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Bancarotta fraudolenta e documentale – PROCESSO DIFESA BOLOGNA MILANO VICENZA TREVISO RAVENNA

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Bancarotta fraudolenta e documentale – PROCESSO DIFESA BOLOGNA MILANO VICENZA TREVISO RAVENNABancarotta fraudolenta e documentale – Procedimento giudiziario – Sentenza – Mancato esame delle doglianze proposte dal gravame – Vizio motivazionale – Annullamento con rinvio

fatto

. Con sentenza deliberata il 14/09/2017, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 07/10/2015, con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari aveva dichiarato M.C. responsabile, in relazione a U.F. s.r.I., dichiarata fallita il 06/10/2010, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni della società del valore di circa 82 mila euro e la somma di 9.600 euro risultante dalla vendita di un veicolo I.), bancarotta fraudolenta documentale (per avere tenuto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, consegnando al curatore parte della documentazione relativa agli anni 2005 e 2006 e omettendo di consegnare tutta la documentazione contabile dal 2007 al fallimento), bancarotta semplice (per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento della società in dissesto dal 2006) e, esclusa la circostanza aggravante del danno di particolare gravità, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva e alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Bancarotta fraudolenta e documentale – PROCESSO DIFESA BOLOGNA MILANO VICEENZA TREVISO RAVENNA

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione M.C., attraverso il difensore avv. M. L. M., denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione, inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva, inosservanza della legge penale e della legge processuale. Bancarotta fraudolenta e documentale

Erroneamente non è stata accolta la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per procedere all’esame del teste R., la cui decisività risultava dall’atto di appello che aveva richiamato le dichiarazioni di C. secondo cui il veicolo era stato retrocesso alla R. A., rimasta nel possesso materiale del bene, laddove la Corte di appello stigmatizza la condotta dell’imputato in ordine alla vendita dell’autoveicolo I. con motivazione basata su mere ipotesi e non su riscontri oggettivi, nonostante la produzione documentale della difesa relativa ai passaggi di proprietà del veicolo. Sempre con riferimento alla distrazione del veicolo I., la Corte di appello afferma che la mancata documentazione del pagamento di circa 24 mila euro per l’acquisto del veicolo non dimostra che non vi fu un passaggio di denaro, ma tali rilievi si fondano su mere ipotesi non documentate, mentre del tutto apodittico è il riferimento alla circostanza che se la società non avesse pagato il veicolo si porrebbe il problema della distrazione dei contributi erogati dallo Stato, posto che detta erogazione risale principalmente ad epoca in cui l’imputato non era amministratore, tanto più che la sentenza impugnata nulla dice in ordine alla denunciata incompletezza della documentazione relativa all’estratto conto del Monte dei Paschi di Siena prodotta dal curatore.

Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata è carente di logica motivazione sull’effettiva consapevolezza in capo a C. dello stato delle scritture contabili, posto che le stesse furono consegnate al curatore dalla consulente del lavoro S. e dalla dott.ssa T., che nel novembre del 2007 aveva rinunciato all’incarico per il venir meno dei contatti con il precedente amministratore R.P., epoca dalla quale le scritture rimasero presso le due professioniste essendo cessata l’attività della società. Anche con riferimento alla cessione del veicolo I. (il cui corrispettivo non è stato incassato da C. perché mai corrisposto da R.), erroneamente la Corte di appello rileva che la mancata tenuta della contabilità era stata funzionale alla dissimulazione delle operazioni distrattive, in quanto la contabilità era stata tenuta fino alla cessazione di fatto della società e conservata dalle due professioniste indicate, laddove nel disinteressamento circa le sorti della società da parte di C. può ravvisarsi solo la colpa e non il dolo.

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Quanto alla contestata distrazione dei beni della società, la sentenza impugnata non ha esaminato il motivo di appello che evidenziava come il curatore fosse a conoscenza dell’ubicazione della sede secondaria della società a Roma ove svolgere accertamenti anche nel caso di eventuale mancata ricezione della mail inviata da C., mentre è affetta da travisamento l’affermazione secondo cui la società operava effettivamente nell’unità locale di Sanluri; neppure è stato esaminato il motivo che deduce come i beni si trovavassero nella sede secondaria alla quale il curatore avrebbe potuto e dovuto accedere. Bancarotta fraudolenta e documentale

La Corte distrettuale ha ritenuto infondato il motivo sostenendo che la mancata documentazione, nelle scritture sociali, del pagamento dei 24.348 euro non dimostra che non vi fu passaggio di denaro verso la concessionaria, anche per l’inattendibilità della contabilità della società, ove non vi era alcuna traccia della successiva vendita e del relativo prezzo, e che se la società non aveva pagato l’auto (come sostenuto dall’imputato) si poneva il problema della distrazione dei contributi statali ricevuti; ha rilevato inoltre il giudice di appello che la mancata insinuazione al passivo di R. A. è compatibile con  l’integrale pagamento del prezzo e che la restituzione del veicolo a R. era una vendita intermedia fatturata per la cessione a terzi, tanto più che un valore residuo di cessione di 9 mila euro di un bene che un anno prima ne valeva 24 mila è indicativo del carattere distrattivo dell’operazione. Nei termini sintetizzati, la sentenza impugnata non è esente dai vizi motivazionali denunciati. Nessuna risposta è stata data alla censura relativa al “trattenimento” di una parte significativa del contributo statale da parte della banca a titolo di (parziale) compensazione del saldo negativo della società. Si tratta di una censura potenzialmente idonea ad inficiare il collegamento tra il finanziamento statale e l’acquisto (e il pagamento) dell’auto, collegamento, peraltro, sviluppato dalla Corte anche sul piano – alternativo – della eventuale distrazione dell’importo del finanziamento: rilievo, questo, estraneo alla contestazione e, comunque, all’evidenza implicato dalla censura non esaminata.

Con riguardo poi all’argomentazione relativa al pagamento della somma di 24.348 euro, la motivazione della sentenza impugnata rende ragione solo di una possibile eventualità (il pagamento pur non registrato dalla contabilità della società, peraltro con un finanziamento erogato alla stessa società), ma, disancorata dal compiuto esame delle doglianze proposte dal gravame, conferma il vizio motivazionale rilevato. Di conseguenza, in parte qua, la sentenza deve essere annullata, restando assorbite le censure relative all’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

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