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FAMIGLIA DI FATTO CONVIVENTI AVVOCATO BOLOGNA

FAMIGLIA DI FATTO, NUOVA RELAZIONE ASSEGNO DIVORZILE Una relazione more uxorio ha riflessi sulla determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge se tale relazione “incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte effettiva e non aleatoria di reddito.” Qualora la nuova convivenza cessi, non risorge il diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex coniuge. Lo ha affermato la Cassazione Civile, Sez. I, 03.04.2015 n. 6855, esprimendo un nuovo orientamento in materia: in passato, infatti, si era pressoché sempre ritenuto che la relazione more uxorio stabile comportasse una situazione di quiescenza dell’assegno divorzile, destinato a rivivere nel caso di cessazione della nuova relazione.avvocati di bologna avvocati di bologna FAMIGLIA DI FATTO, NUOVA RELAZIONE ASSEGNO DIVORZILE Consulenza Legale per Separazione e Divorzio a Bologna Avvocato separazione Bologna Avvocato separazione Consigli utili per superare la separazione senza drammi. avvocato matrimonialista bologna – Studio Legale Bologna studiolegale-bologna.it/…/avvocato-matrimonialista-per-separazioni-a-bologna-e-prov…   avvocato per divorzio bologna separazione consensuale bologna costo avvocato separazione consensuale lettera avvocato separazione miglior avvocato divorzista bologna   Ti serve un avvocato matrimonialista divorzista per una separazione o divorzio? 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I, 03.04.2015 n. 6855, esprimendo un nuovo orientamento in materia: in passato, infatti, si era pressoché sempre ritenuto che la relazione more uxorio stabile comportasse una situazione di quiescenza dell’assegno divorzile, destinato a rivivere nel caso di cessazione della nuova relazione.   Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli; non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio, e tale identità di posizione è oggi pienamente ribadita e assicurata dalla recente riforma della filiazione del (OMISSIS)), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria ‘famiglia di fatto’. A quel punto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale.   Nel caso di specie, invece, gli Ermellini si esprimono diversamente, ribadendo che il concetto di famiglia di fatto non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una famiglia, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e di sviluppo della personalità di ogni componente e di educazione ed istruzione dei figli. Se tale convivenza assuma i connotati di stabilità e di continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, si ha una vera e propria famiglia di fatto. Secondo i Giudici, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorché di fatto. E ciò perché, nel caso di una convivenza stabile e continuativa, i partners adottano un progetto di vita in comune «analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio», un “progetto” di «arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi» e di «trasmissione di valori educativi ai figli», un “progetto” di vita in comune in forza del quale «la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto».   aafoocaricare1     FAMIGLIA DI FATTO, NUOVA RELAZIONE ASSEGNO DIVORZILE    Una relazione more uxorio ha riflessi sulla determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge se  tale relazione “incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte effettiva e non aleatoria di reddito.” Qualora la nuova convivenza cessi, non risorge il diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex coniuge.  Lo ha affermato la Cassazione Civile, Sez. I, 03.04.2015 n. 6855, esprimendo un nuovo orientamento in materia: in passato, infatti, si era pressoché sempre ritenuto che la relazione more uxorio stabile comportasse una situazione di quiescenza dell’assegno divorzile, destinato a rivivere nel caso di cessazione della nuova relazione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 3 aprile 2015, n.6855 – Pres. Forte – est. Dogliotti   MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonchè vizio di motivazione, non avendo tenuto conto la Corte di merito della stabile convivenza, che aveva dato luogo ad una vera e propria famiglia di fatto, della I. con altro uomo, ciò che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico del coniuge, anche se tale convivenza venisse a cessare. az2SCRITTA Con il secondo, violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, nonchè contraddittoria motivazione in ordine alla decorrenza dell’assegno divorzile.  

ASSEGNO MANTENIMENTO: rispettive condizioni patrimoniali non risultano neppure indicate, e che, soprattutto, manca una ricostruzione attendibile del tenore di vita dei coniugi
ASSEGNO MANTENIMENTO: rispettive condizioni patrimoniali non risultano neppure indicate, e che, soprattutto, manca una ricostruzione attendibile del tenore di vita dei coniugi

Afferma il giudice a quo che, una relazione more uxorio rileva ai fini della determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge nei limiti in cui tale relazione ‘incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria, di reddito’.   Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, (tra le altre, Cass. N. 17195 del 2011), ha chiarito che l’espressione ‘famiglia di fatto’ non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una ‘famiglia’, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost..   Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli; non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio, e tale identità di posizione è oggi pienamente ribadita e assicurata dalla recente riforma della filiazione del (OMISSIS)), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria ‘famiglia di fatto’. A quel punto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale.   E’ consapevole il Collegio, che, anche nell’ambito della giurisprudenza sopra indicata ormai nettamente maggioritaria, talora si è affermato (Cass. N. 17195 del 2011, predetta) che il fenomeno andrebbe spiegato con una sorta di ‘quiescenza’ del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa specifica, ancora estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto, salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi.   Tuttavia, riesaminandosi la questione, sembra a questo Collegio assai più coerente, rispetto alle premesse sopra indicate, affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale/libera e consapevole/da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli).   Va per di più considerata la condizione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe, all’evidenza, nell’esonero definitivo da ogni obbligo.   Nella specie, il giudice a quo ritiene pacifica (anche perchè già oggetto di esame sia nel corso del giudizio di separazione che del primo grado del presente giudizio di divorzio), la ‘convivenza more uxorio ‘ instaurata dalla I. con R.G., da cui erano nati due figli, uno dei quali morto alla nascita. Aggiunge il giudice a quo che la relazione stabile tra I. e R., e dunque anche l’apporto economico di questo alla famiglia di fatto, era venuto meno dal gennaio 2003. Ma tale circostanza, come si diceva, non potrebbe costituire titolo per ottenere l’assegno divorzile.   Accolto il primo motivo del ricorso, rimane assorbito il secondo.   Va cassata la sentenza impugnata.   Può decidersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.   Va rigettata la domanda di assegno divorzile, proposta dalla I..   La novità della questione trattata richiede la compensazione delle spese per tutti i gradi del procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;   cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda di assegno divorzile; compensa le spese tra le parti per tutti i gradi del procedimento.   In caso di diffusione, omettere generalità ed altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.