• Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
• La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
Con il divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. Anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale.
• Ove la convivenza fra i coniugi divenga difficile o insostenibile nel corso del tempo, il nostro ordinamento consente ai coniugi il diritto alla separazione personale.
• Esattamente, l’art. 150, comma 1, c.c. prevede che “E’ ammessa la separazione personale dei coniugi”. Il secondo comma del medesimo articolo aggiunge che “la separazione può essere giudiziale o consensuale”.
COSA E’ LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Trattasi di un istituto giuridico che non comporta la cessazione del vincolo matrimoniale ma solo la modificazione di taluni diritti e doveri conseguenti al matrimonio, come meglio si preciserà nel prosieguo. Infatti, le parti non perdono lo stato di coniugi, che perdura fino alla morte di uno di essi o fino alla pronuncia di divorzio.
Questo primo articolo
tratterà esclusivamente della separazione consensuale dei coniugi,