SUPERBONUS EDILIZIO NESSUNA RESPONSABILITA’ PER IL COMMITTENTE NEL CASO DI NEGLIGENZA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
- Illecito ottenimento del superbonus concreta la responsabilità del committente firmatario della richiesta di erogazione del beneficio.
- La sola prova raggiunta nel corso del giudizio dell’ esclusiva colpa del responsabile dei lavori consente al committente di salvaguardarsi dalla gravi forme di responsabilità presenti in tali casi .
- Gravi sono le responsabilità per il committente nel caso in cui egli abbia ottenuto il versamento del superbonus edilizio nonostante la mancanza dei presupposti di legge per il suo ottenimento.
- Non è infrequente infatti nella prassi che si verifichi il caso in cui nonostante la violazione delle disposizioni che regolamentano l’erogazione del beneficio fiscale esso venga ugualmente versato.
- Ma che cosa succede nel caso di successiva verifiche da parte dell’amministrazione?
- Nel caso di accertamento di illeciti in sede di ottenimento del superbonus verranno avviati due procedimenti in sede civile e penale che potrebbero portare all’applicazione di sanzioni molto gravi e pesanti.
Si pensi al reato di truffa aggravata sicuramente contestabile in tale caso che può comportare la carcerazione del resposanbile per un periodo sino a cinque anni ed alla perdita del diritto di esercitare imprese o professioni misure punitive alle quali si accompagnna l’obbligo di provvedere al risarcimento di tutti i danni.
A tale forma di responsabilità si accompagna anche quella di carattere civile che non comporta detenzione ma che può determinare la perdita irreversibile di somme anche molto ingenti di proprietà del committente.
Non debbono inoltre essere dimenticati gli ingenti costi per i processi che possono ammontare anche a molte miglia di euro.
Ma non tutto è perduto per il committente. Quest’ ultimo potra infatti salvaguardarsi dalle gravi conseguenze di cui sopra fornendo la prova di due fatti specifici.
Si tratta della presenza nel caso di specie di un responsabile dei lavori al quale vanno imputate le violazioni e della sua colpa eslcusiva.
Solo in tali casi il committente andrà esente da responsabilità.
Entrambi i fatti tuttavia dovranno essere dimostrati nel corso dei processi civili o penali.
Si tratta di una attività non facile dato il notevole tecnicismo che caratterizza i procedimenti.
Il decorso di un termine, la mancata allegazione di un documento fondamentale possono senza ombra di dubbio compromettere in forma irreparabile l’esercizio del diritto di difesa ed i diritti del committente che abbia ottenuto l’illecita erogazione del superbonus.
Non puo essere escluso che quest’ultimo sia pure in assenza di effettiva responsabilità e privo di ogni colpa venga condannato anche in sede penale.
Un attento e competente professionista tecnico e un buon avvocato possono provare la presenza di un responsabile dei lavori tramite la produzione dei documenti che attestano la sua nomina ed inoltre tramite un pronto esercizio del diritto di difesa provare la colpa esclusiva del responsabile dei lavori.