SEPARAZIONI NAZIONALITA’ DIVERSE CONIUGI ITALIANO E RUMENO
DI BOLOGNA
La separazione tra coniugi di nazionalità diversa, come un cittadino italiano e uno rumeno, segue una serie di regole che dipendono dalla loro residenza, dal regime matrimoniale scelto e dalla legislazione applicabile.
- Quale legge si applica alla separazione?
Secondo il Regolamento UE n. 1259/2010 (Regolamento Roma III), i coniugi possono scegliere quale legge applicare alla loro separazione o divorzio tra le seguenti opzioni:
- La legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente.
- La legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi.
- La legge dello Stato in cui è stato contratto il matrimonio.
- La legge del foro in cui si chiede la separazione (ad esempio, in Italia se il procedimento viene avviato in un tribunale italiano).
Se i coniugi non hanno scelto una legge applicabile, il giudice applicherà la legge del Paese in cui risiedono abitualmente.
- Procedura di separazione in Italia
Se la separazione viene richiesta in Italia, si applicano le norme italiane, che prevedono:
- Separazione consensuale: Se i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni (affidamento figli, mantenimento, divisione dei beni, ecc.), possono presentare un accordo al tribunale, anche tramite negoziazione assistita da avvocati o direttamente davanti all’ufficiale di stato civile.
- Separazione giudiziale: Se non c’è accordo, uno dei coniugi deve presentare un ricorso al tribunale per ottenere una decisione del giudice.
Dopo la separazione, i coniugi possono ottenere il divorzio secondo i tempi previsti dalla legge italiana (6 mesi in caso di separazione consensuale, 1 anno in caso di separazione giudiziale).
- Procedura di separazione in Romania
Se la separazione viene avviata in Romania, si applicano le leggi rumene, che prevedono:
- Divorzio per mutuo consenso (anche in presenza di figli), che può essere richiesto presso il tribunale o l’ufficio di stato civile.
- Divorzio contenzioso, in cui un giudice decide sulle condizioni della separazione.
- Effetti su figli e mantenimento
Se i coniugi hanno figli, la competenza per decidere sull’affidamento e sul mantenimento dipende dal Paese di residenza abituale del minore. Il Regolamento UE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) stabilisce che il tribunale competente è quello del Paese in cui il bambino ha la sua residenza abituale.
Per il mantenimento, si applica il Regolamento UE n. 4/2009, che permette il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni tra Stati membri.
- Riconoscimento delle sentenze
Grazie alle normative europee, una sentenza di separazione o divorzio emessa in Italia è automaticamente riconosciuta in Romania e viceversa, senza bisogno di un ulteriore procedimento giudiziario.
Se hai bisogno di assistenza specifica, posso aiutarti a trovare informazioni più dettagliate o un avvocato esperto in diritto internazionale di famiglia.
coniugi di nazionalita’ diversa separazione
Quando i coniugi hanno nazionalità diversa e vogliono separarsi o divorziare, entrano in gioco diverse normative nazionali e internazionali. Di seguito, ti fornisco una guida sui principali aspetti da considerare.
- Quale legge si applica alla separazione o al divorzio?
In Europa, grazie al Regolamento UE n. 1259/2010 (Regolamento Roma III), i coniugi possono scegliere quale legge applicare alla separazione o al divorzio tra le seguenti opzioni:
- La legge del paese di residenza abituale dei coniugi.
- La legge del paese di cittadinanza di uno dei coniugi.
- La legge del paese in cui il matrimonio è stato celebrato.
- La legge dello Stato in cui si trova il tribunale che decide sul caso (lex fori).
Se i coniugi non scelgono una legge applicabile, il giudice applicherà la legge del paese in cui risiedono abitualmente.
- In quale paese si può chiedere la separazione o il divorzio?
Secondo il Regolamento UE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), la separazione può essere richiesta in uno dei seguenti paesi:
- Dove i coniugi risiedono abitualmente.
- Dove uno dei due coniugi risiede abitualmente da almeno un anno (sei mesi se è cittadino di quel paese).
- Dove i coniugi hanno avuto l’ultima residenza coniugale.
- Nel paese di cittadinanza di uno dei coniugi.
Se entrambi i coniugi presentano la domanda in due paesi diversi, sarà competente il tribunale che riceve per primo la richiesta.
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Tipologie di separazione
A seconda del paese in cui si chiede la separazione, si applicano procedure diverse:
Italia
- Separazione consensuale: Se i coniugi sono d’accordo sulle condizioni della separazione (affidamento figli, mantenimento, divisione dei beni), possono presentare una richiesta congiunta al tribunale o attraverso un accordo di negoziazione assistita da avvocati.
- Separazione giudiziale: Se non c’è accordo, uno dei coniugi può presentare ricorso al tribunale, che deciderà su divisione dei beni, mantenimento e affidamento dei figli.
- Dopo la separazione, i coniugi possono divorziare dopo:
- 6 mesi dalla separazione consensuale.
- 1 anno dalla separazione giudiziale.
Romania
- Divorzio consensuale: Se entrambi i coniugi sono d’accordo, il divorzio può essere richiesto al tribunale, al notaio o all’ufficio di stato civile.
- Divorzio contenzioso: Se uno dei coniugi non è d’accordo, sarà necessario un procedimento in tribunale.
Altri paesi hanno regole simili, ma alcuni non prevedono la separazione e permettono il divorzio diretto.
- Effetti su figli e mantenimento
Affidamento dei figli
L’affidamento viene deciso dal tribunale del paese in cui il bambino risiede abitualmente, secondo il Regolamento UE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis).
Mantenimento
Le regole per il mantenimento (assegno per il coniuge o per i figli) sono disciplinate dal Regolamento UE n. 4/2009, che facilita il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni tra Stati membri.
- Riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio
Grazie ai regolamenti europei, una sentenza di separazione o divorzio ottenuta in un paese dell’UE viene automaticamente riconosciuta in un altro Stato membro senza bisogno di ulteriori procedimenti.
Se il divorzio avviene in un paese extra UE, potrebbe essere necessario un riconoscimento in tribunale tramite un’apposita procedura.
- Divisione dei beni
La divisione dei beni dipende dal regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio:
- Comunione dei beni: I beni acquisiti durante il matrimonio vengono divisi equamente.
- Separazione dei beni: Ogni coniuge mantiene la proprietà dei beni acquistati a proprio nome.
Se i coniugi si sono sposati in un paese ma risiedono in un altro, si applicano le regole previste dai regolamenti UE n. 1103/2016 e 1104/2016.
Conclusione
Se i coniugi hanno nazionalità diversa, è importante stabilire:
- In quale paese chiedere la separazione o il divorzio.
- Quale legge sarà applicata.
- Come verranno regolati i rapporti economici e l’affidamento dei figli.
Se hai bisogno di un consiglio legale più specifico, potrebbe essere utile consultare un avvocato esperto in diritto internazionale della famiglia.
sentenze separazione coniugi di diversa nazionalità
La separazione e il divorzio tra coniugi di nazionalità diversa coinvolgono normative complesse che variano a seconda delle specifiche circostanze del caso. Le decisioni giudiziarie in materia sono influenzate da fattori quali la residenza abituale dei coniugi, la scelta della legge applicabile e la giurisdizione competente.
In generale, le sentenze di separazione o divorzio emesse in uno Stato membro dell’Unione Europea sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri, senza necessità di ulteriori procedimenti.
Per quanto riguarda la legge applicabile, il Regolamento (UE) n. 1259/2010 consente ai coniugi di scegliere, di comune accordo, quale legislazione applicare al loro divorzio o separazione legale, purché si tratti di una delle seguenti:
- La legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale.
- La legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
- La legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza.
- La legge del foro adito.
In assenza di una scelta comune, si applicano criteri oggettivi per determinare la legge applicabile, come la residenza abituale o la cittadinanza dei coniugi.
Per quanto riguarda la giurisdizione, il Regolamento (CE) n. 2201/2003 stabilisce che la competenza a decidere su questioni matrimoniali spetta ai tribunali dello Stato membro:
- In cui i coniugi hanno la residenza abituale.
- In cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza abituale, purché uno di essi vi risieda ancora.
- In cui il convenuto ha la residenza abituale.
- In caso di domanda congiunta, in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale.
- In cui il richiedente ha la residenza abituale da almeno un anno immediatamente prima della domanda.
- In cui il richiedente ha la residenza abituale da almeno sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino di quello Stato membro.
In mancanza di una giurisdizione basata sulla residenza abituale, la competenza può essere determinata dalla cittadinanza comune dei coniugi.
Data la complessità delle normative coinvolte e le possibili implicazioni internazionali, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia internazionale per ottenere una consulenza specifica e approfondita sul proprio caso.
diritto internazionale di famiglia
Diritto Internazionale di Famiglia: Normative e Principi Fondamentali
Il diritto internazionale di famiglia regola i rapporti familiari tra persone di diversa nazionalità o che risiedono in Stati diversi. Include norme su matrimonio, separazione, divorzio, affidamento dei figli, mantenimento e riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra Stati.
- Fonti del Diritto Internazionale di Famiglia
Le principali fonti che disciplinano le questioni familiari a livello internazionale sono:
- Regolamenti dell’Unione Europea, applicabili ai cittadini UE.
- Convenzioni internazionali, come la Convenzione dell’Aia su diversi aspetti del diritto di famiglia.
- Leggi nazionali di ciascun Paese, che possono variare significativamente.
- Matrimonio tra Persone di Nazionalità Differente
Il matrimonio tra persone di diversa nazionalità è riconosciuto a livello internazionale, ma le regole variano:
- Alcuni Paesi richiedono autorizzazioni o documenti aggiuntivi per sposarsi con uno straniero.
- Se il matrimonio è contratto all’estero, potrebbe essere necessaria una trascrizione presso l’ufficio di stato civile del proprio Paese di origine.
In Europa, il Regolamento (UE) 2016/1103 stabilisce le norme sui regimi patrimoniali tra coniugi di nazionalità diversa.
- Separazione e Divorzio Internazionale
Quale legge si applica?
Secondo il Regolamento UE n. 1259/2010 (Regolamento Roma III), i coniugi possono scegliere quale legge applicare alla loro separazione o divorzio tra:
- La legge dello Stato di residenza abituale.
- La legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi.
- La legge dello Stato in cui è stato contratto il matrimonio.
- La legge del foro dove si presenta la domanda.
Se i coniugi non fanno una scelta, la legge applicabile è quella del Paese della residenza abituale.
Dove si può chiedere il divorzio o la separazione?
Secondo il Regolamento UE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), la separazione o il divorzio può essere richiesto in:
- Il Paese di residenza abituale dei coniugi.
- Il Paese di residenza dell’ultimo domicilio coniugale.
- Il Paese di cittadinanza di uno dei coniugi.
Se viene presentata domanda di divorzio in due Paesi diversi, sarà competente il tribunale che riceve per primo la richiesta.
- Affidamento dei Figli e Diritto di Visita
Legge applicabile e competenza
- Il Regolamento UE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) stabilisce che le decisioni sui minori devono essere prese dal tribunale del Paese in cui il bambino ha la residenza abituale.
- La Convenzione dell’Aia del 1996 fornisce norme per la protezione dei minori in contesti internazionali.
Sottrazione internazionale di minori
Se un genitore porta il figlio in un altro Stato senza il consenso dell’altro genitore, si applica la Convenzione dell’Aia del 1980 per il ritorno del minore nel Paese di residenza abituale.
- Mantenimento del Coniuge e dei Figli
Il Regolamento UE n. 4/2009 prevede:
- La possibilità di chiedere il mantenimento nel Paese di residenza del creditore (il coniuge o il figlio che ne ha diritto).
- Il riconoscimento automatico delle sentenze di mantenimento all’interno dell’UE.
Per i Paesi extra-UE, si applicano le norme della Convenzione dell’Aia del 2007.
- Riconoscimento delle Sentenze di Separazione, Divorzio e Affidamento
- Nell’UE, le sentenze di separazione, divorzio e affidamento dei figli sono riconosciute automaticamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di ulteriori procedimenti (Regolamento UE n. 2201/2003).
- Nei Paesi extra-UE, il riconoscimento dipende dalle convenzioni bilaterali o da una specifica procedura di riconoscimento detta delibazione.
- Successioni Internazionali e Diritto di Famiglia
Il Regolamento UE n. 650/2012 stabilisce che, in caso di decesso di un cittadino con beni in più Stati, la legge applicabile alla successione è quella della sua residenza abituale, salvo diversa scelta nel testamento.
Conclusione
Il diritto internazionale di famiglia è complesso e varia a seconda delle circostanze e della nazionalità dei coniugi. In caso di controversie familiari internazionali, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia internazionale per ottenere la migliore tutela legale.