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SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO AVVOCATI BOLOGNA

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SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO AVVOCATI BOLOGNA

SEPARAZIONE BOLOGNA MOGLIE
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SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO AVVOCATI BOLOGNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO è la normalità di una separazione Giudiziale. Cos avuol dire?

SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO AVVOCATI BOLOGNA
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SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO è la normalità di una separazione Giudiziale.

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Cosa vuol dire?

Normalmente i coniugi quando hanno l’accordo non richiedono la giudiziale che è cosa molto costosa, molto piu’ costosa dal punto di vista di spese  legali, perchè comporta anni di causa.

Essa si fa quando occorre dnostrare la colpa del coniuge nella separazione

SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO AVVOCATI BOLOGNA

Le conseguenze dell’addebito della separazione sono prevalentemente di carattere patrimoniale Il coniuge cui è stata addebitata alla separazione perde infatti il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento conservando però il diritto agli alimenti sempre che ne sussistano i presupposti.

Non tutte le separazioni giudiziali portano all’addebito !!

La separazione giudiziale dei coniugi rappresenta una fase delicata e complessa all’interno del diritto di famiglia, con notevoli impatti emotivi e legali. L’iter giuridico attraverso il quale avviene questa forma di dissolvimento della vita coniugale è disciplinato da norme specifiche che definiscono i requisiti, le procedure e le conseguenze di tale processo. Nel contesto italiano, la separazione giudiziale è regolata principalmente dagli articoli 151 e seguenti del Codice Civile.

Definizione e Fondamenti Legali: La separazione giudiziale è un’istanza attraverso la quale i coniugi possono chiedere al tribunale di emettere un provvedimento che li liberi dagli obblighi derivanti dal matrimonio, pur non determinando lo scioglimento del vincolo matrimoniale. A differenza del divorzio, che comporta la cessazione definitiva del matrimonio, la separazione giudiziale permette ai coniugi di vivere separati senza porre termine ufficiale al legame matrimoniale.

L’istituto della separazione giudiziale è disciplinato dagli articoli 151 e seguenti del Codice Civile italiano. L’articolo 151 prevede che la separazione può essere richiesta in caso di grave violazione dei doveri coniugali o di persistente comportamento scorretto da parte di uno dei coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Requisiti e Cause di Separazione: Per richiedere la separazione giudiziale, è necessario che siano trasciotti almeno sei mesi dalla data del matrimonio. I coniugi devono dimostrare al tribunale l’esistenza di una delle cause indicate dalla legge. Tra queste cause rientrano la violenza fisica o morale, l’adulterio, la condanna di uno dei coniugi per un reato, la grave intollerabilità della convivenza e altre circostanze che rendano insostenibile il proseguimento della vita coniugale.

È importante sottolineare che la separazione può essere richiesta da entrambi i coniugi o da uno solo di essi. In caso di accordo tra le parti, la separazione può essere chiesta congiuntamente attraverso la presentazione di una domanda congiunta al tribunale.

Procedura di Separazione: La procedura di separazione giudiziale inizia con la presentazione di una domanda al tribunale da parte di uno o entrambi i coniugi. La domanda deve essere corredata da una serie di documenti che attestano la sussistenza delle cause invocate. A questo punto, il tribunale valuterà la fondatezza delle ragioni addotte e, se del caso, avvierà il procedimento di separazione.

La fase istruttoria può coinvolgere audizioni dei coniugi e la raccolta di prove testimoniali o documentali. La presenza di figli minori potrebbe comportare la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per valutare gli aspetti legati al benessere dei minori e alle modalità di affidamento.

La separazione giudiziale può essere concessa con provvedimento del tribunale, che stabilisce gli effetti giuridici della separazione, compresi quelli relativi alla casa coniugale, agli alimenti e alle modalità di gestione dei figli minori. Nel caso di accordo tra le parti, il tribunale può omologare l’accordo raggiunto dai coniugi.

Effetti Giuridici della Separazione: La separazione giudiziale determina una serie di effetti giuridici che influenzano diversi aspetti della vita dei coniugi. In primo luogo, la convivenza cessa, e i coniugi diventano estranei dal punto di vista patrimoniale, senza però porre fine al vincolo matrimoniale. Entrambi i coniugi possono vivere separatamente, ma non possono contrarre nuove nozze.

La separazione può comportare la definizione di aspetti economici, tra cui la regolamentazione degli alimenti tra i coniugi e la determinazione di eventuali assegni di mantenimento. Inoltre, vengono affrontate le questioni relative alla casa coniugale, alla divisione dei beni e agli aspetti patrimoniali.

Quando sono presenti figli minori, la separazione regola anche le questioni legate all’affidamento e alla potestà genitoriale. Il tribunale determina le modalità di visita e l’assegnazione della responsabilità genitoriale, con l’obiettivo di salvaguardare il benessere e gli interessi dei minori coinvolti.

La Conciliazione e l’Importanza dell’Accordo: In molti casi, la separazione giudiziale può essere preceduta da tentativi di conciliazione tra i coniugi. La legge italiana promuove la conciliazione come strumento per risolvere le controversie familiari senza ricorrere a procedimenti giudiziari lunghi e costosi. La partecipazione a sedute di mediazione familiare può essere obbligatoria prima di intraprendere azioni legali.

La conciliazione offre ai coniugi l’opportunità di trovare soluzioni consensuali alle questioni in sospeso, evitando così un procedimento giudiziario più conflittuale. Se i coniugi raggiungono un accordo, il tribunale può omologare l’accordo, rendendolo vincolante come parte integrante della sentenza di separazione.

Divorzio successivo alla Separazione Giudiziale: Una separazione giudiziale non comporta lo scioglimento del matrimonio. I coniugi rimangono legalmente sposati, anche se vivono separatamente. Tuttavia, dopo un periodo di separazione di almeno tre anni, uno dei coniugi può richiedere il divorzio. In questo caso, il divorzio può essere ottenuto senza la necessità di dimostrare ulteriori cause, poiché il periodo di separazione costituisce di per sé una ragione sufficiente.

Conclusioni: In conclusione, la separazione giudiziale dei coniugi rappresenta un momento significativo all’interno del diritto di famiglia, caratterizzato da una serie di complessità legali ed emotive. La normativa italiana offre un quadro dettagliato per gestire questo processo, definendo i requisiti, le cause e gli effetti giuridici della separazione. La possibilità di conciliazione e l’importanza degli accordi consensuali emergono come elementi cruciali per facilitare una separazione meno conflittuale e più orientata alla salvaguardia degli interessi delle parti coinvolte, soprattutto quando sono presenti figli minori. La separazione giudiziale, pertanto, si configura come uno strumento che bilancia la necessità di dissolvimento di un matrimonio in crisi con l’obiettivo di garantire una gestione equa delle questioni giuridiche e familiari connesse.

Separazione e divorzio SEPARAZIONE CONSEGUENZE PATRIMONIALI
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Questo significa che il coniuge a cui sia stata addebitata la colpa della separazione potrà percepire somme di denaro (alimenti) soltanto nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno.

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cosa comporta l’addebito nella separazione

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Convivenza di fatto Avvocati Bologna

L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà avvenire secondo le procedure già regolate dall’ordinamento anagrafico (artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989).

Per la registrazione del contratto di convivenza l’ufficiale anagrafico del comune di residenza dei coniugi, ricevuta copia del contratto di convivenza trasmessa dal professionista, dovrà:

registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.

Contratti di convivenza Avvocati Bologna

I contratti di convivenza, secondo la definizione fornita dalla legge, sono contratti che permettono alle coppie di conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali riguardanti la loro vita in comune.

Riconoscimento figlio naturale Avvocati Bologna

Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici. Se, infatti, manca il riconoscimento non sorgeranno rapporti giuridici tra il figlio ed i suoi genitori a meno che non si agisca giudizialmente per far dichiarare la paternità o la maternità.

È evidente che ha un senso parlare di riconoscimento solo per i figli nati al di fuori del matrimonio e non per quelli legittimi che, come abbiamo visto, acquistano questo loro status automaticamente in presenza delle condizioni previste dalla legge.

L’addebito è solo un giudizio diretto a valutare se un dato evento o comportamento, che ha reso impossibile la convivenza, è imputabile a colpa del coniuge. In concreto la domanda di addebito consiste in un giudizio relativo a quale dei due coniugi ha determinato la fine del matrimonio e/o ha reso intollerabile la convivenza.

Proprio perchè i motivi che portano alla fine dell’unione matrimoniale sono molteplici e possono anche non dipendere dalla violazione degli obblighi matrimoniali, risulta evidente che non sussiste un rapporto conseguenzialità obbligatoria tra la separazione e l’addebito della stessa.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO

Addebito della separazione al marito in caso di rifiuto di avere rapporti sessuali Cassazione, sez. I civile, sentenza 23.03.2005 n. 6276

“Il rifiuto, protattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa, per come è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6276 del 23 marzo 2005, addebitando la separazione al marito che volontariamente, in seguito ad una lite con la moglie, si era rifiutato di intrattenere rapporti sessuali con la stessa, rendendo impossibile alla consorte il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.

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Effetti e Conseguenze separazione giudiziale con addebito

Vediamo cosa comporta l’addebito per il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, cioè quello a cui è stata attribuita la colpa di aver causato la fine del matrimonio. Assegno di Mantenimento La prima conseguenza è che il separato con addebito (cioè il coniuge colpevole) perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, cioè l’assegno che in caso di separazione viene dato a favore del coniuge economicamente più debole al fine di garantirgli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio. Quindi anche se era il coniuge “economicamente più debole”, perde il diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento. Alimenti Quindi il soggetto a cui è stata addebitata la separazione giudiziale mantiene tuttavia il diritto ad ottenere gli alimenti.

In primo luogo, la conseguenza probabilmente più rilevante si manifesta in ordine al riconoscimento dell’eventuale assegno di mantenimento. Infatti, in base all’art. 156 c.c. -(effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), il legislatore stabilisce al primo comma che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, precisando poi, al terzo comma, che comunque “resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”.

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Ne deriva quindi che, anche qualora il soggetto a cui è stata addebitata la separazione si trovi nelle condizioni economiche che giustificherebbero il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, non ne avrà comunque diritto. Il diritto all’assistenza materiale scaturente dal matrimonio si mantiene solo a favore del coniuge cui non è addebitabile la separazione, il quale pertanto potrà giovare dell’assegno di mantenimento, dopo aver accertato ovviamente la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (situazione economica tale da non consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio).

Anche, in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 3797/2008), i giudici hanno nuovamente ribadito che l’art. 156, primo comma, c.c. “condiziona il riconoscimento dell’assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell’assegno stesso”. Resta comunque da sottolineare che, in capo al coniuge cui è stata eventualmente addebitata la separazione, può essere sempre riconosciuto il diritto agli alimenti, che muove da presupposti giuridici diversi rispetto all’assegno di mantenimento.

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L’esame comparativo delle condotte di entrambi i coniugi e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza sono pertanto elementi imprescindibili.

Infatti il tradimento non rileva se interviene in una situazione già compromessa : In tema di separazione dei coniugi il presunto tradimento non assume alcuna rilevanza ai fini dell’addebito della stessa, laddove risulti intervenuto a situazione ormai compromessa, quando cioè già da mesi, con la scoperta della mala gestio del patrimonio familiare da parte del coniuge infedele, risultasse già maturata l’intollerabilità della convivenza. La presunta gestione per fini personali dei risparmi di famiglia, invece, rileva ai fini dell’addebito solo se la parte dimostri che essa abbia comportato la concreta violazione degli obblighi di assistenza economica-materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia cui ciascun coniuge è obbligato in via primaria ai sensi dell’art. 143 c.c.

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