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GUARD RAIL, CONDOTTA IMPRUDENTE VITTIMA

GUARD RAIL, CONDOTTA IMPRUDENTE VITTIMA, AVVOCATO RISARCIMENTO INCIDENTI MORTALI

II perito del giudice penale dichiarò che se fosse stato presente un guard rail, il veicolo della vittima non sarebbe caduto nella scarpata; soggiunse tuttavia che l’urto contro il guard rail avrebbe comunque provocato lesioni, forse anche mortali alla vittima.

Il perito del giudice civile dichiarò anch’egli che se fosse stato presente un guard rail il veicolo della vittima non sarebbe caduto nella scarpata; ma soggiunse che, in assenza dielementi certi, non si poteva affermare che l’impatto contro il guard rail avrebbe determinato comunque la morte della vittima.

La Corte d’appello, proseguono i ricorrenti, ha di fatto disatteso le conclusioni raggiunte dal consulente del giudice civile (attribuendogli affermazioni in realtà da questi non compiute), e condiviso quelle raggiunte dal perito del giudice penale, senza spiegare perché.

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato:

(a) nel ritenere che il sinistro fu causato dalla condotta imprudente della vittima, consistita nel tenere una velocità eccessiva;

(b) nel ritenere che la funzione del guard rail non fosse quella di prevenire anche le condotte anomale degli utenti della strada;

(c) nel non considerare che, dopo l’uscita di strada, la vittima nemmeno se avesse voluto avrebbe potuto arrestare il mezzo prima della scarpata, non essendovi spazio sufficiente.

La Corte d’appello di Milano con sentenza 1.2.2011 n. 242 rigettò il gravame, sul presupposto che non vi fosse nesso di causa tra l’omissione ascritta all’Anas, pur ritenuta colposa, e la morte della vittima. La Corte d’appello, in particolare, ritenne da un lato che la funzione delle barriere laterali di protezione non è quella di prevenire eventuali manovre scorrette degli automobilisti, e dall’altro che comunque, quand’anche

fosse stato presente un guard rail, non vi era certezza che esso avrebbe evitato l’evento letale.

ASSICURAZIONE RISARCIMENTO DANNO MORTE DEL FAMIGLIARE PADOVA VICENZA TREVISO BOLOGNA – GUARD RAIL, CONDOTTA IMPRUDENTE VITTIMA

 

 

La Cassazione ha affermato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale ‘iure hereditatis’, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (Sez. 3, Sentenza n. 28423 del 28/11/2008).

 

danno catastrofale, che rientra nell’unitaria categoria di danno non patrimoniale,secondo i principi espressi dalla sentenza sez. Unite N. 26972 del 2008, e che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell’approssimarsi della morte.

 

Tale danno è diverso sia da quello cosiddetto ‘tanatologia)’, ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile ‘iure hereditatis’ dai congiunti della vittima dell’illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno ‘biologico’, accettabile con valutazione medico legale, tenendo sempre presente che tali denominazione servono solo per identificare vari aspetti dell’unitario danno non patrimoniale.

 

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In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico ‘terminale’ connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro (Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 7 giugno 2008, n. 13672; Cass., 20 settembre 2011, n. 19133).

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l carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).

 

il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (Cass. n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 11601 del 2005, che puntualizza che ‘In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere ‘iure hereditatis’).

 

 

ostengono che è sufficiente l’esistenza di un pur breve lasso di tempo per far sorgere il diritto in capo al danneggiato al risarcimento delle su accennate voci di danno, in quanto egli ha la concreta possibilità di apprezzare la modifica irreversibile delle sue condizioni di salute e di vita (cd. danno catastrofale), non rilevando la brevità della durata di questa parentesi temporale. Con il secondo motivo si dolgono della violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove la corte d’appello ha argomentato sulla mancanza di prova della lucidità dell’infortunato nello spazio temporale tra l’incidente e la morte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (in particolare, S.U. n. 26972 del 2008) che ha ritenuto risarcibile la sofferenza psichica provata dalla vittima delle lesioni, nel caso sia sopravvenuta a breve distanza di tempo la morte, purché questa sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine.

 

avvocato Sergio Armaroli per incidenti mortali
GUARD RAIL, CONDOTTA IMPRUDENTE VITTIMA

LA suprema corte valorizza sotto il profilo della intensità della sofferenza patita, il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (Cass. n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 11601 del 2005, che puntualizza che ‘In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere ‘iure hereditatis’).

 

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale è garantita una sempre più adeguata personalizzazione del danno, che necessariamente deve passare attraverso l’abbandono di logiche liquidazione meramente assertive di un risultato e l’ancoraggio della quantificazione, che è pur sempre, necessariamente, affidata alla valutazione equitativa del giudice di merito (che è quello che meglio può apprezzare avendole avute di fronte, le mille sfaccettature e le particolarità del caso concreto), a parametri obiettivi quali le tabelle in uso presso i vari tribunali.

Alla attenzione ai meccanismi di personalizzazione del danno è andata di pari passo la costante consapevolezza della necessità di garantire il più possibile l’uniformità di giudizio (e quindi al contempo la prevedibilità e la prevedibilità di esso) della quale si è fatta carico Cass. n. 12408 del 2011, indicando ai giudici di merito che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali. Allo scopo di garantire tale uniformità di trattamento la Corte ha indicato l’opportunità di far riferimento non soltanto ad un criterio di quantificazione obiettivo ma ad un criterio in assoluto preferibile, ovvero al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, prescelto come preferibile per una vasta gamma di considerazioni tra le quali l’essere già ampiamente diffuso sul territorio nazionale ben al di fuori dai confini del singolo distretto. A tali tabelle questa Corte ha riconosciuto, dal 2011 in poi, in applicazione dell’art. 3 Cost., la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.

A fronte del percorso tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che impone di ancorare la valutazione equitativa del danno non patrimoniale a parametri obiettivi, verificabili, all’interno dei quali sussumere le varie circostanze del caso concreto (e, dal 2011 in poi, non a qualsiasi paramento obiettivo ma alle tabelle milanesi ove non sussistano e siano stati enunciati motivi per discostarsene) in modo da dar corpo ad una nozione di equità che sia non solo regola del caso concreto ma anche garanzia della parità di trattamento, non può più considerarsi legittima la liquidazione del danno non patrimoniale che faccia riferimento, come la sentenza impugnata, al criterio equitativo puro, svincolato da qualsiasi parametro di riferimento ai fini della quantificazione. Essa si traduce in una quantificazione arbitraria ed immotivata che, pur partendo dalla enunciazione di alcune premesse, non da giustificazione delle conclusioni cui perviene. Tale criterio infatti non rende evidente e controllabile l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto realmente, nell’operare la liquidazione, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, o se l’enunciazione dei criteri sia rimasta una mera affermazione di principio. l carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).

La Corte d’appello ha provveduto al risarcimento del danno morale considerando anche lo stretto vincolo parentale e il grandissimo dolore per la perdita dell’unico figlio e per la conseguente, estrema intensità della sofferenza subita.

Così decidendo la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di questa Corte secondo la quale la liquidazione del danno morale iure proprio, sofferto per il decesso di un familiare, causato da incidente stradale, sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, adeguatamente motivati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 26 giugno 2015, n. 13187 GUARD RAIL, CONDOTTA IMPRUDENTE VITTIMA

Presidente Salmé – Relatore Rossetti

Svolgimento del processo

  1. L’8.7.1999 il sig. D.G., mentre percorreva in auto la SS 36, perse il controllo dei mezzo, usci di strada e precipitò col proprio veicolo in una scarpata, il cui ciglio si trovava a 50 metri circa dal margine della strada.
  2. Nel 2003 i congiunti della vittima (G. G., D. G. e N. C.) convennero dinanzi al Tribunale di Lecco l’ANAS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte dei proprio congiunto. A fondamento della domanda allegarono la colpa dell’Anas per non avere installato un guard rail nella zona del sinistro.
  3. II Tribunale di Lecce con sentenza 22.12.2006 n. 951 rigettò la domanda. I soccombenti proposero appello.

La Corte d’appello di Milano con sentenza 1.2.2011 n. 242 rigettò il gravame, sul presupposto che non vi fosse nesso di causa tra l’omissione ascritta all’Anas, pur ritenuta colposa, e la morte della vittima. La Corte d’appello, in particolare, ritenne da un lato che la funzione delle barriere laterali di protezione non è quella di prevenire eventuali manovre scorrette degli automobilisti, e dall’altro che comunque, quand’anche

fosse stato presente un guard rail, non vi era certezza che esso avrebbe evitato l’evento letale.

  1. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dagli eredi G., sulla base di cinque motivi.

Ha resistito l’Anas con controricorso.

GUARD RAIL, CONDOTTA IMPRUDENTE VITTIMA
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ARECUPERO3

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Coi primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1227 e 2043 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato:

(a) nel ritenere che il sinistro fu causato dalla condotta imprudente della vittima, consistita nel tenere una velocità eccessiva;

(b) nel ritenere che la funzione del guard rail non fosse quella di prevenire anche le condotte anomale degli utenti della strada;

(c) nel non considerare che, dopo l’uscita di strada, la vittima nemmeno se avesse voluto avrebbe potuto arrestare il mezzo prima della scarpata, non essendovi spazio sufficiente.

1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è inammissibile. Esso infatti, al di là della sua intitolazione formale, nell’illustrazione delle ragioni del ricorso nonprospetta alcuna violazione o falsa applicazione di norme da parte dei giudice di merito, ma si duole unicamente di una valutazione di fatto: e cioè della ritenuta sussistenza d’una condotta colposa della vittima, e d’un valido nesso di causa tra l’omissione ascritta all’ente convenuto e il danno.

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è infondato. Come noto, infatti, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

E’ altresì noto che il giudice di merito al fine di adempiere all’obbligo della motivazione non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata. E’, infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.

Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

1.4. Nel caso di specie, i ricorrenti sono nel vero quando lamentano la illogicità dell’affermazione secondo cui il guard rail non ha lo scopo di prevenire i danni derivanti da condotte anomale degli utenti della strada. E tuttavia, nell’economia della decisione impugnata, quella erronea affermazione non ha alcun peso decisivo. La Corte d’appello ha infatti rigettato la domanda attorea sul presupposto dell’irrilevanza causale della condotta colposa ascritta all’ANAS. Ha infatti ritenuto il giudice d’appello che, quand’anche l’ente convenuto avesse installato – come era suo dovere

la barriera protettiva,questa non sarebbe stata sufficiente ad impedire l’evento dannoso.

Si tratta dunque di una motivazione adeguata e non contraddittoria, con la conseguenza che il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile, perché chiede una nuova e diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Stabilire, poi, se la decisione impugnata sia anche corretta nel merito è questione sottratta al perimetro dei poteri di questa Corte.

  1. II secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

Espongono, al riguardo, che nel giudizio di merito era stata sia acquisita la perizia disposta dal giudice penale, nel corso dei procedimento scaturito dalla morte della vittima, sia disposta una consulenza tecnica d’ufficio.

II perito del giudice penale dichiarò che se fosse stato presente un guard rail, il veicolo della vittima non sarebbe caduto nella scarpata; soggiunse tuttavia che l’urto contro il guard rail avrebbe comunque provocato lesioni, forse anche mortali alla vittima.

Il perito del giudice civile dichiarò anch’egli che se fosse stato presente un guard rail il veicolo della vittima non sarebbe caduto nella scarpata; ma soggiunse che, in assenza dielementi certi, non si poteva affermare che l’impatto contro il guard rail avrebbe determinato comunque la morte della vittima.

La Corte d’appello, proseguono i ricorrenti, ha di fatto disatteso le conclusioni raggiunte dal consulente del giudice civile (attribuendogli affermazioni in realtà da questi non compiute), e condiviso quelle raggiunte dal perito del giudice penale, senza spiegare perché.

2.2. II motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni.

Nella parte in cui attribuisce alla Corte d’appello di avere sostanzialmente frainteso le conclusioni cui pervenne il consulente tecnico d’ufficio nominato nel processo civile, il ricorso denuncia un tipico vizio revocatorio, che si sarebbe dovuto far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c. dinanzi alla stessa Corte d’appello.

Nella parte, invece, in cui lamenta un contrasto tra la consulenza d’ufficio disposta nel giudizio civile, e le perizie disposte nel giudizio penale, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che nelle pp. 7­10 del ricorso (ove è illustrato il motivo in esame) non si indica né dove e quando sia stata prodotta la perizia disposta in sede penale, né in quale pagina della suddetta perizia siano contenute le affermazioni trascritte o riassunte nel ricorso.

  1. II terzo motivo di ricorso.

3.1. Colterzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 2043 e 2697 c.c.); sia da un vizio di motivazione, al sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere insufficiente la prova che la presenza dei guard rail avrebbe evitato l’evento dannoso.

Spiegano che la Corte d’appello ha escluso il nesso di causa sul presupposto che gli attori avrebbero dovuto provare che, ove il guard rail fosse stato presente, l’evento non si sarebbe comunque verificato con alta probabilità. Tale giudizio sarebbe erroneo, perché per l’accertamento della causalità omissiva in materia di responsabilità civile è sufficiente dimostrare che l’evento di danno, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, non si sarebbe verificato con ragionevole probabilità.

3.2. Ad onta della sua intitolazione formale, il motivo in esame censura la sentenza per violazione delle regole sulla causalità omissiva. Esso è infondato, perché la Corte d’appello non ha affatto preteso che la prova della causalità omissiva dovesse essere fornita con elevato grado di credibilità razionale. Ha affermato, invece, che la presenza del guard rail avrebbeavuto scarsissime possibilità di evitare l’evento: affermazione, quest’ultima, in sintonia con il criterio della “ragionevole probabilità”.

  1. II quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

Il motivo ripete nella sostanza le doglianze già illustrate col secondo motivo di ricorso, e va dichiarato inammissibile per le medesime ragioni già esposte al § 2.2.

  1. li quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di nullità, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.. Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che gli attori, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’Anas, avessero inammissibilmente mutato la domanda rispetto a quella formulata con la citazione introduttiva.

5.2. II motivo è inammissibile.

La Corte d’appello infatti, pur ritenendo non validamente formulata la domanda di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., l’ha comunque esaminata nel merito e rigettata (p. 11, terzo capoverso, della sentenza impugnata).

  1. Le spese.

6.1. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste acarico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

-) dichiara inammissibile il ricorso;

-) condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di ANAS s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.