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D.L. 16.09.2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.11.2024, n. 166 DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131

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AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA
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D.L. 16.09.2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.11.2024, n. 166

LIGNANO, BIBIONE, CERVIA, MILANO MARITTIMA CESENATICO ,RICCIONE RIMINI ,CATTOLICA, GABICCE

D.L. 16.09.2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.11.2024, n. 166LIGNANO, BIBIONE, CERVIA, MILANO MARITTIMA CESENATICO ,RICCIONE RIMINI ,CATTOLICA, GABICCE 
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LIGNANO, BIBIONE, CERVIA, MILANO MARITTIMA CESENATICO ,RICCIONE RIMINI ,CATTOLICA, GABICCE 

revoca concessioni demaniali D.L. 16.09.2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.11.2024, n. 166LIGNANO, BIBIONE, CERVIA, MILANO MARITTIMA CESENATICO ,RICCIONE RIMINI ,CATTOLICA, GABICCE 
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DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131

 

Il Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e per la gestione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

gazzettaufficiale.it

Tra le principali misure adottate, il decreto interviene in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, prorogando l’efficacia delle concessioni esistenti fino al 30 settembre 2027. Inoltre, stabilisce procedure di affidamento conformi al diritto dell’Unione Europea, promuovendo principi di trasparenza, non discriminazione e massima partecipazione.

 

Per una lettura integrale del testo coordinato del decreto-legge con le modifiche apportate dalla legge di conversione, è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024.

gazzettaufficiale.it

revoca concessioni demaniali marittime

La revoca delle concessioni demaniali marittime è disciplinata principalmente dall‘articolo 42 del Codice della Navigazione. Secondo tale disposizione, l’amministrazione può revocare una concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa corresponsione di un equo indennizzo al concessionario.

 

La revoca si distingue dalla decadenza della concessione. Mentre la revoca è motivata da esigenze di pubblico interesse sopravvenute, la decadenza è una misura sanzionatoria adottata in caso di inadempienze o violazioni da parte del concessionario, come il mancato pagamento dei canoni, l’uso improprio del bene o la realizzazione di abusi edilizi.

In particolare, la giurisprudenza ha stabilito che la realizzazione di abusi edilizi significativi su beni demaniali marittimi può compromettere il rapporto fiduciario tra amministrazione e concessionario, giustificando la revoca della concessione.

 

È importante notare che, in caso di revoca per pubblico interesse, l’amministrazione è tenuta a corrispondere un indennizzo al concessionario, calcolato in base al valore delle opere realizzate e agli eventuali danni subiti. Al contrario, la decadenza per inadempienze non prevede generalmente alcun indennizzo.

In sintesi, la revoca delle concessioni demaniali marittime è uno strumento a disposizione dell’amministrazione per tutelare l’interesse pubblico, ma deve essere esercitata nel rispetto delle normative vigenti e dei diritti dei concessionari.

abusi edilizi nelle concessioni demaniali marittime

La realizzazione di abusi edilizi su aree demaniali marittime costituisce una violazione grave che può comportare sanzioni significative per i concessionari. Tali abusi non solo compromettono il rapporto fiduciario tra l’amministrazione concedente e il concessionario, ma possono anche portare alla decadenza della concessione stessa.

In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3146 del 5 aprile 2024, ha ribadito che la presenza di violazioni edilizie accertate e non sanate su beni demaniali marittimi legittima l’autorità concedente a revocare la concessione. Questo principio è particolarmente evidente quando gli abusi consistono in opere di notevole entità soggette a vincoli paesaggistici e idrogeologici, evidenziando un inadempimento che incide direttamente sulla fiducia dell’amministrazione concedente.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l’occupazione e/o la realizzazione di opere su area demaniale in assenza di concessione costituisce un abuso non sanabile e di rilevanza penale, impedendo il rilascio di una concessione demaniale in sanatoria.

Le sanzioni per tali abusi includono l’ordine di demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. L’articolo 35 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio ordini al responsabile dell’abuso la demolizione e il ripristino, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.

ART 42 CODICE DELLA NAVIGAZIONE

 Art. 47. 
                   (Decadenza dalla concessione). 
 
  L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario: 
  a) per mancata  esecuzione  delle  opere  prescritte  nell'atto  di
concessione,  o  per  mancato  inizio  della  gestione,  nei  termini
assegnati; 
  b) per non uso continuato  durante  il  periodo  fissato  a  questo
effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; 
  c) per mutamento sostanziale non autorizzato  dello  scopo  per  il
quale e' stata fatta la concessione; 
  d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato  a
questo effetto dall'atto di concessione; 
  e)  per  abusiva  sostituzione  di  altri   nel   godimento   della
concessione; 
  f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla  concessione,  o
imposti da norme di leggi o di regolamenti. 
 
  Nel caso di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  l'amministrazione  puo'
accordare una proroga al concessionario. 
 
  Prima  di  dichiarare  la  decadenza,  l'amministrazione  fissa  un
termine  entro  il  quale  l'interessato  puo'  presentare   le   sue
deduzioni. 
 
  Al concessionario decaduto non  spetta  alcun  rimborso  per  opere
eseguite ne' per spese sostenute. 

È importante sottolineare che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione può rafforzare la decisione dell’amministrazione di dichiarare la decadenza della concessione per inadempienza. Pertanto, è fondamentale per i concessionari rispettare rigorosamente le normative edilizie e le condizioni stabilite nella concessione per evitare tali conseguenze.

 

esercizi balneari Direttiva Bolkestein

 

 

La Direttiva 2006/123/CE, comunemente nota come Direttiva Bolkestein, è una normativa dell’Unione Europea che mira a promuovere la libera circolazione dei servizi all’interno del mercato unico europeo, eliminando le barriere che ostacolano la concorrenza. In Italia, uno dei settori maggiormente interessati da questa direttiva è quello delle concessioni demaniali marittime, in particolare gli stabilimenti balneari.

Secondo la direttiva, le concessioni su beni demaniali, come le spiagge, devono essere assegnate attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti, evitando rinnovi automatici e garantendo una durata limitata delle concessioni. Questo per assicurare che tutte le imprese europee abbiano pari opportunità di accesso a tali risorse.

Tuttavia, l’Italia ha più volte prorogato le concessioni esistenti, ritardando l’applicazione della direttiva. Queste proroghe hanno portato l’Unione Europea ad avviare una procedura d’infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie.

Nel 2024, il governo italiano ha raggiunto un accordo con la Commissione Europea, stabilendo una proroga delle concessioni balneari fino al 30 settembre 2027. Entro il 30 giugno 2027, i comuni dovranno avviare le gare per l’assegnazione delle nuove concessioni, con una durata variabile tra 5 e 20 anni. È previsto un indennizzo per i concessionari uscenti, a carico dei nuovi aggiudicatari, calcolato in base agli investimenti non ammortizzati e a un’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Nonostante queste misure, le associazioni di categoria hanno espresso insoddisfazione, ritenendo che la messa a gara delle concessioni possa mettere a rischio le imprese familiari che da generazioni gestiscono gli stabilimenti balneari. Alcune organizzazioni hanno anche indetto scioperi per protestare contro le decisioni del governo.

In sintesi, la Direttiva Bolkestein impone all’Italia di riformare il sistema delle concessioni demaniali marittime per garantire maggiore concorrenza e trasparenza, bilanciando tuttavia la tutela delle imprese esistenti e la salvaguardia dell’occupazione nel settore.

Consiglio di stato su revoca concessioni balneari

Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso diverse sentenze riguardanti le concessioni demaniali marittime, con particolare attenzione alle proroghe e alla necessità di procedure di gara trasparenti.

In particolare, con le sentenze n. 4479, 4480 e 4481 del maggio 2024, il Consiglio di Stato ha ribadito l’illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni balneari, evidenziando che tali estensioni contrastano con la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) e con l’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che sancisce la libertà di stabilimento.

Inoltre, nella sentenza n. 3940 del 30 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, sottolineando l’obbligo per i comuni di disapplicare eventuali deroghe e di avviare immediatamente procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni.

Queste pronunce rafforzano l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le concessioni demaniali marittime devono essere assegnate attraverso procedure competitive, garantendo trasparenza e concorrenza, in conformità con la normativa europea.

sentenze n. 4479, 4480 e 4481 del maggio 2024 consiglio di stato commento

Le sentenze n. 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024 del Consiglio di Stato affrontano in modo approfondito la questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con particolare riferimento alle proroghe automatiche.

Principali punti delle sentenze:

  1. Illegittimità delle proroghe automatiche: Il Consiglio di Stato ha ribadito che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, inclusi i comuni. Questo perché tali proroghe contrastano con l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) e con l’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che sancisce la libertà di stabilimento.
  2. Obbligo di procedure selettive: Le amministrazioni pubbliche sono tenute a indire procedure di selezione trasparenti, imparziali e non discriminatorie per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui il concessionario attuale abbia ottenuto il titolo attraverso una precedente procedura selettiva e il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata.
  3. Disapplicazione delle normative nazionali contrastanti: Il Consiglio di Stato ha sottolineato che devono essere disapplicate tutte le disposizioni nazionali che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
  4. Proroghe tecniche limitate: È ammessa solo una proroga tecnica, funzionale allo svolgimento della gara, che fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023. Le autorità amministrative competenti possono prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023.

Commento:

Queste sentenze rafforzano l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire il rispetto dei principi comunitari di concorrenza e trasparenza nella gestione delle concessioni demaniali marittime. L’illegittimità delle proroghe automatiche mira a evitare situazioni di rendita di posizione e a favorire l’accesso al mercato da parte di nuovi operatori. Tuttavia, l’introduzione della possibilità di una proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024 riconosce le difficoltà operative che le amministrazioni possono incontrare nell’organizzare le procedure selettive, offrendo un margine temporale aggiuntivo per garantire una transizione ordinata verso il nuovo regime concessorio.

In conclusione, il Consiglio di Stato sottolinea l’importanza di conformarsi al diritto dell’Unione Europea, promuovendo procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni e disapplicando le normative nazionali in contrasto con i principi comunitari.

sentenze n. 4479, 4480 e 4481 del maggio 2024 consiglio di stato commento

Le sentenze n. 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024 del Consiglio di Stato hanno ulteriormente consolidato l’orientamento giurisprudenziale riguardante le concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi. In queste pronunce, il Consiglio di Stato ha ribadito l’illegittimità delle proroghe automatiche di tali concessioni, sottolineando la necessità di conformarsi al diritto dell’Unione Europea, in particolare all’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) e all’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che sancisce la libertà di stabilimento.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, inclusi i comuni. Ciò implica l’obbligo di indire procedure selettive trasparenti, imparziali e non discriminatorie per l’assegnazione di tali concessioni.

ambientediritto.it

Tuttavia, è stata riconosciuta la possibilità di una proroga tecnica, funzionale allo svolgimento delle gare, che fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023. Le autorità amministrative competenti possono prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il termine iniziale.

Queste sentenze rafforzano l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformarsi al diritto europeo, garantendo che l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime avvenga attraverso procedure competitive che rispettino i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. L’obiettivo è evitare situazioni di rendita di posizione e promuovere una maggiore concorrenza nel settore, assicurando al contempo una gestione efficiente e sostenibile delle risorse demaniali marittime.

INDENIZZI?

I giudici europei confermano la validità della norma italiana sull’incameramento a titolo gratuito delle strutture inamovibili al termine della concessione. Ma ciò non impedisce al governo di abrogarla. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’organo che si occupa di far rispettare i trattati e le leggi europee, ha stabilito che alla scadenza delle concessioni balneari lo Stato italiano può acquisire le opere “inamovibili” – spogliatoi, piscine, bar – senza dovere nulla agli imprenditori che le avevano realizzate e quindi pagate. I giudici sono intervenuti perché interpellati dal Consiglio di Stato italiano, il quale doveva risolvere un vecchio contenzioso tra il comune di Rosignano Marittimo, in Toscana, e lo stabilimento balneare Bagni Ausonia gestito in concessione dal 1928 dalla società SIIB (Società italiana imprese balneari). Nel 2007, alla scadenza di uno dei periodi di concessione, il comune di Rosignano acquisì i beni immobili dello stabilimento che negli anni avevano costruito i concessionari, in virtù dell’articolo 49 del codice della navigazione che non prevede risarcimenti per questo genere di acquisizioni.L’articolo 49 del Codice della navigazione non è in contrasto col diritto europeo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nell’attesa sentenza che doveva esprimersi sulla controversa norma italiana in materia di espropri sul demanio marittimo. L’articolo 49, risalente al 1942, prevede che al termine della concessione balneare, tutti i beni inamovibili vengano incamerati e diventino di proprietà dello Stato a titolo gratuito, senza alcun indennizzo economico a favore dei concessionari.

 

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