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REVOCA DONAZIONE AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA

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REVOCA DONAZIONE AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA

AVVOCATO ESPERTO DONAZIONI SUCCESSIONI TESTAMENTO DIVISIONI TRA FRATELLI E NIPOTI BOLOGNA TREVIO VICENZA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI PESARO  051 6447838

Secondo gli attori, la dazione della somma di denaro sarebbe stata effettuata quale unico e specifico mezzo per l’acquisto del compendio immobiliare da parte della figlia e per l’esecuzione dei lavori di ampliamento mediante la successiva realizzazione della dependance, con la conseguenza che sarebbe configurabile nella specie una donazione indiretta di immobile.

Secondo invece la tesi sostenuta dalla convenuta, la somma di € 299.545,00 le sarebbe stata concessa a titolo di mutuo dai propri genitori negli anni 1991-1992, al fine di fornirle la provvista necessaria per l’acquisto del compendio immobiliare di via Nazionale Ovest, in Collecchio, e per la successiva edificazione della civile abitazione, dependance, posta in adiacenza al fabbricato principale. A conforto dei propri assunti la convenuta ha dedotto di aver già provveduto a restituire ai propri genitori la somma mutuata, mediante il bonifico bancario della somma di € 500.000,00, effettuato in data 16.12.2003.

L’istruttoria svolta ha confermato la fondatezza degli assunti attorei, risultando l’ipotesi di specie caratterizzata dalla dazione del denaro a favore della convenuta con il precipuo scopo dell’acquisto del compendio immobiliare e del suo successivo ampliamento, sì da configurare una donazione indiretta dell’immobile, piuttosto che l’ipotesi della concessione di un prestito.

Inducono a tali conclusioni – come pure già evidenziato nella fase cautelare – non solo il notevole divario sussistente tra la somma asseritamente mutuata. pari a circa € 300.000 (v. sul punto le deduzioni difensive della convenuta articolate nella comparsa di costituzione depositata nell’ambito del procedimento cautelare) e la somma poi trasferita a mezzo bonifico bancario (pari a € 500.000,00), ma anche la genericità delle allegazioni fornite sul punto della convenuta, la quale, pur sostenendo la tesi del mutuo feneratizio, non ha neppure indicato quale fosse il tasso di interessi concordato e quali fossero le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla restituzione del presunto prestito. Non solo, ma la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori trova adeguato riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dall’ex coniuge della stessa convenuta, Ferreira Luciano, nell’ambito della causa civile iscritta al n. 5097/2015 RCT, incardinata da Da Silva Beatriz, al fine di ottenere il rilascio, da parte dei propri genitori, della dependance, essendo venuto a scadere il termine concordato dalle parti nel contratto di comodato. Il predetto teste ha riferito che: “L’intero complesso immobiliare di Via Nazionale Ovest 21 a Collecchio era stato acquistato inclusa la dependance che fu successivamente costruita, con la seguente provvista di denaro: per circa il 50% dai coniugi Francisco Da Silva e Beatriz Miranda Mello e l’altra metà da me e dalla mia ex moglie … Ricordo che nel 2003 fu Paula Antonia Da Silva a trasferire mediante bonifico ai genitori odierni convenuti da un conto corrente cointestato a me e alla mia ex moglie un’ingente somma di cui non ricordo esattamente la cifra … Tale versamento nulla aveva a che fare con la controversia odierna“, lasciando così intendere che il trasferimento dell’ingente somma di denaro a favore dei genitori della moglie non fosse in alcun modo correlato con la vicenda relativa al bene concesso in comodato agli stessi suoceri.

avvocato esperto successioni
a info erede oggi avvocato esperto successioni

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1663 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2016

vertente tra

MIRANDA MELLO BEATRIZ, in proprio nonché quale erede del defunto coniuge Da Silva Francisco, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall’avv. Luigi Tanzi, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Parma, Via Palermo 2 (attrice)

e

DA SILVA PAULA ANTONIA, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall’avv. Silvia Dodi, presso il cui studio e elettivamente domiciliata in Parma, P.le A. Boito 5 (convenuta)

Oggetto: Revoca donazione indiretta

CONCLUSIONI

All’udienza del 24 marzo 2021, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Da Silva Francisco e Miranda Mello Beatriz convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la loro unica figlia Da Silva Paula Antonia, esponendo che:

– essi avevano contratto matrimonio in data 01.02.1959 e che dall’unione coniugale era nata, in data 10.03.1961, la figlia Da Silva Paula Antonia;

– con rogito a ministero notaio dott. Alberto Fornari del 07.08.1978 (rep. n. 22108), essi avevano acquistato, in comunione pro indiviso, una casa di civile abitazione, con annessa area cortilizia, sita in Collecchio (PR), Viale Libertà 61, al prezzo di lire 42.000.000;

– in data 07.09.1985 la figlia Paula Antonia aveva contratto matrimonio con Ferreira Luciano, mantenendo la propria residenza, unitamente al marito, presso i genitori in Collecchio, Viale Libertà 61;

– successivamente, i coniugi Da Silva-Miranda Mello e Da Silva-Ferreira avevano deciso di trasferire la propria residenza in un’abitazione più spaziosa munita di ampio giardino;

– a tal fine, essi attori si erano resi disponibili ad alienare l’abitazione di residenza sita in Collecenio, Viale Libertà 61, per concorrere all’acquisto o alla realizzazione della nuova residenza;

– con rogito a ministero notaio dott. Alberto Fornari del 02.08.1991 (rep. n. 55864), Da Silva Paula Antonia aveva acquistato un fabbricato unifamiliare con annessi terreni circostanti, sito in Collecchio, Via Nazionale Ovest, al prezzo di lire 220.000.000, di cui lire 200.000.000 per il fabbricato e lire 20.000.000 per i terreni;

– pressoché contemporaneamente alla cessione del predetto fabbricato, in data 13.8.1991 i venditori avevano trasferito a Da Silva Paula Antonia la concessione edilizia n.51/91, grazie alla quale il fabbricato unifamiliare di Via Nazionale Ovest poteva essere ampliato, ricavandone così una seconda unità abitativa da destinare a residenza di essi attori;

– per tale ragione, essi avevano venduto l’immobile di Viale Libertà 61 con rogito a ministero notaio dott. Alberto Fornari del 27.07.1992 (rep. n. 61145) al prezzo di lire 444.000.000;

– con il ricavato della vendita essi avevano finanziato l’ampliamento del fabbricato unifamiliare sito in Via Nazionale Ovest, grazie alla concessione edilizia n. 51191, già trasferita alla figlia in data 13.08.1991;

– l’ampliamento in questione era stato realizzato attraverso la costruzione, in adiacenza al fabbricato preesistente, di un’unità abitativa autonoma al piano terreno seminterrato, con annessi locali ad uso taverna e autorimessa, dove essi attori si erano trasferiti nel mese di novembre del 1992 e dove tuttora vivevano;

– dopo l’acquisto effettuato nel 1991, il villino di Via Nazionale Ovest 21 era stato sempre abitato dai coniugi Da Silva-Ferreira, fino alla separazione dei medesimi, avvenuta nell’autunno 2004, allorquando il Ferreira si era trasferito altrove, mentre l’adiacente civile abitazione era sempre stata abitata, dal tempo della sua costruzione (1992), dai coniugi Da Silva-Miranda Mello, odierni attori, che da allora vi risiedevano;

– nell’autunno del 2014, la convenuta aveva cominciato a manifestare ai genitori la propria intenzione di alienare l’intera proprietà di Via Nazionale Ovest 21 in Collecchio, senza nulla riconoscere ai medesimi;

– essi, nella convinzione che la figlia non avrebbe comunque osato mettere in pratica il proprio “inqualificabile” intendimento, che, qualora realizzato, li avrebbe privati della loro unica abitazione, interamente costruita con i proventi derivati dalla vendita dell’immobile sito in Collecchio, Viale Libertà 61, nel dicembre 2014, come da loro consolidata abitudine, erano andati a villeggiare nella città di Sanremo (IM), per ivi trascorrere i mesi invernali;

– nel marzo del 2015, essi avevano appreso, attraverso internet, che la villa di Via Nazionale Ovest 21, con relativa dependance, era stata posta in vendita al prezzo di € 2.000.000,00 (due milioni) su vari siti specializzati;

– rientrati a Collecchio in data 2.03.2015. avevano constatato che la figlia non si era limitata a mettere in vendita l’immobile, ma aveva addirittura provveduto alla sostituzione delle serrature in modo da inibire loro l’accesso;

– essi avevano, quindi, proposto ricorso ex art. 703 c.p.c. iscritto al n. 3793/15 R.G. e avevano ottenuto, in accoglimento dell’istanza di interdetto, la reintegra nel possesso;

– rientrati in casa, avevano constatato che la figlia, nelle more del procedimento possessorio, aveva deliberatamente chiuso, tramite disdetta e conseguente piombatura dei contatori, le forniture di luce, acqua e gas, tutte intestate al padre Da Silva Francisco, relative alla dependance, rendendola di fatto inabitabile;

– la riattivazione delle forniture di luce, acqua e gas, necessaria per rendere nuovamente abitabile l’abitazione di essi attori, aveva richiesto parecchio tempo, tanto che essi erano riusciti a rientrarvi stabilmente solo nel novembre 2015;

– dopo il rientro in casa, essi avevano constato altresì che la figlia, durante la loro assenza, si era appropriata di una serie di beni mobili di loro proprietà e aveva inoltre loro impedito l’accesso a una stanza posta al piano seminterrato della loro abitazione, dove erano depositati vari beni di proprietà dei medesimi;

– esasperati da tale comportamento della figlia, si erano visti costretti a sporgere formula querela nei confronti della stessa per i reati di cui agli artt. 614, 624 e 634 c.p.

Tanto premesso in fatto, gli attori assumevano che la elargizione della somma di L. 580.000.000 da essi effettuata a favore della figlia, per consentire a quest’ultima di acquistare e ampliare il fabbricato con annessi terreni circostanti, sito in Collecchio, Via Nazionale Ovest, era giuridicamente qualificabile come un atto di donazione indiretta, mediante il quale essi avevano raggiunto lo scopo di arricchire la figlia, senza utilizzare lo schema della donazione tipica.

Concludevano chiedendo, che fosse innanzitutto accertato e dichiarato che la civile abitazione (dependance) con relative pertinenze, facente parte del più ampio compendio immobiliare sito in Collecchio (PR), Strada Nazionale Ovest 21, era stata interamente realizzata ex novo con denaro da essi fornito alla figlia e che, pertanto, la suddetta civile abitazione (dependance) con relative pertinenze era stata oggetto di liberalità e/o donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c. a beneficio della figlia Da Silva Paula Antonia. Domandavano, inoltre, che fosse accertato che la convenuta si era resa ingrata nei confronti di essi donanti e che, per l’effetto, fosse revocato ai sensi dell’art. 80 c.c. la donazione indiretta da essi effettuata, ordinando la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari di Panna e le conseguenti variazioni nelle intestazioni e iscrizioni catastali.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Da Silva Paula Antonia, instando per il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, di cui ne contestava il fondamento in fatto e in diritto. Domandava inoltre la condanna ex art. 96 c.p.c. degli odierni attori.

In particolare, l’odierna convenuta assumeva che il finanziamento erogato in suo favore da parte dei genitori per l’acquisto e l’ampliamento del compendio immobiliare oggetto di giudizio, “avvenne in ambito contrattuale oneroso ex art. 1813 c.c. e non in ambito di liberalità ex art 769 c.c., finanziamento restituito con interessi e con un corrispettivo negoziale oneroso incompatibile con la natura giuridica di liberalità” e che “in corrispettivo del finanziamento erogato, gli attori pretesero ed ottennero la concessione in godimento senza pigione di una parte della villa da essi effettivamente occupata e goduta ancora oggi“. Da Silva Paula Antonia ammetteva, dunque, di avere ricevuto dai genitori una somma di denaro finalizzata all’acquisto del fabbricato unifamiliare sito in Collecchio, Strada Nazionale Ovest 21, e alla successiva realizzazione della dependance tuttora occupata dagli attori, anche se asseriva che detta somma non le sarebbe stata corrisposta a titolo di liberalità bensì a titolo di mutuo oneroso. Sosteneva, inoltre, che il dedotto finanziamento era stato già oggetto di restituzione, avendo ella già provveduto a restituire ai genitori, con tanto di interessi, l’importo di € 500.000,00, mediante bonifico in data 16.12.2003.

Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 5.10.16, il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c.

Nelle more del giudizio, con ricorso depositato in data 13.11.2018 Da Silva Francisco e Miranda Mello Beatriz chiedevano che fosse disposto il sequestro giudiziario della civile abitazione (dependance) dagli stessi occupata, con relative pertinenze, beni siti in Collecchio (PR), Strada Nazionale Ovest 21, allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di Collecchio al foglio 31, mappale 791, sub 5, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita € 666,23 e al foglio 31, mappale 791, sub 7, categoria C/6, classe 7, mq 29, rendita € 118,32, enti comuni inclusi.

Con ordinanza del 14.01.19, in accoglimento dell’istanza cautelare, il Tribunale autorizzava i ricorrenti Da Silva Francisco e Miranda Mello Beatriz a sottoporre a sequestro giudiziario la predetta dependance con relative pertinenze e nominava gli stessi ricorrenti custodi dei beni sequestrati, rimettendo la liquidazione delle spese del procedimento alla decisione finale.

A seguito del decesso dell’attore Da Silva Francisco, avvenuto in data 8.04.2019, l’attrice Miranda Mello Beatriz, con atto di costituzione volontaria depositato il 2.12.19, si costituiva nel presente giudizio anche in veste di erede legittima del marito.

La causa, istruita documentalmente nonché mediante l’assunzione delle prove orali, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 24.03.2021, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

* * *

Tanto premesso in fatto, costituisce circostanza pacifica e non contestata l’avvenuta dazione da parte degli odierni attori, a favore della figlia, della consistente somma di lire 580.000.000 (che convertita in euro ammonta a 299.545,00). Né è contestato il fatto che tale somma sia stata impiegata dalla convenuta in parte per acquistare il compendio immobiliare sito in Collecchio (PR), Strada Nazionale Ovest 21 e in parte per realizzare i lavori di ampliamento dello stesso, mediante la costruzione di una dependance, utilizzata sin dal 1992 dai coniugi Da Silva – Miranda Mello.

Il contrasto tra le parti riguarda piuttosto la ragione che ha sorretto la predetta dazione di denaro e, quindi, la qualificazione giuridica di tale elargizione.

Secondo gli attori, la dazione della somma di denaro sarebbe stata effettuata quale unico e specifico mezzo per l’acquisto del compendio immobiliare da parte della figlia e per l’esecuzione dei lavori di ampliamento mediante la successiva realizzazione della dependance, con la conseguenza che sarebbe configurabile nella specie una donazione indiretta di immobile.

Secondo invece la tesi sostenuta dalla convenuta, la somma di € 299.545,00 le sarebbe stata concessa a titolo di mutuo dai propri genitori negli anni 1991-1992, al fine di fornirle la provvista necessaria per l’acquisto del compendio immobiliare di via Nazionale Ovest, in Collecchio, e per la successiva edificazione della civile abitazione, dependance, posta in adiacenza al fabbricato principale. A conforto dei propri assunti la convenuta ha dedotto di aver già provveduto a restituire ai propri genitori la somma mutuata, mediante il bonifico bancario della somma di € 500.000,00, effettuato in data 16.12.2003.

L’istruttoria svolta ha confermato la fondatezza degli assunti attorei, risultando l’ipotesi di specie caratterizzata dalla dazione del denaro a favore della convenuta con il precipuo scopo dell’acquisto del compendio immobiliare e del suo successivo ampliamento, sì da configurare una donazione indiretta dell’immobile, piuttosto che l’ipotesi della concessione di un prestito.

Inducono a tali conclusioni – come pure già evidenziato nella fase cautelare – non solo il notevole divario sussistente tra la somma asseritamente mutuata. pari a circa € 300.000 (v. sul punto le deduzioni difensive della convenuta articolate nella comparsa di costituzione depositata nell’ambito del procedimento cautelare) e la somma poi trasferita a mezzo bonifico bancario (pari a € 500.000,00), ma anche la genericità delle allegazioni fornite sul punto della convenuta, la quale, pur sostenendo la tesi del mutuo feneratizio, non ha neppure indicato quale fosse il tasso di interessi concordato e quali fossero le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla restituzione del presunto prestito. Non solo, ma la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori trova adeguato riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dall’ex coniuge della stessa convenuta, Ferreira Luciano, nell’ambito della causa civile iscritta al n. 5097/2015 RCT, incardinata da Da Silva Beatriz, al fine di ottenere il rilascio, da parte dei propri genitori, della dependance, essendo venuto a scadere il termine concordato dalle parti nel contratto di comodato. Il predetto teste ha riferito che: “L’intero complesso immobiliare di Via Nazionale Ovest 21 a Collecchio era stato acquistato inclusa la dependance che fu successivamente costruita, con la seguente provvista di denaro: per circa il 50% dai coniugi Francisco Da Silva e Beatriz Miranda Mello e l’altra metà da me e dalla mia ex moglie … Ricordo che nel 2003 fu Paula Antonia Da Silva a trasferire mediante bonifico ai genitori odierni convenuti da un conto corrente cointestato a me e alla mia ex moglie un’ingente somma di cui non ricordo esattamente la cifra … Tale versamento nulla aveva a che fare con la controversia odierna“, lasciando così intendere che il trasferimento dell’ingente somma di denaro a favore dei genitori della moglie non fosse in alcun modo correlato con la vicenda relativa al bene concesso in comodato agli stessi suoceri.

Ebbene, anche nel presente giudizio, il Ferreira, escusso come teste, ha confermato quanto sopra riportato, affermando che “la dependance e le relative pertinenze sono state costruite anche a spese degli attori, circa la metà della provvista che servì per l’acquisto dell’intero complesso immobiliare e terriero fu fornita dagli attori: indicativamente gli stessi versarono cinquecento milioni di lire all’epoca, cioè quella era la cifra che gli attori destinarono all’acquisto dell’intero complesso e non solo della pertinenza … i cinquecento milioni di lire erano ben più di quanto speso per realizzare la dependance; il versamento in questione risale al 1991 o al 1992, non ricordo con precisione. Questo contributo dei coniugi Da Silva e Miranda Mello derivava dalla vendita di un loro immobile e il denaro fu consegnato a Paula Antonia Da Silva con assegni. Fu acquistato il complesso immobiliare e successivamente costruita una dependance e quindi il totale della cifra data dai genitori di Paula Antonia contribuì anche alla costruzione della dependance che venne realizzata ex novo“.

Il medesimo teste ha inoltre indicato il costo approssimativo dei lavori relativi alla costruzione della dependance, quantificandoli in circa L. 200.000.000, lavori realizzati utilizzando parte della cospicua somma, L. 500.000.000, elargita dagli attori alla figlia (“i cinquecento milioni di lire erano ben più di quanto spese per realizzare la dependance; non ricordo a memoria il costo della realizzazione della dependance, ma mi sembra sia costata circa duecento milioni di lire. Sono a conoscenza dei costi di realizzazione della dependance perché ho seguito tutti i lavori, negoziavo e concordavo i prezzi con le varie imprese che hanno eseguito i lavori e poi i pagamenti venivano effettuati dalla mia ex moglie“).

Il teste Ferreira ha altresì chiarito la reale finalità del bonifico di € 500.000,00 del 16.12.2003 effettuato dalla convenuta in favore dei genitori, smentendo che il fine fosse quello di restituire la presunta somma mutuata e affermando che la vera finalità era quella “di sottrarre la somma al possibile sequestro nell’ambito del procedimento relativo al crac Parmalat“. Il conto corrente, cointestato a lui e alla moglie, da cui era stato disposto il predetto bonifico, venne poi effettivamente sottoposto a sequestro penale.

Dalla testimonianza resa da Zilioli Simone, direttore della filiale di Collecchio del Crédit Agricole, è emerso che anche il conto corrente degli odierni attori, su cui è confluita la somma oggetto del predetto bonifico, venne poi sottoposto a sequestro penale nel 2004, nell’ambito del procedimento penale relativo al crac Parmalat.

Ciò posto, occorre rammentare che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto (che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare), si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto (ex pluribus Cass. n. 13619 del 30/05/2017; Cass. n. 20638 del 25/10/2005). In tale ipotesi, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Alla base di questa soluzione vi è la sottolineatura che, nel caso del denaro corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell’importo all’alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare, c’è un collegamento tra l’elargizione del danaro e l’acquisto del bene da parte del beneficiario.

Con specifico riferimento al caso di specie, non costituisce ostacolo alla configurabilità della donazione indiretta della c.d. dependance il fatto che quest’ultima non fosse ancora esistente al momento della dazione da parte degli attori della somma di denaro a favore della figlia, essendo stata edificata in un secondo momento sul terreno di proprietà della convenuta. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che in tema di donazione indiretta, riguardo all’edificazione con denaro del genitore su terreno intestato al figlio, il bene donato si identifica nell’edificio, anziché nel denaro, senza che ostino i principi dell’acquisto per accessione, qualora, considerati gli aspetti sostanziali della vicenda e lo scopo ultimo del disponente, l’impiego del denaro a fini edificatori risulti compreso nel programma negoziale del genitore donante (v. Cass. n. 11035 del 2014).

Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla validità, sotto il profilo della forma, dell’atto donativo posto in essere dagli attori, posto che per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013).

Ritiene il Tribunale che, nella specie, sia sussistente anche il requisito dell’ingiuria grave previsto dall’art. 801 cod. civ. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine.

Ed invero, in base all’ormai consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l’ingiuria grave deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di gratitudine (cfr., in tal senso, Cass. 24 giugno 2008, n. 17188). L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale, è, tuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento del donatario, disvelante un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il donante tale da ripugnare alla coscienza comune (cfr., in tal senso, Cass. 5 aprile 2005, n. 7033; Cass. 5 novembre 2001, n. 13632).

Nel caso in esame, il comportamento tenuto dalla convenuta nei confronti dei genitori rappresenta sicuramente un contegno oltraggioso, in considerazione dell’età avanzata degli stessi genitori della Da Silva (all’epoca entrambi ultrasettantacinquenni), delle precarie condizioni di salute in cui versava il padre della resistente (v. relazione medico-legale redatta dal dott. Beldrighi, in cui si legge: “Non è in grado di mangiare da solo; deve essere lavato, accompagnato in bagno, vestito, assistito nella deambulazione e nei passaggi posturali; è solo parzialmente continente (indossa un pannolone“) e del fatto che entrambi gli attori, confidando ciecamente nell’operato della loro unica figlia, si erano spogliati di tutti i loro beni, riversando ogni risorsa economica nel compendio immobiliare intestato alla figlia.

In tale situazione, il comune senso del rispetto fa percepire come intollerabile il contegno tenuto dalla convenuta, donataria dell’immobile, la quale, durante l’assenza dei genitori, che si erano recati a Sanremo per ivi trascorrere i mesi invernali, ha provveduto alla sostituzione della serratura del cancello in modo da inibire loro l’accesso all’immobile; ha deliberatamente chiuso, tramite disdetta e conseguente piombatura dei contatori, le forniture di luce, acqua e gas, tutte intestate al padre Da Silva Francisco, relative all’abitazione dei genitori, rendendola di fatto inabitabile e ha, infine, instaurato un giudizio al fine di ottenere il rilascio dell’immobile da parte degli anziani genitori, quali comodatari del bene.

In particolare, in data 23.03.2015, gli attori, rientrati a Collecchio dal loro soggiorno invernale in quel di Sanremo, si sono avveduti che la figlia li aveva deliberatamente chiusi fuori casa. Solo in esito al procedimento possessorio n. 3793/15 R.G., intentato avanti il Tribunale di Parma, gli attori, in data 01.10.2015 (a distanza di oltre sei mesi dal sofferto spoglio), sono, riusciti a riottenere le chiavi di casa (docc. 14-15-16 fascicolo di parte attrice), salvo constatare che, nelle more, la figlia aveva disposto la chiusura di tutte le utenze domestiche (luce, acqua e gas) intestate al padre, senza preoccuparsi di riattivarle in vista del rientro dei genitori (doc. 17). Quanto alla chiusura delle utenze della dependance, tutte intestate al padre, la circostanza è stata confermata dal teste Da Silva Marco in risposta al capitolo 9) della memoria istruttoria di parte attrice (udienza del 19.12.2019), il quale ha dichiarato “è vero, mi avevano chiamato e avevo portato taniche d’acqua e candele; non ho visto i contatori ma la luce non c’era di sicuro né il gas e nemmeno l’acqua; non potevano scaldare l’acqua. Mio fratello e la moglie non avevano dato disdetta“.

A distanza di pochi giorni dalla riconsegna delle chiavi ai genitori, avvenuta – come innanzi detto – all’esito del procedimento possessorio (doc. 16), con ricorso ex art. 447 bis c.p.c, depositato il 13.10.2015 e iscritto al n. 5097/2015 R.G. del Tribunale di Parma, la convenuta ha agito nei confronti degli stessi genitori, quali comodatari, per ottenere il rilascio della dependance e per sentirli condannare “al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente a seguito dell’occupazione dell’immobile” (doc. 20).

A seguito della sentenza n 337/2018 del 17.04.2018 (cfr. doc. 26 allegato al ricorso cautelare) emessa in esito al predetto giudizio n. 5097/2015 R.G., mediante la quale il Tribunale di Parma ha condannato gli odierni attori all’immediato rilascio della dependance, Paula Antonia Da Silva ha dato immediato corso all’esecuzione forzata (cfr. docc. 29 e 30 fascicolo attori fase cautelare), giungendo ad ottenere l’accesso dell’Ufficiale Giudiziario, finalizzato allo sloggio dei genitori, per il giorno 02.08.2018 (cfr. docc. 30 e 31 proced. cautelare), nonostante il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Parma, con provvedimento del 14.06.2018 (cfr. doc. 32 fasc. cautelare), avesse disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (per tale ragione l’Ufficiale Giudiziario dott. Pella ha desistito dall’esecuzione dello sloggio come da verbale del 02.08.2018) (cfr. doc 31 fasc. cautelare).

La convenuta ha poi notificato ai genitori, in data 02.01.2019, il precetto di rilascio in rinnovazione (prodotto all’udienza cautelare del 09.01.2019), vanificato solo grazie all’accoglimento del ricorso per sequestro giudiziario della dependance (cfr. sub procedimento n. 1663 – 1/2016 R.O.).

Nel frattempo, le condizioni di salute dell’attore Da Silva Francisco, padre della convenuta, si aggravavano sempre di più ed esitavano nel decesso dello stesso, avvenuto in data 08.04.2019.

Appare evidente come il comportamento tenuto dall’odierna convenuta sia stato irrispettoso della dignità dei donanti e contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo il comune sentire, dovrebbe invece improntarne l’atteggiamento. E ciò a prescindere da qualsiasi valutazione circa la legittimità dell’azione giudiziaria intrapresa dalla convenuta, in qualità di comodante, nei confronti dei genitori. Come ben chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, l’iniziativa giudiziaria intrapresa da Da Silva Fabrizio per ottenere il rilascio dell’immobile occupato dai genitori deve essere valutata non sotto il profilo della legittimità dell’azione, irrilevante ai presenti fini, ma più correttamente nell’ambito del legame affettivo che univa i genitori alla figlia, tale da indurre i genitori stessi ad effettuare una sostanziosa donazione a favore della figlia, che, invece di mostrarsi grata, ha manifestato una mancanza di rispetto nei confronti dei donanti (vd. Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 13/08/2018 n. 20722).

Conseguentemente, accertata l’ingratitudine della donataria, va disposta la revoca della donazione avente ad oggetto la civile abitazione (dependance) con relative pertinenze, beni siti in Collecchio (PR), Strada Nazionale Ovest 21, allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di Collecchio al foglio 31, mappale 791 sub 5, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita € 666,23 e al foglio 31, mappale 791, sub 7, categoria C/6, classe 7, mq 29, rendita € 118,32, enti comuni inclusi.

La trascrizione della presente sentenza costituisce un adempimento previsto dalla legge senza necessità di alcun specifico ordine del giudice.

Quanto alla sorte del sequestro giudiziario disposto in corso di causa, va rammentato che ai sensi dell’art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato concesso, sia, stante l’identità di ratio, nell’ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità ontologica il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo o ricognitivo di esplicare la sua pratica efficacia (v. Cass. n. 14675/2008)

Le spese di lite del presente giudizio e quelle del procedimento cautelare instaurato in corso di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014.

Non resta che esaminare le reciproche domande avanzate dalle parti di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Manifestamente infondata è la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta nei confronti degli attori, essendo la convenuta totalmente soccombente.

Si ritiene, invece, che sussistano gli estremi per l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli attori e quindi per la pronunzia ex art. 96 c.p.c., comma 3, nei confronti della convenuta.

Sul punto, va rammentato che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. 27623/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160). La funzione prevalente della condanna ai sensi del comma 3 ha carattere punitivo e sanzionatorio, calibrabile su una frazione o su un multiplo delle spese di lite (Cass. Civ., sez. III, ord. 4 luglio 2019, n. 17902).

Nella specie, la manifesta pretestuosità della condotta processuale di parte convenuta e la assoluta infondatezza della tesi difensiva dalla stessa sostenuta appaiono giustificare la condanna di Da Silva Paula Antonia alle spese legali di procedura, come pure la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Pertanto, Da Silva Paula Antonia deve essere condannata, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento in favore di parte attrice, del risarcimento del danno per lite temeraria, che viene equitativamente liquidato in misura corrispondente alla metà delle spese di soccombenza, determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accetta e dichiara che la civile abitazione, c.d. dependance, e relative pertinenze, beni siti in Collecchio (PR), Strada Nazionale Ovest 21, allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di Collecchio al foglio 31, mappale 791, sub 5, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita € 666,23 e al foglio 31, mappale 791, sub 7, categoria C/6, classe 7, mq 29, rendita € 118,32, sono stati interamente realizzati ex novo con denaro proveniente dai coniugi Da Silva Francisco e Miranda Mello Beatriz e che, per l’effetto, la suddetta civile abitazione con relative pertinenze è stata oggetto di donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c. da parte di Da Silva Francisco e Miranda Mello Beatriz a beneficio della figlia Da Silva Paula Antonia;

2) accerta e dichiara l’ingratitudine della donataria con riferimento alla donazione indiretta effettuata dai coniugi Da Silva Francisco e Miranda Mello Beatriz a favore della figlia Da Silva Paula Antonia, avente ad oggetto gli immobili sopra specificati;

3) accoglie le richieste attoree e per l’effetto dispone la revocazione per ingratitudine della donazione avente a oggetto la civile abitazione (dependance), con relative pertinenze, beni tutti siti in Collecchio (PR), Strada Nazionale Ovest 21, allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di Collecchio al foglio 31, mappate 791, sub 5, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita € 666,23 e al foglio 31 mappate 791, sub 7, categoria C/6, classe 7, mq 29, rendita € 118,32;

4) condanna Da Silva Paula Antonia alla rifusione in favore di Miranda Mello Beatriz, in proprio nonché quale erede del defunto coniuge Da Silva Francisco, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, quanto al procedimento cautelare, in € 417,74 per anticipazioni ed in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente giudizio, in € 1.430,27 per anticipazioni e in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

5) condanna Da Silva Paula Antonia al pagamento in favore di parte attrice ex art. 96 c.p.c., comma 3, dell’ulteriore somma complessiva di € 8.000,00.

Così deciso in Parma, il 20 settembre 2021.

IL GIUDICE UNICO

dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena

Depositato in Tribunale il 30 settembre 2021.

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