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RIMINI RISARCIMENTO PER MORTE IN INFORTUNIO LAVORO

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RIMINI RISARCIMENTO PER MORTE IN INFORTUNIO LAVORO

 

 

I TROPPI E IMPREVEDIBILI MA SPESSO EVITABILI INFORTUNI SL LAVORO HANNO CASATO LA MRTE DEL PARENTE

n materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’indennizzo INAIL non copre l’intero danno biologico – diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano – e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell’integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell’INAIL l’indennizzo per il danno da “perdita del diritto alla vita”, atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall’assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MESSINA, 07/02/20

 

dichiara P responsabile del sinistro per cui è causa; di conseguenza, lo condanna a titolo risarcitorio al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme:

Euro. 364.689,84 a favore di S;

Euro. 294.238,23 a favore di V ;

Euro. 116.645,30 a favore di R;

Euro. 97.910,38 a favore di C, detratti gli importi corrisposti da F.S. a titolo di provvisionale, interessi e rivalutazione, previa rivalutazione di tali somme alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

  1. c) condanna P al pagamento a favore dell’INAIL della somma di Euro. 100.599,06, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
  2. d) lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che liquida in Euro. 6.000 per spese di CTP ed Euro. 35.500 per compensi ex M. n. 55 del 2014, oltre al 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché in favore dell’INAIL, che liquida in Euro. 12.318,53 per compensi ex D.M. n. 55 del 2014, oltre al 15% di spese generali , I.V.A. e C.P.A. come per legge;

 

Ne discende la responsabilità civile del convenuto per l’infortunio occorso al X , essendo integrati tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c., e senza che possa più essere posta in discussione l’esistenza del nesso causale tra la condotta negligente da questi posta in essere e il decesso del congiunto degli attori.

Alla luce di tutti i suindicati elementi, pertanto, P deve essere condannato a risarcire, per intero, i danni causati alla parte attrice.

Danno non patrimoniale

I presupposti e il contenuto della nozione di danno non patrimoniale di cui all’art.2059 c.c. sono stati approfonditamente esaminati dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.26972 dell’11-11-08 (di contenuto identico ad altre tre sentenze depositate contestualmente con i numeri 26973, 26974 e 26975), tenuto conto del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale; in estrema sintesi la Suprema Corte ha fatto propria la lettura delle c.d. sentenze gemelle del 2003 n.8827 e 8828 (paragrafo 2.2), identificando il danno non patrimoniale nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (paragrafo 2.3), risarcibile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge in considerazione del carattere di norma di rinvio dell’art.2059 c.c. (paragrafo 2.4) ovvero qualora il fatto illecito abbia prodotto una lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (paragrafo 2.7), con la conseguenza che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere ricondotto nell’ambito dell’art.2059 c.c..

Infatti la sottocategoria del danno da lesione del rapporto parentale, così come quella del danno biologico, ha una valenza meramente descrittiva nell’ambito della generale categoria del danno non patrimoniale (paragrafo 2.13); viceversa, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale, perché si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, che connota solo il danno patrimoniale (paragrafi 3.3, 3.13 e 2.8); d’altro canto, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste (paragrafo 3.4) in quanto, anche in assenza di reato e anche al di fuori dei casi determinati dalla legge, i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili, purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona (paragrafo 3.4.2).

Inoltre, nella sottocategoria descrittiva del danno da lesione del rapporto parentale, deve considerarsi già ricompreso anche il danno morale; infatti, dopo aver evidenziato come la formula “danno morale” descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (paragrafo 2.10), le Sezioni Unite sottolineano come sia necessario, però, che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno da lesione di un interesse costituzionalmente protetto, ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente al fine di non incorrere in duplicazioni risarcitorie (paragrafo 4.9).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 568/2012 promossa da:

V (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. PASSARELLO ANGELA e dell’avv. PICCIONI MASSIMILIANO (***) VIALE CECCARINI N. 134 47838 RICCIONE, elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI C/O AVV. PICCIONI MASSIMILIANO 134 RICCIONE presso il difensore avv. PASSARELLO ANGELA

R (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. PASSARELLO ANGELA e dell’avv. PICCIONI MASSIMILIANO (***) VIALE CECCARINI N. 134 47838 RICCIONE, elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI C/O AVV. PICCIONI MASSIMILIANO 134 RICCIONE presso il difensore avv. PASSARELLO ANGELA

S (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. PASSARELLO ANGELA e dell’avv. PICCIONI MASSIMILIANO (***) VIALE CECCARINI N. 134 47838 RICCIONE, elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI C/O AVV. PICCIONI MASSIMILIANO 134 RICCIONE presso il difensore avv. PASSARELLO ANGELA

C (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. PASSARELLO ANGELA e dell’avv. PICCIONI MASSIMILIANO (***) VIALE CECCARINI N. 134 47838 RICCIONE, elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI C/O AVV. PICCIONI MASSIMILIANO 134 RICCIONE presso il difensore avv. PASSARELLO ANGELA

I.N.A.I.L. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. DI GILIO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA MELOZZO DA FORLI’, 1/D RIMINI presso il difensore avv. DI GILIO MASSIMO

ATTORI

contro

P (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. LASCARI MAURO, elettivamente domiciliato in VIA CIRCONVALLAZIONE MERIDIONALE 56 47900 RIMINI presso il difensore avv. LASCARI MAURO

M (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. VANNI GIUSEPPE FUNZIONARIO INPS e dell’avv. RINALDI ALESSANDRO (***) VIA FLAMINIA 185/B 47923 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA MACANNO C/O SEDE INPS 25 RIMINI presso il difensore avv. VANNI GIUSEPPE FUNZIONARIO INPS

FALLIMENTO T. S.A.S. DI M & CO. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. RINALDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 185/B 47923 RIMINI presso il difensore avv. RINALDI ALESSANDRO

CONVENUTI

e

A.G. SPA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. MONTEBELLI QUARTO elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI 58 47900 RIMINI presso il difensore avv. MONTEBELLI QUARTO

U.A. SPA GIÀ F.S. SPA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. ARDUINI CARLO e dell’avv. MONTI FRANCO (***) VIALE MONTE NERO 53 20100 MILANO, elettivamente domiciliata in CORSO D’AUGUSTO, 115 47900 RIMINI presso il difensore avv. ARDUINI CARLO; nonché con il patrocinio dell’avv. PALTRINIERI VINCENZO (***) C/O AVV. ODILE DANESI – VIA ANGHERA’ 28 RIMINI;

TERZI CHIAMATI

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 6.2.2012 V , S, R e C (rispettivamente genitori e sorelle di X) convenivano in giudizio M , P e il Fallimento T. s.a.s. al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’infortunio mortale occorso al loro congiunto X e quantificati in Euro.650.000,00, da aggiungersi a quanto già loro liquidato a titolo di provvisionale in sede penale. Deducevano gli attori che il loro congiunto, dipendente della T. s.a.s. di M & C., era deceduto in Riccione il 27.03.2003 a seguito di infortunio sul lavoro; che in esito al procedimento penale instauratosi nei confronti di M (socio accomandatario di T. s.a.s. successivamente dichiarato fallito) e di P (committente dei lavori e proprietario dell’immobile in cui avvenne l’infortunio), il Tribunale penale di Rimini, accertata la responsabilità di questi ultimi, li aveva condannati al pagamento in favore dei congiunti di X, costituitisi parte civile, di una provvisionale di Euro.365.000,00.

Con successivo atto di citazione notificato in data 29.05.2013 l’Inail conveniva in giudizio il solo P al fine di sentirlo condannare al pagamento dell’importo di Euro.100.599,06 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, pari alla rendita erogata nei confronti degli eredi del (causa R.G. 3363/2013).

In entrambe le cause si costituiva P per resistere alle avverse domande, contestando la propria responsabilità nell’occorso e chiamando in causa le compagnie F. – S. s.p.a. e A.G. s.p.a., per essere da queste manlevato e garantito; nel solo giudizio introdotto dall’INAIL chiamava inoltre in causa il Fallimento T. s.a.s. e M .

Sia F.-S. S.p.a. (ora U.), sia G.I. s.p.a. (già A.G. s.p.a.) si costituivano in entrambi i giudizi, contestando le domande svolte nei loro confronti; G. eccepiva, in particolare, l’intervenuta decadenza e prescrizione ex art.2952 c.c. di ogni diritto alla garanzia e la natura “a secondo rischio” della garanzia prestata.

Nel solo giudizio R.G. n. 3363/2013 si costituivano il Fallimento T. sas di M & C nonché il socio accomandatario M, contestando quanto argomentato dal convenuto chiamante nonché la pretesa attorea in punto an e quantum debeatur, ed eccependo l’improcedibilità della domanda svolta nei loro confronti. Chiamava inoltre in causa U., (già A. e W.), che si costituiva contestando ogni domanda formulata nei propri confronti ed eccependo l’inammissibilità della domanda di manleva introdotta dal Fallimento T. s.a.s. di M & C. e M.

Con Provv. del 27 giugno 2014 il giudice riuniva tra loro i due giudizi.

La causa veniva istruita tramite espletamento di prove orali e CTU medico-legale sugli attori.

Ciò premesso, si rileva anzitutto che non può essere pronunciata alcuna statuizione né accertativa né di condanna nei confronti del Fallimento T. s.a.s. di M & C. e del suo socio fallito M , tenuto anche conto che gli attori non hanno condizionato le loro domande al ritorno in bonis del Fallimento della s.a.s. e del suo socio. Ed invero, qualsiasi domanda rivolta nei confronti del Fallimento e del suo socio accomandatario, sia essa di condanna o di mero accertamento, è improcedibile, ostandovi gli artt. 52 e 93 e ss. L. Fall., che riservano alla competenza esclusiva del giudice delegato ogni accertamento dei crediti nei confronti del Fallimento.

L’adozione del rito ordinario produce dunque un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e determina l’improponibilità della domanda. Sul punto la giurisprudenza è costante (cfr. ex multis, Cass. Civ. sez. III, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1115, secondo cui la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell’accertamento del passivo in sede endofallimentare; per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile e detta improcedibilità è rilevabile d’ufficio).

Ne consegue che né gli attori, né il P possono esperire un’azione di accertamento e/o di condanna contro il Fallimento ed il suo socio accomandatario, dovendo insinuare le proprie pretese creditorie al passivo e subire il concorso di tutti i creditori.

Inoltre, neppure l’assicuratore del datore di lavoro fallito può essere esposto ad un risarcimento diretto (perché, così facendo, violerebbe la par condicio creditorum), e il Fallimento non può farsi promotore di un’iniziativa in tal senso, perché ogni credito del fallito deve, in difetto di espressa statuizione derogatrice, confluire nella massa attiva per il successivo riparto.

Venendo alla domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti di P , essa è fondata e deve essere accolta; sussiste, infatti, la responsabilità del predetto convenuto per l’infortunio occorso al X , come accertato dalla sentenza del Tribunale di Rimini in data 7.10.2007, depositata il 9.01.2008 (doc. 1 fasc. att.) emessa nel processo penale contro il P e confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 610/10 dep. 21.02.2011 (doc. 2), divenuta irrevocabile a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione in data 22.5.2012 (v. sentenza prodotta dalla parte attrice all’udienza del 16.11.2012).

Emerge da tali pronunce, in particolare, che erano contrattualmente ad esclusivo carico del detto committente (che aveva anche incaricato il progettista ed il direttore dei lavori) la predisposizione di “ponteggi, parapetti, piattaforme montati nel rispetto delle normative di sicurezza vigente”; lo stesso committente doveva altresì predisporre le eventuali opere murarie di sostegno, pure non rientranti nelle competenze di T. s.a.s.. Aveva pertanto l’obbligo di provvedere alla predisposizione di adeguate opere provvisionali, l’insufficienza o parziale mancanza delle quali era da ascrivere a sua esclusiva colpa ed è stata ritenuta causa prima dell’infortunio mortale verificatosi. Non solo: la presenza in cantiere di più di una ditta (delle quali almeno una, impresa S., incaricata dal committente, ed altre, individuali, incaricate da T. s.a.s.), conosciuta e conoscibile dal committente, in uno con il rischio di caduta dall’alto, imponevano al committente, ex art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 494 del 1996, la nomina di coordinatori responsabili in materia di sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione delle opere, figure previste dalle lettere e ed f dell’art. 2 del medesimo D. LGS. Alla mancata nomina di detti coordinatori è seguita l’assenza del piano operativo per la sicurezza ex lettera f del medesimo articolo del decreto e quindi la mancata individuazione, analisi e valutazione dei rischi delle lavorazioni, delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli accessi, alle segnalazioni ed alle misure generali contro il rischio di caduta dall’alto (v. sentenza Tribunale Penale di Rimini pag. 9 e 10). Il mancato adempimento a tali obblighi è stato ritenuto causa diretta ed immediata dell’infortunio. Se in esecuzione di detti piani di sicurezza si fossero adottate le dovute protezioni idonee ad evitare la caduta dall’alto, l’infortunio non si sarebbe verificato (ibidem, pag. 10 e 11, ma v. in tal senso anche la sentenza di appello).

In ordine al valore da riconoscere in questo processo alle predette pronunce penali, è appena il caso di ricordare che, secondo l’art. 651 c.p.p.: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.

Deve pertanto ritenersi accertato con efficacia di giudicato nei confronti del convenuto P che l’infortunio occorso a X si è verificato – anche – a causa della condotta colposa del committente P , il quale ha omesso di adempiere ai numerosi obblighi sopra descritti.

Ne discende la responsabilità civile del convenuto per l’infortunio occorso al X , essendo integrati tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c., e senza che possa più essere posta in discussione l’esistenza del nesso causale tra la condotta negligente da questi posta in essere e il decesso del congiunto degli attori.

Alla luce di tutti i suindicati elementi, pertanto, P deve essere condannato a risarcire, per intero, i danni causati alla parte attrice.

Danno non patrimoniale

I presupposti e il contenuto della nozione di danno non patrimoniale di cui all’art.2059 c.c. sono stati approfonditamente esaminati dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.26972 dell’11-11-08 (di contenuto identico ad altre tre sentenze depositate contestualmente con i numeri 26973, 26974 e 26975), tenuto conto del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale; in estrema sintesi la Suprema Corte ha fatto propria la lettura delle c.d. sentenze gemelle del 2003 n.8827 e 8828 (paragrafo 2.2), identificando il danno non patrimoniale nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (paragrafo 2.3), risarcibile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge in considerazione del carattere di norma di rinvio dell’art.2059 c.c. (paragrafo 2.4) ovvero qualora il fatto illecito abbia prodotto una lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (paragrafo 2.7), con la conseguenza che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere ricondotto nell’ambito dell’art.2059 c.c..

Infatti la sottocategoria del danno da lesione del rapporto parentale, così come quella del danno biologico, ha una valenza meramente descrittiva nell’ambito della generale categoria del danno non patrimoniale (paragrafo 2.13); viceversa, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale, perché si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, che connota solo il danno patrimoniale (paragrafi 3.3, 3.13 e 2.8); d’altro canto, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste (paragrafo 3.4) in quanto, anche in assenza di reato e anche al di fuori dei casi determinati dalla legge, i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili, purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona (paragrafo 3.4.2).

Inoltre, nella sottocategoria descrittiva del danno da lesione del rapporto parentale, deve considerarsi già ricompreso anche il danno morale; infatti, dopo aver evidenziato come la formula “danno morale” descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (paragrafo 2.10), le Sezioni Unite sottolineano come sia necessario, però, che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno da lesione di un interesse costituzionalmente protetto, ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente al fine di non incorrere in duplicazioni risarcitorie (paragrafo 4.9).

Ne consegue l’utilizzabilità della tabellazione 2014 del Tribunale di Milano, laddove effettua una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto, in particolare prevedendo, con riguardo all’ipotesi di uccisione colposa di un figlio da un minimo di Euro. 163.990 ad un massimo di Euro. 327.990, di un fratello da un minimo di Euro. 23.740 ad un massimo di Euro. 142.420.

Ciò premesso con riguardo al contenuto del danno non patrimoniale risarcibile, la relativa legittimazione attiva viene riconosciuta ai parenti qualificabili come “immediati” congiunti, e cioè, oltre al coniuge, tutti i parenti di primo grado (genitori, figli, fratelli).

Infatti è logico presumere ai sensi dell’art.2727 c.c. che, nella stragrande maggioranza dei casi, tra tali soggetti e la vittima del sinistro esista, oltre al legame di parentela, un effettivo e profondo legame affettivo, sul quale il fatto luttuoso va ad incidere, determinando un grave perturbamento dell’animo.

Peraltro, in particolare qualora il rapporto di parentela sia caratterizzato da una condizione patologica (per esempio nel caso di coniuge separato), anche in relazione ai prossimi congiunti non si può prescindere dall’esame di quelle circostanze del caso concreto (quali la convivenza, la sopravvivenza o meno di altri congiunti, il grado di frequentazione e l’intensità della relazione affettiva con la persona perduta), idonee ad indicare l’intensità della sofferenza dell’animo di cui si chiede il risarcimento.

D’altro canto risulta evidente come la liquidazione del danno non patrimoniale sfugga ad una vera e propria valutazione di tipo economico, residuando solamente la possibilità di una valutazione meramente equitativa in relazione a considerazioni soggettive quali l’età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia nel caso concreto, oltre a quelle già evidenziate.

Passando all’applicazione dei descritti criteri ermeneutici al caso concreto in esame, le risultanze istruttorie consentono di ritenere equa la seguente quantificazione del danno non patrimoniale subito dagli attori, tenuto conto, da un lato che il congiunto aveva solo 27 anni al momento del decesso; dall’altro che nulla è stato dimostrato (né allegato) circa l’intensità del vincolo familiare che legava gli attori e il defunto, né circa le abitudini di vita condivise, né circa la compromissione di qualsivoglia esigenza dei superstiti in esito alla scomparsa del congiunto. In particolare, il dato della convivenza del X con l’intera famiglia, allegato in sede di atto introduttivo del giudizio (e confermato dai testi escussi, da reputarsi del tutto inattendibili per quanto si dirà), è risultato smentito sia dalle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte da V e S agli Ispettori INAIL, da cui emerge che la sig.ra V sin dal 1992 viveva a Misano Adriatico insieme alla figlia C e che i rapporti con il figlio X, rimasto a vivere con il padre, erano limitati a saltuarie frequentazioni domenicali (v. documentazione prodotta dall’INAIL in data 04.02.2015), sia da quanto affermato dalle parti stesse in sede di operazioni peritali (cfr. pagg. XIX relazione CTU, secondo cui la V “nel 1992, causa dissapori con il marito, ricorda di essersi allontanata da casa con la figlia minore (C) andando a vivere a Misano Adriatico dove è rimasta sino al proprio rientro a casa del 2005”, mentre R : “Nel 2001 è andata a convivere con il proprio compagno ragazzo, il signor T.S., con cui si è poi sposata tre anni dopo (2004)”, nella città di Pesaro):

– per la madre: Euro. 230.000;

– per il padre convivente: Euro. 280.000;

– per ciascuna sorella: Euro. 70.000.

Danno biologico iure proprio

A carico degli attori è altresì ravvisabile un danno biologico iure proprio, la cui liquidazione può essere effettuata a parte, e non unitariamente al danno da lesione del rapporto parentale nonostante sempre di danno non patrimoniale si discuta, considerando che sono lesi distinti diritti costituzionali; a riprova, la sentenza 26973/08 delle Sezioni Unite conferma una sentenza d’appello che riconosceva in maniera distinta il danno biologico iure proprio e il danno da lesione del rapporto parentale.

Il riconoscimento del suddetto danno biologico consegue alle risultanze della c.t.u. medico legale, disposta al fine di accertare se in seguito all’incidente in cui è deceduto Meneghelli X il necessario ed inevitabile turbamento dell’equilibrio psichico dei periziandi abbia dato origine, degenerando, attraverso un processo patogeno, ad un trauma psichico o fisico permanente o, comunque, ad alterazioni sensibili del comportamento e della personalità tenuto conto dell’età, dell’ambiente socio familiare, dei rapporti parentali ed affettivi con la persona deceduta, dell’attività lavorativa esplicata, delle personali capacità reattive.

Il c.t.u. dott. Andrea Cottone, con l’ausilio dello psichiatra dott. Fabio Santarini, ha accertato, al termine di approfondita valutazione clinica, anamnestica e documentale, che:

“1) S, in conseguenza ed a causa della drammatica, improvvisa e prematura scomparsa in data 27 marzo 2003, all’età di 27 anni, del suo unico figlio maschio X a seguito delle gravi lesioni da questi riportate nell’infortunio sul lavoro occorsogli il giorno 25 marzo 2003, ha sviluppato un quadro clinico riconducibile alla diagnosi di Disturbo dell’Adattamento con Ansia ed Umore Depresso di Grado Moderato che, dopo il periodo di acuzie di 180 (centottanta) giorni, si è cronicizzato come desumibile dal fatto che nel gennaio 2005, epoca della valutazione della Dr.ssa M., la Psicologa rilevava un quando psicopatologico caratterizzato da ansia ed umore depresso che inquadrava in altra diagnosi.

Tale stato psicopatologico non è suscettibile di accertamento strumentale.

La durata della inabilità temporanea può quindi essere indicata in 180 (centottanta) giorni a parziale al 50%.

Stando a quanto documentato dalla Dr.ssa P.M. si è poi realizzata una cronicizzazione del quadro che tuttavia attualmente (a distanza di oltre 12 anni dal fatto) risulta essersi risolto, stante l’assenza di un quadro clinico riconducibile all’evento de quo.

2) V : presenta un quadro psicotico cronico pre-esistente all’evento de quo e verosimilmente riconducibile ad una personalità schizotipica.

In un quadro psicopatologico di notevole gravità e comunque connotato da una sua evoluzione difettuale naturale, in data 27 marzo 2003 si è inserito un evento deflagrante quale la drammatica, improvvisa e prematura morte del figlio X che, come testimoniato dal fatto che la figura del figlio abbia assunto un ruolo significativo nell’ideazione bizzarra della donna, ha determinato una sofferenza di cui peraltro la perizianda stessa appare oggi poco (o punto) consapevole.

Tale stato psicopatologico non è suscettibile di accertamento strumentale.

Passando alla valutazione del danno debbo segnalare che la relazione della Dr.ssa P.M., che risulta non aver sottoposto il caso al dovuto approfondimento clinico-anamnestico, non può essere utilizzata neppure come riferimento per la valutazione medico legale. Peraltro, pur in assenza di documentazione riguardante il quadro clinico della donna precedentemente alla morte del figlio e di un adeguato approfondimento del caso da parte della Psicologa con cui è entrata in contatto dopo il drammatico fatto, sulla base di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali è comunque possibile perlomeno affermare che il quadro di sofferenza sopra descritto, inseritosi nel flusso evolutivo e destruente di una psicosi cronica preesistente, giustifica il riconoscimento di un danno biologico permanente del 3-4% (tre-quattro per cento) in riferimento alle proposte metodologiche e valutative contenute nella “Guida alla valutazione psichiatrica e medico legale del danno biologico di natura psichica” di F.B. e M.V., seconda edizione, Giuffrè editore, 2014.

3) R, in conseguenza ed a causa della drammatica, improvvisa e prematura scomparsa del fratello X (27 marzo 2003), ha sviluppato un quadro clinico riconducibile alla diagnosi di Disturbo dell’Adattamento con Ansia ed Umore Depresso di Grado Moderato, verosimilmente presente all’epoca (2005) in cui è stata valutata dalla Dr.ssa P.M. in sede di Consulenza tecnica di Parte. Tale stato psicopatologico non è suscettibile di accertamento strumentale.

La durata della inabilità temporanea che ne è derivata può quindi essere indicata in 180 (centottanta) giorni a parziale al 50%.

Attuale presenza di un Disturbo d’Ansia generalizzato di grado Lieve la cui genesi appare multifattoriale e comunque non direttamente ed esclusivamente riconducibile all’evento de quo a fronte di successivi lifeevents di valenza emozionale concernenti l’area della maternità. Il quadro di sofferenza sopra descritto giustifica il riconoscimento di un danno biologico permanente del 5-6% (cinque-sei per cento) in riferimento alla quota-parte di danno ascrivibile al fatto per cui è causa, tenuto conto delle proposte metodologiche e valutative della “Guida alla valutazione psichiatrica e medico legale del danno biologico di natura

psichica” di F.B. e M.V., seconda edizione, Giuffrè editore, 2014.

4) C, in conseguenza ed a causa della drammatica, improvvisa e prematura scomparsa del fratello X (27 marzo 2003), ha sviluppato un quadro clinico riconducibile alla diagnosi di Disturbo dell’Adattamento con Ansia di Grado Lieve. Tale stato psicopatologico non è suscettibile di accertamento strumentale. La durata della inabilità temporanea può quindi essere indicata in 60 giorni a parziale al 50% e 120 giorni a parziale al 25%.

Stando a quanto documentato dalla Dr.ssa P. M., che attesta la persistenza di sintomi ansiosi ancora in data 19 gennaio 2005, si è poi realizzata una cronicizzazione del quadro che tuttavia risulta attualmente completamente risolto, essendosi riscontrata nel corso della presente consulenza una condizione di benessere o, in ogni caso, l’assenza di elementi di sofferenza psico-patologica riconducibili all’evento de quo”.

Le conclusioni cui è giunto il CTU all’esito di un intenso lavoro basatosi non solo sulla visita psichiatrica dei periziandi effettuata dal dott. Santarini ma anche su quanto emerso dalla visita medico legale, dall’attenta lettura e valutazione dei documenti prodotti e dalla discussione tra il CTU e i rappresentanti delle parti intervenuti nelle varie sedute, oltre che dalla collaborazione tra il CTU e il suo ausiliario, che ha fornito al medico-legale i chiarimenti propri delle sue competenze tecniche, appaiono del tutto esenti delle censure formulate dai consulenti delle parti (cui il dott. Cottone ha compiutamente risposto nell’ambito dell’endoprocedimento peritale), e dunque da recepire integralmente nella presente decisione.

Venendo alla quantificazione di tale voce di danno, l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all’indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n.26972 alla n.26975), trova soddisfazione nella scelta di adottare le tabelle 2014 del Tribunale di Milano in quanto riproducono i “valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)” (così le relative note esplicative).

Ne consegue la seguente liquidazione del danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.), valutato all’attualità, tenuto conto dell’età dei danneggiati al momento del sinistro:

S: Euro. 10.845;

V : Euro. 4391,00;

R: Euro. 18.680,50;

C: Euro. 7.230.

Si ritiene equo non applicare a tali somme ulteriori aumenti a titolo di personalizzazione del danno biologico, dal momento che la componente “morale” e l’aspetto dinamico-relazionale del danno sono già stati tenuti in considerazione nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.

Danno biologico iure haereditatis

Per costante orientamento della giurisprudenza la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi (tra le tante Cass. civ. 2/7/2010 n. 15706Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2009, n. 12326Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20188Cass. civ., Sez. III, 17/01/2008, n. 870Cass. civ., Sez. lavoro, 13/01/2006, n. 517Cass. civ., Sez. III, 19/10/2007, n. 21976Corte Costituzionale, 27.10.1994, n. 372Cass. civ., Sez. III, 16/05/2003, n. 7632Cass. civ., Sez. III, 23/02/2004, n. 3549Cass. civ., Sez. III, 30/06/1998, n. 6404; nonché da ultimo Cass., Sezioni Unite, 22.7.2015 n. 15350).

La giurisprudenza ammette invece pacificamente la risarcibilità del danno biologico terminale, che si configura quando il decesso del congiunto avviene dopo un considerevole lasso di tempo dall’evento lesivo; in tal caso infatti il bene giuridico salute deve considerarsi compromesso, poiché il danneggiato è stato costretto a vivere, fino al momento della propria morte, accusando la compromissione della propria integrità psico-fisica. Gli eredi pertanto hanno diritto a vedersi risarcito “iure successionis” il predetto danno (così Cass. n. 870 del 17.1.2008). Detto danno, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo, si è ravvisato come “sempre esistente” per effetto della “percezione”, anche “non cosciente” della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (Cass. civ. 28/8/2007 n. 18163).

Le sentenze gemelle del 2008 sono state innovative sul punto, in quanto è stato colmato il vuoto di tutela rappresentato dalla tesi giurisprudenziale che nega, appunto, in caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per perdita della vita, detto anche tanatologico, ammettendolo solo se il soggetto rimanga in vita per un tempo apprezzabile. Infatti è riconosciuto dalle sezioni unite del 2008 che, in ogni caso, “il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine” e che “Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione”. Dunque, in caso di morte immediata o di sopravvivenza limitata nel tempo, se non può nascere alcun danno biologico, può essere riconosciuto un danno morale trasmissibile agli eredi.

Venendo al caso di specie, costituisce circostanza pacifica che X perse coscienza nell’immediatezza del sinistro, tanto da cadere in uno stato di coma con conseguente decesso senza mai riprendere conoscenza e consapevolezza. Il fatto che la vittima abbia gridato “aiuto” prima dell’impatto al suolo non costituisce dimostrazione del decorso, tra la lesione e la morte, di un lasso di tempo sufficiente a consentire il realizzarsi di una sofferenza psichica di intensità tale da degenerare e dar luogo a danno biologico, considerato che il M. è rimasto sempre incosciente dal momento del forte impatto a terra fino al decesso.

Nulla può essere dunque riconosciuto agli attori a tale titolo.

Danno patrimoniale

Deve essere risarcito il danno consistente nell’esborso di denaro effettuato dagli attori per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese ritenute congrue dal c.t.u., per un importo pari ad Euro 967,50, in capo a S, ad Euro. 957,2 in capo a V , e ad Euro. 957,2 in capo a C.

Quanto a R, oltre alle spese mediche dalla stessa sostenute per un importo pari ad Euro. 971, le vanno altresì riconosciute le spese sostenute per la lapide del fratello, pari ad Euro. 1.920 (doc. 13 fasc. att.).

E’ appena il caso di rilevare che non possono essere qui rifuse le spese sostenute dagli attori per la costituzione di parte civile nel processo penale (oltretutto domandate solamente nella memoria conclusiva), già liquidate in quella sede.

Quanto al danno patrimoniale futuro, conseguente alla perdita del contributo patrimoniale che presuntivamente avrebbe versato il figlio deceduto, la domanda (formulata specificamente nella memoria 26.10.2013) è infondata. Ed invero, non vi è prova che i familiari beneficiassero in concreto di utilità economiche dal congiunto X; in particolare, dalle dichiarazioni dai medesimi rese al CTU è emerso che ognuno degli attori all’epoca del decesso di X svolgeva un’attività lavorativa ( S, già pensionato, lavoretti salutari; V commessa ed addetta alle pulizie; R cassiera presso un ipermercato; C parrucchiera). Inoltre, come già evidenziato, né la madre né le sorelle convivevano con X che abitava, insieme alla fidanzata, in una casa “popolare” con il padre, di talché può al più presumersi che solamente quest’ultimo usufruisse di un contributo economico dal figlio per le spese correnti (gli “aiuti alla famiglia” che, secondo i testi escussi, X elargiva), contributo da ritenersi comunque interamente coperto dalla rendita riconosciuta dall’INAIL a S, il cui importo è stato calcolato sulla base dello stipendio percepito dal lavoratore deceduto.

RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:

S

Danno morale da morte

La cifra liquidata in base alla data della tabella (01-01-2014), Euro. 280.000,00 (pari a L. 542.155.600), va devalutata alla data del sinistro (27-03-2003) ottenendo un importo di Euro. 228.450,58 (pari a L. 442.342.005).

I danni materiali (esborsi) sono stati determinati complessivamente in Euro. 967,50 (L. 1.873.341); le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi (ovvero, in via di accettabile approssimazione, quella del fatto dannoso); per tali danni sono queste le date di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi.

RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 11-08-2016.

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).

INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.

Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.

Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.

La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).

In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:

  1. A) Danno liquidato al 27-03-2003 (c.d. “aestimatio”):

Euro 238.266,46

B1) Interessi maturati al 11-08-2016:

Euro 73.203,65

B2) Rivalutazione maturata al 11-08-2016:

Euro 53.219,73

  1. B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2):

Euro 126.423,38

Totale A + B:

Euro 364.689,84

Importo totale dovuto al 11-08-2016 (c.d. “taxatio”):

Euro 364.689,84

di cui:

Capitale = 238.266,46 — Rivalutazione = 53.219,73 — Interessi = 73.203,65

V

Danno morale da morte

La cifra liquidata in base alla data della tabella (01-01-2014), Euro. 230.000,00 (pari a L. 445.342.100), va devalutata alla data del sinistro (27-03-2003) ottenendo un importo di Euro. 187.655,84 (pari a L. 363.352.373).

Danno biologico da invalidità permanente: Euro. 4.391.

Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2014 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2014).

Poiché l’evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.

Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (27-03-2003) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 0 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 27-03-2003.

La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 18,41% ed il danno alla data del 27-03-2003 è pari a Euro. 3.618,36.

I danni materiali (esborsi) sono stati determinati complessivamente in Euro. 957,20 (L. 1.853.398); le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi (ovvero, in via di accettabile approssimazione, quella del fatto dannoso); per tali danni sono queste le date di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi.

Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:

  1. A) Danno liquidato al 27-03-2003 (c.d. “aestimatio”):

Euro 192.231,40

B1) Interessi maturati al 11-08-2016:

Euro 59.069,57

B2) Rivalutazione maturata al 11-08-2016:

Euro 42.937,26

  1. B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2):

Euro 102.006,83

Totale A + B:

Euro 294.238,23

Importo totale dovuto al 11-08-2016 (c.d. “taxatio”):

Euro 294.238,23

di cui:

Capitale = 192.231,40 — Rivalutazione = 42.937,26 — Interessi = 59.069,57

R

Danno morale da morte

La cifra liquidata in base alla data della tabella (01-01-2014), Euro. 70.000,00 (pari a L. 135.538.900), va devalutata alla data del sinistro (27-03-2003) ottenendo un importo di Euro. 57.112,65 (pari a L. 110.585.511).

Danno biologico da invalidità permanente: Euro. 9.106.

Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2014 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2014).

Poiché l’evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.

Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (27-03-2003) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 180 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 23-09-2003.

La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 18,41% ed il danno alla data del 23-09-2003 è pari a Euro. 7.503,71.

I danni materiali (esborsi) sono stati determinati complessivamente in Euro. 2.891,00 (L. 5.597.756); le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi (ovvero, in via di accettabile approssimazione, quella del fatto dannoso); per tali danni sono queste le date di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi.

Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:

  1. A) Danno liquidato al 27-03-2003 (c.d. “aestimatio”):

Euro 76.355,74

B1) Interessi maturati al 11-08-2016:

Euro 23.325,31

B2) Rivalutazione maturata al 11-08-2016:

Euro 16.964,25

  1. B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2):

Euro 40.289,56

Totale A + B:

Euro 116.645,30

Importo totale dovuto al 11-08-2016 (c.d. “taxatio”):

Euro 116.645,30

di cui:

Capitale = 76.355,74 — Rivalutazione = 16.964,25 — Interessi = 23.325,31

C

Danno morale da morte

La cifra liquidata in base alla data della tabella (01-01-2014), Euro. 70.000,00 (pari a L. 135.538.900), va devalutata alla data del sinistro (27-03-2003) ottenendo un importo di Euro. 57.112,65 (pari a L. 110.585.511).

I danni materiali (esborsi) sono stati determinati complessivamente in Euro. 957,20 (L. 1.853.398); le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi (ovvero, in via di accettabile approssimazione, quella del fatto dannoso); per tali danni sono queste le date di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi.

Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:

  1. A) Danno liquidato al 27-03-2003 (c.d. “aestimatio”):

Euro 63.968,77

B1) Interessi maturati al 11-08-2016:

Euro 19.653,41

B2) Rivalutazione maturata al 11-08-2016:

Euro 14.288,21

  1. B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2):

Euro 33.941,61

Totale A + B:

Euro 97.910,38

Importo totale dovuto al 11-08-2016 (c.d. “taxatio”):

Euro 97.910,38

di cui:

Capitale = 63.968,77 — Rivalutazione = 14.288,21 — Interessi = 19.653,41

In conclusione, risultano dovute le seguenti somme:

Euro. 364.689,84 a favore di S;

Euro. 294.238,23 a favore di V ;

Euro. 116.645,30 a favore di R;

Euro. 97.910,38 a favore di C; ma si deve tenere conto che la F.S., garante del P, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n.2530/2013, passata in giudicato (che ha stabilito l’operatività della garanzia assicurativa fornita dalla F.S. al P), ha versato agli attori dapprima l’importo di Euro.219.539,00 a titolo di provvisionale liquidata in loro favore dal Tribunale di Rimini con la sentenza penale n.1962/2007, interessi, rivalutazione e spese legali, e successivamente, in data 2.7.2014, l’importo di Euro.264.997,20.

Pertanto, dalle somme dovute agli attori va detratto quanto loro corrisposto dalla F.S. a titolo di provvisionale, interessi e rivalutazione (importo che nessuna delle parti ha precisato, avendo indicato unicamente la somma complessiva versata agli attori senza specificazione delle relative voci), previa rivalutazione di tali somme alla data della presente sentenza.

Effettuata la detrazione di cui sopra, sulla somma che risulterà dalla data della sentenza al saldo spetteranno gli interessi legali ai sensi dell’art.1282 c.c., in quanto convertitasi in debito di valuta.

Passando all’esame della domanda di surroga dell’INAIL, la stessa deve trovare accoglimento con riguardo all’importo di Euro. 100.599,06, riconosciuto a S a titolo di rendita ai superstiti e assegno funerario, come da prospetto allegato all’atto di citazione sub doc. 9 (e ribadito nella comparsa conclusionale dell’Ente), atteso che la integrazione della domanda svolta in sede di precisazione delle conclusioni non è stata corredata del relativo prospetto di calcolo (la difesa ha infatti omesso di depositarlo, contrariamente a quanto dichiarato alla predetta udienza), di talché non è possibile verificarne la correttezza. D’altro canto, la memoria di replica ex art. 190 è stata depositata dall’INAIL dopo il decorso dei relativi termini, ed è pertanto inammissibile.

Il calcolo effettuato dall’Ente per giungere al suddetto importo appare corretto, tenuto conto della retribuzione percepita all’epoca dell’incidente dall’infortunato, pari ad Euro. 20.765,80 (v. anche documentazione depositata dall’INAIL il 4.2.2015), moltiplicata per il 20% spettante al genitore superstite ex art. 85 del T.U. – D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché per il coefficiente di capitalizzazione pari a 18,0836 in considerazione dell’età dell’avente diritto (60). Al valore capitale così ottenuto, pari ad Euro. 75.104,08 va aggiunto quello relativo ai ratei di rendita erogati dalla data di decorrenza sino alla data di riferimento dei calcoli, maggiorati degli interessi legali (Euro. 22.392,74), nonché l’assegno funerario corrisposto di Euro. 1.559,91.

Venendo alle domande di manleva svolte da P nei confronti delle terze chiamate F.-S. S.p.a. (ora U.) e G.A. S.p.a., è fondata quella nei confronti della prima compagnia, essendo già stata accertata dal Tribunale di Milano con la sentenza 2530/13, resa nel procedimento avente R.G. 81612/08, passata in giudicato, l’operatività e la copertura della polizza assicurativa sottoscritta dal P.

E’ inammissibile la domanda formulata dalla predetta Compagnia nel giudizio R.G. n. 3363/2013 di determinare proporzionalmente le quote di responsabilità di P e M nella verificazione dell’evento, trattandosi di domanda riconvenzionale proposta con comparsa di costituzione non depositata nei termini di cui all’art. 166 c.p.c. (e reiterata, nel giudizio R.G. n. 568/2012, soltanto con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.); in ogni caso, del tutto infondata è la pretesa della Compagnia di essere condannata a rifondere unicamente il risarcimento relativo alla quota di responsabilità del proprio assicurato P, avendo da tempo chiarito la Suprema Corte che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell’art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l’assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest’ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità” (Cassazione Civile n. 8686/2012).

La copertura è dovuta da U. sino alla concorrenza massima per capitale, interessi e spese di Euro. 600.000, come stabilito in contratto (doc. 2 fasc. F.); è inammissibile infatti, in quanto tardivamente formulata dal P solamente nella comparsa conclusionale, la domanda di condanna della Compagnia per “mala gestio” (e dunque la pretesa del P di essere garantito in misura anche eccedente il massimale): trattasi, invero, di domanda che si fonda sulla condotta colposa dell’assicuratore, che avrebbe gestito malamente l’interesse dell’assicurato, condotta mai dedotta dal convenuto prima della rimessione in decisione della causa (e sulla necessità che l’assicurato-danneggiante proponga specifica domanda di condanna dell’assicurazione per cd. “mala gestio” propria v. di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 17/02/2016; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 27/01/2014, per cui: “Nell’assicurazione della responsabilità civile, la domanda con la quale l’assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chieda di essere manlevato dal proprio assicuratore anche oltre il limite del massimale, invocandone il colpevole ritardo nell’adempimento della propria obbligazione indennitaria, con conseguente lievitazione del risarcimento dovuto dall’assicurato (cosiddetta responsabilità per “mala gestio”), deve essere espressamente formulata, e non può ritenersi implicita nella semplice chiamata in garanzia o nella domanda di essere tenuto indenne “da tutte le pretese attoree”, a nulla rilevando che l’attore abbia formulato una domanda di condanna dell’assicurato-danneggiante al pagamento del capitale, degli interessi e della rivalutazione”).

Quanto all’azione di garanzia esercitata dal P nei confronti di G.I. s.p.a. (sulla base della polizza n.0220716212 sottoscritta tra A.G. s.p.a. e C.R.F. s.p.a. in data 19.04.2002), essa deve ritenersi prescritta. Ed invero, “in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dall’art.2952 cod. civ., comma 3, decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, vale a dire al soggetto assicurato ai sensi dellart.1891 cod. civ.” (Cass. Civ., sez. III, 13.07.2011 n.15376).

Nel caso di specie risulta dai documentali prodotti che tra la data del 16.02.2005 in cui i terzi danneggiati (prossimi congiunti del X ) si sono costituiti parti civili nel processo penale (docc. n.4 – 9 fascicolo R.G. n.3363/2013 e doc. n.12 fascicolo R.G. 568/2012, doc. n.18 fascicolo attori ), così rivolgendo la propria richiesta risarcitoria al responsabile civile P , e tra la data del 11.06.2008 in cui l’Inail ha esercitato l’azione di surroga nei confronti del Sig. P, e la data di denuncia del sinistro ad A.G. s.p.a. (22.09.2010 doc. n.6 fasc. Gen.) è ampiamente decorso il termine di prescrizione di cui all’art.2952 c.c. (che a tali date era ancora annuale).

Sul punto è appena il caso di rilevare che l’azione cui fa riferimento l’art.2952 c.c. – quale momento di decorrenza del termine prescrizionale in materia di assicurazione della responsabilità civile – non può essere identificata, come vorrebbe il P, con quella esercitata nel presente giudizio civile dai Sigg.ri V e R , dovendo farsi senz’altro riferimento all’azione esercitata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile, atteso che, ai sensi della predetta norma “nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione”, e non sussistendo dubbi sulla natura risarcitoria dell’azione civile proposta in sede penale.

Priva di fondamento è l’eccezione del convenuto P secondo cui egli non avrebbe potuto far valere prima il proprio diritto in quanto non era a conoscenza della stipula della polizza sottoscritta dall’Istituito di credito in suo favore, costituendo principio giuridico consolidato che “L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art.2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art.2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n.8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (ex multis, da ultimo Cass. Civ. 07.03.2012 n.3584); resta salva, evidentemente, l’azione di responsabilità nei confronti della Banca per violazione del dovere di correttezza, non esercitata in questa sede.

Le spese legali sostenute da parte attrice, comprese quelle del proprio CTP (da ridursi ex art. 92 c.p.c. ad Euro. 6.000, apparendo manifestamente eccessive quelle domandate dalla parte – pari ad Euro. 20.000 – rispetto a quanto liquidato al CTU), devono essere rifuse da P , in virtù del disposto di cui all’art. 91 c.p.c..

Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto P .

Il P va inoltre condannato a rifondere le spese sostenute da Inail, Fallimento T. s.a.s. e M e G.I. s.p.a., essendo risultato soccombente sulle relative domande.

Le spese legali sostenute dal P devono essere rifuse da U. (avv. Franco Monti), risultata soccombente sulla domanda di manleva.

Infine, Fallimento T. s.a.s. e M vanno condannati a corrispondere le spese legali sostenute da U. (avv. Vincenzo Paltrinieri) nella causa R.G. 3363/13, stante l’inammissibilità della domanda di manleva dai primi formulata nei confronti della Compagnia per assenza di domande nei confronti del Fallimento stesso, avendo INAIL concluso nei soli confronti del P e quest’ultimo concluso nei soli confronti di G. e F.S..

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 568/2012, così provvede:

  1. a) dichiara improcedibili le domande svolte da V , S, R e C nei confronti di Fallimento T. s.a.s. di M & C. e M ;
  2. b)
  3. e) pone definitivamente a carico del convenuto P le spese di CTU;
  4. f) condanna U.A. S.p.a. a tenere indenne P della somma da questo dovuta agli attori e all’INAIL in forza della presente sentenza, sino al limite del massimale previsto in contratto di Euro. 600.000, e a rifondergli le spese legali sostenute in questo giudizio che liquida in Euro. 22.000 per compensi ex M. n. 55 del 2014, oltre al 15% di spese generali , I.V.A. e C.P.A. come per legge;
  5. g) rigetta la domanda di P nei confronti di G.I. s.p.a.;
  6. h) condanna P alla rifusione delle spese di giudizio in favore di G.I. s.p.a., che liquida in Euro. 22.000 per compensi ex M. n. 55 del 2014e Euro. 2.540 per spese di CTP, oltre al 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
  7. i) condanna P alla rifusione delle spese di giudizio in favore di M e Fallimento T. s.a.s., che liquida in Euro. 12.300 per compensi ex M. n. 55 del 2014e Euro. 673,53 per spese, oltre al 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
  8. j) condanna Fallimento T. s.a.s. e M alla rifusione delle spese di giudizio in favore di U.A. S.p.a., che liquida in Euro. 12.300 per compensi ex M. n. 55 del 2014, oltre al 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Conclusione

Così deciso in Rimini, il 12 agosto 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2016.

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17863-2015 proposto da:

P.M., in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore C.A., che agisce in proprio ed in qualità di erede del padre C.G., nonchè C.F., CA.GI., entrambe in proprio ed in qualità di eredi di C.G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO CELLUCCI;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMBO, e EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente – avverso la sentenza n. 5774/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2014 R.G.N. 4624/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza n. 5774 del 2014, la Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione principale proposta dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da P.M., anche quale genitrice esercente la potestà genitoriale sui figli minori, tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti ed all’assegno una tantum previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965art. 85in ragione del decesso del proprio coniuge, C.G., determinato dall’incidente stradale di cui il C. era rimasto vittima.
  2. Ad avviso della Corte territoriale, che ha pure rigettato l’appello incidentale relativo al riconoscimento che il decesso era avvenuto nell’espletamento di obblighi lavorativi, la domanda andava rigettata in ragione del fatto che, al fine di poter qualificare quale infortunio in itinere, previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000art. 12quello occorso al C., sarebbe stato necessario accertare che il tragitto effettuato fosse quello normalmente utilizzabile per collegare l’abitazione con il luogo di lavoro, mentre l’eventuale deviazione avrebbe dovuto essere giustificata da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti; tali ipotesi non si potevano ravvisare nella circostanza addotta dalla parte, consistente nella decisione del C. di andare a prendere e riaccompagnare a casa a conclusione della serata il collega B. (barman impiegato presso il locale ove si svolgeva attività di bar e pub ove il C. prestava la propria attività) perchè privo di mezzo di trasporto proprio; la condotta del lavoratore, in sostanza, aveva realizzato quel rischio elettivo che aveva interrotto il necessario nesso tra la condotta e l’evento che non consentiva di configurare l’infortunio sul lavoro indennizzabile.
  3. Avverso tale sentenza ricorre P.M., anche n. q. sopra spiegata, sulla base di tre motivi successivamente illustrati da memoria. L’Inail non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965art. 2, comma 1, n. 3, in ragione del fatto che sia il primo giudice che la Corte d’appello avevano ritenuto, erroneamente, di applicare alla fattispecie la disciplina dell’infortunio in itinere, mentre nel caso di specie l’infortunio era avvenuto in occasione dell’espletamento dell’attività di lavoro giacchè il C. era stato incaricato di accompagnare il collega di lavoro barman presso la propria abitazione e, quindi, si era verificata l’ipotesi prevista dall’art. 2 citato, posto che tale condotta non era frutto di una scelta volontaria diretta a soddisfare esigenze personali del C. ma costituiva l’adempimento di una attività occasionalmente affidatagli dal datore di lavoro.
  2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965art. 2, comma 3 posto che l’art. 210 medesimo D.P.R. n. prevede che salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate; in tal modo il legislatore avrebbe specificato che restano esclusi dall’indennizzo unicamente gli infortuni verificatisi durante una deviazione dei tutto indipendente dal lavoro, ipotesi non realizzatasi nel caso di specie giacchè il C. era partito dal luogo abituale di lavoro per accompagnare, in esecuzione di una prestazione lavorativa, un altro lavoratore alla propria abitazione per poi fare ritorno al locale ove prestava la propria attività.
  3. Con il terzo motivo si denuncia, contestualmente ed evocando allo stesso tempo l’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) nuovamente la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965art. 2, comma 3 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 329c.p.c. e del giudicato.

6.1. In particolare, la critica si concentra sul punto della motivazione della sentenza impugnata che, a fronte dell’accertamento dello stato di ebbrezza del C. emergente dalla consulenza chimico-tossicologica espletata nel corso del procedimento penale svoltosi su impulso della Procura della Repubblica competente, ha ritenuto presente nella concreta fattispecie il carattere abnorme, volontario ed arbitrario della condotta del lavoratore idoneo ad esporre il lavoratore a rischi diversi da quelli propri della normale attività. Tale fatto (lo stato di ebbrezza) era stato ritenuto pacifico per mera deduzione dalla documentazione tardivamente allegata dall’INAIL ed acquisita dal giudice senza motivazione alcuna, mentre il fatto che il C. si trovasse in stato di ebbrezza era stato puntualmente contestato dai congiunti dello stesso, i quali avevano anche chiesto di provare il contrario reiterando richieste istruttorie sempre disattese, con violazione del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost..

6.2. Peraltro, come rilevato dal primo giudice, lo stato di ebbrezza non era stato determinante nella causazione dell’evento in quanto la morte del C. era avvenuta, come appurato dalla perizia tecnica espletata in sede penale, perchè l’autovettura dal medesimo condotta aveva urtato violentemente il terminale d’acciaio del guard-rail (sulla cui efficienza e sicurezza avrebbe dovuto vigilare la Provincia di Roma quale proprietaria della strada) che era penetrato all’interno dell’abitacolo.

Inoltre, poichè il legislatore prevede l’esclusione dell’indennizzo solo nei casi in cui l’infortunio sia stato direttamente causato dall’abuso di alcol, tale condizione avrebbe dovuto essere accertata dalla Corte d’appello.

  1. Con ulteriore paragrafo, rubricato “sub V. Appello incidentale”, si denuncia il difetto di motivazione del rigetto dell’appello incidentale proposto dalla odierna ricorrente giacchè le motivazioni addotte dalla sentenza impugnata non sarebbero idonee a sorreggere tale capo della decisione, essendo rimasto del tutto privo di spiegazione il rigetto della domanda tesa all’inquadramento dell’infortunio quale evento avvenuto sul lavoro piuttosto che quale infortunio in itinere, nonchè l’affermazione della pacificità dello stato di ebbrezza del C..
  2. I motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono infondati.

Essi pongono, ad onta delle diverse formali enunciazioni, essenzialmente una questione di fatto, quella secondo la quale il C., non in stato di ebbrezza, percorreva la strada in quanto di ciò espressamente incaricato dal proprio datore di lavoro e da tale circostanza fanno derivare gli errori di diritto che denunciano.

  1. Tuttavia, contrariamente alla prospettazione della parte, la sentenza impugnata ha espressamente accertato (pagina 3, penultimo capoverso) che ” (…) la deviazione del percorso è stata determinata dalla decisione del C. di andare a prendere e riaccompagnare a casa, a conclusione della serata, il barman B., il quale aveva fatto presente che, a causa di un guasto alla propria autovettura, non avrebbe potuto recarsi al lavoro per la serata del (OMISSIS); dunque, poichè nelle ore notturne nei pressi del locale non vi erano mezzi pubblici, il C. decise di prendere e riaccompagnare il barman per garantire la sua presenza durante la serata inaugurale del locale. (…) la mancata percorrenza dell’iter normale per raggiungere la propria abitazione dal lavoro (…) è stata il frutto di una scelta nell’ambito di una pluralità di alternative possibili (…) “.
  2. Tale accertamento non risulta idoneamente impugnato in cassazione nei pur ristretti limiti concessi dall’attuale formulazione dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 5), posto che il ricorso non indica fatti specifici principali o secondari, decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti che sarebbero stati non considerati, ma si limita a richiamare esiti di consulenze, documenti (denuncia di infortunio) o generiche richieste istruttorie formulate nei gradi di merito che si vorrebbe siano letti ed interpretati in modo favorevole all’assunto.
  3. A fronte dunque del positivo accertamento del fatto che fu una scelta del C. quella di accompagnare il proprio collega (con il quale si fornisce implicita motivazione al rigetto dell’appello incidentale relativo a tale aspetto della vicenda) la sentenza impugnata ha sostanzialmente negato che l’incidente mortale potesse ritenersi occorso nell’espletamento di attività di lavoro e, dunque, su tale premessa ha ulteriormente valutato (negativamente) anche la percorribilità della ipotesi dell’infortunio in itinere.
  4. Da ciò deriva che nessun vizio, di sussunzione o di interpretazione delle disposizioni indicate, può ravvisarsi nella sentenza impugnata posto che il motivo in esame, senza considerare i fatti accertati, prospetta una questione giuridica non aderente ai medesimi fatti dando per assodata la riconducibilità della condotta del lavoratore all’espletamento dell’attività lavorativa.
  5. Questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che il D.P.R. n. 1124 del 1965art. 2copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta “in occasione di lavoro” che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione; con l’avvertenza che sotto quest’ultimo aspetto, per quanto qui di particolare interesse, devono ritenersi protette ‘non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purchè indispensabili alla prestazione lavorativa” (Cass. n. 12549/18), con l’unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. n. 17917/2017).
  6. Nel caso di specie si è accertato che l’evento fu frutto di un arbitrario aggravamento del rischio determinato dalla condotta del lavoratore per cui non vi è spazio per l’applicazione dei principi espressi da questa Corte di legittimità secondo i quali (vd. Cass. n. 13314 del 2018), l’occasione di lavoro deve essere intesa in senso funzionale, nel senso che essa può ricorrere anche in caso di mancanza delle particolari condizioni previste dal D.Lgs. n. 38 del 2000art. 12per potersi configurare un’ipotesi di infortunio in itinere (in senso stretto), non potendosi escludere l’occasione di lavoro, sulla base della disciplina generale dettata dall’art. 2 cit., tutte le volte che debbano ritenersi assicurate anche altre ipotesi di infortunio “sulle vie del lavoro”, come ad es. per chi si reca sulla strada in un percorso che collega la sede di lavoro ad un altro luogo per motivi di lavoro.
  7. Neppure rileva, a questo punto, l’eventuale erronea valutazione dell’effettivo stato di ebbrezza in cui versava il C. o l’incidenza causale del cattivo stato del guardrail, posto che certamente l’incidente si verificò lungo la strada provinciale (OMISSIS) (denominata (OMISSIS)) che il C. stava percorrendo per far ritorno alla propria abitazione dopo aver lasciato a casa propria, in (OMISSIS), il barman B. e, dunque, non lungo il tragitto normale lavoro casa.
  8. Si tratta cioè di una condotta che spezza il nesso causale e funzionale con l’attività lavorativa (vd. Cass. n. 20221 del 2010; 18786 del 2014) dovendosi riaffermare il principio secondo il quale in tema di infortunio “in itinere”, indipendentemente dall’applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965art. 2, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000art. 12), per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta “occasione di lavoro”, si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
  9. Ne consegue che seppure è vero che l’infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il solo fatto che non fosse il “più breve”, si deve pur sempre verificare la “normalità” della percorrenza dell’itinerario seguito e la sua non riconducibilità, come è avvenuto nel caso di specie, a ragioni personali, estranee all’attività lavorativa.
  10. In definitiva, il ricorso va rigettato.
  11. Le peculiari circostanze in fatto sottese all’inquadramento giuridico della fattispecie concreta, che hanno determinato esiti difformi nei gradi di merito, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

 

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