DIVORZIO CONSENSUALE O DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI Bologna ,avvocato matrimonialista Bologna
affido condiviso assegni familiari 2.
3. affido condiviso alternato 4.
5. affido condiviso figli 6.
7. affido condiviso e congiunto 8.
9. affido condiviso esempio 10.
11. affido condiviso 2016 12.
13. affido condiviso figli naturali 14.
15. affido condiviso coppie di fatto 16.
17. affido condiviso e vacanze estive 18.
19. affido condiviso figlio maggiorenne 20.
21. affido condiviso alimenti 22.
23. affido condiviso affido congiunto differenze 24.
25. affido condiviso art. 155 c.c 26.
27. affido condiviso assegni familiari inps 28.
29. affido condiviso al 50 30.
31. affido condiviso a chi spettano gli assegni familiari 32.
33. affido condiviso affido esclusivo differenze
Il DIVORZIO CONSENSUALE O DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI resta un nodo da sciogliere, perché quando vi sono figli l’interesse maggiore dato dalla giurisprudenza e dottrina è per il loro interesse.
Erto il divorzio congiunto o divorzio consensuale evita molti traumi, evita liti, i coniugi sono d’accordo sulle condizioni per le quali divorziano
DIVORZIO CONSENSUALE ) l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dalla legge sul divorzio, art. 6 (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi
E’ stato, infatti, affermato il principio secondo cui (Cass., 10 dicembre 2014, n. 26060; Cass., 29 luglio 2011, n. 16376; Cass., 18 agosto 2006 n. 18187) l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dalla legge sul divorzio, art. 6 (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza ‘automatica’, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.
È stato altresì precisato che il richiamato principio trova conferma nelle nuove previsioni in tema di affido condiviso di cui alla L. n. 54 del 2006.
È stato poi precisato che l’assegno disposto in favore del genitore presso il quale la prole è prevalentemente collocata non contrasta con il contenuto dell’art. 155 cod. civ., che fornisce alcune indicazioni sui presupposti e caratteri dell’assegno, introducendo il principio generale, già elaborato dalla giurisprudenza , per cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
DIVORZIO CONSENSUALE CONGIUNTO CON FIGLI E ASSEGNO MANTENIMENTO
L’ulteriore previsione che il giudice possa disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di ‘proporzionalità’, esclude che la Corte territoriale abbia violato detta disposizione, in quanto la previsione di un assegno si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, come nella specie, l’affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Del resto il ricordato art. 155 c.c., fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione dell’assegno, considerando, tra l’altro, ‘i tempi di permanenza presso ciascun genitore’.
affido condiviso assegni familiari 2.
3. affido condiviso alternato 4.
5. affido condiviso figli 6.
7. affido condiviso e congiunto 8.
9. affido condiviso esempio 10.
11. affido condiviso 2016 12.
13. affido condiviso figli naturali 14.
15. affido condiviso coppie di fatto 16.
17. affido condiviso e vacanze estive 18.
19. affido condiviso figlio maggiorenne 20.
21. affido condiviso alimenti 22.
23. affido condiviso affido congiunto differenze 24.
25. affido condiviso art. 155 c.c 26.
27. affido condiviso assegni familiari inps 28.
29. affido condiviso al 50 30.
31. affido condiviso a chi spettano gli assegni familiari 32.
33. affido condiviso affido esclusivo differenzeDIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI E TRASFERIMENTO BENI
Secondo la giurisprudenza le pattuizioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, successivamente od in vista dell’omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, nè un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l’esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità (Cass. 11 maggio 1984 n. 2887; Cass. 23 dicembre 1988 n. 2887; Cass. 12 settembre 1997 n. 9034).
Invero in base all’impianto complessivo dell’art. 711 c.p.c., (in combinato disposto con l’art. 158 c.c., comma 1), il procedimento in detta norma descritto da vita ad una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia (Cass. 5 gennaio 1984 n. 14). Nel caso in cui, nell’ambito di un accordo destinato a disciplinare una separazione consensuale, sia inserita anche una convenzione avente una sua autonomia, in quanto non immediatamente riferibile nè collegata al contenuto necessario del regime di separazione, si tratta di compiere una indagine ermeneutica, nel quadro dei principi di cui all’art. 1362 c.c., e segg., diretta a stabilire se a quella convenzione possa essere riconosciuta autonoma validità ed efficacia, infatti, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c., (Cass. 24 febbraio 1993 n. 2270; Cass. 20 ottobre 2005 n. 20290).
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BOLOGNA SEPARAZIONE CONSENSUALE CON FIGLI ,DIVORZIO SUBITO DIVORZIO BREVE SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA AVVOCATI BOLOGNA
Lo Studio Legale dell’avvocato Sergio Armaroli di Bologna offre consulenza e assistenza legale in materia di separazioni consensuali e giudiziali, mediazioni familiari, divorzi, revisione delle condizioni di separazione, illustrazione regole affidamento dei minori e altre problematiche relative alla gestione dei minori nelle coppie separate o di fatto.).
La separazione consensuale è possibile soltanto se tra i coniugi viene raggiunto un accordo sulle condizioni che dovranno reggere i rapporti personali e patrimoniali reciproci e i rapporti di ciascuno con i figli. Se l’accordo per una separazione consensuale non viene raggiunto, la separazione sarà inevitabilmente giudiziale, nel senso che le condizioni della separazione verranno stabilite dal Tribunale. Nulla impedisce che un accordo venga raggiunto durante lo svolgimento della causa di separazione nel quale caso una separazione, avviata come giudiziale, potrà chiudersi come separazione consensuale. La separazione consensuale è preferibile poiché riduce i tempi, i costi e a volte la conflittualità ma ciò non deve andare a discapito di una buona separazione.
Diritto di Famiglia
Separazioni personali, divorzi, affidamenti, riconoscimenti, adozioni, disconoscimento di paternità, potestà genitoriale, tutela e curatela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, cambiamento nome/cognome, consulenze concernenti tutte le problematiche della famiglia e dei reati contro la famiglia.
La separazione può essere chiesta in due casi: quando la prosecuzione della convivenza diviene intollerabile o quando si verifichino fatti tali da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
La prima ipotesi è quella statisticamente più frequente, in quanto è sufficiente la volontà unilaterale di uno dei coniugi di separarsi per ritenere integrato il requisito della intollerabilità della convivenza.
BOLOGNA SEPARAZIONE CONSENSUALE CON FIGLI ,DIVORZIO SUBITO DIVORZIO BREVE SEPARAZIONE CONSENSUALE BOLOGNA AVVOCATI BOLOGNA
Secondo la giurisprudenza di questa Corte le pattuizioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, successivamente od in vista dell’omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, nè un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l’esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità (Cass. 11 maggio 1984 n. 2887; Cass. 23 dicembre 1988 n. 2887; Cass. 12 settembre 1997 n. 9034).
Invero in base all’impianto complessivo dell’art. 711 c.p.c., (in combinato disposto con l’art. 158 c.c., comma 1), il procedimento in detta norma descritto da vita ad una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia (Cass. 5 gennaio 1984 n. 14). Nel caso in cui, nell’ambito di un accordo destinato a disciplinare una separazione consensuale, sia inserita anche una convenzione avente una sua autonomia, in quanto non immediatamente riferibile nè collegata al contenuto necessario del regime di separazione, si tratta di compiere una indagine ermeneutica, nel quadro dei principi di cui all’art. 1362 c.c., e segg., diretta a stabilire se a quella convenzione possa essere riconosciuta autonoma validità ed efficacia, infatti, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c., (Cass. 24 febbraio 1993 n. 2270; Cass. 20 ottobre 2005 n. 20290).
Il legale si occupa di illustrare ai coniugi i propri diritti e
offre soluzioni legali nel caso di fine dell’unione matrimoniale, occupandosi inoltre di problematiche riguardanti:
- patrimoniale
- L’assegnazione dei beni
- L’assegnazione della casa coniugale
- L’affidamento dei figli minorenni
- Il mantenimento della prolIl diritto di famiglia disciplina i rapporti familiari: matrimonio, separazione personale dei coniugi, divorzio, affinità, parentela, rapporti fra i coniugi, gestione dei rapporti patrimoniali, filiazione, relazioni fra genitori e figli.
Anche questa branca del diritto ha subito una notevole evoluzione, basti pensare ai procedimenti che riguardano i minorenni: attualmente l’interesse morale e materiale del minore è la linea guida nella decisione del giudice, il quale dovrà prediligere, nel regolamentare i rapporti figli-genitori, la soluzione dell’affido condiviso su quello monogenitoriale, a cui fino a pochi anni fa veniva spesso data la precedenza.
divorzio congiunto Bologna , quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare (in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi)
- divorzio giudiziale Bologna, quando non c’è accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge)
- Separazione coniugi Bologna
- Divorzio
- Modifica delle condizioni di separazione/divorzio
- Affidamento e mantenimento di figli di genitori non coniugati
- Affidamento condiviso e esclusivo
- Riconoscimento e disconoscimento della paternità
- Decadenza dalla potestà
- Tutela frequentazione nonni/zii
- Regime legale patrimoniale della famiglia (comunione)
- Regime convenzionale patrimoniale della famiglia (separazione dei beni, fondo patrimoniale, comunione convenzionale)
- Trust e fondo patrimoniale
Separazione Consensuale Bologna
Nel caso della separazione consensuale i tempi di attesa saranno di appena 6 mesi prima di poter accedere al divorzio vero e proprio.
Separazione Giudiziale Bologna
Per la separazione giudiziale, vero incubo burocratico per i coniugi e per i Tribunali, il tempo scende a 12 mesi, ovvero 1 anno. Siamo certamente ad una svolta perchè chiunque sia rimasto coinvolto in una separazione giudiziale sa bene che questa può durare anche anni, ora non sarà più così.
assegno MANTENIMENTO
L’art. 156 c.c. dispone che il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce al coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il coniuge richiedente, quindi, dovrà dimostrare l’esistenza di un divario reddituale o patrimoniale rispetto all’altro. Il parametro di riferimento per la mancanza di adeguati redditi propri sarà costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, così da verificare se chi ne fa richiesta abbia o meno redditi sufficienti per mantenerlo.ll
Principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione, secondo cui il parametro indispensabile di riferimento per la valutazione di congruità dell’assegno è costituito dal tenore di vita di cui i coniugi hanno goduto nel corso della convivenza, quale elemento condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, al cui accertamento il giudice di merito deve procedere verificando le disponibilità patrimoniali dell’onerato, senza limitarsi a considerare il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma tenendo conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199; 24 aprile 2007, n. 9915; 27 giugno 2006, n. 14840).
Non ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, la persona che pone fine ad una relazione di fatto, che abbia intrapreso in un periodo successivo alla sentenza di divorzio
Questo è il principio che è stato espresso dal Supremo Collegio con decisione resa il 29 settembre 2016, n. 19345.
Separazione consensuale Bologna
Formato il fascicolo d’ufficio in cui è contenuto il ricorso per separazione consensuale ed i documenti allegati, il presidente del Tribunale fissa, con decreto, l’udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente, unitamente al loro avvocato.
Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed a tal fine è fatto obbligo per il presidente del Tribunale di ascoltare i coniugi
Nel caso in cui i coniugi ribadiscano la loro volontà di separarsi alle condizioni esplicitate nel ricorso e riportate nel verbale d’udienza, il procedimento prosegue con l’omologazione delle condizioni da parte del Tribunale.
e norme giuri
Lo Studio Legale dell’avvocato Sergio Armaroli offre una professionalità approfondita in riferimento al di ritto di famiglia e alle materie ad esso collegate.
Assistenza legale per i rapporti tra familiari
In particolare, lo studio dell’avvocato Sergio Armaroli fornisce consulenze e assistenza relativamente al rapporto:
- tra i coniugi
- tra genitori e figli
- tra persone con vincoli di parentela
- tra persone legate da vincoli di affinità (come, ad esempio, il rapporto tra un coniuge e i parenti dell’altro)
Avvocati per separazioni, divorzi Bologna
L’avvocato Sergio Armaroli fornisce assiastenz alefgale a Bologna e provincia per
- convivenze di fatto (c.d. more uxorio)
- separazioni e divorzi
- affidamento dei figli
ano i rapporti familiari, dai rapporti personali fra i coniugi ai rapporti patrimoniali all’intero della famiglia, ma anche le separazioni, i divorzi, affidamenti, ecc.
Assistenza legale per i rapporti tra familiari
L’avvocato Sergio Armaroli fornisce consulenze e assistenza relativamente al rapporto:
- tra i coniugi
- tra genitori e figli
- tra persone con vincoli di parentela
Avvocati per separazioni, divorzi, ecc.
L’avvocato Sergio Armaroili è, a disposizione della clientela per consulenze e assistenza legale in materia di:
- convivenze di fatto (c.d. more uxorio)
- separazioni e divorzi
- affidamento dei figli
- SEPARAZIONI
- DIVORZI
- MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
- AFFIDO CONDIVISO
- TUTELA DEI MINORI
SUCCESSIONI