VITTIMA DI MALASANITA‘? ALLORA RIVOLGITI A UN AVVOCATO ESPERTO AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI.
L’errore medico implica danni e quindi un risarcimento sia per l’invalidità riportata dal paziente sia per il danno patrimoniale che ne può conseguire; inoltre la legge prevede un risarcimento per i famigliari della persona morta in seguito ad errore medico e malasanità. Importanti inoltre sono i risarcimenti da responsabilità medica per danni cerebrali al neonato durante il parto e durante il travaglio. Infine aiutiamo chi reclama una mancanza di consenso informato sui rischi della terapia ed abbia diritto al risarcimento in seguito a danno medico.
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L’avvocato Sergio Armaroli Malasanita’ Bologna cesena Forli Ravenna assiste i propri clienti rappresentandoli adeguatamente e con successo nelle cause di responsabilità medica,
- quali quelle derivanti da errore medico, da mancata o errata diagnosi. Non riuscire a diagnosticare una malattia, o diagnosticarla in modo non tempestivo, è uno dei casi più comuni di malasanità e può ritardare il trattamento necessario e portare nei casi più gravi addirittura alla morte.
- si occupa dell’assistenza dei pazienti che subiscono danni a causa di trattamenti medici inadeguati, sia nel caso in cui questi siano stati forniti nell’ambito di una struttura sanitaria che in quello in cui siano stati eseguiti in uno studio medico privato Malasanità e responsabilità medica Malasanità e responsabilità medica
- La richiesta di assistenza in ambito di responsabilità medica è, purtroppo, corposissima. Sempre più di frequente, difendo cittadini vittime di episodi gravissimi di malasanità.
- Grazie alla possibilità offerta dalla legge di procedere ad un Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale, al fine di accertare l’esistenza dell’errore, è possibile ottenere risarcimenti in tempi più accettabili rispetto ad una causa ordinaria.
- Lo studio vanta di una pluriennale esperienza in casi di responsabilità civile e medica, qualora vi siano controversie, ed offre altresì assistenza stragiudiziale, privilegiando, anche in questo caso, una soluzione che non comporti eccessivi oneri a carico del proprio assistito. Lo studio ha prestato assistenza in ambito sanitario a soggetti privati.
Nel corso della mia carriera professionale, mi sono occupato di tutelare i diritti dei Soggetti danneggiati in caso di “malasanità”, con particolare attenzione agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni con l’emanazione della Legge Balduzzi e della successiva Legge Gelli-Bianco.
URGENTE AFFRETTATI ADESSO 051 6447838
CHIAMA SUBITO NON ASPETTARE 051 6447838 051 6447838 051 6447838
Nel corso della mia carriera professionale, mi sono occupato di tutelare i diritti dei Soggetti danneggiati in caso di “malasanità”, con particolare attenzione agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni con l’emanazione della Legge Balduzzi e della successiva Legge Gelli-Bianco.
CHIAMA SUBITO NON ASPETTARE 051 6447838 051 6447838 051 6447838
0516447838 051 6447838 335 8174816 335 8174816
ROVIGO TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
RAVENNA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
FERRARA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
MODENA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
PISTOIA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
PRATO TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
LUCCA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
GROSSETO TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
PISA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
FORLI CESENA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
SULLA MANCATA DIAGNOSI TUMORE TRIBUNALE DI RAVENNA RINVIO DALLA CASSAZIONE:
MANCATA DIAGNOSI RINVIO TRIBUNALE RAVENNA Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 26/01/2021, n. 5800 (rv. 280924-01)
TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
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FORLI CESENA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?
SULLA MANCATA DIAGNOSI TUMORE TRIBUNALE DI RAVENNA RINVIO DALLA CASSAZIONE:
MANCATA DIAGNOSI RINVIO TRIBUNALE RAVENNA Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 26/01/2021, n. 5800 (rv. 280924-01)
REATO – Causalita’ (rapporto di) – In genere – Colpa medica – Omessa diagnosi di una malattia tumorale – Decesso del paziente – Nesso causale – Sussistenza – Condizioni – Fattispecie
In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l’omessa diagnosi di una malattia tumorale e l’evento morte, laddove dal giudizio controfattuale risulti l’alta probabilità logica che la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie idonee a determinare un significativo prolungamento della vita residua del paziente, quale bene giuridicamente rilevante. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo di due medici, la cui condotta aveva determinato il ritardo di sei mesi nella diagnosi e nella terapia di un carcinoma pancreatico, impedendo alla vittima il ricorso alla terapia chirurgica). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 15/05/2019)
RESPONSABILITA’ STRUTTURA SANITARIA MALASANITA’ RIMINI
Presto assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settore del contenzioso derivante da responsabilità professionale del medico. Ho approfondito la materia con particolare riferimento agli specializzati in chirurgia plastica. L’esperienza decennale consolidata collaborando con studi legali impegnati nell’ambito della responsabilità civile in difesa del paziente mi ha consentito di appassionarmi alla materia ed acquisire le conoscenze necessarie per questo ambito particolarmente delicato. Presto assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settore del contenzioso derivante da responsabilità professionale sia del medico ospedaliero che privato. L’esperienza decennale consolidata collaborando con studi legali impegnati nell’ambito della responsabilità civile in difesa del paziente e delle compagnie assicurative mi ha consentito di acquisire le conoscenze necessarie per la gestione del contenzioso in questo ambito
L’avvocato Sergio Armaroli offre ai propri assistiti assistenza legale in materia di responsabilità medica, più comunemente conosciuta come “malasanità”, su tutto il territorio nazionale. Attraverso l’ausilio di consulenti medico-legali di parte, associati alla propria struttura, lo studio fornisce una precisa quantificazione del danno subito dai propri clienti, accompagnando le vittime di un errore medico (e/o i loro eredi ed aventi diritto) durante l’intero iter per ottenere un congruo risarcimento.
Ho maturato particolare esperienza nel settore del diritto sanitario e della responsabilità medica, sia con riferimento al tema della malpractice medica (danni da errata, tardiva od omessa diagnosi, infezioni ospedaliere, errate prestazioni sanitarie, danni da parto), sia con riguardo ai casi di responsabilità per danni da contagio, da vaccino e da trasfusioni di sangue infetto, occupandosi sia della vittima primaria dell’illecito sia delle vittime secondarie (danni riflessi dei congiunti).
Malasanità e responsabilità medica
AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
Le ampie competenze del nostro studio legale sul campo sono particolarmente ed efficacemente valorizzate da una efficace rete di strette conoscenze e collaborazioni in campo medico e soprattutto medico-legale che ci hanno concesso di acquisire profonde esperienze e consapevolezza nel settore medico di particolare efficacia e vantaggio per accompagnare il cliente verso scelte corrette e giustificate.
Operiamo attraverso azioni stragiudiziali di mediazione nonché con azioni giudiziali mirate. Lo studio si avvale della consulenza di medici legali e specialisti di comprovata esperienza e consente al cliente di valutare sin da subito l’entità del danno e l’opportunità di procedere con la richiesta di risarcimento sia nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche o private sia nei confronti dei sanitari.
La richiesta di assistenza che mi perviene con frequenza, anche privatamente, è corposa e relativa a sinistri medio gravi. L’avvocato Sergio Armaroli esperto malasanita’ Bologna esercita da oltre 20 anni con successo nel campo della responsabilità professionale medica, dando assistenza legale e medico legale a chi è incorso in errore sanitario, ai suoi parenti ed eredi, al fine dell’accertamento della responsabilità del medico e della inefficienza della struttura sanitaria per l’ottenimento dell’integrale risarcimento del danno, affrontando le questioni giuridiche inerenti tematiche principali del settore: consenso informato, l’onere della prova in relazione all’errato intervento medico, diritto di autodeterminazione del paziente, obbligo dell’ adempimento sanitario.
Presto assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settore del contenzioso derivante da responsabilità professionale del medico.
Diritto civile
La mia attività giudiziaria è in buona parte occupata proprio dalla tutela del danneggiato che non sempre trova il giusto risarcimento o, peggio, una risposta alle proprie legittime pretese. La conoscenza dei criteri di liquidazione del DANNO BIOLOGICO rappresenta il mio strumento essenziale.
Incidenti stradali
Grazie a quanto già descritto, è diventata una branca che padroneggio in ogni suo aspetto: dall’analisi cinematica del sinistro, a quella dinamica, allo stato dei luoghi e tutti gli elementi invetigativi, alle responsabilità, alle diverse tipologie di danno che ne derivano (patrimoniale, biologico, esistenziale, da mancato guadagno, da lucro cessante,.etc,..). Non solo, buona parte degli eventi traumatici che coinvolgono la persona (ivi compresi gli incidenti) hanno molte volte un risvolto penale che si trasforma in un processo.
AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
CHIAMA SUBITO L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI CON STUDIO A BOLOGNA PER CHIEDERE UN PARERE PER IL TUO GRAVE DANNO DA MALASANITA’ , SOLO UN INCONTRO NELLO STUDIO E UN’ANALISI ATTENTA DEL TUO CASO PUO’ PORTARE A APPROFONDITE VALUTAZIONI SUL TUO CASO
NE VALE LA PENA ASSOLUTAMENTE SI INCONTRIAMOCI SARAI CONTENTO DELLA SCELTA!! PARLERAI CON L’AVVOCATO NON ESITARE CHIAMA !!
051 6447838 051 6447838 051 6447838
Articolo 32 COSTITUZIONE DIRITTO ALLA SALUTE!!
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
L’art. 32 definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un “legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto”.
Risarcimento Danni per errore, negligenza, imperizia, imprudenza del Chirurgo Estetico;
Risarcimento Danni causati da cure errate o insufficienti nella fase post operatoria;
Risarcimento Danni causati da trasfusioni di sangue infetto;
Risarcimento Danni causati da gravi errori, imprudenza in sala parto;
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del pediatra;
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Risarcimento Danni per errore, per negligenza del ginecologo;
Risarcimento Danni per errore, per imperizia dell’ortopedico;
Risarcimento Danni per errore, per negligenza dell’oncologo;
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del cardiologo;
Risarcimento danni per errore, per imperizia del nefrologo;
Risarcimento Danni per errata diagnosi prenatale e nascita indesiderata;
Risarcimento Danni per anestesia errata;
Risarcimento Danni per carenza consenso informato
Risarcimento Danni causati da omessa, tardiva, errata diagnosi;
Risarcimento Danni causati da terapie farmacologiche errate;
Risarcimento Danni conseguenti ad Infezioni contratte durante il Ricovero Ospedaliero;
Risarcimento Danni causati da errati interventi chirurgici;
Dalla lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell’obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell”id quod plerumque accidit” un danno-conseguenza autonomamente risarcibile – costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente – che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, leucomalacia periventricolare – danno alla sostanza bianca presente nel cervello-) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire – sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto – solamente ad una delimitazione del “quantum” del risarcimento.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva concluso nel senso della sussistenza di un’insuperabile incertezza sul nesso di causalità).
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell’azione non coltivata desunta “dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione”).
In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all’autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sull’intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del paziente, grava sul medico l’onere di provare il corretto adempimento dell’obbligo informativo preventivo, mentre, nel caso in cui tale prova non venga fornita, è necessario distinguere, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal paziente, l’ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non attendibile della prestazione tecnica, se correttamente eseguita, da quella in cui, invece, il peggioramento della salute corrisponda a un esito infausto prevedibile “ex ante” nonostante la corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria, nel qual caso, ai fini dell’accertamento del danno, graverà sul paziente l’onere della prova, anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.
responsabilità medica, ove l’atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito “secundum legem artis”, non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili :
può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, relativamente all’asseverata mancanza di consenso di una paziente rispetto ad un intervento di salpingectomia quale complicanza di un parto cesareo, aveva affermato la responsabilità del medico senza valutare se la paziente, ove adeguatamente informata dell’intervento di sterilizzazione tubarica, avrebbe rifiutato la prestazione).
L’avvocato Sergio Armaroli con sede a Bologna patrocinante innanzi le magistrature superiori si occupa delle problematiche e delle questioni risarcitorie connesse alla responsabilità professionale ed alla responsabilità medica, fornendo consulenza ed assistenza specifica, mediante la gestione del rapporto tra il soggetto danneggiato, il soggetto danneggiante e la compagnia assicuratrice, sia in sede stragiudiziale, curando la quantificazione, la definizione del risarcimento del danno, sia in sede giudiziale (sia civile che penale) qualora la controversia non giunga ad una soluzione conciliativa.
Dette attività vengono svolte avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici e medici-legali esterni.
L’avvocato Sergio Armaroli si occupa di malpractice medica e sanitaria, la materia pone come alternativa: un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc oppure la mediazione obbligatoria, diretta sia a favorire il recupero del contatto comunicativo e il reciproco riconoscimento tra i soggetti coinvolti, sia alla individuazione di un punto di equilibrio e di soddisfazione condivisa sul piano risarcitorio, anche attraverso l’esame di aspetti medico-legali del caso volti al evitare il contenzioso.
L’avvocato Sergio Armaroli esercita da oltre 25 anni con successo nel campo della responsabilità professionale medica, dando assistenza legale e medico legale a chi è incorso in errore sanitario, ai suoi parenti ed eredi, al fine dell’accertamento della responsabilità del medico e della inefficienza della struttura sanitaria per l’ottenimento dell’integrale risarcimento del danno, affrontando le questioni giuridiche inerenti tematiche principali del settore: consenso informato, l’onere della prova in relazione all’errato intervento medico, diritto di autodeterminazione del paziente, obbligo dell’ adempimento sanitario.
Le maggiori difficoltà risiedono nella delicatezza e tecnicità della materia, per la quale nutro specifico e personale interesse, collaborando con professionisti dell’ambito sanitario, dotati di specifica competenza per settore, al fine di garantire al Cliente un elevato grado tutela giuridica e un più puntuale risultato tecnico, soprattutto in ordine alla misura e alla quantificazione del danno risarcibile.
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In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento; ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l’accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l’insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle predette complicanze, unitamente all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio.
In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
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In tema di responsabilità medica, il giudice, verificata l’omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l’evento dannoso.
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.
Trattativa stragiudiziale
La prima cosa da fare raccolta la documentazione sanitaria è una perizia medico legale che valuti se vi è o non vi è danno ela eventuale fondatezza del caso.
Si procede in caso di esito positivo di accertamento medico legale alla stesura della lettera di messa in mora da inviare alla Azienda Sanitaria e/o ai medici ritenuti responsabili.
Mediazione civile
Qualora alla trattativa non segua un accordo risarcitorio, procediamo al tentativo di conciliazione tramite la c.d. mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010.
Accertamento tecnico preventivo
La legge Gelli prevede l’obbligo in sostituzione della mediazione di depositare un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di ottenere una Consulenza Tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite.
In alternativa potrà essere instaurato, ai sensi della medesima nuova Legge, un procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ossia il procedimento di mediazione di cui sopra.
AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
CERCHI TRA AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI UN AVVOCATO VERAMENTE ESPERTO CHE POSSA PORTARTI IL GIUSTO RISARCIMENTO ?
L’HAI TROVATO CHIAMA SUBITO L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI.
Risarcimento Danni per errore, per imperizia dell’ortopedico; AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
Risarcimento Danni per errore, per negligenza dell’oncologo; AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del cardiologo;
Risarcimento danni per errore, per imperizia del nefrologo;
Risarcimento Danni per errata diagnosi prenatale e nascita indesiderata;
Risarcimento Danni per anestesia errata;
Risarcimento Danni per carenza consenso informato
COME PROCEDE UNA TRATTATIVA E PRATICA DI RISARCIMENTO AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
Trattativa stragiudiziale
La prima cosa da fare raccolta la documentazione sanitaria è una perizia medico legale che valuti se vi è o non vi è danno ela eventuale fondatezza del caso.
Si procede in caso di esito positivo di accertamento medico legale alla stesura della lettera di messa in mora da inviare alla Azienda Sanitaria e/o ai medici ritenuti responsabili.
Mediazione civile
Qualora alla trattativa non segua un accordo risarcitorio, procediamo al tentativo di conciliazione tramite la c.d. mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010.
Accertamento tecnico preventivo
La legge Gelli prevede l’obbligo in sostituzione della mediazione di depositare un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di ottenere una Consulenza Tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite.
In alternativa potrà essere instaurato, ai sensi della medesima nuova Legge, un procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ossia il procedimento di mediazione di cui sopra.
Risarcimento Danni causati da omessa, tardiva, errata diagnosi; AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
Risarcimento Danni causati da terapie farmacologiche errate;
Risarcimento Danni conseguenti ad Infezioni contratte durante il Ricovero Ospedaliero;
Risarcimento Danni causati da errati interventi chirurgici;
Risarcimento Danni per errore, negligenza, imperizia, imprudenza del Chirurgo Estetico;
Risarcimento Danni causati da cure errate o insufficienti nella fase post operatoria; AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
Risarcimento Danni causati da trasfusioni di sangue infetto;
Risarcimento Danni causati da gravi errori, imprudenza in sala parto;
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del pediatra;
Risarcimento Danni per errore, per imperizia del dentista/odontoiatra;
Risarcimento Danni per errore, per negligenza del ginecologo; AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
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AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI AVVOCATI PER MALASANITA’
Come si procediamo: dovrai munirti di cartella clinica (o più di una se i ricoveri sono stati molteplici) e inviarcela per una valutazione gratuita.
I nostri consulenti medico legali collaborano con specialisti di volta in volta utili alla valutazione del singolo caso.
Sarà necessario un breve tempo di attesa, che varia a seconda della complessità del caso sottoposto.
Se il nostro team di medici riterrà fondata la tua posizione potrai decidere se affidarci il caso.
AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI
Risarcimento Danni per errore, negligenza, imperizia, imprudenza del Chirurgo Estetico;
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Responsabilità medica civile e penale
Hai subito un episodio di malasanità e cerchi un Avvocato malasanita’ esperto in responsabilità medica? Affidati all’esperienza maturata dal nostro studio legale
In via preliminare è opportuno comprendere il concetto di errore medico che, insieme a quello di colpa, sono determinati nello stabilire la tipologia di danno risarcibile. La Giurisprudenza è solita distinguere tra:
– Errore diagnostico:
Abbiamo errore diagnostico quando il medico non realizza la giusta diagnosi della malattia del paziente. Le cause sono numerose e possono variare compreso mancato rilievo di un sintomo che può essere sottovalutato.
– Errore terapeutico: si ha quando il medico sbaglia a prescriver eun farmaco che non cura
Analizzando da un punto di vista vicino ma differente la professione sanitaria, è opportuno altresì ricordare le cause che determinano la colpa del medico:
– Negligenza: ovvero trascuratezza o distrazione, come nel caso in cui il medico prescriva un farmaco scorretto;
- Imprudenza: fa riferimento ad un atteggiamento avventato da parte dell’operatore sanitario che, nonostante fosse al corrente dei rischi per il paziente, decide di procedere con una determinata procedura;
- Imperizia: viene identificata con tutti i casi in cui il medico non ha la preparazione professionale e tecnica sufficiente per fronteggiare una determinata situazione.
Risarcimento Danni per errore, negligenza, imperizia, imprudenza del Chirurgo Estetico;
Risarcimento Danni causati da cure errate o insufficienti nella fase post operatoria;
Risarcimento Danni causati da trasfusioni di sangue infetto;
Risarcimento Danni causati da gravi errori, imprudenza in sala parto;
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del pediatra;
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Risarcimento Danni per errore, per negligenza del ginecologo;
Risarcimento Danni per errore, per imperizia dell’ortopedico;
Risarcimento Danni per errore, per negligenza dell’oncologo;
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del cardiologo;
Risarcimento danni per errore, per imperizia del nefrologo;
Risarcimento Danni per errata diagnosi prenatale e nascita indesiderata;
Risarcimento Danni per anestesia errata;
Risarcimento Danni per carenza consenso informato
Risarcimento Danni causati da omessa, tardiva, errata diagnosi;
Risarcimento Danni causati da terapie farmacologiche errate;
Risarcimento Danni conseguenti ad Infezioni contratte durante il Ricovero Ospedaliero;
Risarcimento Danni causati da errati interventi chirurgici;