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maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p AVVOCATO BOLOGNA

maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p AVVOCATO BOLOGNA

maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p AVVOCATO BOLOGNA

maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p AVVOCATO BOLOGNA

maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p AVVOCATO BOLOGNA

In tema di maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p. attribuisce particolare disvalore alla reiterata aggressione all’altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all’imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell’integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana. Ne risultano esclusi soltanto gli atti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell’ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sé sanzionati dall’ordinamento giuridico.

 

 

In tema di maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p. attribuisce particolare disvalore alla reiterata aggressione all’altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all’imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell’integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana. Ne risultano esclusi soltanto gli atti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell’ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sé sanzionati dall’ordinamento giuridico.

 

051 6447838 maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p AVVOCATO BOLOGNA

051 6447838 maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p AVVOCATO BOLOGNA

 

E’ configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà. In merito alla fattispecie p. e p. dall’art. 572 c.p., la competenza per territorio, stante la natura di reato abituale

Corte cost., 14/05/2021, n. 98

L’applicazione dell’art. 572 cod. pen. nei casi di maltrattamenti in famiglia – in luogo dell’art. 612-bis, secondo comma, cod. pen., relativo agli atti persecutori, che pure contempla espressamente l’ipotesi di condotte commesse a danno di persona «legata da relazione affettiva» all’agente – apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice: una interpretazione magari sostenibile dal punto di vista teleologico e sistematico, ma comunque preclusa dall’art. 25, secondo comma, Cost.

Cass. pen., Sez. VI, 18/05/2021, n. 22248

 

E’ configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà. In merito alla fattispecie p. e p. dall’art. 572 c.p., la competenza per territorio, stante la natura di reato abituale, si radica innanzi al giudice del luogo in cui l’azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento e, quindi, nel luogo in cui la condotta venga consumata all’atto di presentazione della denuncia.

ass. pen., Sez. VI, 25/02/2021, n. 17599

 

La modifica normativa dell’art. 572 c.p., estendendo la configurabilità del reato anche alle condotte maltrattanti poste in essere ai danni di persone “comunque conviventi”, non ha fatto altro che recepire normativamente un principio che la giurisprudenza aveva già tratto dalla previgente formulazione della norma incriminatrice, donde il reato era configurabile, già prima dell’entrata in vigore della L. 1° ottobre 2012, n. 172, anche se commesso ai danni di soggetto convivente e non legato da rapporti familiari. In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 9legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l’ipotesi ivi prevista in circostanza aggravante ad effetto speciale, costituisce titolo ostativo alla sospensione dell’esecuzione, in quanto già previsto come tale dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato. (Rigetta, GIP TRIBUNALE BERGAMO, 20/12/2019)