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RISTRUTTURAZIONE DANNO IMPRESA RESPONSABILE 10 ANNI ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI – BOLOGNA

RISTRUTTURAZIONE DANNO IMPRESA RESPONSABILE 10 ANNI ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI

RISTRUTTURAZIONE DANNO IMPRESA RESPONSABILE 10 ANNI ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI – BOLOGNA
RISTRUTTURAZIONE DANNO IMPRESA RESPONSABILE 10 ANNI ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI – BOLOGNA

I – BOLOGNA

BOLOGNA RISTRUTTURAZIONI, L’IMPRESA HA FATTO MALE I LAVORI’ ECOBONUS 110 L’IMPRESA HA ESEGUITO MALE I LAVORI?

UNA NOVITA’ PE RLE RISTRUTTURAZIONI

 

 

“Art. 1669.

(Rovina e difetti di cose immobili).

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore e’ responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche’ sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”

E’ evidente che l’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce una responsabilità contrattuale di natura colposa, che per derivare da vizio di costruzione si presume senza dubbio a carico dell’appaltatore

Impresa responsabile per dieci anni

In primo grado, i giudici avevano dato ragione ai condòmini sulla base dell’articolo 1669 del Codice Civile. L’articolo del Codice prevede che se l’opera, realizzata su edifici o altri immobili destinati alla lunga durata, rovina o causa difetti all’immobile, l’appaltatore, cioè l’impresa che ha realizzato i lavori, è responsabile nei confronti dei committenti. L’impresa risponde dei danni se questi si verificano entro dieci anni dalla fine dei lavori e se i committenti hanno denunciato i danni entro un anno dalla loro scoperta. la Corte di Appello, premesso che gli attori avevano “chiaramente agito ai sensi dell’art. 1669 c.c., per far valere l’esistenza di gravi difetti di costruzione”, ha escluso la possibilità di affermare la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 1669 c.c., in un’ipotesi in cui l’appaltatore non aveva proceduto ad una nuova costruzione, ma aveva eseguito soltanto interventi di ristrutturazione edilizia (con cambiamento della destinazione d’uso da ufficio ad abitazione), ancorchè caratterizzati dalla realizzazione di nuovi balconi ai piani primo e secondo, di una scala in cemento armato e di nuovi solai nei sottotetti
 l’orientamento cui si è richiamata la sentenza impugnata è chiaramente espresso da Cass. n. 24143/2007 con l’affermazione che “la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell’edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata”; il principio è stato recentemente ribadito, negli stessi termini, da Cass. n. 10658/2015;

– a conclusioni diverse è pervenuta Cass. n. 22553/2015, che ha affermato il principio secondo cui)”in tema di appalto, può rispondere ai sensi dell’art. 1669 c.c., anche l’autore di opere su preesistente edificio, allorchè queste incidano sugli elementi essenziali dell’immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale”;

– benchè tale ultima sentenza si sia fatta carico delle due pronunce di segno contrario ed abbia affermato che esse, più che configurare un “contrasto sincrono di giurisprudenza”, sono il risultato di una “diversa valutazione complessiva delle emergenze fattuali”, ritiene il Collegio che – a prescindere dalle possibili peculiarità fattuali delle singole situazioni esaminate – ricorra un evidente contrasto tra i principi di diritto affermati: nell’un caso, infatti, si circoscrive l’operatività dell’art. 1669 c.c., alla sola ipotesi di costruzione ex novo e ciò che risulta rilevante è proprio la rovina (o il pericolo di rovina) o il grave difetto conseguente a vizio di tale costruzione (o a vizio del suolo su cui essa è stata realizzata); nell’altro, ciò che assume rilievo è invece l’idoneità delle opere compiute sull’immobile ad incidere su elementi essenziali dello stesso (o anche su elementi secondari, ma rilevanti sulla funzionalità globale), a prescindere dalla circostanza che si sia trattato di costruzione ex novo o di intervento di ristrutturazione;

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 10/06/2016), n.12041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

PUBBLICITÀ

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4435/2013 proposto da:

R.G. (OMISSIS), G.R.

(OMISSIS), A.P. (OMISSIS), R.

  1. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS),

r.c. (OMISSIS), L.L. nato a

(OMISSIS), T.O. (OMISSIS),

N.M.A. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI

  1. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

che li rappresenta e difende giusta procura speciale rep. 20099

notaio Turchetti di Pesaro;

– ricorrenti –

contro

P.F. & C SNC (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante P.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A-CAPOROSSI, presso lo studio

dell’avvocato CARDENA’ CLAUDIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO DELLA COSTANZA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONTE SAJANO SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), EDILCENTRO SRL

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 463/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato AUGUSTO D’OTTAVI;

udito l’Avvocato CLAUDIA CARDELLA’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso preliminarmente per la rimessione

alle S.U. in subordine per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

– L.L., N.M.A., r.c., Ro.Lo., A.P., G.R., B. M., P.M., T.O. e R. G., tutti condomini di un complesso immobiliare sito in (OMISSIS) che era stato loro venduto dalla soc. Fonte Sajano s.r.l., convennero in giudizio la società venditrice e la Società P.F. e C. s.n.c. (che, su incarico della prima, aveva proceduto a interventi di ristrutturazione edilizia), per sentirle condannare – in solido – al risarcimento dei danni conseguenti alla presenza di un esteso quadro fessurativo – esterno ed interno – sulle pareti del fabbricato;

-i convenuti resistettero alla domanda e chiamarono in causa la Edilcentro s.r.l., quale esecutrice degli intonaci, che rimase contumace;

– il Tribunale di Pesaro ritenne la gravità dei difetti e il pericolo di rovina degli immobili e accolse la domanda, con condanna solidale delle due convenute al risarcimento dei danni (quantificati in 71.503,50 Euro oltre IVA);

– in riforma della sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha respinto la domanda di risarcimento sul rilievo che, trattandosi di mera ristrutturazione e non di costruzione di un immobile, non poteva trovare applicazione la previsione di cui all’art. 1669 c.c.;

– ricorrono per cassazione i soccombenti, affidandosi ad un unico articolato motivo; resiste la sola Società P.F. e C. s.n.c. a mezzo di controricorso; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Rilevato che:

– la Corte di Appello, premesso che gli attori avevano “chiaramente agito ai sensi dell’art. 1669 c.c., per far valere l’esistenza di gravi difetti di costruzione”, ha escluso la possibilità di affermare la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 1669 c.c., in un’ipotesi in cui l’appaltatore non aveva proceduto ad una nuova costruzione, ma aveva eseguito soltanto interventi di ristrutturazione edilizia (con cambiamento della destinazione d’uso da ufficio ad abitazione), ancorchè caratterizzati dalla realizzazione di nuovi balconi ai piani primo e secondo, di una scala in cemento armato e di nuovi solai nei sottotetti;

– ha infatti affermato (richiamando Cass. n. 24143/2007) che, stante la lettera dell’art. 1669 c.c., “la costruzione di un edificio o di altra cosa immobile, destinata per sua natura a lunga durata, costituisce presupposto e limite di applicazione della responsabilità prevista in capo all’appaltatore”. – con l’unico motivo, i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, censurando la sentenza per avere ritenuto che la ristrutturazione edilizia di un fabbricato non potesse costituire fattispecie idonea a consentire l’applicazione dell’art. 1669 c.c.;

si dolgono altresì che la Corte sia incorsa in “insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione” per avere omesso di “fornire ogni motivazione in relazione alla entità dei lavori di ristrutturazione del fabbricato e sulla consistenza e rilevanza dei vizi accertata dal C.T.U. in relazione alla finalità propria della tutela data dall’art. 1669 c.c.”; evidenzia che si tratta di una “norma di carattere generale di ordine pubblico”, che contempla una responsabilità di natura extracontrattuale “diretta al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, così tutelando la incolumità e sicurezza dei cittadini”.

Considerato che:

– il ricorso investe la questione dell’ambito di operatività della previsione di cui all’art. 1669 c.c., assumendosi che la norma non si applica ai soli vizi riguardanti la costruzione ex novo di un edificio o di una parte di esso, ma concerne anche gli interventi edilizi compiuti su un edificio già esistente, laddove si determini – comunque – una situazione di rovina (o pericolo di rovina) o si manifestino gravi difetti;

– l’orientamento cui si è richiamata la sentenza impugnata è chiaramente espresso da Cass. n. 24143/2007 con l’affermazione che “la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell’edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata”; il principio è stato recentemente ribadito, negli stessi termini, da Cass. n. 10658/2015;

– a conclusioni diverse è pervenuta Cass. n. 22553/2015, che ha affermato il principio secondo cui)”in tema di appalto, può rispondere ai sensi dell’art. 1669 c.c., anche l’autore di opere su preesistente edificio, allorchè queste incidano sugli elementi essenziali dell’immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale”;

– benchè tale ultima sentenza si sia fatta carico delle due pronunce di segno contrario ed abbia affermato che esse, più che configurare un “contrasto sincrono di giurisprudenza”, sono il risultato di una “diversa valutazione complessiva delle emergenze fattuali”, ritiene il Collegio che – a prescindere dalle possibili peculiarità fattuali delle singole situazioni esaminate – ricorra un evidente contrasto tra i principi di diritto affermati: nell’un caso, infatti, si circoscrive l’operatività dell’art. 1669 c.c., alla sola ipotesi di costruzione ex novo e ciò che risulta rilevante è proprio la rovina (o il pericolo di rovina) o il grave difetto conseguente a vizio di tale costruzione (o a vizio del suolo su cui essa è stata realizzata); nell’altro, ciò che assume rilievo è invece l’idoneità delle opere compiute sull’immobile ad incidere su elementi essenziali dello stesso (o anche su elementi secondari, ma rilevanti sulla funzionalità globale), a prescindere dalla circostanza che si sia trattato di costruzione ex novo o di intervento di ristrutturazione;

– l’opzione fra l’una o l’altra interpretazione è – all’evidenza –

tale da comportare, a priori, l’affermazione o l’esclusione della possibilità di scrutinare l’ipotesi di una responsabilità exart. 1669 c.c., in relazione ad interventi di ristrutturazione, indipendentemente dalla loro estensione e dalla loro incidenza sugli elementi essenziali di un immobile preesistente;

– ricorre pertanto – ad avviso del Collegio – l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte per la soluzione del contrasto.

PQM

la Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016