DANNI, VIZI responsabilità del costruttore
In tema di responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera, sono ammissibili, rispetto al medesimo evento, sia l’azione prevista dall’art. 1669 c.c., che l’azione contemplata dall’art. 2043 c.c., norma generale sulla responsabilità per fatto illecito. L’azione ex art. 1669 c.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla seconda, risultando questa esperibile quando in concreto la prima non lo sia, perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera. Pertanto, poiché nell’ipotesi di esperimento dell’azione ex art. 2043 c.c. non opera il regime probatorio speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, in tale caso, spetta a colui che agisce provare tutti gli elementi richiesti dalla norma generale, e, in particolare, anche la colpa del costruttore.
Cassazione civile sez. I, 12/04/2006, n.852
Quali sono i soggetti legittimati attivi e passivi dell’azione di risarcimento del danno?
Sicuramente i soggetti legittimati attivi (coloro che hanno diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla rovina o dai difetti dell’immobile) sono il committente e i suoi aventi causa, come specificato dall’art. 1669 c.c. La Giurisprudenza a questo punto, al fine di tutelare maggiormente l’acquirente finale (ad esempio, il condomino di un edifico), fa un ulteriore passo in avanti considerando applicabile la responsabilità prevista dall’art. 1669 nei confronti dell’appaltatore anche nei confronti del committente/venditore che abbia avuto una qualche ingerenza, sorveglianza o influenza nella realizzazione dell’opera.
La Suprema Corte ritiene, infatti, che l’acquirente finale di un appartamento possa agire contro il proprio venditore/costruttore non solo in base alla disciplina prevista dal contratto di vendita, ma anche applicando la norma in commento. Perché questo sia possibile è necessario che il venditore/costruttore abbia nominato il proprio direttore dei lavori, o abbia incaricato il progettista per la realizzazione degli elaborati necessari a realizzate l’opera.
Presupposto, però, è che causa dei vizi lamentati sia anche o solo la negligenza di tali professionisti nello svolgimento del loro incarico. Il venditore risponderebbe quindi per il solo fatto di avere indirettamente interferito nell’esecuzione dell’opera, tramite i propri professionisti. Rimane esclusa la responsabilità dell’art. 1669 nei confronti del venditore qualora non sia un costruttore professionale o non abbia egli stesso costruito l’immobile con propria gestione diretta.
Questi ultimi sono coloro che subentrano a titolo derivativo nella proprietà dell’immobile (i soggetti che acquistano dal committente originario). Pertanto, anche il condominio può essere considerato un soggetto legittimato attivo.
Tra i legittimati passivi (i soggetti chiamati a risarcire i danni), invece, l’appaltatore è l’unica figura prevista espressamente dalla norma in questione, ma la giurisprudenza è in disaccordo in ordine agli altri soggetti coinvolti nella costruzione dell’immobile.
Secondo un orientamento, legittimati passivi sarebbero anche:
il costruttore – venditore;
il progettista;
il direttore dei lavori;
lo stesso committente.
La responsabilità extracontrattuale del primo è volta a tutelare i soggetti che acquistano l’immobile direttamente dai costruttori edili (quando non vi è un committente). Egli va escluso da ogni responsabilità solo se abbia appaltato la costruzione dell’immobile ad un altro soggetto.
Il fine di “ordine pubblico” perseguito dalla norma è quello di evitare che ai suddetti acquirenti si applichi la disciplina della compravendita, contraddistinta da termini più brevi per far valere la garanzia dei vizi dell’immobile.
I CD GRAVI DIFETTI COSTRUZIONE
In tema di responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’immobile presenti gravi difetti di costruzione che, incidendo profondamente sugli elementi essenziali, influiscano sulla solidità e la durata dello stesso, la norma di cui all’art. 1669 c.c., sebbene dettata in materia di appalto, configura una responsabilità extracontrattuale che, essendo sancita per ragioni e finalità di interesse generale, è estensibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto.
Cassazione civile sez. II, 31/03/2006, n.7634
PROGETTISTA DIRETTORE LAVORI APPALTO
In tema di responsabilità del costruttore e del progettista-direttore dei lavori, nella nozione di “gravi difetti”, di cui all’art. 1669 c.c., vanno inquadrate quelle deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità dell’opera e comportanti una menomazione del godimento dell’immobile con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione. La valutazione a tal fine effettuata dal giudice di merito costituisce apprezzamento che sfugge al sindacato di legittimità, se correttamente motivato.
Cassazione civile sez. II, 07/01/2000, n.81
La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall’art. 1669 c.c. per il pericolo di rovina dell’opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell’essere stata usata tutta la diligenza possibile nell’esecuzione dell’opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti.
Cassazione civile sez. II, 15/04/1999, n.3756
Quale responsabilità del costruttore – venditore verso l’acquirente
Premessa la applicabilità della norma di cui all’art. 1669, in tema di responsabilità dell’appaltatore verso il committente, anche alla analoga fattispecie di responsabilità del costruttore – venditore verso l’acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all’art. 1670 (che disciplina l’ipotesi dell’azione di regresso spettante all’appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni) alla ipotesi in cui il costruttore – venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 1669, da parte dell’acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch’egli sarà tenuto all’osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.
Cassazione civile sez. II, 27/08/1997, n.8109
Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n.24763
La previsione dell’art. 1669 cod. civ. concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 cod. civ., fermo restando che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale – ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera) può farsi luogo all’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall’art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore.
Cassazione civile sez. un., 03/02/2014, n.2284
Gravi difetti: la responsabilità del costruttore
Tra i gravi difetti, previsti dall’art. 1669 c.c. , idonei a configurare una responsabilità del costruttore vanno inquadrate tutte quelle deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità e abitabilità dell’immobile, comportanti una menomazione del godimento del proprietario, sempre che sia ravvisabile un pericolo per la durata e la considerazione dell’immobile.
La valutazione del giudice del merito, in ordine alla responsabilità dell’appaltatore ai sensi della ricordata disposizione, costituisce apprezzamento di merito che sfugge al sindacato di legittimità, ove sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
Cassazione civile sez. II, 14/07/2008, n.19305
Cosa deve verificare il giudice?
Il giudice chiamato ad accertare la responsabilità del costruttore per la rovina o i gravi difetti dell’opera non può limitarsi a rilevare che l’opera non è stata eseguita “in economia”. Ma deve verificare, quando alla realizzazione ha partecipato più di un soggetto, se ed entro quali limiti la costruzione si possa attribuire a ciascuno dal punto di vista materiale e ideologico, apprezzando le responsabilità personali e concorrenti.
Cassazione civile sez. II, 23/07/2007, n.16202