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Bologna-avvocato per addebito separazione-casa coniugale

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Bologna-avvocato per addebito separazione-casa coniugale

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ACHIAMA AFFIDATIAANSIA

  • Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
  • La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.Con il divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. Anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale.
  • Ove la convivenza fra i coniugi divenga difficile o insostenibile nel corso del tempo, il nostro ordinamento consente ai coniugi il diritto alla separazione personale.
  • Esattamente, l’art. 150, comma 1, c.c. prevede che “E’ ammessa la separazione personale dei coniugi”. Il secondo comma del medesimo articolo aggiunge che “la separazione può essere giudiziale o consensuale”.

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COSA E’ LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Trattasi di un istituto giuridico che non comporta la cessazione del vincolo matrimoniale ma solo la modificazione di taluni diritti e doveri conseguenti al matrimonio, come meglio si preciserà nel prosieguo. Infatti, le parti non perdono lo stato di coniugi, che perdura fino alla morte di uno di essi o fino alla pronuncia di divorzio.

 

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  4.  
  5.  
  6. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
  7. SEZIONE I CIVILE
  8. Sentenza 20 marzo – 15 luglio 2014, n. 16172
  9. 
(Presidente Forte – Relatore Giancola)
  10. Svolgimento del processo
  11. Con sentenza n. 10/09 del 7.01.2009 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi V.G.M. (ricorrente) e D.S.P., con addebito della separazione alla M., cui affidava i due figli minorenni della coppia, per il cui mantenimento imponeva al D.S. di versare alla moglie l’assegno di € 3.000,00.

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  12. Contro la sentenza del Tribunale la M. proponeva appello principale con riguardo all’addebito a sé della separazione, contestando di avere violato l’obbligo di fedeltà coniugale e comunque la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e la compromissione del rapporto comiugale. A sua volta il D.S. proponeva appello incidentale relativamente all’assegno di mantenimento stabilito a favore dei figli, deducendo sia che con sentenza n. 630/08 del medimo Tribunale di Vicenza era stata accolta la sua azione di disconoscimento della paternità del figlio A., per modo che non aveva significato l’obbligo impostogli di mantenerlo, e sia l’eccessiva entità del contributo da lui dovuto per il mantenimento della figlia, tanto più considerando l’assenza di ogni dimostrazione circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In ogni caso chiedeva di potere versare direttamente alla figlia, ormai maggiorenne, l’assegno per il suo mantenimento. L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19.10.2009-10.03.2010, rigettava entrambi i gravami, compensando le spese dei grado.
  13.  
  14. Separazione e divorzio SEPARAZIONE CONSEGUENZE PATRIMONIALI
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  15. La Corte territoriale osservava e riteneva che:
  16. – la pronuncia di addebito era corretta, potendo considerarsi dato pacifico il fatto che la M. avesse avuto una relazione sessuale con uomo diverso da suo marito, atteso l’esito della causa di disconoscimento di paternità del figlio, e comunque risultando la sua infedeltà dimostrata dalla deposizione resa dalla teste B., capace ed attendibile, valutata anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa M. e delle fotografie prodotte in giudizio, ritraenti l’attrice, l’altro uomo, marito della teste, ed il piccolo A. a cavallo, attestanti un’intensa ed armoniosa frequentazione tra i tre, indicativa di uno speciale rapporto tra loro;
  17. – pure l’appello incidentale doveva ritenersi infondato, essendo l’assegno di mantenimento per il minore comunque dovuto fino all’accertamento, con efficacia di giudicato, del nuovo status del minore stesso, ed essendo del tutto congrua l’entità dell’apporto stabilita dal primo giudice, anche proporzionata al patrimonio del D.S. ed al suo reddito, come già accertato nel pregresso grado di merito e non oggetto di gravame;
  18. – anche la richiesta dei D.S. di attribuire l’assegno direttamente alla figlia divenuta maggiorenne, andava disattesa, in quanto ella viveva con la madre che provvedeva al suo mantenimento.
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  20. Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato al PM presso il Tribunale di Vicenza ed al D.S., che ha resistito con controricorso e depositato memoria.
  21. Motivi della decisione
  22. A sostegno del ricorso la M. denunzia “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 151 e 143 c.c. in comb. disp. art. 2697 c.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito dato per provato il nesso tra la presunta relazione extraconiugale della sig.ra M. e la crisi del matrimonio sulla base del principio secondo cui l’infedeltà rappresenti ex se causa d’addebito, senza tuttavia alcuna indagine volta a verificare se tale relazione abbia avuto in concreto efficienza causale rispetto alla fine del rapporto.”.
  23. Si duole che le sia stato addossato l’onere della prova della non ricorrenza di una situazione coniugale già compromessa.
  24. Il motivo non merita favorevole apprezzamento (già) alla luce del condiviso principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità (cfr cass. n. 2059 del 2012), secondo cui «Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.».
  25. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della M., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
  26. P.Q.M.
  27. La Corte rigetta il ricorso e condanna la M. al pagamento, in favore del D.S., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.500,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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  29. Bologna -studio legale matrimonialista
  30. Bologna –avvocati diritto di famiglia
  31. Separazione, addebito, abbandono tetto coniugale, mantenimento, irrilevanza
  32.  

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