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RISOLVI SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ BOLOGNA AVVOCATO MATRIMONIALISTA- MONZUNO ANZOLA BOLOGNA GALLIERA BUDRIO CON FIDUCIA

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divorzio giudiziale Bologna

RISOLVI SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ BOLOGNA AVVOCATO MATRIMONIALISTA- MONZUNO ANZOLA BOLOGNA GALLIERA BUDRIO CON FIDUCIA CHIAMARISOLVI SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ BOLOGNA AVVOCATO MATRIMONIALISTA- MONZUNO ANZOLA BOLOGNA GALLIERA BUDRIO CON FIDUCIA

3 benefici chiave di una separazione consensuale

1)minor litigiosita’ e malessere per i figli che spesso sono quelli che soffrono di piu’

2) costi molto inferiori di una separazione giudiziale

3) tempi molto inferiori di una separazione giudiziale

divorzio giudiziale Bologna
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lo Studio legale matrimonialista dell’avvocato matrimonialista divorzista Sergio Armaroli Bologna San Giovanni Persiceto Castello d’Argile Cento si rivolge a tutte le persone che vogliono affrontare con rapidità le controversie legate alla separazione, al divorzio o allo scioglimento della famiglia di fatto.

Lo studio legale si occupa, inoltre, di elaborare tutto il materiale necessario, in collaborazione con l’assistito, per redigere domande di affidamento della prole e di riconoscimento delle quote legali del patrimonio familiare.

Attraverso l’assistenza legale dell’avvocato matrimonialista divorzista Sergio Armaroli Bologna San Giovanni Persiceto castello d’argile Cento è possibile superare tali controversie in modo chiaro ed efficace e comprendere quale strada percorrere per chi decide di porre fine alla propria unione mediante una separazione consensuale o giudiziale o la negoziazione assistita.

La procedura per la separazione consensuale è particolarmente agevole.

Essa presuppone, tuttavia, la previa conciliazione e accordo dei coniugi su tutte le questioni legali che detta separazione implica.

In questo, lo Studio dell’avvocato matrimonialista divorzista Sergio Armaroli Bologna San Giovanni Persiceto castello d’argile Cento può fornire l’assistenza che deriva dalla propria provata esperienza.

Una volta raggiunto un accordo su tutte le clausole, è possibile presentare il ricorso in Tribunale  dopo l’udienza presidenziale la separazione verrà omologata se rispetta i dettami di legge.

Separazioni e divorzi , le consulenze legali offerte dell’avvocato matrimonialista divorzista Sergio Armaroli Bologna San Giovanni Persiceto castello d’argile Cento vertono anche su tutte le novità legislative che riguardano questo ramo del diritto privato. L’avvocato civilista Sergio Armaroli dara’ ai propri assistiti un quadro completo dei loro diritti in modo da orientarvi nel miglior modo possibile verso una risoluzione rapida e il più possibile serena del vostro caso.

3 modi e consigli per segliere l’avvocato giusto per la separazione e divorzio

1)avvocato che ti ascolti senza stancarsi e guardare sempre l’orologio

2)avvocato che ti fa un chiaro preventivo

3) avvocato che si aggiorna costantemente

4) un ultimo oltre ai tre consigli: un avvocato che non ti prometta l’impossibile

Lo Studio dell’avvocato Separazioni e divorzi Bologna  ha maturato una significativa esperienza in materia di diritto di famiglia e dei minori sotto tutti i suoi profili (separazioni coniugali e divorzi, accordi matrimoniali e patrimoniali tra coniugi, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, adozioni, diritto dei minori), trattando inoltre procedure di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, nomina di tutori e curatori, affidamento e riconoscimento dei figli, ecc.

L’attività dello studio legale dell’avvocato Separazioni e divorzi Bologna  si concentra in particolare sulle cause di separazione coniugale e divorzio, gestendo e curando ogni pratica o questione relativa a:rapporti patrimoniali tra coniugi; affidamento e mantenimento della prole.

Laddove possibile, lo studio dell’avvocato Separazioni e divorzi Bologna  tende a percorrere la strada della collaborazione e dell’accordo tra le parti, ricercando un possibile punto di incontro tra i coniugi, nell’ottica di limitare il contenzioso giudiziario e di pervenire ad una soluzione soddisfacente in un arco di tempo accettabile.

Separazione consensuale e giudiziale

Tramite questa procedura marito e moglie, di comune accordo, decidono di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.

È necessario proporre ricorso – alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti –  chiedendo di comparire davanti al presidente del tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione.

Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale (condizioni per l’affidamento e per il mantenimento dei figli minorenni), è spesso consigliabile il supporto di un legale.

Dall’11 novembre 2014 è possibile: stipulare una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per ciascun coniuge per la soluzione consensuale di separazione  personale, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Nella  negoziazione  assistita le  parti  convengono  di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di  avvocati . La convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

dell’avvocato Separazioni e divorzi Bologna  Divorzio breve a seguito di separazione consensuale

In un contesto legislativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, quale è quello del diritto di famiglia, lo Studio dell’Avv. Sergio Armaroli offre la necessaria assistenza e consulenza ai coniugi ai fini di addivenire ad una separazione ed a un divorzio che garantiscano al meglio il soddisfacimento dei propri diritti.

Con la separazione vengono regolati i rapporti di carattere personale e patrimoniale che coinvolgono i coniugi.

Punti focali sono quelli che concernono il regime di affidamento dei figli e l’entità dell’assegno di mantenimento ma sarà inoltre necessario definire anche ulteriori questioni patrimoniali quali l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale divisione dei beni in comune.

Laddove su tali questioni vi sia un totale accordo tra i coniugi sarà possibile addivenire ad una separazione consensuale, nell’ambito della quale l’Avv. Sergio Armaroli su richiesta dei coniugi, potrà assistere entrambi. Nel caso non si raggiunga un’intesa, invece, occorrerà procedere ad una separazione giudiziale.

Perchè si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito, sarà necessario dimostrare che la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, posta in essere da uno dei coniugi, sia stata la causa diretta del fallimento della convivenza (Cass. Civ. n. 8862/2012; Cass. Civ. n. 21245/2010).

La durata del periodo di separazione ininterrotta dai coniugi, che consente di richiedere il divorzio, scende da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza di figli.

La nuova tempistica risulta valida anche nel caso in cui separazioni, in un primo momento contenziose, diventino consensuali. Il termine per calcolare la durata della separazione decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

studio legale dell’avvocato Separazioni e divorzi Bologna  Separazione e Divorzio

In questa fase di grande conflittualità, ove i coniugi spesso non riescono a mantenersi lucidi e sereni, è importante affidarsi ad un professionista serio che possa illustrare chiaramente al cliente, in procinto di separarsi, quali diritti e doveri egli abbia nei confronti dell’altro coniuge e dei figli, e di assisterlo sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale vera e propria.

studio legale dell’avvocato Separazioni e divorzi Bologna  La crisi della coppia non sempre sfocia in una separazione giudiziale, che è quella più lunga e tormentata, in quanto è possibile per i coniugi, con l’aiuto e l’assistenza tecnica di un legale, concordare direttamente le condizioni della separazione consensuale, dall’affidamento dei figli all’assegno per il mantenimento (del coniuge e dei figli); in questo modo, i coniugi evitano un giudizio lungo e stressante ed arrivano in tempi brevi alla separazione evitando così situazioni di forte stress e tutelando la serenità di eventuali figli minori coinvolti.

Dopo la separazione i coniugi possono chiedere il divorzio che può essere anch’esso consensuale o giudiziale.

Dopo la separazione o anche dopo il divorzio le condizioni economiche dei coniugi possono cambiare tanto da rendere necessaria la modifica delle condizioni stabilite in Tribunale: i professionisti dello Studio sapranno redigere il ricorso piò opportuno per tutelare le esigenze di vita modificate.

dell’avvocato Separazioni e divorzi Bologna  Divorzio breve a seguito di separazione giudiziale

Se la separazione è giudiziale i tempi di separazione ininterrotta tra marito e moglie necessari per richiedere il divorzio scendono da tre anni a dodici mesi.

Nuovamente il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

dell’avvocato Separazioni e divorzi Bologna  Divorzio breve e negoziazione assistita con Avvocato (Legge n. 162/2014 di conversione del D. Legge n. 132/2014)

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divorzio giudiziale Bologna
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RISOLVI SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ BOLOGNA AVVOCATO MATRIMONIALISTA

DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA AVVOCATO COME RISOLVERE LA TUA SEPARAZIONE

SEPARAZIONE GIUDIZIALE TEMPI Ricorso separazione giudiziale

aseparati fotoSeparazione giudiziale tempi?

La separazione giudiziale è una normale causa di merito, e richiede degli anni, perché spesso con la separazione giudiziale si chiede l’addebito del coniuge, o si litiga pe raffido figli o assegnazione casa coniugale

L’atto che dà il via al procedimento giudiziale è il deposito del ricorso da parte di uno dei due coniugi contro l’altro. Nel ricorso viene anche indicato se si desideri o meno richiedere l’addebito della separazione. Bisogna calcolare un tempo intorno ai 3 – 4 mesi prima che il Tribunale convochi i coniugi per la prima udienza.

1)DOMANDA 

Che differenza c’è tra separazione giudiziale e consensuale?

 

RISPOSTA

Con la separazione consensuale che è molto piu’ agevole economica e veloce i coniugi trovano un accordo sulla separazione, cioè preparano un ricorso congiunto con lo stesso avvocato che contiene le condizioni di separazione quali la casa coniugale a chi va, i figli come vengono affidati e i beni come vanno divisi, e infine circa l’assegno di mantenimento .

La separazione giudiziale è una causa ordinaria e si fa quando i coniugi non trovano l’accordo puo’ durare anni e spesso è assai costosa .

2)DOMANDA   Dopo quanto tempo dalla separazione si può chiedere il divorzio?

 

RISPOSTA: Il termine di un anno (o di sei mesi in caso di separazione consensuale) di ininterrotta separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, previsto dall’ articolo 3 n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, per la proponibilità della domanda di divorzio, decorre dall’udienza presidenziale

 

 

3)DOMANDA Che cosa comporta la dichiarazione di addebito?

RISPOSTA: La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13431 del 2008 ha stabilito che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza”.

Con la dichiarazione di addebito il coniuge non puo’ chiedere l’assegno di mantenimento .

  1. Nella separazione giudiziale, la dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza
  2. ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’ 143 c.c.pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).

 

4)DOMANDA E’ possibile secondo la legge abbandonare la casa familiare, senza aver fatto la separazione legale?

RISPOSTA No Nella fase iniziale della crisi di coppia, ovvero quando il rapporto culmina in una rottura insanabile del menage familiare, desta particolare preoccupazione l’allontanamento della casa coniugale con i figli minori, appunto, prima della separazione da parte del padre o della madre. 

Secondo la giurisprudenza, il comportamento “astrattamente” colpevole di uno dei coniugi può dar luogo all’addebito solo se è esso stesso causa della rottura e non piuttosto la conseguenza di una crisi già in atto.

Così, ad esempio, anche il tradimento è stato considerato perdonabile laddove la coppia abbia ormai smesso di avere rapporti e sia ormai divisa oltre che fisicamente anche moralmente. l coniuge che abbandona il tetto coniugale senza una “giusta causa” viola i doveri coniugali ex art. 143 c.c.esponendosi, così, al rischio di vedersi addebitare la separazione, con tutte le conseguenze del caso (si pensi alla perdita del diritto all’assegno di mantenimento).

 

divorzio giudiziale Bologna
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5)DOMANDA 
Una volta iniziata la separazione giudiziale, è possibile trasformarla in consensuale?

RISPOSTA

Assolutamente si in ogni momento, anzi capita molto spesso che in corso di causa i clienti trovino un accordo e trasformino la giudiziale in consensuale

 

6)DOMANDA  successivamente  la sentenza di separazione giudiziale o l’omologa della separazione consensuale, posso chiedere la modifica delle condizioni di separazione?

 

RISPOSTA: L’art. 155 ter c.c. stabilisce che “i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell’assegno di mantenimento”. Quindi è possibile chieder ela modifica se ricorrono i presupposti

 

7)DOMANDA come si stabilisce l’affidamento dei figli all’uno o all’altro genitore?

RISPOSTA secondo l’interesse del minore, tenendo presente che se molto piccoli quasi sempre vanno affidati alla madre

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  1. separazione non consensuale

  2. separazione giudiziale come funziona

  3. separazione giudiziale trasformata in consensuale procedura

  4. separazione giudiziale e consensuale

  5. iter separazione non consensuale

  6. quanto tempo dura una separazione giudiziale

  7. separazione giudiziale novità

  8. motivi per separazione giudiziale

 

In caso di separazione giudiziale, i tempi si allungano notevolmente, equiparandosi a quelli di una ordinaria controversia civile, in media 2-3 anni. I tempi necessari per la separazione giudiziale possono essere anche più lunghi, ad esempio nel caso in cui ci sia un appello o un ricorso in cassazione

Sentenza separazione giudiziale

Al termine del dibattimento il Giudice esprime attraverso la sentenza di separazione giudiziale i termini che regoleranno gli accordi fra i coniugi e riconosce ad uno dei due la vittoria della causa. Ciò avviene spesso dopo una serie di udienze che allungano il procedimento

In ogni caso, la Separazione Giudiziale può essere chiesta da uno dei coniugi tutte le volte in cui si verificano determinati fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.

Ricapitolando i presupposti della separazione giudiziale sono:

  • Intollerabilità della convivenza che tra l’altro può anche non dipendere dal comportamento di uno dei coniugi.
  • Grave pregiudizio per l’educazione dei figli.

La separazione di tipo giudiziale può essere chiesta, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

  • A differenza della separazione consensuale, la separazione giudiziale implica l’instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale.
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  • Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e solo se ciò sia richiesto da uno dei coniugi o da entrambi, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
  • Peculiarità della separazione giudiziale, è pertanto la possibilità dell’addebito della separazione ad uno dei coniugi.

Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all’addebito di una separazione. Prescindendo da evidenti ipotesi di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali:

Tradimento

Mancati rapporti sessuali

Abbandono tetto coniugale

come violenze domestiche,

commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell’altro,

vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l’addebito della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell’esercitare l’atto sessuale, l’estrema gelosia, l’atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all’altro i mezzi di sostentamento, ecc.

ANZOLA DELL’EMILIA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 2. ARGELATO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 3. BARICELLA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 4. BENTIVOGLIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 5. BOLOGNA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 6. BORGO TOSSIGNANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 7. BUDRIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 8. CALDERARA DI RENO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 9. CAMUGNANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO10. CASALECCHIO DI RENO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO11. CASALFIUMANESE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO12. CASTEL D’AIANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO13. CASTEL DEL RIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO14. CASTEL DI CASIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO15. CASTEL GUELFO DI B. SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO16. CASTEL MAGGIORE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO17. CASTEL SAN PIETRO TERME SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO18. CASTELLO D’ARGILE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO19. CASTENASO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO20. CASTIGLIONE DEI PEPOLI SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO21. CREVALCORE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO22. DOZZA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO23. FONTANELICE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO24. GAGGIO MONTANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO25. GALLIERA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO26. GRANAGLIONE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO27. GRANAROLO DELL’EMILIA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO28. GRIZZANA MORANDI SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO29. IMOLA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO30. LIZZANO IN BELVEDERE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO31. LOIANO32. MALALBERGO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO33. MARZABOTTO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO34. MEDICINA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO35. MINERBIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO36. MOLINELLA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO37. MONGHIDORO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO38. MONTE SAN PIETRO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO39. MONTERENZIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO40. MONZUNO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO41. MORDANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO42. OZZANO DELL’EMILIA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO43. PIANORO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO44. PIEVE DI CENTO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO45. PORRETTA TERME SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO46. SALA BOLOGNESE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO47. SAN BENEDETTO VAL DI S. SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO48. SAN GIORGIO DI PIANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO49. SAN GIOVANNI IN P. SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO50. SAN LAZZARO DI SAVENA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO51. SAN PIETRO IN CASALE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO52. SANT’AGATA BOLOGNESE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO53. SASSO MARCONI SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO54. VALSAMOGGIA SEPARAZIONI E DIVORZI

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Contesta che ai fini dell’addebito l’infedeltà coniugale debba sostanziarsi in rapporti sessuali, che inoltre presupposto dell’addebito sia l’esternazione pubblica del rapporto extraconiugale e conclusivamente formula i seguenti quesiti di diritto “Una relazione extraconiugale, non connotata da rapporti sessuali, è idonea a configurare violazione del dovere di fedeltà ai fini dell’addebitabilità della separazione?”

“Ai fini dell’addebitabilità della responsabilità della separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà, è sufficiente che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge sia portata a conoscenza solamente dell’altro coniuge oppure è indispensabile che la stessa sia portata a conoscenza anche dell’ambiente sociale in cui i coniugi vivono?”

 

In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest’ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr, tra le altre, cass n. 13592 del 2006).

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 12 aprile 2013, n.8929 – Pres. Salmè – est. Giancola

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il R. denunzia:

  1. Art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c. – art. 360, n. 5, c.p.c.: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai fini dell’addebito alla moglie della responsabilità della separazione’.

Contesta che ai fini dell’addebito l’infedeltà coniugale debba sostanziarsi in rapporti sessuali, che inoltre presupposto dell’addebito sia l’esternazione pubblica del rapporto extraconiugale e conclusivamente formula i seguenti quesiti di diritto “Una relazione extraconiugale, non connotata da rapporti sessuali, è idonea a configurare violazione del dovere di fedeltà ai fini dell’addebitabilità della separazione?”

“Ai fini dell’addebitabilità della responsabilità della separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà, è sufficiente che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge sia portata a conoscenza solamente dell’altro coniuge oppure è indispensabile che la stessa sia portata a conoscenza anche dell’ambiente sociale in cui i coniugi vivono?”

  1. ‘Art. 360 n. 5 c.p.c.: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio al fini dell’addebito alla moglie della responsabilità della separazione”. in merito alla valutazione della deposizione resa dalla teste S.. Formula il seguente quesito “È tenuto il Giudice di appello a motivare l’omessa valutazione – ancorché conducente a conclusioni difformi dalla sentenza di primo grado – di un documento che il Giudice a quo aveva esplicitamente posto a base del proprio convincimento?”.

Sostiene, tra l’altro, che non si doveva valorizzare la definizione consensuale della separazione personale intervenuta tra la S. ed il M. ed iniziata come contenziosa ma il contenuto del ricorso introduttivo, invece non esaminato.

  1. ‘Art. 360, n. 5, c.p.c.: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio al fini dell’addebito alla moglie della responsabilità della separazione, art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 244 c.p.c.’, in merito di nuovo alla valutazione della deposizione resa dalla teste S .. Formula il seguente quesito “La testimonianza de relato in ordine ad un fatto appreso da persona estranea al processo in cui si depone, pur presentando una forza probante affievolita perché comunque indiretta, può concorrere alla formazione convincimento del giudice se compatibile e coerente con gli altri elementi probatori acquisiti al processo?”.
  2. ‘Art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c. – art. 360, n. 5, c.p.c.: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio al fini dell’addebito alla moglie della responsabilità della separazione’ in merito al negato nesso di causalità.

asigmund froid fras ebellaConclusivamente formula i seguenti quesiti di diritto:

“Attesa l’imperatività e l’alto valore morale dell’obbligo di fedeltà prescritto dall’art. 143 c.c., in presenza di un’acclarata relazione extraconiugale, ed in difetto di un rigoroso accertamento di altre, concomitanti o pregresse, cause di crisi del rapporto coniugale, il Giudice a tanto richiesto è tenuto a pronunciare l’addebito della separazione a carico del coniuge infedele?”

“L’inerzia giudiziaria del coniuge tradito, al pari della sua disponibilità a continuare la coabitazione col coniuge infedele può, in sé costituire motivo di esclusione tra la violazione del dovere di fedeltà del coniuge infedele e la definitiva crisi coniugale, nonché la successiva separazione dei coniugi?”

“Incombe sul coniuge che domandi l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge resosi infedele l’onere di provare di avere, da parte sua, fatto di tutto per salvare il matrimonio?”

“Ferma restando la libertà del Giudice di merito di attingere il proprio convincimento dalle risultanze istruttorie ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, senza essere in alcun modo tenuto a confutare esplicitamente le altre risultanze probatorie non accolte, nel caso in cui il Giudice formi la propria decisione sulla base di una considerazione che non trova riscontro in alcuno degli atti e dei documenti di causa, sussiste un Suo obbligo motivazionale in ordine all’omessa valutazione di prove oggettive acquisite al processo di segno opposto alla suddetta considerazione?”.

  1. ‘Art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.c.; art. 360, n 5, c.p.c., Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.’ Formula il seguente quesito “Ai fini della determinazione, sia dell’an che del quantum, dell’assegno di mantenimento a favore di un coniuge ed a carico dell’altro, occorre previamente operare una quantificazione – approssimativa – del costo mensile del pregresso tenore di vita goduto in costanza di rapporto, al fine di parametrare in concreto la differenza necessaria al beneficiario, rispetto alla portata complessiva dei suoi redditi – sia retributivi che patrimoniali, che di qualunque altro genere – per mantenere il tenore di vita precedente?”

I motivi di ricorso, pur ammissibili, non meritano favorevole apprezzamento. Quanto ai primi quattro, inerenti al diniego di addebito della separazione alla B. e suscettibili di esame congiunto, questa Corte ha ripetutamente affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Nella specie, i giudici d’appello hanno, in aderenza alle regole normative ed ai relativi principi giurisprudenziali, ineccepibilmente escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale da parte della B., traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore del R., dal momento che il legame intercorso tra la B. ed il M. si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui.

ACHIAMA PEN ACHIAMAPEN2 ACHIAMA PEN3

A tali conclusioni, che rendono superflui ulteriori approfondimenti sulla relativa incidenza, peraltro compiutamente esclusa, sulla compromissione del rapporto coniugale, la Corte distrettuale è pervenuta con puntuale e motivata analisi e valutazione delle risultanze processuali, orali e documentali, ove pure si consideri che il potere di valutazione da parte del giudice di appello del materiale probatorio in ordine ai fatti formanti oggetto di riesame, ha contenuto ed estensione uguali a quello del potere del giudice di primo grado e non è vincolato dagli eventuali diversi criteri seguiti dal primo giudice, che, perciò, nell’esercizio di tale potere, il giudice del merito è soggetto al solo limite legale di dovere dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito e che quest’obbligo di motivazione è compiutamente soddisfatto quando, come nella specie, anche senza confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa e valorizzando solo gli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti, dia adeguata motivazione del conseguito convincimento.

Di contro le censure del ricorrente si risolvono in inammissibili, generici rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non è dato desumere illogicità o carenze motivazionali decisive, e che essenzialmente appaiono volti ad un diverso ed aderente alla sua tesi, apprezzamento dei medesimi dati, non consentito in questa sede di legittimità. In particolare le circostanze emerse dalla deposizione resa dalla teste Siri non risultano tralasciate ma doverosamente esaminate ed inquadrate nel contesto degli ulteriori dati istruttori e conclusivamente ritenute non decisive ai fini della prova dell’adulterio, con valutazione argomentata e plausibile, solo confortata dall’esito del giudizio di separazione personale tra la teste ed il M..

Del pari da disattendere è il quinto motivo del ricorso.

In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest’ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr, tra le altre, cass n. 13592 del 2006). A questi principi i giudici di appello si sono ineccepibilmente attenuti, avendo pure tenuto conto, comparandoli, dei redditi fruiti da ciascuna delle parti, quali risultanti dalla documentazione fiscale, e dunque non solo di quelli d’indole retributiva, oltre che dell’entità dei rispettivi patrimoni immobiliari, conclusivamente, motivatamente ed attendibilmente evidenziando la minore consistenza delle condizioni economiche della B. rispetto a quelle del coniuge e l’insufficienza delle stesse a consentirle di mantenere, in termini evidentemente tendenziali, l’emerso, agiato tenore della pregressa vita coniugale.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della B..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il R. al pagamento in favore della B. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

ANZOLA DELL’EMILIA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 2. ARGELATO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 3. BARICELLA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 4. BENTIVOGLIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 5. BOLOGNA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 6. BORGO TOSSIGNANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 7. BUDRIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 8. CALDERARA DI RENO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO 9. CAMUGNANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO10. CASALECCHIO DI RENO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO11. CASALFIUMANESE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO12. CASTEL D’AIANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO13. CASTEL DEL RIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO14. CASTEL DI CASIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO15. CASTEL GUELFO DI B. SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO16. CASTEL MAGGIORE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO17. CASTEL SAN PIETRO TERME SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO18. CASTELLO D’ARGILE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO19. CASTENASO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO20. CASTIGLIONE DEI PEPOLI SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO21. CREVALCORE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO22. DOZZA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO23. FONTANELICE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO24. GAGGIO MONTANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO25. GALLIERA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO26. GRANAGLIONE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO27. GRANAROLO DELL’EMILIA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO28. GRIZZANA MORANDI SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO29. IMOLA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO30. LIZZANO IN BELVEDERE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO31. LOIANO32. MALALBERGO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO33. MARZABOTTO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO34. MEDICINA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO35. MINERBIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO36. MOLINELLA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO37. MONGHIDORO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO38. MONTE SAN PIETRO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO39. MONTERENZIO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO40. MONZUNO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO41. MORDANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO42. OZZANO DELL’EMILIA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO43. PIANORO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO44. PIEVE DI CENTO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO45. PORRETTA TERME SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO46. SALA BOLOGNESE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO47. SAN BENEDETTO VAL DI S. SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO48. SAN GIORGIO DI PIANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO49. SAN GIOVANNI IN P. SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO50. SAN LAZZARO DI SAVENA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO51. SAN PIETRO IN CASALE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO52. SANT’AGATA BOLOGNESE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO53. SASSO MARCONI SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO54. VALSAMOGGIA SEPARAZIONI E DIVORZI
RISOLVI SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ BOLOGNA AVVOCATO MATRIMONIALISTA- MONZUNO ANZOLA BOLOGNA GALLIERA BUDRIO CON FIDUCIA CHIAMA
RISOLVI SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ BOLOGNA AVVOCATO MATRIMONIALISTA- MONZUNO ANZOLA BOLOGNA GALLIERA BUDRIO CON FIDUCIA
 1. BOLOGNA
 2. Imola AVVOCATI
 3. Casalecchio di Reno AVVOCATI
4. San Lazzaro di Savena AVVOCATI
5. ValsamoggiaAVVOCATI
 6. San Giovanni in P .AVVOCATI
7. Castel San Pietro TermeAVVOCATI8. Zola PredosaAVVOCATI
 9. Budrio AVVOCATI
10. Castel MaggioreAVVOCATI
11. Pianoro
12. Medicina
13. Molinella
14. Castenaso
15. Sasso Marconi
16. Crevalcore
17. Calderara di Reno
18. Ozzano dell’Emilia
19. Anzola dell’Emilia
20. San Pietro in Casale
21. Granarolo dell’Emilia
22. Monte San Pietro
23. Argelato
24. Malalbergo
25. Minerbio
26. San Giorgio di Piano
27. Sala Bolognese
28. Vergato
29. Sant’Agata Bolognese
30. Pieve di Cento
31. Baricella
32. Marzabotto
33. Castello d’Argile
34. Dozza
35. Monzuno
36. Monterenzio
37. Castiglione dei Pepoli
38. Galliera
39. Bentivoglio
40. Gaggio Montano
41. Porretta Terme
42. Mordano
43. Loiano
44. San Benedetto Val di S.
45. Castel Guelfo di B.
46. Grizzana Morandi
47. Monghidoro
48. Casalfiumanese
49. Castel di Casio
50. Borgo Tossignano
51. Lizzano in Belvedere
52. Granaglione
53. Fontanelice
54. Camugnano