avvocati diritto di famiglia avvocati diritto di famiglia avvocato esperto diritto di famiglia
Avvocato matrimonialista è divorzista, o familiarista.
Divorzista,
- Avvocato Matrimonialista,
- Avvocato Divorzista,
- Avvocato del Diritto di Famiglia,
- Familiarista,
- Avvocato della Separazione e del Divorzio,
- sono le denominazioni con le quali vengono prevalentemente identificati i giuristi che, nello svolgimento della loro attività professionale, trattano le problematiche giuridiche connesse al Matrimonio, alla Famiglia ed alla Crisi di Coppia.
Il termine familiarsita è forse più corretto, in quanto pare abbracciare tutte quelle competenze inerenti la questioni che riguardino la “famiglia” intesa in senso ampio
- Nella separazione coniugi come nelle cessazioni degli effetti civili del matrimonio, siano esse consensuali ovvero giudiziarie, comunemente vengono poste a carico di entrambi i coniugi – fatte salve le ipotesi dell’obbligo in capo ad un solo coniuge, in dipendenza dell’effettive capacità economiche ovvero in caso di addebito della fine del matrimonio – le cd. spese straordinarie relative al mantenimento della prole.
- In virtù della costante giurisprudenza per spese straordinarie debbono intendersi quelle connotate dal carattere dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità e che, pertanto, esulano dalle ordinarie spese di mantenimento dei figli (Tra le tante cfr.: Cass. civ. Sez. I, 09/06/2015, n. 11894; Cass. civ. Sez. I, 08/09/2014, n. 18869).
- Giova ricordare, per esempio, quanto detto dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 27 aprile 2011, n. 9376) secondo cui non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie non sarebbe configurabile, a carico del coniuge affidatario, alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione di queste ultime, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 5 maggio 1999, n. 4459, in Famiglia e Diritto, 1999, 4, 318). Tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il Giudice, ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario dovrebbe contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (ex plurimis Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 21 gennaio 2009, n. 2182).
- Avvocati matrimonialisti Separazione Consensuale – è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
- Quindi è impossibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale). La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, il quale può essere predisposto anche da un unico legale per la rappresentanza di entrambi i coniugi.
- Separazione Giudiziale – Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non sussiste, pertanto, la possibilità di separazione consensuale. La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.
addebito della separazione, variazioni alle condizioni di separazione e mediazione familiare, separazione giudiziale, “separazioni (separazione consensuale e separazione giudiziale)“, assistenza legale, “sottrazione internazionale minori” adozioni, “assegno divorzile“, diritti degli ascendenti, interdizione, “consulenza legale relativa a separazioni“, “disconoscimento di paternità“, mantenimento del coniuge, divorzi, (filiazione), matrimonio misto, affidamento dei figli, risarcimento dei danni, affidamento dei figli (affidamento esclusivo e affidamento condiviso, (mediazione familiare), diritto di famiglia, “affidamento condiviso e congiunto“, sospensione potestà genitori, “accordi di convivenza“, “riconoscimento del matrimonio o divorzio all’estero“, “tutela dei minori“, assegno divorzile, violenze intrafamiliari, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili, strumenti a tutela del corretto adempimento delle obbligazioni alimentari, convenzioni matrimoniali,affidamento o affido dei minori nati da genitori non coniugati, dichiarazione giudiziale di paternità, “mantenimento dei minori“, adozioni, (decadenza potestà genitori), inabilitazione, (impresa familiare), “riconoscimento della separazione e del divorzio estero in italia“, accordi di convivenza, assegno di mantenimento, affidamento condiviso, divorzi (divorzio diretto – giudiziale e divorzio congiunto), e diritti della famiglia separata.
- avvocati diritto di famiglia
- avvocato diritto di famiglia
- avvocato diritto di famiglia
- avvocato matrimonialista
- avvocati diritto di famiglia
- avvocati diritto di famiglia
- avvocato esperto diritto di famiglia
- avvocati matrimonialisti Diritto di Famiglia
- Lo Studio dell’avvocato Sergio Armaroli fornisce assistenza legale nei diversi settori del diritto civile, in modo particolare al diritto di famiglia, della persona e dei minori.
-
Diritto di Famiglia
-
Diritto delle Persone
-
Diritto Minorile
-
Successioni
-
Donazioni
-
Trust
-
Adozioni
-
Giudice Tutelare
-
Amministrazione di sostegno
-
Testamento Biologico
Modifiche nomi/cognomi
- addebito della separazione, variazioni alle condizioni di separazione e mediazione familiare, separazione giudiziale, “separazioni (separazione consensuale e separazione giudiziale)”, assistenza legale, “sottrazione internazionale minori” adozioni, “assegno divorzile”, diritti degli ascendenti, interdizione, “consulenza legale relativa a separazioni”, “disconoscimento di paternità”, mantenimento del coniuge, divorzi, (filiazione), matrimonio misto, affidamento dei figli, risarcimento dei danni, affidamento dei figli (affidamento esclusivo e affidamento condiviso, (mediazione familiare), diritto di famiglia, “affidamento condiviso e congiunto”, sospensione potestà genitori, “accordi di convivenza”, “riconoscimento del matrimonio o divorzio all’estero”, “tutela dei minori”, assegno divorzile, violenze intrafamiliari, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili, strumenti a tutela del corretto adempimento delle obbligazioni alimentari, convenzioni matrimoniali,affidamento o affido dei minori nati da genitori non coniugati, dichiarazione giudiziale di paternità, “mantenimento dei minori”, adozioni, (decadenza potestà genitori), inabilitazione, (impresa familiare), “riconoscimento della separazione e del divorzio estero in italia”, accordi di convivenza, assegno di mantenimento, affidamento condiviso, divorzi (divorzio diretto – giudiziale e divorzio congiunto), e diritti della famiglia separata.Separazione e divorzio
- Unioni civili
- Tutela dei diritti LGBTI
- Convivenza di fatto
- Contratti di convivenza
- Affidamento e mantenimento dei figli
- Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, parti di una unione civile e conviventi di fatto
- Riconoscimento del figlio naturale
- Limitazione e decadenza della potestà genitoriale
-
Diritto europeo e internazionale della famiglia
- Articolo 154. Riconciliazione
- La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157].
-
Articolo 155.Provvedimenti riguardo ai figli
- Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’eduzione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
- La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
- Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
- Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
- anche art. 42 l. n. 54, cit., che così dispone: «2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».
-
Articolo 155 bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
- Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
- Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
- Articolo 155 ter. Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
- I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
- Articolo 155 quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
- Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
- Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.