EREDITA’ SUCCESSIONI SPESE FUNERARIE
Cassazione, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1994, sez. II civile
DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI – RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI –
Spese per i funerali del “de cuius” – Anticipazione – Diritto di ottenere il rimborso dagli eredi – Sussistenza – Limiti.
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà.
Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi: a tale proposito va ricordato che la qualità di erede non può desumersi dalla semplice chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, conseguendo la stessa solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio per ottenere la quota di rimborso delle spese funebri sostenute per il defunto. Secondo la Cassazione, infatti, le spese per il funerale sono da considerarsi “pesi ereditari”, vale a dire oneri che sorgono una volta che si sia aperta la successione del defunto e che sono posti a carico degli eredi, se questi abbiano accettato l’eredità.
ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento
gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità,
concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue
Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28 del 3 gennaio 2002
Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari — ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento — gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi.
Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi: a tale proposito va ricordato che la qualità di erede non può desumersi dalla semplice chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, conseguendo la stessa solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio per ottenere la quota di rimborso delle spese funebri sostenute per il defunto.