L’art 2043 cc, RISARCIMENTO DANNI BOLOGNA
L’art 2043 cc, che codifica il divieto del “neminem laedere” (divieto di ledere l’altrui diritto), prevede come rimedio il risarcimento del danno.
La responsabilità contrattuale scattava a fronte dell’inadempimento di un’obbligazione; quindi tutto ciò che era in obbligazione e non era adempiuto, faceva scattare come rimedio la responsabilità contrattuale e quindi il risarcimento del danno di natura contrattuale. Tutto ciò che non era contratto era extracontrattuale ed aveva natura delittuale.