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CASA VIZI DANNI DIFENDERSI VIZI CASA QUANDO COMPRI

CASA VIZI DANNI DIFENDERSI VIZI CASA QUANDO COMPRI

AVVOCATI BOLOGNA LIBBRI
AVVOCATI BOLOGNA LIBBRI
  • La compravendita di una casa con vizi è un’operazione che può comportare dei rischi per l’acquirente.
  • I vizi possono essere di vario tipo, e possono avere un impatto diverso sul valore e sulla fruibilità dell’immobile.
  • In caso di vizi gravi, l’acquirente ha diritto di chiedere al venditore la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni.
  • Tuttavia, per poter esercitare questi diritti, l’acquirente deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta.
  • In caso di vizi non gravi, l’acquirente può comunque chiedere al venditore una riduzione del prezzo.
  • In entrambi i casi, è importante rivolgersi a un avvocato per ricevere consulenza legale e valutare le proprie possibilità di tutela.
  • Ecco alcuni consigli per evitare di acquistare una casa con vizi:
  • Effettua un’attenta due diligence: prima di procedere con l’acquisto, è importante condurre un’indagine volta a verificare la situazione dell’immobile e le eventuali pendenze legali.
  • Rivolgiti a un professionista: è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista, come un avvocato o un notaio, per la redazione del contratto e per la consulenza legale.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO ESPERTO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA ,RAVENNA VICENZA  CHIAMA SUBITO 051 6447838

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO ESPERTO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA ,RAVENNA VICENZA  CHIAMA SUBITO 051 6447838AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI CONTRATTI PRELIMINARI VENDITA CASA, CAUSE AGENZIE IMMOBILIARI , CLAUSOLE CONTRATTI
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO ESPERTO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA ,RAVENNA VICENZA  CHIAMA SUBITO 051 6447838 AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI CONTRATTI PRELIMINARI VENDITA CASA, CAUSE AGENZIE IMMOBILIARI , CLAUSOLE CONTRATTI

AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI CONTRATTI PRELIMINARI VENDITA CASA, CAUSE AGENZIE IMMOBILIARI , CLAUSOLE CONTRATTI

Se hai già acquistato una casa con vizi, è importante:

  • Denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta: la denuncia dei vizi è un atto fondamentale per poter esercitare i propri diritti.
  • Richiedere un accertamento tecnico: l’accertamento tecnico può aiutarti a valutare l’entità dei vizi e a tutelare i tuoi diritti.
  • Rivolgerti a un avvocato: un avvocatoesperto  in diritto civile e in diritto immobiliare sarà in grado di valutare la situazione e di consigliarti le migliori azioni 

vizi occulti sono difetti di un immobile che non sono visibili o facilmente riconoscibili al momento della compravendita. Si tratta di anomalie che possono rendere l’immobile inidoneo all’uso a cui è destinato o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Alcuni esempi di vizi occulti sono:

  • Infiltrazioni d’acqua dovute a un impianto non regolare o corretto.

Infiltrazioni d’acqua in un immobile

  • Crepe strutturali che possono compromettere la stabilità dell’edificio.

Crepe strutturali in un immobile

  • Impianti elettrici o idraulici non a norma che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza degli occupanti.

Impianti elettrici o idraulici non a norma in un immobile

  • Presenza di amianto, una sostanza cancerogena che può essere pericolosa per la salute.

Amianto in un immobile

  • Assenza di adeguata coibentazione del tetto che può portare a problemi di umidità e muffe.
  • Questioni legali come la mancanza di conformità agli standard edilizi.

L’acquirente di un immobile ha diritto di richiedere al venditore la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo se l’immobile presenta vizi occulti. Per farlo, deve denunciare la presenza dei vizi entro 8 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Per tutelarsi da possibili vizi occulti, è consigliabile farsi assistere da un tecnico specializzato durante le visite all’immobile.

Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista: per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione; per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).
Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista:
per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione;
per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).

In caso di vizi riscontrati dopo l’acquisto di una casa, l’acquirente ha diritto di tutelarsi nei confronti del venditore.

Innanzitutto, è importante identificare il tipo di vizio riscontrato. I vizi possono essere di due tipi:

  • Vizi apparenti: sono vizi che si possono rilevare con un’ispezione visiva accurata dell’immobile. Ad esempio, si tratta di crepe nei muri, infiltrazioni d’acqua, impianti non a norma, ecc.
  • Vizi occulti: sono vizi che non sono visibili al momento della compravendita, ma che si manifestano in un secondo momento. Ad esempio, si tratta di problemi strutturali, presenza di amianto, ecc.

La legge italiana prevede che il venditore risponda dei vizi dell’immobile, sia apparenti che occulti, se questi rendono l’immobile inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

L’acquirente ha diritto a denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta. La denuncia deve essere effettuata in forma scritta, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Se il venditore non provvede a sanare i vizi entro un termine ragionevole, l’acquirente può scegliere tra due azioni:

  • Azione redibitoria: con questa azione, l’acquirente chiede al giudice di annullare il contratto di compravendita e di ottenere la restituzione dell’immobile e del prezzo pagato.
  • L’azione redibitoria è un rimedio giuridico previsto dal codice civile italiano in materia di compravendita. Essa consente al compratore di chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato, qualora la cosa venduta sia affetta da vizi occulti che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

    In particolare, l’articolo 1492 del codice civile stabilisce che:

    “Il compratore può domandare la risoluzione del contratto se la cosa venduta è affetta da vizi occulti che la rendano inidonea all’uso cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, a meno che, trattandosi di vizi di lieve entità, il venditore non li abbia taciuti dolosamente.”

    Perché l’azione redibitoria possa essere esercitata, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

    • Violazione della garanzia per vizi: la cosa venduta deve essere affetta da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. I vizi possono essere di natura fisica, giuridica o morale.
    • Occultità dei vizi: i vizi devono essere occulti, ossia non visibili o conoscibili con l’ordinaria diligenza.
    • Non imputabilità dei vizi al compratore: i vizi non devono essere imputabili al compratore, ad esempio per negligenza o per dolo.
    • Denunce dei vizi: il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta.
    • Termine di prescrizione: l’azione redibitoria è soggetta al termine di prescrizione di un anno dalla consegna della cosa.

    Se l’azione redibitoria viene accolta dal giudice, il contratto di compravendita viene risolto e il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo pagato. Il venditore, invece, ha diritto a trattenere la cosa venduta, salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno.

    In alternativa all’azione redibitoria, il compratore può esercitare l’azione quanti minoris, che gli consente di ottenere una riduzione del prezzo pagato in proporzione alla diminuzione del valore della cosa.

    L’azione redibitoria è un rimedio importante a tutela del compratore, in quanto gli consente di ottenere la restituzione del prezzo pagato qualora la cosa venduta sia affetta da vizi.

  • Azione estimatoria: con questa azione, l’acquirente chiede al giudice di ottenere una riduzione del prezzo pagato, in proporzione alla gravità dei vizi.
  • L’azione estimatoria, detta anche azione quanti minoris, è un rimedio giuridico previsto dal codice civile italiano in materia di compravendita. Essa consente al compratore di chiedere la riduzione del prezzo pagato, in proporzione alla diminuzione del valore della cosa venduta, qualora la cosa sia affetta da vizi occulti che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

    In particolare, l’articolo 1492 del codice civile stabilisce che:

    “Il compratore può domandare la riduzione del prezzo, se la cosa venduta è affetta da vizi occulti che la rendano inidonea all’uso cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, a meno che, trattandosi di vizi di lieve entità, il venditore non li abbia taciuti dolosamente.”

    Perché l’azione estimatoria possa essere esercitata, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

    • Violazione della garanzia per vizi: la cosa venduta deve essere affetta da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. I vizi possono essere di natura fisica, giuridica o morale.
    • Occultità dei vizi: i vizi devono essere occulti, ossia non visibili o conoscibili con l’ordinaria diligenza.
    • Non imputabilità dei vizi al compratore: i vizi non devono essere imputabili al compratore, ad esempio per negligenza o per dolo.
    • Denunce dei vizi: il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta.
    • Termine di prescrizione: l’azione estimatoria è soggetta al termine di prescrizione di un anno dalla consegna della cosa.

    Se l’azione estimatoria viene accolta dal giudice, il compratore ha diritto a ottenere una riduzione del prezzo pagato in proporzione alla diminuzione del valore della cosa. La riduzione del prezzo viene determinata dal giudice, sulla base di una perizia tecnica.

    L’azione estimatoria è un rimedio alternativo all’azione redibitoria, che consente al compratore di ottenere una riduzione del prezzo pagato senza risolvere il contratto di compravendita.

    La scelta tra l’azione redibitoria e l’azione estimatoria spetta al compratore, che deve valutare quale rimedio sia più vantaggioso per lui. In particolare, l’azione redibitoria è preferibile se il compratore intende liberarsi della cosa venduta, mentre l’azione estimatoria è preferibile se il compratore intende mantenere la cosa venduta, ma ottenere una riduzione del prezzo pagato.

Inoltre, l’acquirente può richiedere al venditore il risarcimento dei danni subiti, se questi sono conseguenza dei vizi.

Per tutelarsi al meglio, è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto immobiliare.

Ecco alcuni consigli pratici per tutelarsi in caso di vizi riscontrati dopo l’acquisto di una casa:

  • Effettuare un’attenta ispezione dell’immobile prima di procedere all’acquisto. Se possibile, farsi assistere da un tecnico specializzato.
  • Richiedere al venditore una dichiarazione di conformità degli impianti.
  • Inserire nel contratto di compravendita una clausola di garanzia per i vizi.
  • Denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta.
  • Richiedere un parere legale ad un avvocato specializzato in diritto immobiliare.
casa vizi immobile 1
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L’accertamento tecnico su vizi casa comprata è un procedimento che viene effettuato per verificare l’esistenza e l’entità dei vizi presenti in un immobile acquistato.

L’accertamento tecnico può essere richiesto dall’acquirente, dal venditore o dal giudice.

Nel caso in cui l’acquirente riscontri dei vizi nell’immobile acquistato, ha diritto di chiedere al venditore la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni. Per poter esercitare questi diritti, l’acquirente deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta.

La denuncia dei vizi può essere effettuata per iscritto o verbalmente. In caso di denuncia scritta, è importante che la denuncia sia dettagliata e che indichi specificamente i vizi riscontrati.

In caso di denuncia verbale, è importante che la denuncia sia confermata per iscritto entro sette giorni.

Una volta ricevuta la denuncia dei vizi, il venditore può chiedere all’acquirente di sottoporre l’immobile ad un accertamento tecnico.

L’accertamento tecnico può essere effettuato da un tecnico nominato dal venditore, dall’acquirente o dal giudice.

Il tecnico incaricato dell’accertamento tecnico deve essere un professionista qualificato, in grado di valutare l’esistenza e l’entità dei vizi presenti nell’immobile.

L’accertamento tecnico deve essere effettuato secondo le regole tecniche stabilite dalla legge.

Il costo dell’accertamento tecnico è a carico dell’acquirente, salvo diversa pattuizione tra le parti.

L’esito dell’accertamento tecnico è determinante per la definizione della controversia tra acquirente e venditore.

In caso di accertamento positivo, ovvero se l’accertamento tecnico accerta l’esistenza e l’entità dei vizi, l’acquirente ha diritto di chiedere al venditore la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni.

In caso di accertamento negativo, ovvero se l’accertamento tecnico non accerta l’esistenza e l’entità dei vizi, l’acquirente non ha diritto di chiedere al venditore la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni.

In caso di controversia tra acquirente e venditore, l’esito dell’accertamento tecnico può essere impugnato in giudizio.

Ecco alcuni consigli per richiedere un accertamento tecnico su vizi casa comprata:

  • Richiedi un accertamento tecnico solo a un professionista qualificato.
  • Assicurati che l’accertamento tecnico venga effettuato secondo le regole tecniche stabilite dalla legge.
  • Conserva la documentazione relativa all’accertamento tecnico.

L’accertamento tecnico è un procedimento importante che può aiutarti a tutelare i tuoi diritti in caso di vizi presenti nell’immobile che hai acquistato.

Le cause tra venditore e acquirente di una casa possono riguardare una vasta gamma di questioni, sia di natura civile che penale. Le cause più comuni sono:

Cause civili

  • Vizi occulti: se l’immobile presenta dei vizi occulti, il venditore è tenuto a rispondere nei confronti dell’acquirente. I vizi occulti sono quei difetti che non sono visibili o conoscibili al momento della conclusione del contratto. In questo caso, l’acquirente può chiedere al venditore di risolvere il contratto, di ridurre il prezzo o di risarcire i danni subiti.
  • Evizione: se l’acquirente viene privato della proprietà dell’immobile, il venditore è tenuto a risarcire i danni subiti. L’evizione si verifica quando un terzo rivendica il diritto di proprietà sull’immobile o quando il venditore non è in grado di trasferire la proprietà all’acquirente.
  • Inadempimento del contratto: se il venditore non adempie alle sue obbligazioni contrattuali, l’acquirente può chiedere il risarcimento dei danni subiti. Ad esempio, il venditore può essere tenuto a risarcire l’acquirente se non consegna l’immobile nel termine previsto o se l’immobile non corrisponde alla descrizione contenuta nel contratto.

In Italia, per le cause tra venditore e acquirente di una casa è prevista l’obbligatorietà della mediazione. Ciò significa che, prima di avviare una causa civile, le parti devono tentare di risolvere la controversia in via conciliativa, rivolgendosi ad un mediatore. La mediazione è un procedimento informale e veloce che consente alle parti di trovare un accordo che soddisfi gli interessi di entrambi.

Se la mediazione non riesce a trovare un accordo, le parti possono allora procedere con l’avvio di una causa civile. La competenza a conoscere delle cause tra venditore e acquirente di una casa è del Tribunale ordinario.

Ecco alcuni consigli per evitare o risolvere le cause tra venditore e acquirente di una casa:

  • Condurre un’attenta due diligence: prima di procedere con l’acquisto di un immobile, è importante condurre un’attenta due diligence, ovvero un’indagine volta a verificare la situazione dell’immobile e le eventuali pendenze legali.
  • Redigere un contratto completo e dettagliato: il contratto di compravendita deve essere redatto in modo completo e dettagliato, in modo da chiarire gli obblighi delle parti e le eventuali responsabilità.
  • Rivolgersi a un professionista: è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista, come un avvocato o un notaio, per la redazione del contratto e per la consulenza legale.

In caso di vendita di una casa con gravi vizi, l’acquirente ha diritto di chiedere al venditore la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni.

La risoluzione del contratto comporta la restituzione dell’immobile al venditore e il rimborso del prezzo all’acquirente. La riduzione del prezzo comporta una riduzione del prezzo di acquisto in proporzione all’entità dei vizi. Il risarcimento dei danni comprende sia i danni materiali, come le spese di riparazione dei vizi, sia i danni immateriali, come il disagio e la perdita di valore dell’immobile.

Per poter esercitare i propri diritti, l’acquirente deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta. In mancanza di denuncia, l’acquirente perde il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

I vizi gravi sono quei vizi che rendono l’immobile inidoneo all’uso cui è destinato o che ne diminuiscono sensibilmente il valore. La valutazione dell’entità dei vizi è rimessa al giudice.

Nel caso in cui il venditore sia a conoscenza dei vizi e li abbia nascosti all’acquirente, l’acquirente può chiedere al venditore il risarcimento del danno per dolo.

Ecco alcuni esempi di vizi gravi che possono essere riscontrati in un immobile:

  • Defecti strutturali: come crepe, lesioni, infiltrazioni d’acqua, ecc.
  • Defecti impiantistici: come guasti all’impianto elettrico, all’impianto idraulico, ecc.
  • Defecti sanitari: come presenza di muffa, infestazioni di insetti o roditori, ecc.
  • Defecti legali: come ipoteche, pignoramenti, ecc.

In caso di vendita di una casa con gravi vizi, è importante rivolgersi a un avvocato per ricevere consulenza legale e valutare le proprie possibilità di tutela.