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SEPARAZIONE STALKING MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA MARITO VIOLENTO

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SEPARAZIONE STALKING MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA MARITO VIOLENTO

E’ appena il caso di aggiungere, del resto, che per la configurabilità del reato di maltrattamenti non occorre che lo stato di sofferenza e mortificazione inflitto alla persona offesa in regime di continuità temporale (abitualità) si colleghi in forma simmetrica a specifici contegni prepotenti e vessatori attuati nei suoi confronti dal soggetto agente, potendo quello stato derivare anche dal diffuso clima di afflizione, sofferenza e paura indotto nella vittima dall’imputato (v.: Cass. Sez. 6, 27.5.2003 n. 37019, Caruso, rv. 226794; Cass. Sez. 6, 21.12.2009 n. 8592/10, rv. 246028).

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che ha narrato gli innumerevoli episodi vessatori compiuti dal F. nei suoi confronti a decorrere dal momento in cui ella gli ha comunicato l’intenzione di separarsi per l’impossibilità della convivenza, tornando a vivere con i propri familiari e tenendo con sé il bambino della coppia

art 572 cp Maltrattamenti in famiglia

il reato può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate.

Il reato di atti persecutori è un reato contro la persona e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia “reiterati” (reato abituale) e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche.

Il rapporto tra tale reato e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis co. 1 c.p. (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che rende applicabile – nelle condizioni date prima descritte – il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all’art. 612 bis co. 1 c.p.

Soltanto la forma aggravata del reato prevista dal 2° comma dell’art. 612 bis c.p. recupera ambiti referenziali latamente legati alla comunità della famiglia (in senso stretto e suo proprio, con esclusione delle altre comunità assimilate ex art. 372 co. 1 c.p.) e che ne costituiscono – se così può dirsi – postume proiezioni temporali, allorché il soggetto attivo (in questa forma aggravata il reato acquista natura di reato proprio) sia il coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa (cioè da una aggregazione in sostanza surrogatoria della famiglia stricto sensu).

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E’ appena il caso di aggiungere, del resto, che per la configurabilità del reato di maltrattamenti non occorre che lo stato di sofferenza e mortificazione inflitto alla persona offesa in regime di continuità temporale (abitualità) si colleghi in forma simmetrica a specifici contegni prepotenti e vessatori attuati nei suoi confronti dal soggetto agente, potendo quello stato derivare anche dal diffuso clima di afflizione, sofferenza e paura indotto nella vittima dall’imputato (v.: Cass. Sez. 6, 27.5.2003 n. 37019, Caruso, rv. 226794; Cass. Sez. 6, 21.12.2009 n. 8592/10, rv. 246028).

 

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Stalking

 

Soltanto la forma aggravata del reato prevista dal 2° comma dell’art. 612 bis c.p. recupera ambiti referenziali latamente legati alla comunità della famiglia (in senso stretto e suo proprio, con esclusione delle altre comunità assimilate ex art. 372 co. 1 c.p.) e che ne costituiscono – se così può dirsi – postume proiezioni temporali, allorché il soggetto attivo (in questa forma aggravata il reato acquista natura di reato proprio) sia il coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa (cioè da una aggregazione in sostanza surrogatoria della famiglia stricto sensu).

Sotto questo profilo, ferma l’eventualità ben possibile di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, il reato di cui all’art. 612 bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale. Ciò che può valere, in particolare (se non unicamente), in caso di divorzio o di “relazione affettiva” definitivamente cessata, giacché anche in caso di separazione legale (oltre che di fatto) questa S.C. ha affermato la ravvisabilità del reato di maltrattamenti, al venir meno degli obblighi di convivenza e fedeltà non corrispondendo il venir meno anche dei doveri di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale tra i coniugi (cfr.: Cass. Sez. 5, 1.2.1999 n. 3570, Valente, rv. 213515; Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, rv. 241253).

 

AS4

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 20 giugno 2012, n.24575 – Pres. Serpico – est. Paoloni

Fatto e diritto

  1. Con sentenza del 6.7.2006 il Tribunale di Frosinone, all’esito di giudizio ordinario ha dichiarato A.F. colpevole dell’ascritto reato di maltrattamenti, commesso ad Alatri dal marzo 2004 fino al luglio 2005 in danno della moglie M.E.C., costituitasi parte civile. Per l’effetto il Tribunale ha condannato il F. alla pena, di due anni e dieci mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) in favore della parte civile.

Adita dall’impugnazione del F., basata sull’addotta insussistenza del reato per difetto di abitualità dei fatti di maltrattamento, la Corte di Appello di Roma con la sentenza del 30.11.2010, indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado.

La ricostruzione delle dinamiche della vicenda coniugale sottesa alle accuse mosse al F. analiticamente enunciate in imputazione, quale consentita dalla vasta istruzione dibattimentale, ha condotto le due conformi decisioni di merito a considerare la colpevolezza dell’imputato suffragata da convergenti e persuasivi elementi di prova, che rinvengono il proprio nucleo fondamentale nelle dichiarazioni della persona offesa M.E.C., che ha narrato gli innumerevoli episodi vessatori compiuti dal F. nei suoi confronti a decorrere dal momento in cui ella gli ha comunicato l’intenzione di separarsi per l’impossibilità della convivenza, tornando a vivere con i propri familiari e tenendo con sé il bambino della coppia. Contegni scanditi da continue minacce e intimidazioni, compiute per telefono o anche sul luogo di lavoro della C. (esercente la professione di avvocato), da percosse, da gesti simulati di autolesionismo (apparenti tentativi di suicidio volti a colpevolizzare la donna per la cessazione della convivenza), da episodi di grave danneggiamento della casa coniugale e della nuova abitazione della moglie. Episodi tutti che, già adeguatamente descritti dalle attendibili e lineari dichiarazioni della persona offesa, di per sé autosufficienti ai fini della prova, hanno trovato plurimi elementi di riscontro nelle testimonianze dei familiari e dei conoscenti della C. e dello stesso imputato (ivi inclusa una collega di lavoro del F.), degli ufficiali di p.g. (carabinieri e agenti di polizia) intervenuti in occasione dei presunti tentativi di suicidio dell’imputato, dei vigili del fuoco intervenuti dopo gli episodi di incendio provocati dal F., nonché nella documentazione fotografica dei vari danneggiamenti provocati dal prevenuto e nei certificati sanitari attestanti le lesioni patite dalla C. a causa dei contegni violenti del marito.

  1. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, proponendo i seguenti motivi di censura.

2.1. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La decisione di secondo grado non chiarisce quali elementi abbiano indotto alla conferma della sentenza del Tribunale. I giudici di appello hanno operato una sommaria e arbitraria selezione del materiale probatorio di riferimento, non fornendo idonee risposte ai rilievi enunciati nell’atto di appello, con i quali si evidenziavano sia la carenza degli elementi strutturali della contestata fattispecie di maltrattamenti, sia l’assenza nella condotta dell’imputato dell’elemento psicologico del reato. La Corte territoriale ha attribuito peculiare rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che le stesse sono sorrette da una serie di riscontri estrinseci (dichiarazioni delle persone informate sui fatti), ma non ha chiarito in qual modo siano ravvisabili gli elementi della abitualità e sistematicità degli atti lesivi che l’imputato avrebbe commesso in danno della C.

2.2. Poiché la condotta contestata all’imputato risulta rivolta verso la sola moglie e non anche verso il figlio della coppia, tale condotta appare più congruamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., introdotta dall’art. 7 L. 23.4.2009 n. 313. Con la conseguenza, quindi, di “non poter dichiarare il ricorrente colpevole per una fattispecie che non era ancora reato al momento dei fatti de quibus”.

2.3. Ingiustificato diniego, in subordine, delle circostanze attenuanti generiche.

Il richiamo all’elevato disvalore sociale del comportamento dell’imputato come causa ostativa alla concessione delle attenuanti innominate si traduce in un riferimento generico e seriale alla congruità della pena, senza tuttavia rispettare gli specifici criteri valutativi previsti dall’art. 133 c.p., così offrendo una motivazione soltanto apparente.

  1. L’impugnazione di A.F. deve essere dichiarata inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza degli illustrati motivi di doglianza.

3.1. Destituita di serio pregio, oltre che generica (per difetto di specificità riveniente dall’acritica riproposizione dei motivi di appello), è la censura concernente l’inadeguata enucleazione degli elementi, materiale e soggettivo, costitutivi del reato di maltrattamenti.

A fronte della commendevole analitica ricomposizione dei diversi segmenti della complessiva antigiuridica condotta vessatoria e intimidatoria attuata dal F. nei confronti della moglie sviluppata dalla sentenza di primo grado, correttamente la sentenza di appello ha fatto richiamo alla prima decisione, condividendone i criteri di apprezzamento delle fonti di prova e le conclusioni, valutative. Ciò anche in ragione, giova osservare, della vaghezza e genericità dei motivi di gravame enunciati nell’atto di appello del F. Al di là dell’intrinseca e puntuale motivazione della sentenza di appello, non è inutile rammentare che questa Corte regolatrice ha chiarito come il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento – ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello – sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. E il dato, che sostanzia la diacronica dinamica del processo decisionale del giudice di merito, è ancor più significativo allorché, come nel caso di cui al presente ricorso, la sentenza di appello abbia interamente confermato le statuizioni del giudice di primo grado.

Ora la congiunta lettura delle due sentenze di merito offre contezza del pertinente apprezzamento delle componenti strutturali del reato operato dai giudici di merito di primo e di secondo grado. L’ampia istruttoria dibattimentale, ripercorsa nella sentenza del Tribunale, rende evidente la configurabilità nel comportamento del ricorrente dei caratteri strutturali di sistematicità e ripetitività dei gesti lesivi, oltre che della libertà fisica della consorte separata, della libertà morale della stessa, che è stata sottoposta ad un regime di perdurante ansia, preoccupazione e allarme a causa dei ripetuti atteggiamenti violenti, prevaricatori e simulatamente autolesivi dell’imputato.

E’ appena il caso di aggiungere, del resto, che per la configurabilità del reato di maltrattamenti non occorre che lo stato di sofferenza e mortificazione inflitto alla persona offesa in regime di continuità temporale (abitualità) si colleghi in forma simmetrica a specifici contegni prepotenti e vessatori attuati nei suoi confronti dal soggetto agente, potendo quello stato derivare anche dal diffuso clima di afflizione, sofferenza e paura indotto nella vittima dall’imputato (v.: Cass. Sez. 6, 27.5.2003 n. 37019, Caruso, rv. 226794; Cass. Sez. 6, 21.12.2009 n. 8592/10, rv. 246028).

3.2. Affatto inconferenti sono i rilievi, in vero stravaganti (sull’erroneo presupposto di una efficacia retroattiva di una norma incriminatrice, che diviene inapplicabile in virtù del principio del farvor rei ex art. 2 co. 4 c.p.) , espressi in ordine alla sussumibilità del contegno illecito dell’imputato nella fattispecie degli atti persecutori prevista dall’art. 612 bis c.p., contegno tuttavia non punibile perché non sanzionato all’epoca di consumazione della condotta vessatoria familiare posta in essere dall’imputato nei confronti della moglie.

L’art. 612 bis c.p. non ha abrogato la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, che conserva immutata rilevanza penale.

E’ agevole osservare che l’oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. è diversa e diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva. Il reato di maltrattamenti è un reato contro la famiglia (per la precisione contro l’assistenza familiare) e il suo oggetto giuridico è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dell’interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. La latitudine applicativa della fattispecie è determinata dall’estensione di rapporti basati sui vincoli familiari, intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, senza la necessità (pur ricorrente in tal genere di consorzi umani) della convivenza o di una stabile coabitazione. Al di là della lettera della norma incriminatrice (“chiunque”) il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un “ruolo” nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di “autorità” o peculiare “affidamento” nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’art. 572 c.p. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte). Specularmente il reato può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate.

Il reato di atti persecutori è un reato contro la persona e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia “reiterati” (reato abituale) e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. Il rapporto tra tale reato e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis co. 1 c.p. (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che rende applicabile – nelle condizioni date prima descritte – il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all’art. 612 bis co. 1 c.p.

Soltanto la forma aggravata del reato prevista dal 2° comma dell’art. 612 bis c.p. recupera ambiti referenziali latamente legati alla comunità della famiglia (in senso stretto e suo proprio, con esclusione delle altre comunità assimilate ex art. 372 co. 1 c.p.) e che ne costituiscono – se così può dirsi – postume proiezioni temporali, allorché il soggetto attivo (in questa forma aggravata il reato acquista natura di reato proprio) sia il coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa (cioè da una aggregazione in sostanza surrogatoria della famiglia stricto sensu).

Sotto questo profilo, ferma l’eventualità ben possibile di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, il reato di cui all’art. 612 bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale. Ciò che può valere, in particolare (se non unicamente), in caso di divorzio o di “relazione affettiva” definitivamente cessata, giacché anche in caso di separazione legale (oltre che di fatto) questa S.C. ha affermato la ravvisabilità del reato di maltrattamenti, al venir meno degli obblighi di convivenza e fedeltà non corrispondendo il venir meno anche dei doveri di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale tra i coniugi (cfr.: Cass. Sez. 5, 1.2.1999 n. 3570, Valente, rv. 213515; Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, rv. 241253).

3.3. Palesemente infondato è il motivo di ricorso, subordinato, concernente il trattamento sanzionatorio, che si assume essere ingiustamente afflittivo anche per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Si tratta di tematica riservata all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, non scrutinabile in sede di legittimità, quando la stessa risulti sorretta da congrua e non illogica motivazione, quale quella linearmente esposta nella sentenza impugnata, che ha rimarcato la non breve durata dei contegni prevaricatori dell’imputato, la sua personalità sociale (assuntore di sostanze stupefacenti), il suo disinteresse anche per il turbamento prodotto nel figlio minore a fronte della persistente aggressività manifestata nei confronti della consorte.

A seguito dell’inammissibilità dell’impugnazione il ricorrente deve per legge essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende dell’equa somma di euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

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