EREDITA’ FRATELLI DI GRANDE VALORE COSA FARE’ 3 COME FARE 4 TEMPI
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Primo Contatto
Contatta l’avvocato Sergio Armaroli telefonicamente, inviando un’e-mail
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Inizio Collaborazione
A seguito del conferimento formale dell’incarico, inizieremo dopo averti fatto adeguato
Chi eredita spesso ha problematiche con i parenti sulla divisione eredità , problemi con cugini, fratelli, nipoti zii a volte con i genitori .
Allora che fare?
SEMPLICE TROVARE UNA SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE S EPOSSIBILE UN ACCORDO CHE SODDISFI LE TUE PRETESE, E ALLO STESSO TEMPO NON TI PONGA IN CONTRASTO cON GLI ALTRI COEREDI.
SONO SEMPRE STATO UN FAUTORE, UNO STUDIOSO DELLO STRAGIUDIZIALE, PERCHE’ L’AUTONOMIA DELLE PARTI LE DECISIONI CHE POSSONO PRENDERE LE PARTI HANNO PIU’ SPAZIO DI MANOVRA SPESSO CHE UNA CAUSA.
DECINE DI VOLTE HO SODDISFATTO I CLIENTI CON UNA SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE , RICORDIAMO CHE SOLO CON UNA CCORDO E CON UNA SODDISFACENTE DIVISIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO SI PUO’ GODERE DELL’EREDITA’
GIULIA E LA SUA STORIA
GIULIA ERA LA SORELLA MINORE E AVEVA TRE FRATELLI MAGGIORI
Giulia aveva ereditato insieme ai fratelli dal padre nove appartamenti, e depositi bancari per un milione di euro circa.
Giulia era moglie di un medico e viveva in una splendida casa a Venezia
Il padre aveva lasciato gli appartamenti assai lussuosi a Bologna in una via assai prestigiosa, appartamenti grandi che valevano circa 900.000,00 euro l’uno.
Mentre per la divisione con i fratelli della liquidità era assai facile la problematica era gestire e dividere gli appartamenti .
Giulia non voleva assolutamente vendere gli appartamenti e le sarebbe piaciuto acquistar eòle quote dei fratelli con l’aiuto del Marito.
Certo era un grande sacrificio economico , anche con l’aiuto del marito Giulia doveva ricorrere all’aiuto di un mutuo.
Due Fratelli volevano vender e ma il terzo voleva tenere gli immobili.
La soluzione trovata fu che Giulia acquistò insieme al fratello la quota degli immobili degli altri due
AVVOCATO ESPERTO SOLUZIONI LITI PROBLEMATICHE CAUSE EREDITARIE BOLOGNA RAVENNA FORLI VICENZA PRATO PISTOIA PADOVA VENEZIA 051 6447838
LA STORIA DI GIORGIO
GIORGIO AVEVA EREDITATO QUOTE DELLA SOCIETA’ IMMOBILIARE DEL PADRE ALBERTO DECEDUTO INSIEME AI FRATELLI.
QUESTA IMMOBILIARE AVEVA UNA DECINA DI APPARTAMENTI ,VENTI NEGOZI, E SEI CAPANNONI.
GESTIRE IL TUTTO INSIEME AI FRATELLI NON ERA FACILE NO DAVVERO.
GIORGIO ERA UN INGEGNERE CHE LAVORAVA PER UN ENTE E NON AVEVA TEMPO E FORSE NEMMENO VOGLIA DI SEGUIRE GIORNALMENTE ANCHE GLI IMMOBILI E LA SOCIETA’ CHE ANDAVA COSTANTEMENTE AMMINISTRATA E ANDAVA CONTROLLATA E LE CUI DECISIONI ANDAVANO PRESE CON GLI ALTRI EREDI.
GIORGIO ERA STANCO DELLA SITUAZIONE MA SAPEVA CHE UNA CAUSA SAREBBE DURATA MOLTISSIMO ,SAREBBE COSTATA MOLTISSIMO E AVREBBE DATO MOLTISSIMI PENSIERI E SOPRATTUTTO INCERTEZZE.
PROVATE A IMMAGINARE COME POTEVA SENTIRSI, CON UN GRANDE PATRIMONIO IMMOBILIARE EEDITATO MA CON LA NECESSITA’ DI DOVER GESTIRE SEMPRE INSIEME AGLI ALTRI EREDI LA SPA DELLA QUALE AVEVA EREDITATO DELLE AZIONI, MA CHE COMUNQUE NON GLI PERMETTEVANO DI GODER EDELLA PROPIA QUOTA.
GIORGIO VOLEVA ASSOLUTAMENTE LIQUIDARE LA QUOTA DEI SUOI IMMOBILI E GODERVI IL RICAVATO ANCHE COMPRANDO UNA CASA AL MARE.
DEL RESTO GIORGIO AVEVA DUE FIGLI PICOCLI, E LA MOGLIE DESIDERAVA UNA CAS AAL MARE PER TRASCORRERE I MESI ESTIVI CON I BAMBINI, OVE GIORGIO LI AVREBBE RAGGIUNTI NEI FINE SETTIMNA E NEL TEMPO LIBERO.
ANCHE LA CASA DOVE ABITAVA GIORGIO CON I DUE BAMBINI ERA DIVENTATA TROPPO PICOCLA E PER LUI SAREBBE STATA UNA GRANDE RISORSA MONETIZZARE LA QUOTA DI PATRIMONIO EREDITATO PER ANDARE A VENDER ELA CASA DOVE ABITAVA E COMPRARNE UNA PIU’ GRANDE.
RISOLTO AL MIO STUDIO ABBIAMO APPRESO CHE UN SUO FRATELLO AVREBBE AVUTO IL DESIDERIO DI COMPRARE LE AZIONI DELLA SPA DAL FRATELLO E DOPO UNA TRATTATIVA DI ALCUNI MESI ( NOTA BENE MESI E NON ANNI) GIORGIO HA RICEVUTO UNA COSPIQUA SOMMA PER LA VENDITA DELLA AZIONI EREDITATE DELLA SPA IMMOBILIARE E HA POTUTO CAMBIARE CASDA E COMPRARE CASA AL MARE .
CONSIGLIO 1
CERCA UN SOLUZIONE SENZA CAUSA
CONSIGLIO 2
PENSA CHE UNA SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE CONVIENE SEMPRE
CONSIGLIO 3
PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO CIVUOLE METODO PAZIENZA E TECNICA
Cass. civ. n. 27645/2018
Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.
La sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicché ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l’ulteriore detenzione.
Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Con riferimento alla prima fase l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all’ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all’esito finale del procedimento, che si concluda con l’ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza.
Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l’azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l’alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, allo stato, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, pertanto, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso. (Rigetta, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 21/12/2015).
Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell’intero asse.
Lo studio Avvocato Sergio Armaroli presta assistenza per la risoluzione delle problematiche riguardanti le successioni ed in particolare fornisce assistenza e consulenza legale in tutte le operazioni conseguenti quali l’accettazione dell’eredità con o senza beneficio di inventario, l’azione di petizione ereditaria, la rinuncia all’eredità e l’acquisto del legato, la delazione successiva e la riunione fittizia nonché nella redazione dei testamenti ed in particolare:
Assistenza nella redazione di testamenti
Assistenza per le pratiche di successione Accettazione / rinuncia all’eredità
Denunce di successione
Accettazione con beneficio di inventario
Comunione ereditaria e scioglimento