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GENITORI DIVORZIATI, ARRESTATO PER DROGA IL FIGLIO CHE CONVIVE CON LA MADRE: REVOCATA L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA ALLA DONNA

GENITORI DIVORZIATI, ARRESTATO PER DROGA IL FIGLIO CHE CONVIVE CON LA MADRE: REVOCATA L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA ALLA DONNA

Accolta l’istanza presentata dall’ex marito. Decisivo il fatto che il figlio non si impegni nella ricerca di un lavoro

Genitori divorziati, arrestato per droga il figlio che convive con la madre: revocata l’assegnazione della casa alla donnaSe il figlio – maggiorenne ma non autosufficiente economicamente – che convive con la madre – ormai divorziata dal marito – viene arrestato per spaccio, allora va revocata l’originaria assegnazione della casa coniugale alla donna. Nella vicenda presa in esame dai giudici è ritenuta legittima la richiesta avanzata dall’ex marito. A tradire la donna è la condotta tenuta dal figlio. A questo proposito, l’arresto e la perquisizione domiciliare, che ha permesso alle forze dell’ordine di rinvenire sostanze stupefacenti e denaro in contanti, consentono di ritenere che il ragazzo non si impegni per cercare un lavoro e non abbia perciò diritto al mantenimento paterno, e quest’ultimo dettaglio, osservano i giudici, rende illogica l’assegnazione della casa familiare alla madre. In sostanza, l’avvenuto arresto e gli esiti della perquisizione domiciliare costituiscono gravi indizi dai quali legittimamente si è desunto che il ragazzo non impiega energie alla ricerca di un’onesta attività lavorativa. Pertanto, la mancanza di autosufficienza a lui imputabile non può gravare sul padre quanto al suo mantenimento. (Ordinanza 17075 del 26 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

E’ stato altresì evidenziato il fatto che colui che agisca per la revoca dell’assegnazione della casa familiare ha l’onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità, prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l’assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole (Cass., n. 11218/13; n. 14348/12).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha esplicitato chiaramente le ragioni del venir meno dell’esigenza abitativa, essendo stato accertato che: il minore aveva frequentato il secondo e terzo anno della scuola elementare, nonchè il quarto, sino alle festività natalizie, in un istituto di Udine; la madre lavorava a Udine, già nel giudizio di primo grado, e dal 2018 aveva fatto ritorno solo saltuariamente e per poco tempo a Padova.

Nè giova agli argomenti della ricorrente l’addotto trasferimento di scuola del minore dal gennaio 2021, oppure la recente modifica della sede lavorativa della stessa madre, in quanto è evidente che la misura in discorso non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell’ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui, a seguito della separazione, la casa familiare abbia cessato di essere tale, con conseguente preclusione della possibilità di reviviscenza del diritto all’assegnazione della casa familiare (v. Cass., n. 3030/06).