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separazione o di divorzio o ex art. 316 c.c. avanti al Tribunale Ordinario

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separazione o di divorzio o ex art. 316 c.c. avanti al Tribunale Ordinario

separazione o di divorzio o ex art. 316 c.c. avanti al Tribunale Ordinario
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separazione o di divorzio o ex art. 316 c.c. avanti al Tribunale Ordinario

il criterio della prevenzione trova applicazione, determinando la vis actractiva del giudice preventivamente adito, solo nell’ipotesi di precedente pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio o ex art. 316 c.c. avanti al Tribunale Ordinario, verificandosi, in tal caso e in via derogatoria rispetto alla regola ordinaria, l’attribuzione di competenza allo stesso Tribunale Ordinario anche dei procedimenti de potestate. Non può, invece, operare la vis actractiva in senso inverso, ovvero quella del Tribunale per i minorenni, anche se precedentemente adito, poichè il procedimento ex art. 337 ter c.c. non rientra tra le competenze del Tribunale per i Minorenni tassativamente individuate dall’art. 38 disp. att. c.c..

Con ordinanza pronunciata in data 13-11-2018 il Tribunale Ordinario di Bologna declinava la propria competenza,deferendola, in quanto giudice preventivamente adito, al Tribunale dei Minorenni di Bologna, avanti al quale era già pendente il procedimento promosso, ai sensi dell’art. 333 c.c., in data 17 luglio 2018 per limitare la responsabilità genitoriale della coppia S. – V.. In particolare nel corso di detto ultimo procedimento erano pronunciati decreti provvisori ex artt. 333 c.c. e 741 c.p.c., con cui erano disposte limitazioni alla responsabilità genitoriale, gradualmente attenuate in considerazione del miglioramento della situazione di pregiudizio originariamente riscontrata e, a conclusione del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, in considerazione del netto miglioramento della condizione del minore in seguito al suo collocamento presso il padre, ed in considerazione della difficile relazione del minore con la madre, con decreto pronunciato in data 5.10.2020 manteneva in vigore provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, limitatamente al conferimento di un incarico al servizio sociale a scopo di vigilanza e sostegno, mantenendo il minore collocato presso il padre, con l’ausilio dei nonni paterni. Il Tribunale Ordinario di Bologna, con la citata ordinanza del 13-11-2018, riteneva che rientrassero nella competenza del Tribunale per i Minorenni, in quanto giudice preventivamente adito, le decisioni non solo “afferenti alla responsabilità genitoriale, all’affido e al collocamento del minore”, ma anche quelle “relativamente ai profili economici funzionali all’interesse superiore del figlio della coppia” (assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento).

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. da ultimo Cass.16338/2021; Cass.n. 20202/2018), ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219art. 3, il criterio della prevenzione trova applicazione, determinando la vis actractiva del giudice preventivamente adito, solo nell’ipotesi di precedente pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio o ex art. 316 c.c. avanti al Tribunale Ordinario, verificandosi, in tal caso e in via derogatoria rispetto alla regola ordinaria, l’attribuzione di competenza allo stesso Tribunale Ordinario anche dei procedimenti de potestate. Non può, invece, operare la vis actractiva in senso inverso, ovvero quella del Tribunale per i minorenni, anche se precedentemente adito, poichè il procedimento ex art. 337 ter c.c. non rientra tra le competenze del Tribunale per i Minorenni tassativamente individuate dall’art. 38 disp. att. c.c.. Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o anteriormente alla proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni possa essere attivato ad iniziativa del Pubblico Ministero, chiamato ad intervenire, ma con poteri d’impulso e partecipazione più limitati, anche nel giudizio di separazione o divorzio o in quello di cui all’art. 316 c.p.c., non incidendo tale differenza sulla identità delle parti del giudizio, coincidenti pur sempre con i genitori del minore al quale si riferiscono i provvedimenti richiesti, e ben potendo i diversi uffici del Pubblico Ministero porre in essere opportuni meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti (cfr. Cass. n. 1866/2019 tra le tante).

Questa Corte ha altresì chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell’ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest’ultimo, ferma restando la necessità di tener conto, nell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell’affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori (così da ultimo Cass.16338/2021 citata). In tal senso depone chiaramente la disciplina dettata dall’art. 38 disp. att. c.c., la quale, nell’estendere la competenza del tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest’ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e s.s. c.c., in riferimento all’ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all’ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.

2.1. In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, il giudice competente a provvedere in ordine all’affidamento del figlio ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonchè alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento del minore, dev’essere individuato, nella specie, nel Tribunale ordinario di Bologna. La preventiva proposizione, da parte del Pubblico Ministero, della domanda di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, pur escludendo l’attrazione del relativo procedimento alla competenza del Tribunale ordinario, non consente, infatti, di ritenere che la domanda proposta dinanzi a quest’ultimo resti a sua volta attratta alla competenza del Giudice minorile, con la conseguenza che ciascun procedimento dovrà proseguire dinanzi al Giudice cui è attribuita la relativa competenza.

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord., (data ud. 13/05/2021) 04/11/2021, n. 31700

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto a n. 26732-2020 sollevato dal TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA con ordinanza n. rg 1593/2018 del 05/10/2020 nel procedimento vertente tra:

S.P., da una parte;

V.M., dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE;

lette le conclusioni del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI, che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che competente a conoscere della controversia è il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Svolgimento del processo

  1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale Ordinario di Bologna in data 3.8.2018, V.M. chiedeva l’affidamento esclusivo del figlio minore S.N., l’assegnazione della casa familiare e la determinazione dell’obbligo di corrispondere il contributo per mantenimento del figlio a carico di S.P., il quale, nel costituirsi, contestava le domande e chiedeva, a sua volta, l’affidamento del minore, l’assegnazione della casa familiare e la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
  2. Con ordinanza pronunciata in data 13-11-2018 il Tribunale Ordinario di Bologna declinava la propria competenza, deferendola, in quanto giudice preventivamente adito, al Tribunale dei Minorenni di Bologna, avanti al quale era già pendente il procedimento promosso, ai sensi dell’art. 333c.c., in data 17 luglio 2018 per limitare la responsabilità genitoriale della coppia S. – V.. In particolare nel corso di detto ultimo procedimento erano pronunciati decreti provvisori ex artt. 333c.c. e 741 c.p.c., con cui erano disposte limitazioni alla responsabilità genitoriale, gradualmente attenuate in considerazione del miglioramento della situazione di pregiudizio originariamente riscontrata e, a conclusione del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, in considerazione del netto miglioramento della condizione del minore in seguito al suo collocamento presso il padre, ed in considerazione della difficile relazione del minore con la madre, con decreto pronunciato in data 5.10.2020 manteneva in vigore provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, limitatamente al conferimento di un incarico al servizio sociale a scopo di vigilanza e sostegno, mantenendo il minore collocato presso il padre, con l’ausilio dei nonni paterni. Il Tribunale Ordinario di Bologna, con la citata ordinanza del 13-11-2018, riteneva che rientrassero nella competenza del Tribunale per i Minorenni, in quanto giudice preventivamente adito, le decisioni non solo “afferenti alla responsabilità genitoriale, all’affido e al collocamento del minore”, ma anche quelle “relativamente ai profili economici funzionali all’interesse superiore del figlio della coppia” (assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento).
  3. Con ordinanza depositata il 13-10-2020 il Tribunale per i Minorenni, nel precisare di ritenere sussistente la propria competenza, in quanto giudice preventivamente adito, limitatamente alla pronuncia di provvedimenti ex art. 333c.c., ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine al procedimento ex art. 337 terc.c., ritenendo di non avere alcuna competenza relativamente ai profili economici che discendono dalla separazione della coppia genitoriale e dall’affidamento del figlio, quali l’assegnazione della casa familiare e la determinazione del contributo per il mantenimento del minore, trattandosi di competenze non specificatamente attribuite al Tribunale per i minorenni, in base a quanto previsto dalla tassativa indicazione di cui all’art. 38 disp. att. c.c..
  4. La Procura Generale ha concluso per l’affermazione della competenza del Tribunale Ordinario in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici da assumersi nell’interesse del minore.
  5. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

  1. Preliminarmente, occorre dare atto dell’ammissibilità del regolamento d’ufficio, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte che ne esclude la natura di mezzo d’impugnazione, ravvisandovi piuttosto uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, anche interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, dell’affare, e riconoscendone pertanto la compatibilità con i procedimenti in camera di consiglio (cfr. Cass., Sez. VI, 4/08/2011, n. 16959Cass., Sez. I, 7/04/2004, n. 6892).
  2. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. da ultimo Cass.16338/2021; Cass.n. 20202/2018), ai sensi dell’art. 38disp. att. c.c. come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219art. 3, il criterio della prevenzione trova applicazione, determinando la vis actractiva del giudice preventivamente adito, solo nell’ipotesi di precedente pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio o ex art. 316c.c. avanti al Tribunale Ordinario, verificandosi, in tal caso e in via derogatoria rispetto alla regola ordinaria, l’attribuzione di competenza allo stesso Tribunale Ordinario anche dei procedimenti de potestate. Non può, invece, operare la vis actractiva in senso inverso, ovvero quella del Tribunale per i minorenni, anche se precedentemente adito, poichè il procedimento ex art. 337 ter c.c. non rientra tra le competenze del Tribunale per i Minorenni tassativamente individuate dall’art. 38 disp. att. c.c.. Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o anteriormente alla proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni possa essere attivato ad iniziativa del Pubblico Ministero, chiamato ad intervenire, ma con poteri d’impulso e partecipazione più limitati, anche nel giudizio di separazione o divorzio o in quello di cui all’art. 316 c.p.c., non incidendo tale differenza sulla identità delle parti del giudizio, coincidenti pur sempre con i genitori del minore al quale si riferiscono i provvedimenti richiesti, e ben potendo i diversi uffici del Pubblico Ministero porre in essere opportuni meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti (cfr. Cass. n. 1866/2019 tra le tante).

Questa Corte ha altresì chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell’ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest’ultimo, ferma restando la necessità di tener conto, nell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell’affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori (così da ultimo Cass.16338/2021 citata). In tal senso depone chiaramente la disciplina dettata dall’art. 38 disp. att. c.c., la quale, nell’estendere la competenza del tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest’ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e s.s. c.c., in riferimento all’ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all’ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.

2.1. In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, il giudice competente a provvedere in ordine all’affidamento del figlio ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonchè alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento del minore, dev’essere individuato, nella specie, nel Tribunale ordinario di Bologna. La preventiva proposizione, da parte del Pubblico Ministero, della domanda di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, pur escludendo l’attrazione del relativo procedimento alla competenza del Tribunale ordinario, non consente, infatti, di ritenere che la domanda proposta dinanzi a quest’ultimo resti a sua volta attratta alla competenza del Giudice minorile, con la conseguenza che ciascun procedimento dovrà proseguire dinanzi al Giudice cui è attribuita la relativa competenza.

  1. La natura officiosa dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna in ordine al procedimento promosso dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 333 c.c. e del Tribunale ordinario di Bologna in ordine al procedimento promosso da V.M. ai sensi dell’art. 337-ter c.c., disponendo la riassunzione di ciascun processo dinanzi al Giudice rispettivamente competente nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021