1#BOLOGNA AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI BOLOGNA AVVOCATI SEPARAZIONE GIUDIZIALE
2#BOLOGNA AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI BOLOGNA AVVOCATI SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Separarsi o divorziare vuol dire interrompere una vita insieme , dire in parte addio a quello che si è costruito insieme.
L’avvocato matrimonialista Bologna Sergio Armaroli presta assistenza legale per divorzi e separazioni con attenzione massima alle esigenze del cliente.
Se devi divorziare o separarti a Budrio o Baricella o Bologna o in tutta la provincia chiama subito l’avvocato Sergio Armaroli, avrai i giusti consigli e potrai chiarire i tuoi dubbi.
Spesso separazioni o divorzi avvengono perché all’interno della coppia subentra “la terza persona” ,cioè quando vi è una relazione extraconiugale o un tradimento e questo rende impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Occorre poi pensare all’affido dei figli minori, al mantenimento del coniuge economicamente debole, alla difficoltà di vivere separati con due case doppie bollette eccecc .
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Avvocato separazioni e divorzi , perché ogni caso è a se e va affrontato con la giusta attenzione e la cura necessaria.
Occorre stabilire le condizioni di una separazione e di un divorzio con attenzione alle esigenze del cliente, sia per quanto attiene l’affido dei figli, sia per la casa coniugale sia per il mantenimento .
BOLOGNA BUDRIO IMOLA AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI BOLOGNA AVVOCATI SEPARAZIONE GIUDIZIALE
L‘affido condiviso può essere esercitato dai genitori in modo “congiunto” o “disgiunto“. Con questa seconda formula, ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui. L’affido condiviso disgiunto è utile soprattutto in caso di conflitto, poiché suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma mantenendoli separati nel tempo e nello spazio.
La legge (art. 155 del Codice civile) stabilisce che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. È il giudice stesso, che deve garantire tale diritto.
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La consulenza da un avvocato matrimonialista può evitarti molti errori, difficilmente rimediabili al momento della effettiva rottura, e una migliore gestione degli aspetti emotivi.
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L’accertamento dell’effettivo tenore di vita del padre
- Ebbene la Corte di Cassazione conla sentenza 8149 del 22 aprile ha dato una risposta piuttosto esauriente a tale quesito. L’ex marito, nella vicenda da cui trae origine tale sentenza, per fondare la richiesta di addebito della separazione a carico della moglie aveva prodotto in giudizio delle lettere con le quale la moglie faceva autocritica ammettendo degli errori macroscopici che hanno poi fatto sgretolare il rapporto coniugale. L’intento dell’ex marito era di chiedere il mantenimento a suo favore in considerazione anche della sproporzione dei redditi. E’ proprio per sottolineare il grande valore probatorio delle missive idonee quindi a dimostrare la violazione degli obblighi matrimoniali della ex consorte ha dichiarato che esse rappresentavano una vera confessione messa nero su bianco.
- La sentenza dunque si attesta nel solco giurisprudenziale15confermato di recente anche dal Tribunale di Milano, Sez. IX, decreto del 15 aprile 2015 (pres. Manfredini, est. Blandini) – pronuncia nota perché quantifica l’assegno di mantenimento valorizzando la circostanza che il genitore non convivente, pur disoccupato, gode di una certa autonomia patrimoniale in quanto non sostiene su di sé oneri abitativi e non si trova in situazione d’indebitamento.
- Con riguardo ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’obbligo di mantenimento verrebbe meno con il raggiungimento di una indipendenza economica dovuta, ad esempio, all’aver intrapreso una attività lavorativa, ma anche quando si sono dimostrati pigri nel rendersi indipendenti o hanno rifiutato di svolgere un lavoro loro proposto (v. Cass. 29/10/2013 n° 24414).
- Viene dunque in considerazione la colpa del figlio maggiorenne indolente, il quale preferisce fare il “fannullone” invece di attivarsi per non gravare ancora sui genitori.
- La Corte Suprema ha stabilito: 01/02/2016 n° 1858 che, in aderenza ad altri suoi precedenti, ha stabilito che i figli maggiorenni (due nel caso di specie, entrambi iscritti alla Università, con scarsi risultati e abbondantemente fuori corso) non possono continuare ad essere mantenuti allorché, posti nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbiano tratto profitto “sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata, corrispondente alla professionalità acquisita”.
- Ancora la Corte ha stabilito : (Cass. 30/10/2013 n° 24515) che ha reputato che non avessero diritto al mantenimento due figli di un padre divorziato, maggiorenni, sulla base del fatto che avevano espletato una attività lavorativa, seppure discontinua, ma attestante quantomeno il possesso di capacità idonee per immettersi nel mondo del mercato.Ciò è stato sufficiente a far ritenere la cessazione dell’obbligo di mantenimento per il padre non potendo assumere rilievo, secondo la interpretazione fornita dalla Cassazione, il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, pur se determinano l’effetto di rendere i figli maggiorenni prive di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento in cui presupposti siano venuti meno”.
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Residenza del minore
- L’articolo 8, n. 1 del Regolamento U.E. n. 2201/2003, nel prevedere, per le domande relative alla responsabilita’ genitoriale su un minore, la competenza internazionale dell’autorita’ giudiziaria dello stato membro in cui il minore stesso risiede abitualmente alla data della domanda, detta un principio, come emerge dal “dodicesimo” considerando, ispirato dall’interesse superiore del minore stesso e dal criterio della vicinanza.
- 1. Per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. In altri termini, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarita’ del caso concreto: la durata, la regolarita’ e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali (Corte giustizia, 2 aprile 2009, A., in causa 523/2007).
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Legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto
Particolare attenzione e’ riservata al Diritto di Famiglia e al Diritto Minorile nelle sue varie sfaccettature e quindi : a separazione e divorzio , modifica delle condizioni di separazione e divorzio, adozioni, affidamento di figli minori, casa coniugale , coppie di fatto, interdizione.
SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE:
Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione oppure di un provvedimento di divorzio.
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La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, ha solo effetti su alcune condizioni proprie del matrimonio come la comunione legale dei beni, l’obbligo di fedeltà e di coabitazione.
la sentenza (ovvero il decreto di omologazione) che pronuncia la separazione incide necessariamente sugli obblighi gravanti sui coniugi a norma dell’art. 143 del codice civile.
Per quanto concerne i rapporti personali fra i coniugi, l’obbligo di coabitazione è formalmente sospeso, fermo restando che la convivenza potrebbe essere già cessata in esecuzione del disposto dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal Presidente del Tribunale. Anche l’adempimento degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione, fatta eccezione per quanto riguarda la prole, resta quiescente.
Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.
È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell’esistenza di un’incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151, 1°co. c.c.).
Si distinguono due tipo di separazione:
- Separazione di fatto
Separazione legale
La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice. La separazione di fatto non fa decorrere i termini per il divorzio
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QUANDO ABBIAMO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?
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Il procedimento per la separazione giudiziale è suddiviso in due fasi: la prima si svolge davanti al Presidente del tribunale che è tenuto a realizzare un tentativo di conciliazione (per il quale è necessaria, ovviamente, la presenza personale dei coniugi, che possono farsi assistere dai loro difensori).
Se esso non ha esito positivo (come accade nella maggior parte delle ipotesi), il Presidente dispone i provvedimenti urgenti e provvisori. Solitamente essi hanno ad oggetto l’autorizzazione a cessare la coabitazione, la fissazione di un assegno di mantenimento (a carico del coniuge sul quale gravavano gli oneri economici del matrimonio) e l’affidamento dei figli minori.
È possibile che il Presidente autorizzi i coniugi a proseguire la convivenza sotto lo stesso tetto, quando essi si trovino nell’impossibilità economica di reperire due alloggi distinti. Il Presidente del tribunale può anche invitare i coniugi ad abbandonare il procedimento di separazione giudiziale per adottare quello di separazione consensuale, allo scopo di favorire una più rapida conclusione del procedimento. Dopo la pronunzia dei provvedimenti presidenziali, le parti sono rimesse dinanzi al giudice competente per l’istruzione della causa (cioè per l’acquisizione degli elementi di prova necessari al giudizio).
Nulla impedisce che un accordo venga raggiunto durante lo svolgimento della causa di separazione nel quale caso una separazione, avviata come giudiziale, potrà chiudersi come separazione consensuale.
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La legge sul divorzio (L. n. 898 del 1970 e successive modifiche) prevede (all’artico 3) che uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nei seguenti casi:
– in talune ipotesi – tassativamente indicate- concernenti delitti commessi dall’altro coniuge;
– quando l’altro coniuge ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
– quando il matrimonio non è stato consumato;
DIVORZIO:
Attraverso il divorzio (Legge del 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili.
L’ottenimento del divorzio porta definitivamente alla cessazione degli effetti del matrimonio, sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, ecc…) e sul piano patrimoniale.
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