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QUOTA EREDITARIA BOLOGNA VICENZA ROVIGO PADOVA

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QUOTA EREDITARIA BOLOGNA VICENZA ROVIGO PADOVA

CHIAMAMI RISOLVIAMO RISOLVO DA 25 ANNI CONTROVERSIE EREDITARIE CHIAMA SUBITO 051 6447838

Qualora uno solo dei coeredi venda un bene a sé stante, facente parte di una comunione ereditaria, la vendita ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all’assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione. In tal caso non può essere esercitato dai coeredi il diritto di prelazione ereditaria, previsto dall’art. 732 c.c., essendo contemplato dalla legge quando l’alienazione effettuata da uno o più coeredi riguardi una o più quote ereditarie e non un bene determinato, in quanto in questa ipotesi non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l’istituto del retratto successorio tende ad impedire.

I tema di successione necessaria, il legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa dall’atto simulato si pone come terzo – a differenza dei successori mortis causa a titolo universale che subentrano nella condizione giuridica del defunto – rispetto al tale atto compiuto dal de cuius nel proprio patrimonio, giacchè, per la realizzazione del suo diritto a conseguire la porzione di eredita attribuitagli ex lege, egli si oppone alla volontà negoziale manifestata dal suo dante causa, come un qualsiasi altro terzo. Inoltre, quando con gli atti simulati concorrano anche donazioni, dirette o indirette che rendano il relictum insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo in vita il de cuius compiuto atti di liberalità che eccedono la disponibile, si determina il concorso tra successione legittima e necessaria, in quanto la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario è già investito ex lege. Ne deriva che la richiesta dell’erede di accertamento della simulazione non significa che la parte abbia fatto valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, divenendo decisivo l’esame complessivo della domanda. Nel caso in cui con gli atti dispositivi si sia esaurito integralmente il patrimonio del de cuius non opera il principio secondo cui il legittimario ha l’onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non avendo altra possibilità se non quella di agire in riduzione contro i donatari, implicando la deduzione della manifesta insufficienza del relictum la denuncia della lesione. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto prescritta la domanda di simulazione per decorso del termine decennale dalla data di stipulazione, ritenendo che l’attrice, figlia riconosciuta del defunto, non aveva agito per la tutela della propria quota di riserva a lei spettante quale legittimaria, ma per far valere i propri diritti di erede ex lege sull’intero patrimonio del defunto ai fini della divisione).

Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 22/10/2014, n. 22426 (rv. 632743)

TRIBUTI (IN GENERALE) – Potestà tributaria di imposizione – Soggetti passivi – Solidarietà tributaria – Responsabilità per i debiti ereditari tributari – Responsabilità “pro quota” – Regime generale – Solidarietà – Necessità di una specifica previsione – Fattispecie in tema di imposta di registro

In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l’imposta di registro, caduta in successione, escludendo l’applicabilità a tale fattispecie dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600D.P.R. 29/09/1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del “de cuius” per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell’art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. Dist. Latina, 22/10/2007)

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/01/2014, n. 407 (rv. 628895)

DIVISIONE – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Assegnazione o attribuzione delle porzioni – Divisione di comunione ereditaria con parità di quote – Richiesta di alcuni condividenti di assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote – Assegnazione con sorteggio – Esclusione – Attribuzione da parte del giudice – Necessità – Fondamento

Nella divisione di comunione ereditaria con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l’assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell’art. 729 cod. civ., un’ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all’assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l’attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l’alterazione dell’originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. (Rigetta, App. Firenze, 25/01/2007)

Tribunale Verona, Sez. III, 15/11/2016, n. 243

In linea di principio l’assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione. L’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato. Conseguentemente, l’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa

Ai fini della determinazione dell’imposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l’accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 346 del 1990, ma rileva in sede di riscossione dell’imposta, essendo la responsabilità dell’erede (o del coerede) beneficiato, ai sensi dall’art. 36, comma 2, del citato D.Lgs. n. 346, contenuta “nel limite del valore della propria quota ereditaria”. Ne deriva che solo nel momento della riscossione dell’imposta le risultanze dello stato di graduazione civilistico, divenuto definitivo, possono assumere rilevanza per determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti al predetto erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l’imposta di successione, determinata secondo le regole fiscali ordinarie. Si rileva, inoltre, che il regime di deducibilità dei debiti della massa ereditaria va ricostruito nel senso che tali debiti sono deducibili, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 346 e subordinatamente alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dall’art. 23 del medesimo D.Lgs.

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere – Collazione e azione di riduzione – Differenze – Concorso tra i due istituti – Condizioni – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Oggetto – Porzioni degli eredi legittimi – In genere

Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 16/03/2018)

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 13/08/2020, n. 17122 (rv. 658953-01)

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Coeredita’ (comunione ereditaria) – In genere – Debiti del “de cuius” – Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell’intero – Condizione di obbligato “pro quota” – Relativa eccezione – Corrispondente onere della prova – Contenuto – Fattispecie

Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l’intero, che eccepisca l’esistenza di altri coeredi, nonché la divisione “pro quota” del debito ereditario, ha l’onere di provarne l’esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l’intero, non avendo quest’ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all’eredità degli stessi). (Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 21/07/2015)

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 05/05/2021, n. 11787 (rv. 661488-01)

FAMIGLIA – Matrimonio – Scioglimento – Divorzio – Obblighi – Verso l’altro coniuge – Assegno – In genere – Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge – Revoca o revisione – Presupposti – Modifica della situazione patrimoniale/reddituale – Verifica in concreto – Immobile assegnato in sede di divisione della comunione legale – Rinuncia gratuita a quota ereditaria – Possibile rilevanza

L’assegnazione in proprietà esclusiva di un immobile, conseguita dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile in sede di scioglimento della comunione legale dei beni, o la sua rinuncia gratuita a diritti ereditari, sono accadimenti potenzialmente idonei, con riferimento alla fattispecie concreta, a modificare i termini della situazione di fatto e quindi ad alterare l’equilibrio economico esistente tra gli ex coniugi come accertato al momento della pronuncia di divorzio, e pertanto a giustificare l’introduzione del giudizio di revisione dell’assegno. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 23/10/2018)