PISA INCIDENTE GRAVE RISARCIMENTO
risarcibilità del danno non patrimoniale
Danno non patrimoniale – Lesione interessi persona – Irrilevanza economica – Categoria unitaria – Danno morale – Natura non patrimoniale
Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|5 gennaio 2021| n. 15
Danno non patrimoniale – Lesione interessi persona – Irrilevanza economica – Categoria unitaria – Danno morale – Natura non patrimoniale
Acclarata nei termini indicati la esclusiva responsabilità del conducente dell’auto sotto il profilo dell’an debeatur, procedendo alla valutazione del quantum debeatur, quanto al danno non patrimoniale subito dall’istante, deve rilevarsi che, all’esito della progressiva evoluzione della disciplina postcodicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, la Corte di Cassazione ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell’ambito di un “sistema bipolare”, costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Con particolare riferimento a quest’ultimo, nell’avvertita insufficienza dell’interpretazione che ne segnava la coincidenza – limitandone corrispondentemente la risarcibilità – con l’unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d’animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), la Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all’esterno del danno morale, espressamente qualificato come “soggettivo”; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l’ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, la Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la persona (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828), facendo al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte Costituzionale che hanno segnato l’evoluzione interpretativa in argomento. In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il solo danno morale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono quindi giunte ad affermare che il profilo specifico in linea descrittiva di danno esistenziale ( sempre inquadrabile nel danno non patrimoniale) consiste in “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare non reddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che tale profilo di “danno esistenziale” non consiste in meri “dolori e sofferenze”, ma deve aver determinato “concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita”. Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato ( danno non patrimoniale ) che, pur dovendo – diversamente dal danno morale soggettivo (v. Cass., 10/08/2004, n. 15418) – obiettivarsi, a differenza del danno biologico, rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medicolegale (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Esso si sostanzia invero in una modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno del nucleo familiare, che all’esterno del medesimo, nell’ambito dei comuni rapporti della vita relazione. Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto- evento. Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l’analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce. Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d’altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell’art.2059 c.c. Tale quadro normativo risulta definitivamente confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972\2008 secondo cui il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cc si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica . Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’art. 2043 cc. L’art. 2059 cc non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale , ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali . Posto che l’art. 2059 è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale ( in primo luogo all’art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato ), va anche rilevato che , al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili , la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalle lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione : per effetto di tale estensione va ricondotto nell’ambito dell’art. 2059 cc il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute ,trovando adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia concernenti la fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte del congiunto. Va peraltro riaffermato e ribadito che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule danno morale e biologico non autonome sottocategorie di danno ( così come il danno esistenziale ), assumendo esclusivamente connotazione descrittiva tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali . Può pertanto concludersi nel senso di recepire quanto acquisito dalle Sezioni Unite, secondo le quali il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio, ma non oltre. In particolare, il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cc, identificandosi con il danno determinato dalle lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisioni in sottocategorie : il riferimento a determinati tipi di pregiudizio , in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico , danno da perdita del rapporto parentale ) risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categoria di danno ; è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato , a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione . Viene in primo luogo in considerazione , nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato , la sofferenza morale . Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale integra pregiudizio non patrimoniale . Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita nel momento della percezione della perdita ( il vecchio danno morale soggettivo inteso quale sofferenza immediata e transeunte) e nel dolore che accompagna il soggetto che l’ha subita ( vecchio danno esistenziale ) costituendo essi componenti dell’unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato. Nella presente causa il (…), all’epoca del sinistro, avvenuto in data 20.01.2015, aveva 17 anni. Parte attrice ha provato in corso di causa che lo stesso (…) si è dovuta astenere dalla frequentazione scolastica e dall’attività sportiva (giocava a calcio), nonché dalla frequentazione nel tempo libero degli amici; a tutt’oggi lamenta in alcuni periodi forti dolori ed è costretto ad assumere antidolorifici, e lamenta il danno estetico (naso, denti, cicatrici, ginocchio, ecc.) e quindi un peggioramento della propria vita di relazione; in particolare l’attore giocava a calcio nella (…) categoria allievi ed ha smesso di giocare; i suoi ex-compagni di squadra, nel frattempo progrediti, giocano in varie squadre semi-professionsitiche o amatoriali dove percepiscono dei rimborsi spese; a seguito del sinistro l’attore non ha potuto frequentare per 3 mesi la scuola (professionale IPSIA di Pontedera) ed è rientrato a frequentare le lezioni soltanto a fine marzo; per recupererare il tempo perduto e non venire bocciato ha frequentato ripetizioni private e studiato con enormi sacrifici riuscendo a fine anno a venire promosso; nel tempo libero andava a correre, andava al mare dove giocava con gli amici, attività che ha dovuto cessare; ha smesso di uscire con gli amici ed ha potuto ricominciare ad uscire soltanto dopo molti mesi dopo che gli erano stati rimessi i denti; aveva un flirt con una ragazza che lo ha lasciato a seguito del sinistro; ha difficoltà tutt’ora a mangiare in quanto non può addentare panini, mele e comunque alimenti duri; ha perso il gusto; per lungo tempo è stato costretto ad assumere soltanto cibi liquidi ed ha perso peso che non ha più recuperato (era 57 kg ora ne pesa 49); per lungo tempo è stato costretto a dormire in posizione fissa e non poteva muoversi, il che provocava problemi di sonno; ha problemi nel parlare (sputa) e gli amici lo prendono in giorno, ha problemi respiratori sotto sforzo, non ha più guidato un motorino; ecc. Riguardo alle assenze da scuola, è stata prodotta in giudizio l’attestazione dell’istituto professionale comprovante le assenze dell’anno scolastico pari a gg. 45. Fatte le suindicate premesse occorre rilevare con riferimento al caso di specie, che, con riguardo all’ infortunato , il ctu medico all’uopo nominato ha accertato che lo stesso, a seguito del sinistro, “…il sig. (…) o data 20.01.2015, in conseguenza di sinistro stradale riportava frattura chiusa delle ossa nasali, frattura del seno mascellare bilaterale, ferite multiple al volto, frattura coronale degli incisivi (11, 22, 31, 41), avulsione traumatica del 21, cervicalgia post traumatica, frattura dell’apice testa perone arto inf. Dx…I postumi odierni, soggettivi ed obiettivamente rilevabili evidenziati all’obiettività sono in nesso diretto con il trauma de quo e consistono in sindrome algo-disfunzionale del naso, del seno mascellare bilateralmente e dell’apparato dentario, sindrome algo-disfunzionale del collo e del ginocchio dx. Permane altresì ipoacusia percettiva a sin.” Orbene la CTU espletata ha accertato : danno biologico permanente pari al 16 %, 35 giorni di invalidità temporanea assoluta, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %, 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Le spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU ammontano ad Euro. 2.838,78 (compresa la ricevuta del dott. C. per la relazione medico-legale). Riguardo alle spese dentistiche, il CTU si è avvalso dell’ausilio di una specialista, che alla luce delle spese dentistiche già sopportate dall’attore (vedi documenti in atti), ha quantificato nel corso del tempo la somma di Euro. 64.000,00 (Euro. 14.000 già sostenuta e Euro. 50.000 nel corso degli anni). Il CTU ha riconosciuto anche una componente estetica del danno biologico proprio alla luce del danno al viso.
Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|5 gennaio 2021| n. 15
Danno non patrimoniale – Lesione interessi persona – Irrilevanza economica – Categoria unitaria – Danno morale – Natura non patrimoniale
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Danno non patrimoniale – Lesione interessi persona – Irrilevanza economica – Categoria unitaria – Danno morale – Natura non patrimoniale
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Danno non patrimoniale – Lesione interessi persona – Irrilevanza economica – Categoria unitaria – Danno morale – Natura non patrimoniale
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Danno non patrimoniale – Lesione interessi persona – Irrilevanza economica – Categoria unitaria – Danno morale – Natura non patrimoniale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Giudice Onorario, dott. Rossana Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5808/2016 R.G.,
promossa da
(…), (…) e (…) con L’avv. Ba.Si. E L’avv. Ma.Fo.
PARTE ATTRICE
Contro
(…) SPA con l’Avv. Ma.Ca.
PARTE CONVENUTA
Contro
(…), convenuto-contumace
SVOLGIMENTO DEI FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato (…), (…) e (…) convenivano davanti all’intestato Tribunale (…) e la compagnia assicuratrice (…) SPA per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa, per le causali di cui in atti e contrariis reiectis: previo riconoscimento della responsabilità del (…) nella determinazione del sinistro de quo, sentir condannare il. (…) e la società (…) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore in solido e/o ciascuno singolarmente nelle rispettive loro qualità, al risarcimento e/o pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali, materiali e non materiali, economici, patrimoniali, danno esistenziale e danno da vita di relazione, subiti e subendi dai (…) (…) e (…) in proprio e per quanto ognuno di propria competenza nel sinistro de quo pari a quella somma che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la (…) SPA la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito, attesa l’offerta risarcitoria cui da conto l’attore, respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; in subordine nel caso denegato di accoglimento della domanda, limitare la liquidazione nei limiti del dovuto e del rigorosamente provato; in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa” mentre rimaneva contumace il (…).
L’allora Giudice assegnatario ammetteva le prove orali richieste da parte attrice, quindi espletate le prove orali, veniva disposta anche CTU medico-legale.
Nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo GO, quindi all’udienza del 24.09.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l’an per stessa ammissione del conducente il veicolo Lancia Y Tg. (…) di proprietà e condotto dal Sig. (…) il quale confermava che le modalità del sinistro oggetto del presente giudizio corrispondevano a quanto verbalizzato dai Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente: “il veicolo A Lancia Y targata (…) condotta da (…) precorreva Via M. nella frazione di San Romano del Comune di Monopoli in Val D’Arno (PI) con direzione di marcia Capanne – Ponte a Egola. Giunto all’intersezione di Via G. svoltava a sinistra omettendo di dare la propria precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia, entrando, pertanto, in collisione con il veicolo B marca Piaggio NRG Tg. (…) condotto da (…) che percorreva regolarmente la Via M. con senso di marcia Ponte a Egoa – Capanne” e concludevano affermando che “il conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 145/2 comma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) – nell’impegnare l’intersezione ometteva di dare la precedenza al veicolo che proveniva dalla destra – . Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione”.
Inoltre nessuna contestazione è stata avanzata dalla (…), compagnia assicuratrice del veicolo TG. (…), la quale costituendosi in giudizio, non ha minimamente contestato l’an della pretesa e come tale vige l’art. 115 c.p.c..
Alla luce degli elementi probatori acquisiti , deve ritenersi la responsabilità del conducente dell’auto nella verificazione del sinistro, non residuando nel caso di specie spazi di operatività per la sussistenza di un concorso di colpa del pedone nella verificazione dell’incidente , essendo esso ascrivibile all’esclusiva responsabilità del convenuto (…).
Acclarata nei termini indicati la esclusiva responsabilità del conducente dell’auto sotto il profilo dell’an debeatur, procedendo alla valutazione del quantum debeatur, quanto al danno non patrimoniale subito dall’istante, deve rilevarsi che, all’esito della progressiva evoluzione della disciplina postcodicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, la Corte di Cassazione ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell’ambito di un “sistema bipolare”, costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Con particolare riferimento a quest’ultimo, nell’avvertita insufficienza dell’interpretazione che ne segnava la coincidenza – limitandone corrispondentemente la risarcibilità – con l’unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d’animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), la Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all’esterno del danno morale, espressamente qualificato come “soggettivo”; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l’ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, la Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la persona (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828), facendo al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte Costituzionale che hanno segnato l’evoluzione interpretativa in argomento. In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il solo danno morale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono quindi giunte ad affermare che il profilo specifico in linea descrittiva di danno esistenziale ( sempre inquadrabile nel danno non patrimoniale) consiste in “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare non reddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che tale profilo di “danno esistenziale” non consiste in meri “dolori e sofferenze”, ma deve aver determinato “concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita”. Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato ( danno non patrimoniale ) che, pur dovendo – diversamente dal danno morale soggettivo (v. Cass., 10/08/2004, n. 15418) – obiettivarsi, a differenza del danno biologico, rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medicolegale (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Esso si sostanzia invero in una modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno del nucleo familiare, che all’esterno del medesimo, nell’ambito dei comuni rapporti della vita relazione. Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto- evento. Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l’analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce. Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d’altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell’art.2059 c.c. Tale quadro normativo risulta definitivamente confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972\2008 secondo cui il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cc si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica . Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’art. 2043 cc. L’art. 2059 cc non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale , ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali . Posto che l’art. 2059 è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale ( in primo luogo all’art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato ), va anche rilevato che , al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili , la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalle lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione : per effetto di tale estensione va ricondotto nell’ambito dell’art. 2059 cc il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute ,trovando adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia concernenti la fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte del congiunto. Va peraltro riaffermato e ribadito che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule danno morale e biologico non autonome sottocategorie di danno ( così come il danno esistenziale ), assumendo esclusivamente connotazione descrittiva tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali . Può pertanto concludersi nel senso di recepire quanto acquisito dalle Sezioni Unite, secondo le quali il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio, ma non oltre. In particolare, il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cc, identificandosi con il danno determinato dalle lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisioni in sottocategorie : il riferimento a determinati tipi di pregiudizio , in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico , danno da perdita del rapporto parentale ) risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categoria di danno ; è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato , a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione . Viene in primo luogo in considerazione , nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato , la sofferenza morale . Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale integra pregiudizio non patrimoniale . Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita nel momento della percezione della perdita ( il vecchio danno morale soggettivo inteso quale sofferenza immediata e transeunte) e nel dolore che accompagna il soggetto che l’ha subita ( vecchio danno esistenziale ) costituendo essi componenti dell’unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato. Nella presente causa il (…), all’epoca del sinistro, avvenuto in data 20.01.2015, aveva 17 anni. Parte attrice ha provato in corso di causa che lo stesso (…) si è dovuta astenere dalla frequentazione scolastica e dall’attività sportiva (giocava a calcio), nonché dalla frequentazione nel tempo libero degli amici; a tutt’oggi lamenta in alcuni periodi forti dolori ed è costretto ad assumere antidolorifici, e lamenta il danno estetico (naso, denti, cicatrici, ginocchio, ecc.) e quindi un peggioramento della propria vita di relazione; in particolare l’attore giocava a calcio nella (…) categoria allievi ed ha smesso di giocare; i suoi ex-compagni di squadra, nel frattempo progrediti, giocano in varie squadre semi-professionsitiche o amatoriali dove percepiscono dei rimborsi spese; a seguito del sinistro l’attore non ha potuto frequentare per 3 mesi la scuola (professionale IPSIA di Pontedera) ed è rientrato a frequentare le lezioni soltanto a fine marzo; per recupererare il tempo perduto e non venire bocciato ha frequentato ripetizioni private e studiato con enormi sacrifici riuscendo a fine anno a venire promosso; nel tempo libero andava a correre, andava al mare dove giocava con gli amici, attività che ha dovuto cessare; ha smesso di uscire con gli amici ed ha potuto ricominciare ad uscire soltanto dopo molti mesi dopo che gli erano stati rimessi i denti; aveva un flirt con una ragazza che lo ha lasciato a seguito del sinistro; ha difficoltà tutt’ora a mangiare in quanto non può addentare panini, mele e comunque alimenti duri; ha perso il gusto; per lungo tempo è stato costretto ad assumere soltanto cibi liquidi ed ha perso peso che non ha più recuperato (era 57 kg ora ne pesa 49); per lungo tempo è stato costretto a dormire in posizione fissa e non poteva muoversi, il che provocava problemi di sonno; ha problemi nel parlare (sputa) e gli amici lo prendono in giorno, ha problemi respiratori sotto sforzo, non ha più guidato un motorino; ecc. Riguardo alle assenze da scuola, è stata prodotta in giudizio l’attestazione dell’istituto professionale comprovante le assenze dell’anno scolastico pari a gg. 45. Fatte le suindicate premesse occorre rilevare con riferimento al caso di specie, che, con riguardo all’ infortunato , il ctu medico all’uopo nominato ha accertato che lo stesso, a seguito del sinistro, “…il sig. (…) o data 20.01.2015, in conseguenza di sinistro stradale riportava frattura chiusa delle ossa nasali, frattura del seno mascellare bilaterale, ferite multiple al volto, frattura coronale degli incisivi (11, 22, 31, 41), avulsione traumatica del 21, cervicalgia post traumatica, frattura dell’apice testa perone arto inf. Dx…I postumi odierni, soggettivi ed obiettivamente rilevabili evidenziati all’obiettività sono in nesso diretto con il trauma de quo e consistono in sindrome algo-disfunzionale del naso, del seno mascellare bilateralmente e dell’apparato dentario, sindrome algo-disfunzionale del collo e del ginocchio dx. Permane altresì ipoacusia percettiva a sin.” Orbene la CTU espletata ha accertato : danno biologico permanente pari al 16 %, 35 giorni di invalidità temporanea assoluta, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %, 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Le spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU ammontano ad Euro. 2.838,78 (compresa la ricevuta del dott. C. per la relazione medico-legale). Riguardo alle spese dentistiche, il CTU si è avvalso dell’ausilio di una specialista, che alla luce delle spese dentistiche già sopportate dall’attore (vedi documenti in atti), ha quantificato nel corso del tempo la somma di Euro. 64.000,00 (Euro. 14.000 già sostenuta e Euro. 50.000 nel corso degli anni). Il CTU ha riconosciuto anche una componente estetica del danno biologico proprio alla luce del danno al viso.
La “personalizzazione” del danno, che di fatto ha sostituito il c.d. danno morale e/o esistenziale, deve essere riconosciuta. Le tabelle di Milano, per un danno ad un minore di 17 anni del 16%, prevedono un minimo di Euro 54.924,00 ed un massimo di Euro 78.541,00. Stante la quantificazione delle lesioni si ritiene equo liquidare la misura massima. Riguardo all’invalidità temporanea, le stesse tabelle indicano un minimo al giorno di Euro 98,00 ed un massimo di Euro 147,00. Per ciascun giorno di invalidità temporanea appare equo applicare l’importo di Euro 147 per ciascun giorno per un totale di Euro 11.392,50, Spese mediche Euro 2.838,78 Spese dentistiche Euro 64.000,00 Totale Euro. 153.904,28 In data 21.09.2016, a distanza di quasi 1 anno e mezzo dal sinistro (il sinistro è del 20.01.2015) la (…) erogava assegni per complessivi Euro 15.025,00 e successivamente con lettera del 24.10.2016 la (…) erogava l’ulteriore importo di Euro 54.975,00.. Dal totale erogato dalla (…), pari a Euro 70.000,00. A tale somma andrà aggiunto il romborso della CTU anticipata da parte attrice pari a Euro 976,00.
Dalla somma non può essere detratta la somma erogata dalla compagine (…) di Euro 10.220,00 a favore del (…), in quanto trattasi di una polizza scolastica che non può in alcun modo cumularsi con il diritto al risarcimento del danno subito dal (…) in quanto si fondano su ragioni giuridiche e su titoli diverse, come per costante giurisprudenza.
Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria da parte dei genitori si osserva quanto segue.
I pregiudizi subiti dai congiunti di una vittima vengono definiti danni riflessi o di rimbalzo, perché il danno, pur traendo origine da un illecito che ha colpito la vittima principale, può produrre dei nocumenti anche a terzi, le cosiddette vittime secondarie, le quali acquisiscono un diritto al risarcimento iure proprio.
Una recente sentenza della Cassazione, la n.7748 del 2020, ha precisato tuttavia che il pregiudizio sofferto dai familiari non è un danno riflesso, ma bensì diretto.
Secondo i giudici di legittimità, il danno subito dai prossimi congiunti è infatti una conseguenza diretta delle lesioni inferte al parente, che producono quindi vittime diverse, ma ugualmente dirette. Secondo la Corte quindi, è improprio parlare di vittima principale e vittime secondarie o di rimbalzo.
Il danno subito dai parenti del danneggiato può essere sia di natura non patrimoniale , sia di natura patrimoniale Il danno biologico è una lesione all’integrità psicofisica di una persona, quindi una vera e propria perdita di salute, come può essere ad esempio una malattia.
Si considera invece danno morale la sofferenza d’animo interiore e la perturbazione soggettiva patita dai familiari a causa delle lesioni subite dal proprio caro, mentre per danno esistenziale si intende il peggioramento e lo stravolgimento della qualità della propria vita.
Secondo la sentenza Cass. n. 7748 del 2020in oggetto, il danno subito dai parenti del macroleso è risarcibile anche quando i pregiudizi non consistono in un totale sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto tale conseguenza è estranea sia al danno morale, sia al danno biologico.
Tali pregiudizi possono essere dimostrati anche tramite prove presuntive, tra le quali il rapporto di parentela stretta intercorrente tra la vittima principale e quelle secondarie, in quanto si presume che i genitori e i fratelli soffrano per le gravi lesioni invalidanti riportate dal proprio parente.
Dalle risultanze istruttorie parte attrice ha provato che i genitori di (…) durante il periodo della malattia del figlio hanno quasi completamente annullato la loro vita lavorativa e sociale
La madre (…) ha accudito il figlio per 5 notti all’ospedale durante il ricovero ospedaliero, a casa lo ha accudito per 2 mesi cessando di recarsi a lavoro in quanto il figlio necessitava di cure mediche ed assistenza anche per l’espletamento dei propri bisogni primari. Il padre (…) è stato costretto a lavorare anche il sabato e la domenica per recuperare il tempo perso.
Il percorso riabilitativo è stato lungo e sofferente e se ha messo a dura prova il minore (la CTU gli ha riconosciuto anche una percentuale di danno estetico), sicuramente ha impegnato anche i genitori, che hanno dovuto necessariamente trascurare tuttele loro attività lavorative per accudire il proprio figlio
A ciò si aggiunga il patema e la sofferenza fisica e psicologica.
Pertanto si ritiene equo il riconoscimento di Euro 10.000,00 ciascuno, comprendente sia il danno economico che il danno non patrimoniale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
ACCERTATA la responsabilità nella causazione del sinistro del (…)
CONDANNA (…) e la società (…) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore in solido e/o ciascuno singolarmente nelle rispettive loro qualità, al pagamento della somma di Euro 94,369,53 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.09.2016 al saldo per il (…), già detratti gli acconti percepiti, Euro. 10.000,00 per la (…) e pari a Euro. 10.000,00 per il (…) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.01.2015.
Condanna (…) e la società (…) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore in solido e/o ciascuno singolarmente nelle rispettive loro qualità, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 13.000,00 oltre 15%, Cap e Iva come per legge per compensi, oltre Euro 626,00 per anticipazioni oltre al rimborso spese di CTU e CTP.
Così deciso in Pisa il 2 gennaio 2021.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2021.
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