AVVOCATI SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA DEVI AFFRONTARE LA SEPARAZIONE CONSENSUALE? NON SAI COME FARE? SAI CHE DIPENDE IL TUO FUTURO? VUOI INFORMAZION
Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del c.c., il presidente (1), su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.
Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente
Articolo 155.Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’eduzione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
AVVOCATI SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA COSA DEVONO CHIEDERE I CONIUGI
Separazione e divorzio SEPARAZIONE CONSEGUENZE PATRIMONIALI
Pratiche di separazione Bologna
Pratiche di separazione Castel Maggiore
Pratiche di separazione Pieve di Cento
Pratiche di separazione Molinella
Pratiche di separazione Ozzano dell’Emilia
Pratiche di separazione Anzola dell’Emilia
Pratiche di separazione Bazzano
Pratiche di separazione Crevalcore
ART . 711 Codice di Procedura Civile
Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del c.c., il presidente (1), su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.
Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente
Articolo 155.Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’eduzione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
AVVOCATI SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA COSA DEVONO CHIEDERE I CONIUGI
In particolare i coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere:
di essere autorizzati a vivere separati;
che i figli siano affidati a entrambi o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo a uno dei genitori;
che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;
di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è di regola tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
OCCORRE PRODURRE ANCHE :
codici fiscali;
ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all’anno in corso;
contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare;
documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;
estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;
certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).
AVVOCATI SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA
affido condiviso assegni familiari 2.
3. affido condiviso alternato 4.
5. affido condiviso figli 6.
7. affido condiviso e congiunto 8.
9. affido condiviso esempio 10.
11. affido condiviso 2016 12.
13. affido condiviso figli naturali 14.
15. affido condiviso coppie di fatto 16.
17. affido condiviso e vacanze estive 18.
19. affido condiviso figlio maggiorenne 20.
21. affido condiviso alimenti 22.
23. affido condiviso affido congiunto differenze 24.
25. affido condiviso art. 155 c.c 26.
27. affido condiviso assegni familiari inps 28.
29. affido condiviso al 50 30.
31. affido condiviso a chi spettano gli assegni familiari 32.
33. affido condiviso affido esclusivo differenze
AVVOCATI SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA
Nell separazione consensuale non importa chi ha colpa:
È necessario premettere che i provvedimenti in materia di affidamento prescindono dalle responsabilità dell’uno o dell’altro genitore nell’avere reso intollerabile la prosecuzione della convivenza a meno che, l’atteggiamento del coniuge contrario ai doveri nascenti dal matrimonio non sia anche espressione di una inidoneità educativa che non può non avere riflessi sul piano dell’affidamento.
AVVOCATI SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA
diritto alla bigenitorialità
La bigenitorialità diviene quindi principio insopprimibile sia dei figli che dei genitori, i quali conservano un interesse diretto a mantenere un rapporto costante con i figli, alle cui scelte di vita essi devono partecipare in modo significativo.
Tribunale di Milano
Sezione IX Civile
Ordinanza 28 gennaio 2016
(est. G. Buffone)
∞∞∞∞∞
Il Giudice, dr. Giuseppe Buffone,
a scioglimento della riserva espressa in data 21 gennaio 2016,
nel procedimento iscritto al n. … del 2015 pendente tra S c/ N, sentite le parti, lette le difese,
Osserva
La controversia può essere definita senza ulteriori accertamenti istruttori, essendo la causa matura per la decisione.
In fatto. X (nata a Milano il ….) e N (nato a Milano …) contraevano matrimonio concordatario in …. in data …. Dall’unione nasceva S, in data … I coniugi si separavano consensualmente giusta verbale ex art. 711 c.p.c. sottoscritto in data …. ed omologato con decreto del Tribunale di Milano del …1985. Successivamente, il medesimo ufficio giudiziario, con sentenza n. … del … 1990, dichiarava la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale contratto dai citati coniugi. In data … 1984, contestualmente agli accordi di omologa, il N e la X sottoscrivevano scrittura privata in cui il medesimo N si impegnava (tra l’altro) a cedere alla figlia (se maggiorenne) il 50% del ricavato della cessione a titolo oneroso della sua licenza taxi. Con atto di citazione del 17 settembre 2015, S evocava in giudizio il padre allegando l’intervenuta vendita della licenza taxi e reclamando, consequenzialmente, il diritto ad ottenere la corresponsione della somma pari alla metà del corrispettivo, come da scrittura privata del … 1984. N si costituiva resistendo alla domanda.
In diritto. E’ pacifico che N, con scrittura privata del … 2013, ha trasferito la sua licenza taxi (n. … rilasciata dal Comune di …) a Y (v. doc. 1 di parte convenuta). Il corrispettivo pattuito è stato di euro 175.000. Il N, per effetto della cessione onerosa, ha incamerato la somma pari ad euro 149.652,01 ossia il prezzo lordo versato dall’acquirente, al netto della tassazione pagata dal venditore (pari ad euro 25.347,99). Il netto effettivo cui limitare l’oggetto dell’odierno processo è documentalmente provato ma, soprattutto, è stato così individuato dalle parti all’udienza di discussione del 21 gennaio 2016 (v. verbale) agli effetti di cui all’art. 112 c.p.c. (a conferma, v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Ciò premesso, occorre rilevare la validità dell’accordo sottoscritto dagli ex coniugi nella scrittura privata per cui è lite.
Validità dell’accordo. Giova ricordare che il contenuto degli accordi di separazione è composto da un aspetto essenziale – costituito dalle cd. convenzioni di diritto di famiglia, relative prevalentemente alla cessazione del dovere di convivenza, alla regolamentazione degli altri obblighi previsti dall’art 143 c.c. nonché all’esercizio della responsabilità genitoriale – e da un aspetto eventuale ed occasionale, attinente alle intese che esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale e che si collocano nell’alveo dei contratti atipici. In merito a tali ultimi patti, è pacifico, nella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che l’accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale – più precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale del connotato della “patrimonialità”) – rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia; quanto a dire che nel procedimento per la separazione consensuale, di cui all’art. 711 cod. proc. civ., il provvedimento di omologazione del Tribunale, operando sul piano del controllo, ha lo scopo di attribuire efficacia all’accordo privato dall’esterno, senza operare alcuna integrazione della volontà negoziale delle parti (Cass. Civ., n. 2700 del 1995); pertanto, le clausole dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, prevedono la creazione di trame obbligatorie presentano una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate dando vita, nella sostanza a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322 c.c. (Cass. Civ. n. 18066 del 2014) Trattandosi di una trama sostanzialmente negoziale, ne è consentita la modifica o integrazione da parte degli stessi contraenti, con patti contestuali o successivi: al riguardo, è bene ricordare che, secondo la giurisprudenza ormai tetragona della Suprema Corte, le modificazioni pattuite dai coniugi “successivamente” all’accordo di separazione o contestualmente, trovando fondamento nell’art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 settembre 2015), anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dai richiamati artt. 710 e 711 c.p.c., senza altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c. (ex multis, Cass. 11 giugno 1998, n. 5829).
Nel caso di specie, nell’accordo di separazione sottoscritto ex art. 711 c.p.c. in data … 1984, «il sig. N, titolare della licenza n. … di Taxi, rilasciata dal Comune di .., si impegna a non cedere detta licenza sino al compimento della maggiore età di S e, comunque, a corrispondere alla stessa, e se ancora minore, alla madre, la somma pari al 50% del ricavato» (v. clausola n. 8). L’impegno è trasfuso anche nella scrittura coeva per cui è lite sottoscritta «a completamento delle condizioni di cui alla separazione»: in questo patto aggiunto contestuale, alla clausola n. 1, «il sig. N, titolare della licenza n. … di taxi rilasciata dal Comune di …, si impegna a non cedere detta licenza, sino al compimento della maggiore età di S e, comunque, a corrispondere alla sessa, e se ancora minore, alla madre, la somma pari al 50% del ricavato» (clausola n. 1). L’interpretazione congiunta delle due stipule conduce a dover appurare l’esistenza di un unico accordo sostanziale, di medesimo contenuto, già validamente perfezionato in sede di separazione ma confermato con separata scrittura privata in senso rafforzativo. La scrittura coeva va cioè qualificata come ripetizione del contratto che, come noto, secondo la Dottrina, è animata dall’intento delle parti di reiterare la manifestazione della volontà originaria al fine di renderla persistente. La ripetizione contrattuale dà vita a una nuova scheda negoziale dotata di sua autonomia e caratterizzata dall’espressione di una volontà vitale rinnovata all’attualità. Nel caso di specie, l’utilità della ripetizione è insista nel fatto di dare all’accordo una veste formale autonoma e distinta rispetto alla separazione consensuale, al fine di creare una “rottura” tra l’accordo sulla licenza del taxi e le vicende relative allo status. Proprio sulla scorta di questo rilievo, la stipula in esame è da intendersi rimasta estranea a qualsivoglia successiva vicenda personale delle parti (modifica delle condizioni di separazione; divorzio, etc.) salvo espresse modifiche negoziali intervenute esplicitamente al riguardo. Il patto in esame non contiene comunque alcuna disposizione che contrasti con il limite dell’art. 160 c.c. essendo coagulato da regole contrattuali tese solo a regolare la sorte del bene patrimoniale costituito dalla licenza taxi del
Interpretazione dell’accordo. Sussiste contrastante opinione dei litiganti in merito alla esatta interpretazione dell’accorso per cui è causa: «il sig. N, titolare della licenza n. … di Taxi, rilasciata dal Comune di .., si impegna a non cedere detta licenza sino al compimento della maggiore età di S e, comunque, a corrispondere alla stessa, e se ancora minore, alla madre, la somma pari al 50% del ricavato». Attingendo al bacino delle norme di riferimento (v. artt. 1362 e ss c.c.), va esclusa la sussistenza di una obbligazione alternativa. L’obbligazione alternativa, come noto, ha ad oggetto due prestazioni (v. art. 1285 c.c.) e il creditore si libera eseguendo l’una o l’altra. Se l’accordo in esame contenesse obbligazioni del genere, allora il N si sarebbe obbligato o a non cedere la licenza sino alla maggiore età di S o a versarle metà del corrispettivo in caso di vendita allorché minorenne. Ne conseguirebbe che, rispettato il pactum de non alienando sino al termine pattuito, il N sarebbe da ritenere adempiente rispetto al patto che avrebbe esaurito la sua funzione. In altri termini, la cessione intervenuta successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte di S, non obbligherebbe al versamento di alcunché. Questo risultato ermeneutico è smentito dal tenore letterale dell’accordo. Sulla scorta dell’intento reso vivo dal formante comunicativo adottato dai contraenti deve ritenersi che, nel caso in esame, non si assista ad una obbligazione alternativa bensì ad una obbligazione cumulativa che, come noto, ha ad oggetto più prestazioni da eseguirsi tutte. Ve ne è conferma nella congiunzione e nell’avverbio che sono stati adottati per legare in successione logica le due obbligazioni: il N “non deve vendere la licenza taxi sino al termine fissato” e comunque “deve dare metà della vendita alla figlia”. La parola “comunque”, nel contratto, è utilizzata in senso avverbiale e non anche come congiunzione subordinante ed esprime il sinonimo «in ogni caso». L’espressione “e comunque” palesa, cioè, il valore cd. “concessivo-generalizzante” della parola adottata (sulla scorta dei migliori studi della grammatica italiana). Il patto va dunque interpretato nel senso di un duplice impegno a carico del padre: non vendere la licenza fino al termine stabilito; dividere il ricavato a vendita intervenuta. Questo significato è coerente con quella che deve ritenersi fosse la comune intenzione delle parti ed è pure sintonico con le altre clausole della separazione e del patto. Ciò detto in merito al contenuto obbligatorio, deve anche ritenersi che S sia legittimata ad agire dovendosi qualificare la stipula come contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. Come è bene noto, anche al lume della relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942, per effetto della pattuizione a favore del terzo, questi diventa titolare del diritto a richiedere l’adempimento contro l’obbligato: su questo versante, non sono necessarie ulteriori precisazioni motivazionali poiché non è stata sollevata alcuna eccezione e, quindi, l’indagine giudiziale è preclusa ex artt. 112, 115 c.p.c. Si afferma, dunque, poiché mai contestata, la piena legittimazione di S ad agire poiché soggetto titolare di diritto d’azione jure proprio.
Inadempimento. Volgendo lo sguardo alla sola materia del contendere, per effetto della cornice disegnata dalle parti (art. 112 c.p.c.), può affermarsi che: con negozio giuridico perfezionatosi in modo valido (separazione consensuale), oggetto di ripetizione contrattuale (v. scrittura privata), N si è impegnato, tra l’altro, a cedere alla figlia metà del ricavato della vendita della sua licenza taxi, allorché intervenuta; successivamente alla intervenuta cessazione della licenza, N ha omesso di corrispondere alla figlia quanto oggetto dei negozio stipulato in suo favore; così facendo, N si è reso inadempiente ex art. 1218 c.c. della somma pari al 50% di euro 149.652,01; appurato l’inadempimento del debitore, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di condanna richiesta alla parte attrice. La condanna va munita di accessori dalla domanda come da richiesta della creditrice. L’importo oggetto della statuizione condannatoria è di euro 74.826,00.
Spese di lite. La parte convenuta è interamente soccombente; non si è giovata della proposta avversaria che avrebbe comportamento la compensazione delle spese di lite; tuttavia, l’Avvocato di parte convenuta ha spontaneamente prodotto l’atto di vendita e questo ha reso possibile trasformare il rito ex art. 183-bis c.p.c. e procedere immediatamente nelle forme del sommario, trattenendo la causa in decisione nella prima udienza. Si ritiene, dunque, che non vi siano gli estremi per considerare il comportamento processuale delle parti (sostanziali) ai fini delle spese, in quanto entrambi i difensori hanno collaborato in modo consistente e rilevante alla definizione del procedimento nel termine di ragionevole durata Ciò posto, tenuto conto del DM 55 del 2014, e rilevato che il processo è stato definito in una udienza, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino a 260.000 euro), si stima equo liquidare euro 1.300,00 per la fase di studio; euro 780,00 per la fase introduttiva ed euro 2.100 per la fase decisoria, in assenza di attività istruttoria diversa da quella documentale. Le spese complessivamente liquidate sono pari ad euro 4.180,00. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal giudice ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso (v. Cons. Stato, 28 aprile 2015 n. 2690).
P.q.m.
Il Tribunale di Milano,
Sezione Nona Civile,
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. … dell’anno 2015, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, ed assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:
Condanna N (…..) a corrispondere a S (….) la somma di euro 74.826,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del 17 settembre 2015 e sino al saldo;
Condanna N a rifondere a S le spese del processo, liquidate in complessivi euro 4.180,00 oltre al rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576 ed oltre il rimborso forfetario in misura pari al 15% come da legge professionale.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza
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