INGEGNERI ARCHITETTI BONUS 110% POSSIBILE IL CONCORSO NEL REATO 640 BIS CP???
I PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AL BONUS 110 EO FACCIATE CON LE ASSEVERAZIONI POSSONO CONCORRERE ALLA RESPONSABILITA’ DI CUI ALL’ ART 640 BIS CP IN CORCORSO CON IMPRESA O COMMITTENTE?
ART 640 BIS CP
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32 quater]
l panorama su cui si affaccia la pronuncia delle S.U. è caratterizzato da una linea di tendenziale preclusione all’operatività nel nostro ordinamento di criteri diversi da quello di specialità (alla quale non corrisponde altrettanta linearità della giurisprudenza di legittimità delle Sezioni semplici). La quasi totalità della dottrina, invece, invoca la soluzione ermeneutica di una convivenza nel sistema di altri principi, in particolare quello di sussidiarietà e assorbimento o consunzione, la cui operatività, ai fini della individuazione delle ipotesi di concorso apparente di norme e di delimitazione di quelle di concorso tra reati, è imposta dai principi fondamentali del ne bis in idem c.d. sostanziale e di proporzionalità tra fatto illecito e pena, valorizzato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Un primo orientamento, prevalente in giurisprudenza ma minoritario in dottrina1, ritiene che le due fattispecie siano in concorso fra di loro in ragione della mancanza di identità degli interessi protetti (Cass. Pen., Sez. II, n. 29512 del 16/06/2015, Sicilfert s.r.l., Rv. 264232; Cass. Pen., Sez. II, n. 43349 del 27/10/2011, Bonaldi, Rv. 250994; Cass. Pen., Sez. VI, n. 4313 del 02/12/2003, dep. 2004, Gramegna, Rv. 228655).
I comportamenti illeciti sarebbero quindi diversi, commessi in momenti successivi, con diverse modalità esecutive e recanti offesa a beni giuridici differenti. In particolare, ai fini dell’ascrivibilità del reato del reato di malversazione non occorre presupporre che l’erogazione sia stata conseguita con mezzi fraudolenti essendo, comunque, ipotizzabile che il beneficiario abbia legittimamente ricevuto il denaro pubblico ma, successivamente, lo abbia destinato ad altri scopi. Allo stesso modo, la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. si limita a reprimere la frode per mezzo della quale l’erogazione pubblica viene ottenuta. Tali pronunce escludono il concorso apparente di norme in considerazione della non operatività del principio di specialità, non prendendo, in tal modo, in alcuna considerazione l’operatività di altri principi al di fuori di quello dell’art. 15 c.p.
Questa prima ricostruzione si fonda essenzialmente sull’inapplicabilità del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. in virtù della diversa “materia” disciplinata dalle due norme, intesa quale alterità del fatto tipico descritto dalla fattispecie astratta (talora indicata come “specialità reciproca”): le norme reprimono due comportamenti illeciti diversi, commessi in momenti successivi, con differenti modalità esecutive e aventi ad oggetto beni giuridici diversi.
Il visto di conformità indicato dall’art. 119, c. 11, rilasciato ai sensi dell’art. 35, D. lgs. 241/1997, viene, invece, predisposto dai professionisti indicati dalle lettere a) e b) di cui all’art. 3 c. 3, D.P.R. 322/199815 (commercialisti, ragionieri ecc.) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. A loro volta, le asseverazioni previste dal comma 13, lett. a) devono essere redatte da un “tecnico abilitato” 16 la cui definizione è ricavabile da diverse norme di settore17 accomunate dal ricondurre a questa figura un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto ad un ordine o ad un collegio professionale. Si segnala, nello specifico, la nozione contenuta nel 14 Come si è visto, il D. lgs. 192/2005 menziona il “professionista abilitato” ma la sostanza non cambia. 15 Si tratta dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché di coloro che, alla data del 30 settembre 1993 erano iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. 16 Ruolo definito dall’art. 1, c. 6, D.M. Ministero dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 quale “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”. 17 Tra le quali l’art. 8, D. lgs. 192/2005. GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 9 8 D.M. (Ministero Sviluppo Economico18), c.d. “Decreto Requisiti Ecobonus”, del 6 agosto 2020 (non ancora pubblicato in G.U. 19) 20 . Infine, per quanto concerne l’attestazione della riduzione dal rischio sismico, è lo stesso art. 119, c. 3, lett. b) del decreto ad imporre che la stessa venga effettuata da “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”. Tali figure vengono meglio declinate dall’art. 3 del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 28 febbraio 2017 n. 58 che ne precisa i compiti.
«Nel caso dell’art. 640-bis la fattispecie è descritta attraverso il rinvio al fatto-reato previsto nell’art. 640, seppure con l’integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale (le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici). Una siffatta struttura della norma incriminatrice indica la volontà di configurare soltanto una circostanza aggravante del delitto di truffa».
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È configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all’importo dei ricavi nell’anno 2018 ed al danno arrecato all’attività di impresa dall’emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell’imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell’Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio.
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Nel giudizio di cassazione, anche nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., la “memoria di costituzione” depositata in cancelleria, in mancanza di notificazione, non è qualificabile come controricorso. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/01/2012)
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In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, assume valenza decettiva la condotta del responsabile di una società concessionaria di più emittenti radio-televisive che, al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, contravvenendo all’obbligo di separazione contabile in relazione a ciascuna emittente, attesti falsamente la riferibilità di taluni dati essenziali dell’attività d’impresa ad un’emittente anziché all’effettiva (nella specie, il fatturato medio ed il numero dei dipendenti), atteso che la mancata osservanza del suddetto obbligo impedisce l’espletamento dei controlli da parte delle autorità preposte a verificare i requisiti di ogni singola emittente richiedente i contributi. (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 04/12/2020)