Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
NELLA SENTENZA SOTO INDICATA IL TRIBUNALE DI VICENZ AFA UN’NALISI PREZIOSA E ATTENTA SULLA DISTRAZIONE NELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
In punto di qualificazione del fatto , appare utile chiarire che è nota a questo Tribunale la definizione che solitamente fornisce la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, dal punto di vista oggettivo, e le differenze che vengono tratteggiate rispetto alla bancarotta fraudolenta distrazione: significativa è la sentenza della Suprema Corte n.5317 del 2015 che definisce condotta dissipativa sotto l’aspetto oggettivo, quella incoerente dal punto di vista delle esigenze aziendali (Cassazione Sez. V, 17.9.14/4.2.2015, n.5317), cioè la condotta che si pone in termini di incoerenza assoluta con le finalità aziendali.
Infatti, se la distrazione configura la condotta con cui l’agente ottiene l’estromissione di un bene dal patrimonio dell’imprenditore senza una corrispondente entrata, la dissipazione si configura ogni qual volta l’agente ponga in essere un’attività gestionale che disperda risorse aziendali, perseguendo pertanto finalità estranee a quelle aziendali.
Peraltro sia la distrazione che la dissipazione configurano un pericolo per la funzione di garanzia cui è proposto il patrimonio del debitore e non è necessario che tali condotte siano cagionative del dissesto che conduce al fallimento.
Con il reato di bancarotta infatti il legislatore sanziona la condotta contraria alle finalità aziendali e non è necessario che essa sia sempre causativa di un danno, configurandosi come reato di pericolo concreto.
Nella formulazione della norma peraltro, il termine “dissipazione” è posto per ultimo nel novero delle condotte sanzionate e segue i termini “distratto, occultato, dissimulato e distrutto”, confluendo nel concetto di bancarotta per dissipazione, tutte quelle condotte che si concretizzano in una dispersione di risorse aziendali senza giustificazione, nella eliminazione di risorse che altrimenti rimarrebbero nell’alveo del patrimonio del debitore a garanzia dei debiti nei confronti dei creditori e che non consistano appunto in una distrazione, nascondimento, dissimulazione, distruzione e/o soppressione di risorse.
Sul punto peraltro la Corte di legittimità ha autorevolmente sottolineato che “in materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 216 l.fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale.” Sez. 5, Sentenza n.32469del16/04/2013Ud. (dep. 25/07/2013 ) Rv. 256252 – 01.
La sentenza si riferisce ad un caso in cui la Corte ha ritenuto configurabile la bancarotta fraudolenta distrattiva proprio in relazione ad una condotta di mancata riscossione dei crediti della società.
In base alle prove acquisite, è pertanto provato che i crediti non riscossi (che avrebbero dovuto figurare nel patrimonio della società) siano stati oggetto di una condotta distrattiva riconducibile al paradigma dell’art. 216 L.F.
I fatti vanno ascritti ad entrambi gli imputati, in ragione del loro ruolo di amministratori della società ( (…) anche nella veste di liquidatore della stessa ).
Infine, occorre fare una notazione relativa alla configurazione dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –
PRENDI UN APPUNTAMENTO CON L’AVVOCATO PENLISTA ESPERTO AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
Tribunale|Vicenza|Penale|Sentenza|12 agosto 2019| n. 684
Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato – Presupposti per la configurabilità della fattispecie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale –
composto dai Signori:
Dott. Lorenzo MIAZZI – Presidente
Dott. Deborah DE STEFANO – Giudice est.
Dott. Elena GARBO – Giudice
alla pubblica udienza del 31/05/2019
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
(art. 544 3 comma c.p.p.)
nel procedimento a carico di:
1) (…) nato il (…) a (…) residente a F. V. in Via (…) n. 5/B – domicilio dichiarato;
libero – assente
con difensore di fiducia avv. Ma.Zu. del Foro di Rovigo;
2) (…) nata il (…) a B. residente a F. V. in via (…) – domicilio dichiarato;
libera – assente
con difensore di fiducia avv. Eu.Ta. del Foro di Rovigo;
imputati
1) del reato previsto dall’articolo 110 del Codice penale e dagli articoli 216 comma 1 numero 1) e comma 3, 219 comma 2 numero 1) e 223 comma 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 perché, in concorso tra loro, in qualità di amministratori (entrambi) e dì liquidatore (lo (…)) della “(…) s.r.l.” (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza):
– distraevano o comunque dissipavano i crediti di Euro 170131,00 verso la “G. si” (società spagnola), Euro 1.864.215,74 verso la “(…) sl” (società spagnola), Euro 56.871,31 verso la “(…)”, Euro 366.500,00 ancora verso la “(…)” ed Euro 626.606,01 verso società collegate (essenzialmente la “(…) s.r.l.”), rinunciando a riscuoterti e azzerandone il valore nel bilancio;
– eseguivano pagamenti a favore della “(…)” per Euro 775.594,04 (il 14-10-11) ed Euro 34.227,69 (il 15-11-11) nonché a favore della “(…)” per Euro 92.950,00 (il 17-10-11), allo scopo di favorire tali creditori a danno degli altri;
reato aggravato perché i colpevoli commettevano più fatti tra quelli previsti nell’articolo 216 R.D. n. 267 del 1942;
In Vicenza il 28 ottobre 2013 (luogo e data della dichiarazione di fallimento della “(…) s.r.l.”);
2) del reato previsto dall’articolo 224 (anche con riferimento all’art. 217 n. 4) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 perché, in qualità di amministratori della “(…) s.r.l.” (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza), concorrevano ad aggravare il dissesto della predetta società in quanto, pur risultando dai bilanci (quantomeno a partire dall’esercizio 2010) un patrimonio netto gravemente negativo, non osservavano l’obbligo imposto dall’od. 2482- ter (convocazione dell’assemblea per la “reintegrazione” del capitale) ovvero si astenevano dal richiedere la dichiarazione del fallimento della società;
In Vicenza il 28 ottobre 2013 (luogo e data della dichiarazione di fallimento della “(…)).
MOTIVI DELLA DECISIONE
-
Il processo
Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 9.9.2016 il G.U.P. presso il Tribunale di Vicenza ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di (…) e (…) imputati dei reati di bancarotta fraudolenta distruttiva, preferenziale e per aggravamento del dissesto. Il dibattimento si è svolto in assenza degli imputati.
Le prove orali (esame dei testi indicati dal P.M., dalla difesa degli imputati) e documentali (produzioni di tutte le parti) sono state ammesse all’udienza dell’11 novembre 2016.
Nel corso del dibattimento sono stati esaminati i testimoni (…), (…), (…), (…), (…).
All’udienza odierna, esaurita la discussione orale, le parti hanno concluso come da intestazione. Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio, all’esito della quale ha pronunciato sentenza con la lettura del dispositivo
2- Il fatto.
Il capo d’imputazione descrive in modo preciso le contestazioni formulate ai due imputati, accusati , in qualità di amministratori ((…) anche liquidatore) di (…) s.r.l. ( società fallita in data 28.10.2013) di aver distratto ( rinunciando a riscuoterli) i crediti vantati dalla fallita verso le società collegate G., (…), (…) e di aver eseguito pagamenti in favore di (…) per Euro 775.594 (in data 14.102011) ed Euro 34.227 (15.11.2011) ed in favore di (…) per Euro 92.950 (17.10.2011); inoltre è contestato il concorso nel reato di cui all’art. 217 L.F. per aver aggravato il dissesto della compagine sociale, in quanto, pur in presenza di un patrimonio netto negativo quanto meno dal 2010, si astenevano dal richiedere il fallimento.
3- sintesi delle risultanze processuali
L’attività della società fallita è descritta nella relazione ex art. 33 L.F. acquisita al fascicolo dibattimentale; il curatore (…), nella deposizione resa all’udienza del 6.10.2017, ha richiamato e puntualizzato le indicazioni contenute nella relazione:
la società è stata costituita nel 1973 come s.n.c., nel 1990 è stata trasformata in s.r.l., aveva come oggetto sociale la produzione di impianti sanitari in acciaio per industria alimentare.
A far data dal 2007 (…) ha prodotto un volume di vendite via, via decrescente passando da un fatturato annuo di Euro 5.920.000 (del 2007) ad Euro 1.430.000 nel 2011.
La gestione della società dal 2002 è stata affidata ad un consiglio di amministrazione composto da (…) e (…), nel gennaio 2007 è stato nominato consigliere (…).
Dal 2009 il C.D.A. è composto dai due imputati; nel novembre 2011 la società è stata posta in liquidazione e (…) ha assunto la carica di liquidatore.
La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza in data 28.10.2013, dopo la revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo richiesto nel novembre 2012.
Quanto alle cause del dissesto societario, secondo l’analisi svolta dal curatore fallimentare, vanno ricondotte alla generale crisi economica del 2008 che ha investito in modo significativo il mercato spagnolo e cileno, ossia le principali piazze estere di diffusione dei prodotti commercializzati dalla fallita.
Per far fronte al calo di vendite, nel 2008, (…) ha rivalutato l’immobile strumentale per Euro 2.300.000 , iscrivendo a bilancio il saldo attivo nel patrimonio netto alla voce “Riserva di rivalutazione ex D.L. n. 185 del 2008“, sul punto il curatore ha osservato che – senza questa rivalutazione – la società avrebbe presentato un deficit patrimoniale già nel 2008.
A tal proposito il dott. (…) ha sottolineato che, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il perito ha stimato il bene in Euro 865mila (a fronte di un valore rivalutato iscritto al bilancio 2012 di Euro 2.100.000).
Il bilancio al 31-12-2010 presenta un patrimonio netto negativo di Euro 911.000.
In data 8 febbraio 2011 è stato stipulato un contratto di affitto di azienda con la società (…) s.r.l. per un canone annuo di oltre Euro 100.000, ridotto successivamente nel marzo 2012 all’importo di Euro 54.000.
L’esercizio 2011 è stato chiuso con una perdita di Euro 3.700.000 a fronte di un fatturato di Euro 1.435.000.
Nel bilancio del 2011 sono stati azzerati i crediti verso clienti per l’importo complessivo di Euro 2.091.600 (G. per Euro 170.700, (…) per Euro 1.864.000, (…) per Euro 56.900); il teste ha precisato che si tratta di crediti già iscritti a bilancio fin dal 2008; sono altresì stati azzerati i crediti verso le società collegate per un importo di Euro 993.100 ((…) per Euro 366.500 ed (…) e A. per Euro 626.600).
Il curatore ha accertato che tutte le società debitrici sono collegate allo (…); la società (…) è detenuta dagli imputati (per il 60% dalla C. e per il 40% dallo (…)), (…) è invece una società spagnola, dal 2009 è stata amministrata dall’imputato (…), che è stato anche amministratore di G..
Quanto alla contestazione relativa ai pagamenti nei confronti degli istituti bancari , il dott. (…) ha precisato che, a fine 2011, i soci hanno estinto debiti della società nei confronti delle banche, secondo la seguente sequenza cronologica :
in data 14.10.2011, versando Euro 775-594 in favore di (…),
in data 15.11.2011 per Euro 34.227 ancora ad (…)
in data 14.10.2011 risulta un versamento di Euro 92.950 nei confronti di banca (…).
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sono stati escussi su indicazione dei difensori alcuni ex dipendenti e consulenti della società fallita.
(…) ( escusso all’udienza del 19.10.2018) è il commercialista che ha compilato il bilancio dal 2008; egli ha confermato che tutti i crediti verso le società collegate sono stati svalutati nel 2011, perché “non si potevano recuperare”, pertanto, in ragione della necessità di porre in liquidazione la società, si è proceduto all’azzeramento delle relative poste.
(…) è stata dipendente di (…) dal 1998 al 2011 ( oggi lavora per la società (…) di cui (…) è direttore generale).
La teste ha ricordato che (…) era la società distributrice in Spagna dei prodotti di (…); ha ricordato che nel 2008 la società spagnola entrò in crisi; infatti il primo assegno bancario non riscosso risale al febbraio 2008 (cfr. la produzione documentale della difesa relativa all’udienza 19.10.2018).
Anche la teste della difesa (…) è una ex dipendente (…) ( dal 2006 al 2011 ha svolto le mansioni di contabile ), oggi lavora per (…).
Ha confermato che (…) era il distributore di prodotti di (…), (…) era invece una società cilena, nel 2006 vi fu una cospicua fornitura di materiale successivamente restituita in quanto la società cilena non era in grado di far fronte ai pagamenti.
La teste (…) è stata addetta al magazzino dal 2001 al 2011, oggi lavora per (…).
La donna ha ricordato che – quanto meno fino al 2009 – vi erano rapporti commerciali stabili con (…); le spedizioni di materiale avevano cadenza settimanale.
I rapporti commerciali con la società spagnola si interruppero nel 2009, proprio a seguito della crisi della società estera che non riusciva a onorare i pagamenti.
La teste (…) (escussa all’udienza del 23 11 2018) è stata dipendente di (…) dal 2001 al 2008 , società amministrata dall’imputato (…) ; ha riferito che la società entrò in crisi nel 2008 a seguito della crisi generale del mercato spagnolo, nel 2008 si licenziò perché non le veniva più pagato lo stipendio, ha inoltre precisato che dall’Italia avevano reclamato i pagamenti ma la società non aveva i mezzi finanziari.
-
I reati contestati