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Risarcimento Danni per i Figli a Seguito della Morte di un Genitore in un Incidente: Aspetti Legali ed Emotivi
L’esperienza di perdere un genitore in un incidente è una delle prove più devastanti e traumatiche che una persona possa affrontare nella vita. Inoltre, questa tragedia può avere conseguenze finanziarie significative per i figli sopravvissuti, che potrebbero dover affrontare spese aggiuntive come quelle legate all’istruzione, alla cura e all’assistenza legale. In questo articolo, esamineremo gli aspetti legali e emotivi del risarcimento danni per i figli in seguito alla morte di un genitore in un incidente.
1. La Perdita di un Genitore: Un Evento Traumatico
La morte di un genitore è un evento che può avere un impatto emotivo profondo sulla vita di un individuo. La perdita di un punto di riferimento affettivo e di supporto può causare una vasta gamma di emozioni, tra cui dolore, rabbia, tristezza, e confusione. Questi sentimenti possono persistere nel tempo e influenzare la salute mentale e il benessere dei figli sopravvissuti.
2. Risarcimento Danni: Una Possibile Fonte di Sostegno
In molti casi, l’incidente che ha causato la morte del genitore può essere attribuito a negligenza o azioni irresponsabili da parte di terze parti. In tali circostanze, i figli del defunto genitore hanno il diritto di cercare un risarcimento danni per compensare le perdite subite a causa della morte del loro genitore. Questo risarcimento può essere vitale per garantire il benessere e l’assistenza continua dei figli.
3. Cosa Copre il Risarcimento Danni?
Il risarcimento danneggi per la morte di un genitore può coprire una serie di spese e perdite, tra cui:
a. Spese Mediche e di Sepoltura
Il risarcimento può coprire le spese mediche sostenute prima della morte del genitore e le spese relative alla sua sepoltura o cremazione.
b. Perdita di Sostegno Economico
I figli possono essere indennizzati per la perdita del sostegno finanziario fornito dal genitore deceduto. Questo può includere il reddito del genitore, i benefici assicurativi o altre forme di sostegno finanziario.
c. Perdita di Affetto e Compania
In alcuni casi, il risarcimento danneggi può anche coprire la perdita di affetto, compagnia e supporto emotivo che il genitore avrebbe fornito ai figli.
d. Spese Legali ed Amministrative
Le spese legali e amministrative correlate al processo di ottenimento del risarcimento danneggi possono essere incluse nella richiesta di risarcimento.
e. Danni Morali
In alcuni sistemi giuridici, è possibile richiedere un risarcimento per i danni morali subiti a seguito della morte di un genitore.
4. Azioni LegalI per Ottenere il Risarcimento Danni
Per ottenere un risarcimento danneggi in seguito alla morte di un genitore in un incidente, i figli sopravvissuti devono intraprendere una serie di azioni legali. Ecco i passi principali coinvolti nel processo:
a. Consultazione con un Avvocato Specializzato in Infortuni
La prima cosa da fare è consultare un avvocato specializzato in casi di infortuni e morti wrongful death). L’avvocato avrà l’esperienza necessaria per valutare la situazione e determinare se ci sono basi legali per un’azione di risarcimento.
b. Raccolta di Prove
L’avvocato e la famiglia dovranno raccogliere prove che dimostrino la negligenza o la responsabilità dell’altra parte nell’incidente che ha causato la morte del genitore. Queste prove possono includere testimonianze di testimoni oculari, relazioni di polizia, perizie mediche e altro ancora.
c. Presentazione di una Denuncia
Una volta raccolte le prove, l’avvocato presenterà una denuncia legale contro la parte responsabile dell’incidente. Questa denuncia delineerà le rivendicazioni della famiglia e le richieste di risarcimento danneggi.
d. Negoziazione e/o Azione Legale
Dopo la presentazione della denuncia, ci potrebbe essere un periodo di negoziazione con la parte responsabile per cercare di raggiungere un accordo extragiudiziale. Se le trattative non avranno successo, il caso potrebbe procedere a un processo legale.
e. Giudizio
Se il caso va in tribunale, verrà assegnato un giudizio basato sulle prove presentate dalle parti coinvolte. In caso di vittoria della famiglia, verrà stabilito il quantum del risarcimento danneggi.
f. Esecuzione del Risarcimento
Una volta assegnato il risarcimento danneggi, la parte responsabile dovrà pagare l’importo stabilito. Questo potrebbe avvenire in una singola somma o in rate, a seconda delle circostanze.
5. L’Importanza di un Avvocato Esperto
È cruciale sottolineare che il processo di ottenimento di un risarcimento danneggi è complesso e richiede una conoscenza approfondita delle leggi e delle procedure legali. Pertanto, è fortemente consigliato assumere un avvocato esperto in questo tipo di casi. Un avvocato competente sarà in grado di:
- Valutare se ci sono basi legali per un’azione di risarcimento.
- Raccogliere prove essenziali per sostenere il caso.
- Negoziare con la parte responsabile per cercare di ottenere un accordo vantaggioso.
- Rappresentare la famiglia in tribunale, se necessario.
6. Aspetti Emotivi dell’Ottenimento di un Risarcimento Danni
Mentre la ricerca di un risarcimento danneggi è una procedura legale, non si possono trascurare gli aspetti emotivi associati a questo processo. I figli che hanno perso un
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Diritto civile
Lo studio opera in tutto il campo del diritto civile e penale offrendo la propria consulenza sia ai privati che alle imprese attraverso collaboratori interni ed esterni che lavorano in sinergia tra loro.
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Eredità e successioni
RISARCIMENTO
INCIDENTE MORTALE
Se a causa di un sinistro stradale avviene il decesso di una persona, il risarcimento del danno riguarda ovviamente i superstiti che possedevano rapporti economici attivi con la persona deceduta, indipendentemente dal fatto che essi siano eredi legittimi.
- La misura del risarcimento del danno non patrimoniale è, per così dire, standard, ossia parametrata in base al criterio uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito, in conformità al cosiddetto criterio tabellare o del punto variabile. In estrema sintesi, la liquidazione del danno avviene per mezzo del “valore punto”, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità ed in relazione all’aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell’età del danneggiato.
- Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d’età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l’altra.
- Nondimeno, il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma «solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit […] non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. “dinamico-relazionale”». Pertanto, il risarcimento forfettariamente individuato secondo i meccanismi tabellari di cui sopra può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, che quella particolare tipologia di evento ha provocato in quella determinata fattispecie.
Gli incidenti che suscitano MASSIMA ATTENZIONE E PROBLEMATICHE ovviamente quelli che comportano la morte di uno o più soggetti coinvolti. L’esperto avvocato Sergio Armaroli la sua assistenza anche in questi casi molto delicati.
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Secondo la Cassazione, il danno morale danno che deriva da un incidente stradale mortale
“se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte”.
Il danno morale non può essere quantificato “attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso”.
“La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, per la moglie, moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente all’età del più giovane tra i due; e per il figlio in base ad un coefficiente di capitalizzazione d’una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno; nell’uno, come nell’altro caso, il reddito da porre a base del calcolo dovrà comunque: (a) essere equitativamente aumentato, per tenere conto dei presumibili incrementi che il lavoratore avrebbe ottenuto, se fosse rimasto in vita; (b) essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sè, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito”.
Purtroppo nessuno è preparato a una perdita simile e quindi ci si trova a doversi organizzare e a dover affrontare tante incombenze in pochissimo tempo. All’ingiusta perdita si somma così la necessità di rimanere lucidi e saper procedere in modo repentino.
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L’Avvocato L’esperto avvocato Sergio Armaroli incaricato trasmette alla compagnia di Assicurazione una richiesta a mezzo lettera raccomandata a/r con allegata tutta la documentazione.
In linea di principio, i danni che possono essere risarciti sono di due tipi: patrimoniale, nella duplice forma di danno emergente e lucro cessante e non patrimoniale, sia nella sua componente morale, consistente nella sofferenza interiore soggettiva, che in quella dinamico-relazionale, afferente ad ogni pregiudizio che stravolga le abitudini e gli aspetti relazionali peggiorando così la qualità della vita. I soggetti beneficiari possono essere, a vario titolo e sulla base di diversi presupposti, i componenti della famiglia costituita sia con il matrimonio e sia con le unioni civili tra persone del medesimo sesso, gli altri prossimi congiuntie gli estranei conviventi.
A seconda della tipologia del sinistro si può ottenere il risarcimento direttamente dalla propria assicurazione (indennizzo diretto), o per il tramite della Assicurazione dell’altro veicolo coinvolto (c.d. Indennizzo indiretto).
Nella denuncia di sinistro devono essere indicati tutti gli elementi atti a ricostruire la dinamica del sinistro (luogo, data e ora, dati delle persone e vetture coinvolte, dinamica del sinistro etc..) allegando la documentazione necessaria.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.
Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma “l’autonomia ontologica del danno morale”, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall’art. 139 codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall’allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del ‘danno esistenziale’, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel ‘danno esistenziale’ si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).
Nella fattispecie in esame il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stato già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell’esistenza.
Nella fattispecie in esame, le conseguenze della condotta illecita del convenuto sullo stato psichico della danneggiata possono inequivocabilmente presumersi dalla portata oggettivamente offensiva della pubblicazione di immagini pornografiche con il viso della V., come, peraltro, attestato anche nella relazione della dott.ssa A.F.; oltre che, sempre sotto il profilo del danno non patrimoniale, dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire (Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2016 n. 8397).
La liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. (Cass. civ. Sez. III, 10-10-2014, n. 21424).
Nell’applicazione del criterio equitativo, occorre tenere conto, nella fattispecie in esame, dell’ampiezza della diffusione on-line delle immagini, della forma utilizzata, oggettivamente e gravemente ingiuriosa, delle conseguenti presumibili ricadute negative sulla reputazione dell’attrice, anche nell’ambito professionale e sociale, della gravità dell’effetto manipolatorio ed, infine, del grado di difficoltà della eliminazione dalla Rete del contenuto lesivo.
Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Presupposti – Sussistenza in concreto di un reato o condanna passata in giudicato – Necessità – Esclusione – Sua astratta configurabilità – Sufficienza – Accertamento del giudice civile – Ammissibilità – Modalità.
La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art_ 2059 c.c. e in relazione all’art_ 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento ad opera del giudice civile, con valenza “incidenter tantum”, della sussistenza degli elementi costitutivi – materiale e psicologico – del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 20 giugno 2019, n.16592
MASSIMA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 20 giugno 2019, n.16592 –
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 384,112 e 115 c.p.c. e degli artt. 414,421, 1223, 1226, 2056 e 2697 c.c..
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La pronuncia della Corte d’appello è stata resa a seguito di un precedente annullamento da parte di questa Corte della decisione che aveva liquidato il danno catastrofale nella misura di Euro 1.000,00, con indicazione che il giudizio non si era conformato alle modalità di ‘esercizio del potere equitativo del giudice di merito, sfociate in una liquidazione simbolica o irrisoria’ e priva della ‘necessaria personalizzazione’ del danno terminale, in cui ‘a una componente di danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) può sommarsi una componente psichica (danno catastrofale), sicchè mentre nel primo caso può farsi riferimento alle tabelle di liquidazione del danno biologico relative alla invalidità temporanea, nel secondo caso la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio, giacchè tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, tanto da esitare nella morte’.
1.3. Sul punto, la Corte di appello ha rilevato che, in considerazione dell’ontologica temporaneità del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, il danno dovesse ‘essere liquidato, in moneta attuale, in Euro 2.500,00 pro die’ per i tre giorni di sopravvivenza della vittima, all’epoca diciassettenne, come ritenuto congruo dalla Corte di cassazione in un altro precedente (Cass. 23183/2014), sull’assunto che fosse del tutto irragionevole ipotizzare – in mancanza di documentazione sanitaria diversa dal referto di pronto soccorso che sarebbe stato onere degli attori produrre – che la vittima ‘ fosse rimasta lucida e consapevole della fine imminente per tutto il breve periodo della sua sopravvivenza’. Nella liquidazione così globalmente effettuata pertanto era inclusa sia la componente di danno biologico terminale, rapportato nella misura massima tabellare di Euro 144,00 pro die, per invalidità temporanea totale, sia il risarcimento del danno catastrofale propriamente inteso, per la restante gran parte della somma liquidata. La Corte di merito, dunque, pur senza adottare il solo criterio tabellare dell’invalidità temporanea assoluta, ha applicato un criterio equitativo che ha ritenuto essere ‘tutt’altro che irrisorio o simbolico rispetto ai valori tabellari riferiti alla mera invalidità temporanea totale, pari a 144,00/die o a quello indicato precedentemente in via forfettaria dalla sentenza cassata, pari a Euro 1000,00 in totale’.
1.4. La conclusione cui è pervenuto il Giudice del rinvio si dimostra, ancora una volta, non conforme ai principi affermati nel dictum dalla Corte di cassazione in sede rescindente, reso in conformità a molti precedenti in materia di liquidazione del danno temporaneo di tipo catastrofale (ex multis; Cass. sez 3, sentenza 26727/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 5684/2016; Cass. sez.3 sentenza n. 21060/2016; Cass. SU 15350/2015; Cass. SU 26772/3- 2008; Cass. n. 18163/2007; Cass. n. 1877/2006), ove si sottolinea che, ‘ se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte’, evidenziando la necessità di tener conto di ‘fattori di personalizzazione’ di una simile ò sofferenza, ed escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata ‘attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso’.
1.5. Ai suddetti principi deve darsi continuità, con la precisazione che il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofale), correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo – denominato ‘puro’ ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità.
1.6. Nel caso concreto il ragionamento del Giudice del merito, in sede di rinvio, è stato influenzato dal fatto che ha ritenuto presumibile, in mancanza di idonea documentazione fornita dai ricorrenti, la insussistenza di una completa lucida consapevolezza dell’approssimarsi del fine vita da parte dell’adolescente, rimasto vittima di un incidente stradale e politraumatizzato, mentre un diverso giudizio era già stato formulato dalla Corte di cassazione che, nel cassare la sentenza per violazione di legge, aveva ritenuto sussistere tale consapevolezza nell’arco dei tre giorni in cui egli era rimasto in vita, e aveva già valutato come irrisoria la pregressa valutazione svolta dai Giudici di merito. Il ragionamento effettuato dalla Corte nel valutare come congruo l’importo di Euro 2.500,00 die è pertanto viziato all’origine, perchè risiede su una valutazione di minore intensità del danno da sofferenza psichica catastrofale che era già preclusa in virtù del dictum espresso dalla Corte di cassazione in sede rescindente.
1.7. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione degli artt. 132,112 e 115 c.p.c. e dell’art. 1173 c.c. ove il giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dell’importo di Euro 4.117,83. Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello abbia ‘travisato’ l’effettiva domanda di restituzione di quanto versato a titolo di spese legali del giudizio d’appello, domanda che non era collegata alle spese di lite, ma che fa espresso riferimento al pagamento indebito, come condanna alle spese d’appello della sentenza n. 2124/2002 posta a carico delle parti, poi annullata.
1.8. Il motivo è infondato per una ragione diversa da quella esposta dalla Corte di merito, che tuttavia non comporta la necessità di dovere mutare il pronunciamento reso dalla Corte di merito.
1.9. Il punto è che sia la statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio di appello che ha condannato i soggetti qui ricorrenti al pagamento di Euro 8235,66, sia quella adottata dalla Corte d’appello nel primo giudizio di rinvio sono state annullate a seguito dell’accoglimento dei motivi di ricorso concernenti la mancata (primo giudizio di legittimità) o insufficiente (secondo giudizio di legittimità) liquidazione del danno catastrofale; così come deve intendersi annullata, a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, la compensazione disposta dalla Corte d’appello nel secondo giudizio di rinvio, dopo la sentenza di annullamento resa nuovamente dalla Corte di cassazione.
1.10. D’altra parte è principio pacifico che allorchè venga riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, è necessario procedere d’ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (cfr. Cass. n. 15506/2018; Cass. n. 9064/2018).
1.11. Ciò significa, da un lato, che la pronuncia sulla restituzione delle spese pagate in esecuzione della prima sentenza d’appello – cassata in quanto connessa a quella sul governo delle spese processuali del secondo giudizio di appello – è stata anch’essa travolta dalla cassazione della relativa pronuncia; e, dall’altro, che sulla domanda di restituzione, totale o parziale, delle somme pagate dai ricorrenti per spese processuali in esecuzione della sentenza pronunciata a seguito del primo giudizio di appello, dovrà provvedere la Corte d’appello nel giudizio di rinvio (il terzo) che andrà celebrato a seguito della presente decisione.
1.12. Poichè a norma dell’art. 384 c.p.c., u.c. ‘non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto’ perchè ‘in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione’, il motivo è da ritenersi infondato in ragione del rilievo che, nonostante l’apportata correzione della motivazione, è comunque corretta la scelta decisoria adottata dal giudice del merito.
2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 91,277,384,112 e 115 c.p.c. e in relazione agli artt. 1226 e 20156 c.c. per avere provveduto a compensare le spese del giudizio di appello, tenendo conto del rifiuto della proposta transattiva formulata dalle compagnie assicuratrici.
2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso, che imporrà alla Corte di rinvio di provvedere di nuovo sulle spese, sulla base dell’esito finale del giudizio.
3. Conclusivamente il ricorso è accolto quanto al primo motivo, e rigettato, in relazione, quanto al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo; conseguentemente la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia il procedimento alla Corte d’appello di Milano affinchè, in diversa composizione, decida anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo motivo per quanto di ragione, e, assorbito il terzo motivo, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinchè decida anche sulle spese.
A titolo esemplificativo, ecco alcune delle principali e più frequenti voci di danno da tenere presenti negli inc identi quando si deve far liquidare un risarcimento da sinistro stradale:
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danni al veicolo;
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danni da fermo tecnico del mezzo;
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danno non patrimoniale, nelle sue componenti di:
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danno fisico;
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danno biologico;
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danno morale;
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danno esistenziale;
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danno estetico;
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danno riflesso;
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danni da perdita di reddito (cd. “lucro cessante”);
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danni da “perdita di chances“.
AVVOCATO ESPERTO INCIDENTI MORTALI SERGIO ARMAROLI : In base al principio della patrimonialità della successione, agli eredi, sia testamentari che legittimi, spetta il risarcimento del danno materiale che, verificatosi sul patrimonio della vittima, produce conseguenze destinate ad essere trasmesse iure hereditatis.
AVVOCATO ESPERTO INCIDENTI MORTALI SERGIO ARMAROLI Agli stessi spetta inoltre, iure proprio, il risarcimento dei danni non patrimoniali.
AVVOCATO ESPERTO INCIDENTI MORTALI SERGIO ARMAROLI Anche in ipotesi in cui l’altro veicolo non sia provvisto di Assicurazione, sarà possibile ottenere un risarcimento danni dal “Fondo Vittime garanzie”, qualora venga accertata una responsabilità nella cassazione del sinistro da parte della vettura sprovvista di Assicurazione.
Compito dell’Avvocato è poi quello di determinare il quantum del risarcimento a cui il suo Assistito ha diritto.
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Se necessario anticipo spese funerarie
Eventuale assistenza notarile (in caso di dichiarazione di successione).
DANNI AI PEDONI ,MORTE DEL PEDONE
Come la Corte ha avuto modo più volte di affermare, infatti, in caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico o catastrofale).
L’esistenza di tale danno in capo al defunto T.S. , trasferitasi poi agli eredi, è stata riconosciuta dalla corte d’appello.
Tuttavia, essa non ha rispettato i parametri di corretta liquidazione di tale voce di danno, altresì fissati dalla giurisprudenza di questa corte allo scopo di evitare che tale pregiudizio, di breve durata temporale nella vita di una persona, ma percepito nella massima intensità ed altresì di massima gravità nei valori coinvolti, venga liquidato in misura bagatellare, in assoluto inidonea a costituirne un adeguato ristoro, rispettoso dei valori della persona umana.
Come la Corte ha anche di recente ribadito (v. Cass. n. 23183/2014), laddove la liquidazione del danno biologico terminale può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, in relazione al danno cd. catastrofale la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte.
La procedura di risarcimento per il pedone è disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che obbliga la compagnia di assicurazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dei danni da parte dell’avvocato del danneggiato corredata da tutta la documentazione, a formulare un’offerta di risarcimento, oppure a comunicare i motivi del proprio diniego.
L’offerta viene preceduta da una visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia
Successivamente il danneggiato potrà accettare l’offerta della Compagnia, oppure trattenerla a titolo di acconto e ricorrere al Giudice di Pace o in Tribunale per la liquidazione di ulteriori poste di danno, previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita,
L’uccisione d’una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l’avvenire).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
RIMINI INCIDENTE MORTALE OTTIENI RISARCIMENTO:
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire:
(a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per:
(c’) un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell’illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante; in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all’età della vittima se questa sia più giovane dell’alimentato, ed all’età di quest’ultimo nel caso contrario;
(c”) un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell’illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato; in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient’altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l’importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra – o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l’ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l’illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore.
Tuttavia è altrettanto doveroso tenere conto – se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro.
Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l’id quod plerurnque accidit a crescere col tempo: vuoi per l’affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto all’accrescimento delle esperienze; vuoi per effetto del maturare dell’anzianità del lavoratore dipendente, che comporta di norma incrementi salariali.
Ora, poichè l’operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all’ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato.
Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentito solo nel caso di morte d’un lavoratore agee e prossimo all’età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro.
Nel caso, invece, di lavoratori giovani, corrisponde ad un criterio di normalità che il loro reddito cresca con l’andare del tempo.
Porre, pertanto, a base del calcolo di capitalizzazione l’ultimo reddito goduto dalla vittima, senza alcun incremento equitativo per tenere conto degli sviluppi futuri, costituisce una violazione dell’art. 1223 c.c., in quanto conduce per quanto appena detto ad una sottostima del risarcimento.
Questi principi sono stati da tempo, ed in varie occasioni, affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. 3, Sentenza n. 8177 del 06/10/1994, secondo cui nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di probabilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni, il giudice deve tenere conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti (…) allo sviluppo della carriera ed ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell’id quod plerumque accidit si sarebbero verificati”.
Sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 1223 c.c..
Va da sè che il giudice del rinvio, quando dovrà tornare a stimare il danno in esame, non potrà non tenere conto della circostanza delle nuove nozze della danneggiata, e valutare se ed in che misura tale circostanza abbia fatto cessare la permanenza del danno da lucro cessante.
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Campogalliano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
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Castelnuovo Rangone AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Castelvetro di Modena AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
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Concordia sulla Secchia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
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Novi di Modena AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Palagano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Pavullo nel Frignano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Pievepelago AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Polinago AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Prignano sulla Secchia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Ravarino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Riolunato AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
San Cesario sul Panaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
San Felice sul Panaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
San Possidonio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
San Prospero AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Sassuolo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Savignano sul Panaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
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Ravenna AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
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Massa Lombarda AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
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Castel Bolognese AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Fusignano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Brisighella AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Cotignola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Riolo Terme AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Solarolo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Sant’Agata sul Santerno AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
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San Martino di Venezze AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Ceregnano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Lusia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Loreo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Stienta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Canaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Trecenta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Castelnovo Bariano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Arquà Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Fratta Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Costa di Rovigo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Bergantino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
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Pontecchio Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Giacciano con Baruchella AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Villanova del Ghebbo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
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Papozze AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Bosaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Frassinelle Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Bagnolo di Po AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Villamarzana AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Salara AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Guarda Veneta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Pincara AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
San Bellino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Gaiba AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Villanova Marchesana AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Canda AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Calto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
FERRARA AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
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Cento AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Comacchio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Argenta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Copparo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Bondeno AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Codigoro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Portomaggiore AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Poggio Renatico AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Fiscaglia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Cento AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Comacchio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Argenta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Copparo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Bondeno AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Codigoro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Portomaggiore AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Poggio Renatico AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||
Fiscaglia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE | |||||