertura della successione del signor M.F. pari ad Euro 2.944,62 come da ricostruzione del CTU
7) conseguentemente condannarsi il signor M.R. alla restituzione alla eredità del saldo del conto corrente di cui al punto precedente da lui indebitamente prelevato per i motivi tutti esposti in narrativa, somma che si quantifica in Euro 2.944,62 come da ricostruzione del CTU oltre interessi dal prelievo al saldo
8) accertare e dichiarare che il signor M.R. ha indebitamente sottratto al defunto sig. M.F. dal conto a questi intestato acceso presso la C.R.V. n. (…) la somma complessiva di Euro 9.252,00 come da ricostruzione del CTU ; Conseguentemente accertarsi e dichiararsi l’obbligo del sig. M.R. di restituzione al compendio ereditario delle suddette somme pari a totali Euro 9.252,00 come da ricostruzione del CTU, maggiorati di interessi dal momento del prelievo al saldo
10) accertarsi e dichiararsi che il signor M.R. ha ricevuto da parte della C.C.M. di M. (V.) la somma di Euro 753,56 a titolo di restituzione del deposito cauzionale e che la somma era stata versata da parte del signor M.F. alla C.C.M. unico soggetto legittimato a ricevere la restituzione del suddetto deposito cauzionale. Conseguentemente condannarsi il signor M.R. alla restituzione all’eredità del defunto signor M.F. della somma di Euro 753,56 oltre interessi al saldo
11) accertarsi e dichiararsi che il signor M.R. si è appropriato dei gioielli appartenuti alla madre signora P.M. ed al padre M.F. per un valore complessivo di Euro 7.000,00 come meglio specificato ed indicato in narrativa.
Conseguentemente per i motivi esposti in narrativa condannare il signor M.R. a restituire al compendio ereditario del signor M.F. un importo pari al valore dei gioielli sottratti nella misura non inferiore ad Euro 7.000,00, o il maggiore importo che dovesse risultare di giustizia, rimessa alla prudente valutazione del Giudice, oltre interessi sino al saldo
12) accertarsi e dichiararsi per i motivi esposti in narrativa che il signor M.R. è tenuto ai sensi degli artt. 737 e 746 c.c. alla collazione a favore della coerede signora M.A. dell’immobile a lui donato sito in S. (V.), costituito da garage così censito: in S. (V.) Via S. censito al fg. (…), m.n. (…) sub. (…)cat (…), cl. (…), mq 10, con obbligo di conferimento del medesimo nella massa ereditaria da dividersi. Conseguentemente condannarsi il signor M.R. al conferimento in natura a favore della signora M.A. per i motivi tutti esposti in narrativi.
13) Accertarsi e dichiararsi che la massa ereditaria da dividere e relativa alle due successioni in oggetto risulta così composta:
– bene immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…) m. n. (…) sub. (…), cat. (…) classe (…), vani 5 rendita 710,13 Via C. S. n. 36 piano 2
– della quota di 68/6000 dell’immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…), m.n. (…) sub. (…) cat. (…) classe (…), vani 3 rendita 340,86 Via C. S. n. 36 piano terra (locale di portineria) del valore complessivo di Euro 79.000,00, come da CTU in atti, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia
– la quota dell’intero dell’immobile sito in S. (V.) Via S. censito al fg. (…), m.n. (…) sub. (…) cat (…), cl. (…), mq 10 costituito da garage del valore di Euro 7.000,00 come da CTU in atti o della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia
– la somma di Euro 118.666,51 a titolo di credito del deposito sul conto F.
– la somma di Euro 2.944,62 a titolo di credito del saldo del deposito sul conto C.R.V. n. (…) al momento della apertura della successione del signor M.F.;
– la somma di Euro 9.252,00 a titolo di credito del deposito sul conto C.R.V. n. (…)
– la somma di Euro 7.000,00 a titolo di credito del valore dei gioielli di cui in narrativa
– la somma di Euro 753,56 a titolo di credito del deposito cauzionale restituito dalla C.C.M. di M. (V.) accertarsi e dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni di cui sopra e per l’effetto, in accoglimento del progetto divisionale – 1 Ipotesi – predisposto dal CTU dichiarare la divisione dei detti beni in proprietà comune con attribuzione a favore della signora M.A., nata a S. il (…) del diritto di proprietà esclusiva con condanna al rilascio a favore dell’attrice dei seguenti beni:
‐ dell’intero bene immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…) m. n. (…) sub. (…), cat. (…) classe (…), vani 5 rendita 710,13 Via C. S. n. 36 piano 2
‐ della quota di 68/6000 dell’immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…), m.n. (…) sub. (…) cat. (…) classe (…), vani 3 rendita 340,86 Via C. S. n. 36 piano terra (locale di portineria)
‐ dell’intero bene immobile costituito da garage sito in S. e così censito: in S. (V.) Via S. censito al fg. (…), m.n. (…) sub. (…) cat (…), cl. (…), mq 10
‐ la somma di Euro 18.158,52, o la maggiore somma che dovesse risultare di giustizia, a conguaglio tra il valore delle quote dei beni di cui sopra e il valore degli immobili assegnati
e con attribuzione a favore del signor M.R. nato a S. il (…) della restante somma di Euro 104.158,52, somma da compensarsi con quanto da egli dovuto a titolo di restituzione al compendio ereditario per quanto dedotto ed argomentato in narrativa
15) conseguentemente condannarsi il signor M.R. alla corresponsione alla signora M.A. della somma di Euro 18.158,52 o della maggiore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi al saldo, a titolo di restituzione
all’eredità delle somme sottratte, somma risultante dal conguaglio tra il minor valore della quota dei beni immobili alla stessa attribuiti e il valore della quota della metà dell’intero compendio ereditario come meglio ricostruito in narrativa.
16) Accertarsi e dichiararsi che il signor M.R. ha occupato senza alcun titolo dall’ottobre 2009 alla data odierna e continua ad occupare l’intero immobile facente parte della comunione ereditaria sito in Schio (VI) Via C. S. n. 36 e censito al Comune di S. al fg. (…) m. n. (…) sub. (…), cat. (…) classe (…), vani 5 rendita 710,13 Via C. S. n. 36 piano 2 e che il valore locatizio dello stesso ammonta a circa Euro 230,00 mensili, come da CTU in atti
17) Conseguentemente condannarsi il signor M.R. alla corresponsione alla signora M.A. della quota di metà del valore locatizio dell’immobile di cui al punto precedente per ogni mese di occupazione sine titulo dall’apertura della successione sino al rilascio e per un totale, sino al mese di ottobre 2019, pari ad Euro 14.555,00 e pari ad Euro 115,00 per ogni mese futuro sino alla restituzione dell’immobile libero da cose e persone, salva la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi al saldo In via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento della proposta divisionale di cui al punto precedente
18) in caso di accertata non comoda divisibilità, ordinare la vendita all’incanto del bene con attribuzione del ricavato alla signora M.A. oltre a conguaglio rispetto al valore della quota della metà dell’asse ereditario secondo i valori in atti;
19) porre le spese a carico della massa o, in caso di contestazione, a carico del convenuto soccombente.
IN OGNI CASO In ogni caso, Spese e competenze integralmente rifuse, oltre accessori di legge
Convenuto: CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2015, la sig,ra A.M. ha evocato in giudizio il fratello sig. R.M., chiedendo di addivenire alla divisione del compendio ereditario in morte dei defunti genitori M.P. e F.M..
La stessa ha rappresentato di essere unica erede insieme al fratello R.; che la madre era deceduta il 8.01.2000, mentre il padre il 03.10.2009, entrambi senza lasciare testamento;
che la massa ereditaria di P.M. è composta da:
– quota di ½ dell’immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) – Via C. S.;
– quota di 17/2000 dell’immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) – Via C. S., locali adibiti a portierato del condominio.
L’attrice ha poi evidenziato che la massa ereditaria di M.F. è composta da:
– quota di 4/6 dell’immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) – Via C. S.;
– quota di 68/6000 dell’immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) – Via C. S., locali adibiti a portierato del condominio.
– deposito presso C.R.V. sul c/c n. (…), il cui saldo era di Euro 3.981,33.
L’attrice ha, inoltre, dichiarato che il fratello aveva sottratto indebitamente Euro118.666,51 dal conto B.F. (mediante tre bonifici sul proprio conto rispettivamente di Euro114.000, Euro3.000 e Euro1.666,51) ed Euro7.503,62 dal conto corrente presso C.R.V. cointestato tra padre e figlio ma sul quale refluivano denari di esclusiva spettanza paterna (mediante prelievi di denaro in periodi di tempo in cui il padre era ricoverato); che del resto la stessa chiusura del conto presso B.F. era avvenuta il 12/6/2009, ovvero in un periodo in cui M.F. si trovava in stato di incoscienza e impossibilità a sottoscrivere in quanto ricoverato dal 4/6/2009 al 12/6/2009 presso l’Ospedale di Thiene e successivamente dal 12/6/2009 al 13/7/2009 presso l’ospedale di Verona.
L’attrice ha, poi, affermato che il fratello aveva ricevuto la restituzione da parte di C.C.M., del deposito cauzionale per Euro753,56; che il fratello era stato beneficiato dai genitori della donazione indiretta della nuda proprietà del bene immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) costituito da un garage; che presumibilmente il fratello si era impossessato anche dei gioielli di famiglia e in particolare di quelli della madre che erano stati custoditi – dopo il decesso di quest’ultima – presso una cassetta di sicurezza nella filiale di S., successivamente estinta il 4/6/2008.
Infine, l’attrice ha chiesto l’indennità di occupazione dell’immobile sito in S. e occupato medio tempore dal fratello.
Pur ritualmente citato, il convenuto è rimasto contumace.
Sono state concesse le memorie 183 VI c.p.c..
La causa è stata istruita per testi.
E’ stata altresì esperita CTU sui conti del de cuius e sul valore dei beni immobili relitti.
All’udienza del 4 maggio 2018, il convenuto, benché notificato ai sensi di legge, non è comparso a rendere l’interrogatorio formale.
All’udienza del 24/10/19 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa – previa concessione dei termini 190 c.p.c. – è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
- In punto di rito, va dichiarata la contumacia di M.R., il quale pur ritualmente citato, non si è costituito.
- Nel merito, va dichiarata aperta, ex art. 456c.c., la successione di P.M. nata a T. (V.) il (…) e deceduta a V. (V.) il 08.01.2000 senza lasciare testamento, in favore di M.F. (coniuge), M.A. e R. (figli), rispettivamente per le seguenti quote: 1/3, 1/3, 1/3.
Ciò posto, occorre, altresì dichiarare aperta la successione M.F. nato a V. il (…) e deceduto a Thiene il 03.10.2009, senza lasciare testamento, in favore dei figli M.A. e R., rispettivamente per le quote di ½ ciascuno.
Deve, quindi, rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto una divisione c.d. ‘plurimassa’.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ‘per la divisione delle masse di beni provenienti da titoli diversi occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna delle masse coinvolte. E’ possibile riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta da parte di tutti i condividenti. Il giudice, in carenza di tale espresso consenso, ha il potere di approvare un progetto di divisione unitario nell’ipotesi in cui gli eredi vantino quote identiche rispetto a ciascuna massa. In questo caso, infatti, il metodo di divisione utilizzato non pregiudica gli interessi dei condividenti essendo assicurata a ciascun comproprietario la medesima quantità di beni’ (Cass. 17576/2016).
La pronuncia qui richiamata motiva infatti, evidenziando che “la peculiarità della vicenda è costituita dal fatto che in relazione alle tre masse di cui sono contitolari i germani D., gli stessi vantano quote identiche sicchè il risultato corrispondente all’assegnazione di due quote di identico valore, ragguagliate al coacervo delle tre masse non si differenzia in alcun modo rispetto alla diversa soluzione che preveda l’assegnazione di tre quote in natura, anche in questo caso di identico valore, ma ognuna confezionata in riferimento a beni facenti parte delle tre distinte masse.
Appare quindi evidente che ove non risulti dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall’avere differenziato le masse ai fini della divisione, una volta che sia stata assicurata la corrispondenza quantitativa delle quote in natura al valore delle quote ideali vantate dai condividenti, la censura rappresentata dall’avere proceduto con la creazione, per ognuno dei contendenti, di tre quote, ognuna delle quali composta da beni facenti parte di ogni singola massa, non determina alcun pregiudizio suscettibile di giustificare l’interesse a denunziare l’adozione da parte del giudice di appello di un criterio divisionale difforme da quello adottato dal giudice di primo grado, risolvendosi tale scelta nell’esercizio della potestà discrezionale del giudice di procedere alla formazione delle quote del progetto di divisione”.
Pertanto, nella fattispecie in esame, considerato che entrambi i genitori delle parti sono deceduti senza lasciare testamento e che, quindi, ai sensi dell”art. 566 c.c., gli eredi vantano un diritto a quote identiche rispetto a ciascuna massa, risulta possibile procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, mediante un unico progetto di divisione.
- Ciò premesso, ai fini della risoluzione della controversia deve, in primo luogo, procedersi alla determinazione della massa ereditaria.
La stessa è costituita da:
– l’immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) – Via C. S., con quota di 17/1000 dell’immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) – Via C. S., locali adibiti a portierato del condominio del valore di Euro79.000;
– Euro858,11 quale saldo del deposito presso C.R.V. sul c/c n. (…).
– Euro9.252,00 quale somma prelevata dal convenuto dal conto corrente (…) e che quindi deve essere restituita alla massa;
– Euro118.666,51 sottratti dal convenuto dal conto B.F., esclusivamente intestato al padre e che M.R. deve restituire alla massa;
– Euro753,56 a titolo di deposito cauzionale restituito da C.C.M. a M.R. e che quest’ultimo – ancora una volta – deve restituire;
3.1 La ricostruzione della massa ereditaria sopra operata, trova titolo nelle seguenti argomentazioni.
In particolare, in relazione saldo del deposito presso C.R.V. sul c/c n. (…), si ritiene che debba essere considerata nella massa ereditaria l’intera cifra di Euro858,11, quale risultante sul conto, in quanto la CTU con ragionamento esente da critiche ha dichiarato che il conto era alimentato – presumibilmente – dalle sole entrate di M.F..
Sempre la CTU indica che M.R. ha prelevato dal conto corrente (…), la somma di Euro9.252,00 distinguendo i prelievi svolti quando M.F. si trovava presso strutture ospedaliere (Euro 6.252,00) e quindi era impossibilitato a operare sul conto e i prelievi svolti dopo il decesso (Euro3.000).
Del pari è documentale che il convenuto si sia appropriato della somma di Euro118.666,51 mediante bonifici in giroconto sul proprio conto corrente nonché del deposito cauzionale relativo alla degenza di M.F. e pari a Euro753,56 per essere stata la relativa restituzione disposta sul c/c del convenuto.
Non possono essere assunti nell’attivo ereditario i gioielli, di cui l’attrice ha chiesto il rimborso al 50%, in quanto non è emersa debita prova in merito alla loro sussistenza né tantomeno sul loro valore.
Non può ricondursi nella massa ereditaria l’immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) costituito da un garage del valore di Euro7.000, in quanto il bene risulta formalmente acquistato (per quanto concerne la nuda proprietà) dal convenuto e l’attrice non ha dato prova del fatto che lo stesso sia stato in realtà donato, anche mediante donazione indiretta.
- Tra le passività ereditarie figurano:
– Euro 14,27 quale saldo negativo del conto corrente n. (…) aperto su V. il (…) e deceduto a T..
- Ciò posto, il valore della massa ereditaria da dividere è pari a Euro208.515,91 (208.530,18- 14,27) che diviso due dà la quota parte di Euro104.257,96.
- Quale modalità di scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa ritiene il Tribunale che deve preferirsi la divisione in natura, ai sensi dell’art. 718c.c., attesa la comoda attribuibilità di distinte porzioni a ciascuno dei condividenti, con la previsione dei conguagli fino alla concorrenza del valore della quota.
Parte convenuta ha già prelevato dalla massa ereditaria Euro128.672,07 ovvero le somme sottratte dal conto del de cuius e che dovendosi intendere quale donazione/ anticipo di successione – vanno computate nella quota parte di M.R., con obbligo di quest’ultimo al conguaglio verso la sorella, dato atto che ha appreso più di quanto spettantegli in base al riparto sopra individuato.
L’immobile sito in S., Fg (…) mapp. (…) sub (…) e relativa quota di 17/1000 Fg (…) mapp. (…) sub (…) – stante anche l’indivisibilità del bene – deve, quindi, essere attribuito alla attrice. Alla stessa deve essere attribuito, altresì, il residuo di Euro858,11 quale saldo del deposito presso C.R.V. sul c/c n. (…).
Stante il fatto che all’attrice sono stati assegnati beni per un valore di Euro79.858,11, il convenuto deve essere condannato – visto quanto sopra – a corrispondere alla sorella la somma di Euro24.400,00 (Euro104.257,96 – 79.858,11=24.399,84 arrotondati a 24.400,00), oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
- Quanto alla domanda di riconoscimento dell’indennità di occupazione essa merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve, infatti, evidenziarsi che può pretendersi il versamento della relativa indennità dalla domanda giudiziale che l’abbia espressamente reclamata o dalla preventiva costituzione in mora dell’occupante, rientrando il godimento dell’intero bene tra le facoltà di uso riconosciute al comproprietario dall’art. 1102 c.c., salva la pari utilizzabilità da parte degli altri comproprietari che espressamente la pretendano. Ed invero, per principio consolidato cui lo scrivente aderisce, l’uso del bene comune non costituisce occupazione abusiva ma è attuazione del diritto dominicale, salvo l’obbligo da parte del comproprietario che gode in via esclusiva del compendio di non impedire agli altri condividenti l’eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili, con l’effetto che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte, mentre se il comproprietario abbia manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l’occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento diretto o indiretto dell’immobile.
Nella specie, risulta che l’attrice ha formalizzato la richiesta di indennità per l’occupazione degli immobili comuni solo con l’introduzione del presente giudizio, avvenuta con notifica dell’atto di citazione del 30/3/15.
Il convenuto è rimasto contumace; dai documenti in atti è emersa la volontà dell’attrice di addivenire ad una divisione del patrimonio ereditario sin dal 2010; dall’istruttoria orale è emerso che il convenuto ha abitato nell’immobile dividendo, continuativamente almeno per un certo periodo dopo la morte del padre e ancor oggi sia pur sporadicamente (teste L.).
Ciò posto, sono dovute le seguenti cifre a titolo di indennità di occupazione:
– dal 30/3/15 al 2/10/15 0,0750% Euro 1.468,90
– dal 3/10/15 al 2/10/16 0,0000% Euro 2.937,77
– dal 3/10/16 al 2/10/17 -0,0750% Euro 2.935,57
– dal 3/10/17 al 2/10/18 0,6750% Euro 2.955,38
– dal 3/10/18 al 2/4/19 1,1925% Euro 2.990,62
– dal 3/4/19 al 27/2/19 Euro 2.741,40 (249,21 x11)
Totale: Euro 16.029,64 di cui solo il 50% spettanti alla attrice per un totale di Euro8.014,82, già rivalutato ad oggi.
- Le spese legali seguono la soccombenza del convenuto nei limiti ed in relazione alla domanda di pagamento dell’ indennità per l’ utilizzo esclusivo del bene immobile e sono liquidate in conformità al D.M. n. 55 del 2014valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 atteso l’importo dell’indennità riconosciuta come dovuta: compensi medi per le singole fasi e quindi complessivamente in Euro2.738,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
Le spese della c.t.u. devono invece essere poste in via definitiva a carico delle parti, in via solidale nei rapporti esterni e, in ragione della quota di partecipazione alla comunione ereditaria e quindi per ½ ciascuno, nei rapporti interni.
Cadono sul convenuto anche il 50% delle spese borsuali, pari a Euro620,05 (1214+27=1241, che diviso due fa appunto 620,05).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara aperta la successione di P.M. nata a T. (V.) il (…) e deceduta a V. (V.) il 8.01.2000 nonché di M.F. nato a Vicenza il (…) e deceduto a Thiene il 03.10.2009;
Dispone lo scioglimento della comunione intercorrente tra M.A. e M.R. in relazione all’eredità di P.M. e di M.F.;
ACCERTA e DICHIARA che la massa ereditaria risulta così composta:
– piena proprietà del bene immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…) m. n. (…) sub. (…) e quota di 17/1000 dell’immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…), m.n. (…) sub. (…) del valore complessivo di Euro 79.000,00,
– Euro 128.672,07 a titolo di credito che la massa ereditaria ha nei confronti di M.R. per i motivi di cui in sentenza;
ACCERTA e DICHIARA che la quota parte spettante a ciascun erede ammonta a Euro104.257,96;
ACCERTA e DICHIARA l’indivisibilità in natura dell’immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…) m. n. (…) sub. (…) e quota di 17/1000 dell’immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…), m.n. (…) sub. (…);
ASSEGNA in piena ed esclusiva proprietà a M.A. l’immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…) m.n. (…) sub. (…) e la quota di 17/1000 dell’immobile sito in S. (V.) censito al fg. (…) m.n. (…) sub. (…);
DICHIARA TENUTO E CONDANNA M.R. a corrispondere a M.A., visto il debito dello stesso verso l’eredità da compensarsi con il diritto alla quota parte del relitto ereditario allo stesso spettante, la somma di Euro24.400,00 oltre interessi dalla data del deposito della presente pronuncia al saldo.
ACCERTA e DICHIARA che M.R. ha illegittimamente escluso dall’uso dei beni comuni M.A. e per l’effetto CONDANNA M.R. a corrispondere a M.A. la somma di Euro8.014,82 già rivalutati a titolo di indennità di occupazione dal 30/3/15 al deposito della presente pronuncia.
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di S., con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo, di provvedere alla trascrizione di questa sentenza;
CONDANNA M.R. a corrispondere a M.A. le spese di lite per Euro2.738,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA oltre Euro620,50 per spese borsuali.
Pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU, in via solidale nei rapporti esterni e per ½ ciascuno, nei rapporti interni.
Conclusione
Così deciso in Vicenza, il 2 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2020.