SCHERZA SU QUELLO CHE VUOI MA NON SULLE SPEARAZIONI E DIVORZI, PERCHE’ HANNO CONSEGUENZE IMPORTANTI ,ASCOLTAMI
Avvocati Bologna IMOLA CASTELLO D’ARGILE divorzio consensuale – Avvocati Bologna divorzio consensuale – avvocati Bologna separazione consensuale Avvocati Bologna divorzio consensuale – avvocati Bologna separazione consensuale Separazione e divorzio Unioni civili Convivenza di fatto Contratti di convivenza Affidamento e mantenimento dei figliSeparazione e divorzio Unioni civili Convivenza di fatto Contratti di convivenza Affidamento e mantenimento dei figli Bologna separazione consensuale Separazione e divorzio Unioni civili Convivenza di fatto Contratti di convivenza Affidamento e mantenimento dei figli
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- Affidamento e mantenimento dei figli
Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
Riconoscimento del figlio naturale
- Limitazione e decadenza della potestà genitoriale
- Adozione nazionale e internazionale, adozione in casi particolari
Molestie in famiglia e danni Avvocati Bologna divorzio consensuale – avvocati Bologna separazione consensuale
Convivenza di fatto Avvocati Bologna
L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà avvenire secondo le procedure già regolate dall’ordinamento anagrafico (artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989).
Per la registrazione del contratto di convivenza l’ufficiale anagrafico del comune di residenza dei coniugi, ricevuta copia del contratto di convivenza trasmessa dal professionista, dovrà:
- registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
- assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.
Contratti di convivenza Avvocati Bologna
I contratti di convivenza, secondo la definizione fornita dalla legge, sono contratti che permettono alle coppie di conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali riguardanti la loro vita in comune.
Riconoscimento figlio naturale Avvocati Bologna
Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici. Se, infatti, manca il riconoscimento non sorgeranno rapporti giuridici tra il figlio ed i suoi genitori a meno che non si agisca giudizialmente per far dichiarare la paternità o la maternità.
È evidente che ha un senso parlare di riconoscimento solo per i figli nati al di fuori del matrimonio e non per quelli legittimi che, come abbiamo visto, acquistano questo loro status automaticamente in presenza delle condizioni previste dalla legge.
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La separazione personale tra i coniugi, il divorzio, la nullità del matrimonio e la cessazione della convivenza coniugale non debbono mai avere effetti pregiudizievoli sulla prole, non debbono mai ledere interessi e diritti della stessa. Quest’ultima, infatti, non ha alcuna responsabilità della crisi tra i propri genitori, anzi ne è sicuramente una vittima, dato che sente perdere i suoi punti fissi di riferimento, vede svanire il rapporto tra i propri genitori a cui è stata sempre abituata. In modo chiaramente esemplificativo, infatti, la dottrina si esprime in questi termini: «il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non muta il suo contenuto a seconda che si versi nella fase patologica piuttosto che nella fase fisiologica della vita familiare: esso deriva dall’atto stesso della procreazione, si perpetua fino al raggiungimento, da parte dei figli, della piena autosufficienza economica» (A. ARCERI, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi, in Nuovi percorsi di diritto di famiglia, collana diretta da Sesta M., Milano, 2007).
Ascolto del minore. Con riferimento all’ascolto del minore, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che:
– si tratta di un adempimento necessario nel primo grado di giudizio delle procedure relative al suo affidamento, come si desume, anche, dall’art. 336-bis, comma 1, cod. civ., che prevede che il minore debba essere ascoltato «dal presidente del tribunale o dal giudice delegato», coerentemente con l’art. 2, comma 1, lett. i, della legge n. 219/2012 (Cass. 22 luglio 2014, n. 16658, est. Lamorgese. Nella specie, il minore era stato ascoltato direttamente dal giudice di primo grado e la circostanza che, in grado di appello, fosse stato ascoltato solo dal c.t.u. non determinava alcuna violazione di tipo processuale);
– è obbligatorio anche nei procedimenti conseguenti alla cessazione della convivenza tra genitori non uniti in matrimonio, laddove implichino valutazioni e statuizioni direttamente incidenti sugli aspetti inerenti all’affidamento, alle modalità di frequentazione ed alle scelte che ineriscono alla valutazione dell’interesse del minore (Cass. 10 settembre 2014, n. 19007, est. Campanile);
– non va operato tutte le volte in cui esso sia ritenuto inopportuno, in ragione dell’età o del grado di maturità del minore o per altre circostanze, le quali palesino come l’ascolto sarebbe, piuttosto, pregiudizievole per l’interesse ad un equilibrato sviluppo psicofisico del minore, secondo la specifica motivazione che il giudice del merito dovrà enunciare (Cass. 2 luglio 2014, n. 15143, est. Nazzicone. Nella specie, la Corte di appello, nell’ambito di un giudizio divorzile, aveva adeguatamente esposto il proprio convincimento circa la non opportunità di disporre una nuova audizione della figlia infradodicenne della coppia, già ascoltata in primo grado, per scongiurare il rischio che la stessa fosse foriera di ulteriore disagio e pregiudizio per la minore, stante le osservazioni formulate dal c.t.u. in merito ai comportamenti di entrambi i genitori che cercavano di coinvolgerla in verifiche di fatti e stati d’animo);
– non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e, quindi, con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo, o, ancora, quello di delegare l’audizione ad un organo più appropriato e professionalmente attrezzato (Cass. 21 novembre 2014, n. 24864, est. Campanile, secondo cui, a conferma di ciò, l’art. 336-bis, comma 2, cod. civ., ha previsto che le parti, i difensori, il curatore del minore, se nominato, ed il p.m. sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice);
Con riferimento al nodo interpretativo posto dalla nuova formulazione dell’art. 38, comma 1, disp. att. cod. civ., avente ad oggetto il passaggio o meno al Tribunale ordinario della competenza ad assumere, in pendenza dei giudizi separativi, divorzili o di affidamento di figli nati fuori del matrimonio, i provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 cod. civ., i il Tribunale per i minorenni di Catania, con la pronuncia in rassegna, ha chiarito che nulla è cambiato rispetto al passato e che la competenza continuerà a spettare al Giudice minorile.
Tale tesi interprativa appare estremamente ragionevole e di buon senso, non essendovi alcun riferimento normativo che consenta di ritenere sottratta al Giudice minorile, in ipotesi di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio, la competenza ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In tal senso, la giurisprudenza di merito ha affermato che la legge n. 219/2012: «ha ampliato le competenze del giudice ordinario solo con riguardo alle limitazioni ex art. 333 cod. civ. ma lasciando immutata la esclusiva competenza del T.M. per le pronunce ex art. 330 c.c.: pronunce che il tribunale ordinario non potrebbe dunque emettere nemmeno se pendente un giudizio di separazione o divorzio. Questo è confermato dallo sfoglio dei lavori parlamentari, dalla lettera dell’attuale art. 38 disp. att. c.c. e da un approccio sistematico alla questione che vede, al centro dell’azione ex art. 330 c.c., il pubblico ministero minorile, organo estraneo all’apparato giudiziario del tribunale ordinario» (così Trib. Milano 11 dicembre 2013, in www.altalex.it).
Secondo un’altra pronuncia di merito, l’inciso trascritto nel primo comma dell’art. 38 disp. att. cod. civ. («anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo») deve essere rapportato unicamente al primo periodo della seconda – e non della prima – parte della citata disposizioe normativa, in tal modo attribuendosi al giudice ordinario l’emanazione dei soli provvedimenti ex art. 333 cod. civ. (e non anche di quelli ex art. 330 cod. civ.), essendo significativo l’utilizzo nel primo periodo della seconda parte del primo comma dell’art. 38 cit. dell’espressione procedimenti di cui all’art. 333, contrapposta, nella seconda parte della medesima disposizione separata da un punto e virgola, all’espressione provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo (Trib. minori Palermo 11 dicembre 2013, richiamata nella nota di Randazzo, (Dis)organiche considerazioni sul nuovo art. 38 disp. att. c.c. – raccogliamo le idee, in www.magistraturademocratica.it, secondo cui sarebbe opportuno adattare la lettura del dato testuale ad una coerente interpretazione logica e sistematica, rispettosa del discrimine tra i provvedimenti volti a regolamentare le modalità di esercizio della potestà da parte di una coppia genitoriale separata, e quelli incidenti sulla spettanza della potestà).
Al riguardo, è significativo rilevare che l’Ufficio Massimario della Suprema Corte di Cassazione, nel volume dedicato alla rassegna della giurisprudenza di legittimità dell’anno 2013
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Separazioni e divorzi
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I clienti sono assistiti a 360 gradi, inclusa la stipula degli accordi per gli assegni di mantenimento e per l’affidamento di eventuali minori. Gli avvocati restano a disposizione per qualsiasi problema post separazione o post divorzio ed anche in caso di necessità di ridefinizione degli accordi presi. i clienti che hanno deciso di chiedere la separazione o il divorzio e di dividersi dal proprio coniuge.
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