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CALCOLO DANNO BIOLOGICO MACROPERMANENTI –NAPOLI BOLOGNA MILANO RAVENNA FORLI CESENA TREVISO VICENZA ROVIGO

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SE SEI COINVOLTO IN UNA GRAVE INCIDENTE, SE UN TUO FAMIGLIARE è DECEDUTO PER GRAVE INCIDENTE, CHIAMA SUBITO L’AVVOCATO ESPERTO DI RISARCIMENTI ARMAROLI SERGIO DI BOLOGNA, INTERVENTO IMMEDIATO

AVVOCATO ESPERTO PER DANNI VERI DA GRAVE INCIDENTE STRADALE E INCIDENTE STRADALE MORTALE

CHIAMA SUBITO L’AVVOCATO ESPERTO, IO CI SONO E SONO PRONTO , AFFIDARSI SUBITO AUMENTA LA POSSIBILITà DI SUCCESSO NELL’OTENIMENTO DEL RISARCIMENTO

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responsabilità civile da circolazione stradale:

 i responsabili in solido possono provare singolarmente la propria estraneità allo svolgimento causale dei fatti, essendo la solidarietà passiva scindibile, e, pertanto, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio solo alcuni dei presunti responsabili. Quanto poi al danneggiato, egli non può giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. per la prova a lui incombente sull’esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate.

Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l’eventuale inosservanza delle dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell’azione giudiziaria, per il conseguimento dell’intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell’altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall’art. 1311 c.c. (secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di lui», senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l’adesione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell’altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa.

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la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. —

 che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi — risulta superata quando, all’esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l’altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.

Una volta assolto, in sede penale, il presunto responsabile di un sinistro stradale, imputato di omicidio colposo, con la formula «perché il fatto non costituisce reato», il giudice civile adito con la domanda di risarcimento del danno è tenuto ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale, e può fare applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., soltanto ove tale indagine non consenta di accertare il nesso eziologico tra condotta ed evento.

In tema di circolazione stradale, i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L’unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile.

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L’art. 2054 c.c. esprime,

 in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportato indipendentemente dal titolo del trasporto può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extra contrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Secondo art 2054, terzo comma, c.c.,

il proprietario del veicolo, essendo responsabile, in solido con il conducente, dei danni causati a terzi dalla circolazione del suo veicolo (se non prova che tale circolazione è avvenuta contro la sua volontà), risponde della condotta colposa del conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo citato anche quando sia egli il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo o del veicolo di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli la cui circolazione ha prodotto l’evento dannoso, nei rapporti tra il danneggiato, proprietario di uno dei veicoli, ed il danneggiante, proprietario o conducente dell’altro veicolo, deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell’evento dannoso. Concorso di colpa, questo, la cui misura è quella stessa del concorso di condotta colposa del conducente del veicolo di proprietà del danneggiato, sia essa concretamente accertata o presunta in applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c., per cui il proprietario (nonché il conducente) dell’altro veicolo è tenuto al risarcimento del danno nei limiti del concorso
di colpa a lui attribuibile; salva l’azione del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo di sua proprietà per il risarcimento della residua parte del danno.


CALCOLO DANNO BIOLOGICO MACROPERMANENTI –NAPOLI BOLOGNA MILANO RAVENNA FORLI CESENA TREVISO VICENZA ROVIGONel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.

Il danneggiamento di un immobile a causa dell’incendio di un’autovettura parcheggiata in prossimità dello stesso, fatta eccezione per l’ipotesi in cui venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e l’incendio, non può considerarsi un evento prodotto da detta circolazione.

scontro tra veicoli,

 l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, secondo comma c.c., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA

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In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque, ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 c.c. – che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio – può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 c.c. Pertanto, il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fmi dell’affermazione della re-sponsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all’art. 2054; ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 c.c.), giacché l’estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.

Una corretta lettura della norma di cui all’art. 2054 c.c. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare «in circolazione», che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come «scontro» qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo.

Quando parliamo di danno biologico macropermanenti si attiene molto spesso al calcolo del danno biologico macropermanenti da incidente- sinistro stradale.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

AVVOCATO ESPERTO DA 25 ANNI DI GRAVI

INCIDENTI CON GRAVI DANNI ALLA PERSONA

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L’AVVOCATO

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In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.

CALCOLO DANNO BIOLOGICO

MACROPERMANENTI –NAPOLI BOLOGNA

MILANO RAVENNA FORLI CESENA TREVISO

VICENZA ROVIGO

Quando parliamo di danno biologico macropermanenti si attiene molto spesso al calcolo del danno biologico macropermanenti da incidente- sinistro stradale.

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Sono guai seri, perché in effetti il vero grave danno non viene mai risarcito abbastanza

In primo luogo, deve premettersi che – ricorrendo la fattispecie del danno non patrimoniale da lesione della salute – è possibile “una differente ed autonoma valutazione”, da parte del giudice, “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 2, lett. e), nel testo modificato dalla L. n. 124 del 2017” (Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2018, n. 901, Rv. 647125-03), e ciò in quanto “la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale” suddetto “comprende tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale “sub specie” di dolore, vergogna, disistima di sè, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (Cass. Sez. 3, ord. 20 agosto 2018, n. 20795, Rv. 650413-01).

DANNO GRAVISSIMO DA INCIDENTE RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO ALESSANDRIA BOLOGNA VICENZA TREVISO
DANNO GRAVISSIMO DA INCIDENTE RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO ALESSANDRIA BOLOGNA VICENZA TREVISO

Le modalità, però, di liquidazione di tale danno – diversamente da quanto assume la ricorrente – si identificano proprio nella “personalizzazione” del danno biologico.[wpforms id=”9898″]

Difatti, ha affermato – di recente – la cassazione che “in presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione)”, di talchè, ove “sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 64830301).

Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire”, sicchè lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi “piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale””, giacchè, se “non avesse conseguenze “dinamico- relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico- legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l’incidenza d’una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico- relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle

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prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione”.

Ne consegue, pertanto, che l’operazione di “personalizzazione” impone “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'”id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018, cit.).

La legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” – nel convertire con modificazioni il d. I. 24 gennaio 2012 n. 1 – all’art. 32, commi 3 ter e 3 quater ha introdotto due previsioni che hanno inciso direttamente sui criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore al 9% della complessiva validità dell’individuo. Precisamente: il comma 3 ter dell’art. 32 della legge n. 27/2012 ha modificato I comma 2 dell’art. 139 del codice delle assicurazioni (d. Igs. 7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il seguente periodo: “in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentaleobiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“CALCOLO DANNO BIOLOGICO MACROPERMANENTI –NAPOLI BOLOGNA MILANO RAVENNA FORLI CESENA TREVISO VICENZA ROVIGO

Il comma 3 quater della stessa norma stabilisce invece (senza modificare testi, almente il codice delle assicurazioni): i/ danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. E, per completezza, va fin da ora precisato che l’art. 1 comma 19 della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha ulteriormente riscritto il testo dell’art. 139 in esame; mentre l’art. 1 comma 30 lettera b) della stessa legge ha abrogato il comma 3 quater della legge n. 27/2012. Poiché la legge n. 124/2017 è sopravvenuta alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio e poiché i comma 3 ter e 3 quater in esame si applicano anche ai giudizi in corso (come precisato da questa Corte nella sentenza n. 18773/2016, anche con richiamo alla sentenza rL 235 del 2014 della Corte costituzionale), occorre in questa sede far riferimento alle sopra richiamate disposizioni, che hanno limitato – invero soltanto apparentemente – il risarcimento alle sole microlesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Invero – a prescindere dal rilievo che nel comma 3 ter si parla di “lesioni di lieve entità”, mentre nel comma 3 quater di “danno alla persona per lesioni di lieve entità” – le due norme si differenziano sotto un unico fondamentale profilo: nel comma 3 terubordina la risarcibilità ad un “accertamentoclinico strumentale obiettivo“, mentre nel comma 3 quater la risarcibilità è subordinata ad un “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Occorre qui ribadire (Sez. 3 – , Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 – 01) che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute: -costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invaliditàpermanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale); -non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

3.2. A non dissinili conclusioni conduce la lettura della sentenza n. 235/2014 cella Corte costituzionale, predicativa della legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice delle assicurazioni. Si legge, difatti, al punto 10.1 di detta pronuncia, che “la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, ù giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)”.

La limitazione ex iege dell’eventuale liquidazione del danno morale viene così motivata dal giudice delle leggi: “In un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per.,;eguono anche fini solidaristici – l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi (punto 10.2.2.).

La Corte prosegue, poi, significativamente, sottolineando come “l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella – lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio risultante dall’;applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.La motivazione della Consulta non sembra prestarsi ad equivoci.

Il danno biologico da micro permanenti, definito dall’;art. 139 CdA come “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, può essere “aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” secondo la testuale disposizione della norma.

il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve indicare qualcosa il altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e se gradatamente deve provare il pregresso svolgimento di un’attività lavorativa; e la differenza di guadagni prima e dopo l’atto illecito (Cass.14517/ 2015). E questa regola trova la sua specificazione, nel caso concreto, in relazione al quale vale l’affermazione secondo cui il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare (Cass. 200031 2014). Ciò posto, ossia stabilito che l’onere della prova p le, essere assolto anche fornendo prove presuntive, e non soltanto prove dirette, va da sè che l’allegazione di tali prove è fatta per contrastare, anche sia pure implicitamente, le risultanze della CTU, e che il giudice, una volta che queste ultime siano allegate ed emerse, ha il dovere di tenere in conto. Ciò vale in generale, in base a quanto imposto dalle regole in tema di valutazione probatoria (artt. 115 e 116 c.p.c.), e qua i richiedono che il giudice basi la decisione sulle prove risultanti dagli atti di causa, senza decidere sulla base di fatti non risultanti, e per contro, senza omettere la valutazione di quelli che invece sono emersi in giudizio. Ma vale in particolare per il caso specifico, in ragione del costante orientamento di questa corte secondo cui “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicchè, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perchè esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito”.(Cass. 11361 / 2014)

la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso

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si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).

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interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso

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per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell’agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell’illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall’adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa coerenti ed adeguate.

(

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo.

Il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all’attività lavorativa della vittima

assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima; ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi.

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso.

CALCOLO DANNO BIOLOGICO MACROPERMANENTI –NAPOLI BOLOGNA MILANO RAVENNA FORLI CESENA TREVISO VICENZA ROVIGO
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risarcimento del danno per fatto illecito:

quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Nella fattispecie, da inquadrarsi all’interno dell’art. 2043 c.c., la S.C., accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse omesso di verificare e valutare l’incidenza causale della condotta di una bambina nove anni, caduta da un precipizio situato a cinque metri dalla sede stradale, rispetto alla responsabilità da condotta omissiva colposa dell’ente pubblico territoriale.).CALCOLO DANNO BIOLOGICO MACROPERMANENTI –NAPOLI BOLOGNA MILANO RAVENNA FORLI CESENA TREVISO VICENZA ROVIGO

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