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Incidente stradale – Avvocati a Bologna ,avvocato Sergio Armaroli

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Incidente stradale – Avvocati a Bologna ,avvocato Sergio Armaroli

Incidente stradale – Avvocati a Bologna ,avvocato Sergio Armaroli

 

Incidente stradale - Avvocati a Bologna ,avvocato Sergio Armaroli  Incidente stradale - Avvocati a Bologna ,avvocato Sergio Armaroli
Incidente stradale – Avvocati a Bologna ,avvocato Sergio Armaroli Incidente stradale – Avvocati a Bologna ,avvocato Sergio Armaroli

UN GRAVE INCIDENTE O UN INCIDENTE MORTALE HA COLPITO I TUOI CARI? UN GRAVE INCIDENTE HA COLPITO LA TUA PERSONA ?

 

LA PRIMA COSA DA FARE SEMPRE E’ AFFIDARSI A UN PROFESSIONISTA SERIO E AFFIDABILE CHE SIA ESERTO DELLA MATERIA DEI RISARCIMENTI , CHE SAPPIA E CONOSCA LE NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI !!

Quando l’incidente stradale provoca la morte di un soggetto, i danni che ne derivano riguardano chiaramente i superstiti che, con il defunto stesso, avevano rapporti economici in atto.

Il risarcimento del danno di ogni avente diritto deve essere calcolato tenendo conto del lucro cessante, cioè tenendo conto della parte di reddito che il defunto avrebbe devoluto a ciascun avente diritto in forza di obbligazioni esistenti.

Il lucro cessante si baserà sul reddito annuo percepito dal defunto al momento della morte.

Le spese emergenti, invece, sono generalmente quelle che i prossimi congiunti affrontano a titolo di spese mediche ed ospedaliere eventualmente sostenute prima della morte del soggetto coinvolto nell’incidente.

 

BOLOGNA VITTIMA DI INCIDENTE QUALE PEDONE?

PEDONE INVESTITO CAPITA TROPPO SPESSO ALLORA NON RESTA CHE CHIEDERE I DANNI .

CI SI FA MOLTO MALE COME PEDONE A ESSERE INVESTITI

 

 

 

 

 

Avvocato per risarcimento incidente mortale-moto mortale moto statale

VITTIMA DI GRAVE INCIDENTE IN MOTO?

UN TUO FAMIGLIARE E’ MORTO IN UN INCIDENTE IN MOTO?

RAVENNA ROMEA, BOLOGNA TANGENZIALE RIMINI FORLI CESENA VICENZA TREVISO PADOVA ROVIGO

 

Cosa fare in caso di sinistro stradale con feriti?

In caso di incidente con feriti il Codice della Strada impone a tutti gli utenti della strada (automobilisti e pedoni) di prestare l’assistenza necessaria a coloro che abbiano subito dei danni fisici. L’omissione di soccorso è un reato penale (art.593) punito con un periodo di reclusione da 6 mesi a 3 anni.

L’obbligo di prestare soccorso viene assolto con la chiamata di un’ambulanza al 118. Cercare di muovere il ferito può provocare ulteriori danni ed è sconsigliato se non si conosce esattamente cosa fare.

Anche i veicoli, in caso di incidente di particolare gravità, non vanno spostati dalla posizione in cui si trovano, anche se sono d’ostacolo alla circolazione stradale.

Il sinistro andrà segnalato con l’apposito triangolo d’emergenza e si dovrà attendere l’arrivo delle forze dell’ordine che svolgeranno gli accertamenti sulle persone e i veicoli coinvolti con rilievi planimetrici e fotografici. Raccogliere testimonianze da segnalare alle forze di polizia aiuterà a chiarire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.

 

 

Il danno da perdita della vita, per rappresentare danno risarcibile, è necessario che sia rapportato a un soggetto idoneo a far valere il relativo credito risarcitorio. Nel caso di morte verificatasi dopo pochissimo tempo dalle avvenute lesioni personali, l’irrisarcibilità e la conseguente ereditabilità del diritto di credito deriva dalla assenza stessa di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita, e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo diritto.

Ribadendo tali principi la Cassazione ha negato la risarcibilità del cosiddetto “danno tanatologico”, rigettando il ricorso degli eredi di un motociclista tragicamente deceduto a seguito d’incidente stradale, considerata la brevità del lasso temporale intercorso tra le gravissime lesioni e il decesso e tenuto conto inoltre della condizione di totale incoscienza in cui il motociclista ha trascorso il suddetto spazio temporale.

 

TABELLE MILANO DANNO MORALE

LE TABELLE DI MILANO non hanno cancellato il danno morale per riassorbirlo nel danno biologico, ma hanno provveduto ad una liquidazione congiunta della fattispecie “danno non patrimoniale” per la parte derivante dalla lesione permanente all’integrità psicofisica collegata, in termini di dolore e sofferenza soggettiva, al danno biologico;

 

 le tabelle del Tribunale di Milano – che a seguito del noto arresto di questa Corte portato da Cass. 12408/2011 sono state ritenute come quelle idonee a garantire l’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale – non hanno cancellato il danno morale per riassorbirlo nel danno biologico, ma hanno provveduto ad una liquidazione congiunta della fattispecie “danno non patrimoniale” per la parte derivante dalla lesione permanente all’integrità psicofisica collegata, in termini di dolore e sofferenza soggettiva, al danno biologico;

  1. la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, ha trovato conferma e rinnovata espressione già in risalenti interventi normativi, quali il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e il D.P.R. n. 30 ottobre 2009, n. 181, che distinguono, concettualmente ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico e la “voce” di danno morale;
  2. da tale distinzione il giudice del merito non può prescindere, trovando essa la sua giustificazione in una fonte abilitata a produrre diritto (cfr. al riguardo anche Cass. 18641/2011);
  3. tale principio è stato anche ribadito nella più recente L. n. 124 del 2017 (cfr. art. 1, comma 17) che ha modificato l’art. 138 C.d.A, prevedendo distintamente, nella declinazione della fattispecie del “danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità” il danno biologico (lett. a) come la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito), ed il danno morale (lett. e) quale conseguenza derivante da lesione all’integrità fisica, prevedendo tuttavia che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento” (cfr. art. 138, comma 3 Codice delle Assicurazioni, come modificato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 17).

Ed è stato ribadito che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto normativamente stabilito dalle disposizioni sopra richiamate, ma in ragione della differenza ontologica fra le due voci di danno, che corrispondono a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana che, ove non sia direttamente ascrivibile al pregiudizio fisico riportato ma configuri un danno ulteriore ad esso conseguente (Cass. civ. Sez. 3, 3 ottobre 2013 n. 22585; Cass. civ. Sez. Lav. 16 ottobre 2014 n. 21917) ben può essere oggetto di ulteriore quantificazione. In sostanza, le tabelle di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie; ma l’esigenza dell’integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l’adeguatezza ad assicurare al danneggiato l’integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. 16197/2015).

Tale principio deve ritenersi ormai consolidato essendo stato definitivamente chiarito che “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di “vulnus” “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche “(cfr. Cass. 901/2018); e che “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. 7593/2018; Cass. civ. n. 27482/2018).

I prossimi congiunti ai fini del risarcimento da incidente stradale mortale

soggetti che possono richiedere un risarcimento dei danni nei sinistri stradali mortali?

 

 il coniuge, i figli, fratelli e sorelle, senza che si rilevi un’eventuale rapporto di convivenza con la vittima.

 

Il risarcimento del danno parentale e morale nel sinistro mortale

Si configura in favore dei prossimi congiunti della vittima, quale sofferenza patita a causa del sinistro stradale che ha cagionato la morte.

La valutazione di questo danno viene rimessa alle tabelle orientative pubblicate dai Tribunali, specialmente quelle di Milano e Roma.

Ad esempio, nel caso di morte di un figlio verranno considerati alcuni fattori come l’età e la condizione di figlio unico, la possibilità o meno dei genitori della vittima di procreare e di poter avere altri figli, ovvero tutte circostanze che possono far lievitare o diminuire l’entità del risarcimento.

 

 

Calcolo danno macropermanenti– lesioni gravi -infortunistica stradale

 

È invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro

 

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 (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tale stregua è allora esclusa la possibilità di applicarsi in modo “puro” parametri rigidamente fissati in astratto, giacché non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Del pari inidonea è una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).Calcolo danno macropermanenti- lesioni gravi -infortunistica stradale

In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (precedente conforme cass. civ. 21230 del 2016).

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 dicembre 2017 n. 29332 

Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, determina un danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all’ intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) é necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (articolo 2 Cost.).

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 marzo 2012 n. 4253 

La morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell’unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Risulta quindi evidente, da siffatta impostazione, che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell’atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del Giudice, Nè l’assenza di coabitazione può essere considerata elemento decisivo di valutazione quando si consideri che tale assenza sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. (Nel caso di specie secondo la Suprema Corte appare illogica la pretesa, avanzata dal giudice di merito, circa la necessità di “una prova in senso tecnico”, a dimostrazione del dolore dei superstiti, che, essendo sostanzialmente un sentimento, e, comunque, un danno di portata spirituale, può essere rilevato soltanto in maniera indiretta).

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2005 n. 15019 

La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale postula, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale. Trattandosi nel caso di specie di avi (nonni), non viene in considerazione un soggetto che abbia un vero e proprio diritto ad essere assistito anche moralmente (dal nipote). Sicché, trattandosi di soggetto diverso, occorre, oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto (es. convivenza) che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 1993 n. 6938

Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un’adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).
Fondamentale è che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v., da ultimo, Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.
I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale (v. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760).
In tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, l’equità si è da questa Corte intesa nel significato di “adeguatezza” e di “proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di “garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparità di trattamento” e delle “ingiustizie” (così Cass., 7/6/2011, n. 12408).
I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844).
Ne consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso (v. Cass., 31/8/2011, n. 17879), e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità.
Com’è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’art. 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4852).
Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti.
Già anteriormente era stato previsto (con D.M. 3 luglio 2003, e a far data dall’11 settembre 2003) un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente (fino a 9 punti).
In assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. “notorio locale” v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’art. 3, 2 co., Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).
Essendo l’equità il contrario dell’arbitrio, la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa “darsi una giustificazione razionale a posteriori” (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).
Poiché la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale è inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l’attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529).
La Corte Suprema di Cassazione è peraltro recentemente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.
Si è in particolare precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass., 18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895).
Si è altresì escluso di potersi fare luogo ad una liquidazione del danno morale affidata a meccanismi semplificativi di tipo automatico, ritenendosi in particolare errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico (v. Cass., 26/6/2013, n. 16041; Cass., 13/12/2012, n. 22909; Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702), in quanto inidonei a rendere evidente e controllabile l’iter logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla relativa quantificazione, né consente di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, al fine di potersi essa considerare congrua e adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/12/2012, n. 22909).
Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell’emissione della decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass., 17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n. 7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass., 6/3/2014, n. 5254).
Orbene la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Atteso che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale sono state nella specie dai giudici di merito poste a base di calcolo le Tabelle di Milano, va posto in rilievo come dalle medesime essi si sono poi discostati limitandosi ad affermare che “i criteri di liquidazione del danno biologico sono equitativamente determinati dal giudice. Le tabelle redatte dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano che hanno subito una variazione a partire dal 2009 per effetto delle sentenze della Corte di cassazione dell’11 novembre 2008, stante l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, costituiscono solo una griglia di riferimento per il giudice che le deve applicare. La valutazione equitativa se sorretta da congrua motivazione può discostarsene, per rendere congruo il risarcimento e poiché nella fattispecie si è tenuto conto dei parametri dell’età e della gravità della lesione alla integrità psico-fisica dell’attrice si ritiene congrua la valutazione del danno biologico così come quantificata dal giudice di primo grado”.
Ancora, nella parte in cui ha argomentato il rigetto della doglianza mossa alla sentenza del giudice di prime cure dall’allora appellante ed odierna ricorrente, per avere il medesimo “liquidato il danno morale nell’importo di Euro 1.511,33 (1/3 del danno biologico), anziché nella misura di metà del danno biologico, come previsto dalle tabelle modificate… in considerazione del fatto che le conseguenze delle lesioni sono state particolarmente gravi e le provocano malesseri continui, quali emicranie e dolori alla spalla”, limitandosi ad affermare che al riguardo “valgono le identiche considerazioni esposte a proposito del danno biologico”.
A tale stregua, pur premettendo che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale dalle Tabelle di Milano il giudice può discostarsi laddove essa risulti “sorretta da congrua motivazione”, contraddittoriamente la corte di merito non ha poi dato invero adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all’adottata liquidazione, omettendo in particolare qualsivoglia indicazione in ordine al parametro standard adottato, a come sia stato individuato e quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo, all’incidenza al riguardo assegnata alla considerazione dei (soli) parametri “dell’età e della gravità della lesione alla integrità psico-fisica dell’attrice”, e in particolare al coefficiente di abbattimento in funzione dell’età e all’adottato criterio di variazione del risarcimento in funzione della gravità del danno (cfr. Cass., 13/8/2015, n. 16788), nonché alle ragioni della mancata considerazione di altri parametri ai fini del discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di Milano.
Un tanto al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che si rivelasse come sostanzialmente arbitraria, non potendo al riguardo invero valorizzarsi le suindicate del tutto generiche ed apodittiche indicazioni.

 

Ancora, nella parte in cui ha argomentato il rigetto della doglianza mossa alla sentenza del giudice di prime cure dall’allora appellante ed odierna ricorrente, per avere il medesimo “liquidato il danno morale nell’importo di Euro 1.511,33 (1/3 del danno biologico), anziché nella misura di metà del danno biologico, come previsto dalle tabelle modificate… in considerazione del fatto che le conseguenze delle lesioni sono state particolarmente gravi e le provocano malesseri continui, quali emicranie e dolori alla spalla”, limitandosi ad affermare che al riguardo “valgono le identiche considerazioni esposte a proposito del danno biologico”.
A tale stregua, pur premettendo che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale dalle Tabelle di Milano il giudice può discostarsi laddove essa risulti “sorretta da congrua motivazione”, contraddittoriamente la corte di merito non ha poi dato invero adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all’adottata liquidazione, omettendo in particolare qualsivoglia indicazione in ordine al parametro standard adottato, a come sia stato individuato e quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo, all’incidenza al riguardo assegnata alla considerazione dei (soli) parametri “dell’età e della gravità della lesione alla integrità psico-fisica dell’attrice”, e in particolare al coefficiente di abbattimento in funzione dell’età e all’adottato criterio di variazione del risarcimento in funzione della gravità del danno (cfr. Cass., 13/8/2015, n. 16788), nonché alle ragioni della mancata considerazione di altri parametri ai fini del discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di Milano.
Un tanto al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che si rivelasse come sostanzialmente arbitraria, non potendo al riguardo invero valorizzarsi le suindicate del tutto generiche ed apodittiche indicazioni.

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