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avvocati civilisti Bologna -avvocati matrimonialisti Bologna 

 

cerchi un avvocati civilisti-avvocati matrimonialisti Bologna  ,chiama lo studio legale dell’avvocato  Sergio Armaroli

ASSEGNO MANTENIMENTO: rispettive condizioni patrimoniali non risultano neppure indicate, e che, soprattutto, manca una ricostruzione attendibile del tenore di vita dei coniugi
ASSEGNO MANTENIMENTO: rispettive condizioni patrimoniali non risultano neppure indicate, e che, soprattutto, manca una ricostruzione attendibile del tenore di vita dei coniugi

 

 

art 570 cp

Del resto, se l’assegno in favore del coniuge separato ha una funzione di mantenimento dello stesso tenore della vita coniugale, nella situazione in cui il beneficiario non versi in stato di bisogno appare del tutto irragionevole non esaminare, al fine dell’accertamento del reato, se l’obbligato abbia subito variazioni di reddito tali da poter incidere su tale tenore di vita, che avrebbero inciso anche in caso di persistenza del rapporto matrimoniale, e pertanto risultano da sole non idonee a ricondurre l’inadempimento ad un difetto di considerazione degli obblighi discendenti dal vincolo, come letteralmente richiesto dalla fattispecie, ma rimandano alla considerazione di una condizione di incapacita’ di adempiere, suscettibile di escludere l’antigiuridicita’ del fatto.

 

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO FIGLI  SEPARAZIONI BOLOGNA

 

L’affido esclusivo resta una ipotesi residuale e molto poco applicata dai giudice  a meno che non vi siano codizioni o situazioni gravissime, ma la regola è quella dell’affido condiviso  e non dell’affido esclusivo

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Giurisprudenza e dottrina sono unanimi nell’individuare l’inidoneità genitoriale nell’interruzione o diradazione dei contatti con i minori o nell’indifferenza mostrata nei con-fronti degli stessi da parte di un genitore, esercitando in modo discontinuo il diritto di visita, nonché nel costante inadempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, in quanto “indice di assoluta mancanza di affidabilità e di responsabilità, oltre che di scarsa sensibilità alle esigenze reali e concrete dei figli” (Cass. n. 26587/2009).

Sul punto si ricorda infatti che l’affido congiunto comporta la necessaria condivisione di decisioni fondamentali per la crescita e l’educazione dei figli e l’assenza di qualsiasi rapporto tra padre e madre implica l’evidente non identità di programmi, nonché le difficoltà di comunicare o persino l’assenza di scambio di informazioni con riferimento alle decisioni di maggior interesse che riguardano i minori (come ad es. un banale rinnovo della Carta d’Identità, nonché il consenso informato in un intervento medico da sottoscrivere da entrambi i genitori in caso di separazione con affido congiunto dei figli minori); in tali tristi ipotesi, il genitore più presente l’affido esclusivo e, nei casi più estremi, la decadenza dalla patria potestà.

 

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RINUNCIA EREDITA’ COSA E’ ?QUANDO FARLA ? AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA effetti della rinuncia all eredità rinuncia successione conseguenze rinuncia eredità costi rinuncia eredità rinuncia eredità termine rinuncia eredità minorenni rinuncia eredità modulo rinuncia eredità debiti
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Pertanto, Aquesto punto risulta necessario chiarire, alla luce di quanto fin qui detto, in quali circostanze e in che modo il giudice possa giungere a disporre l’affidamento esclusivo non risultando adottabile, nel caso concreto a lui sottoposto, l’affidamento condiviso. I presupposti e modalità di adozione dell’affidamento esclusivo, vanno ricavati a partire dall’art. 155 bis c.c., comma 1, dove, tuttavia, il legislatore manca di indicare espressamente le ragioni ostative all’affidamento condivisoe, in termini più generali, prevede che l’affidamento vada disposto a favore di uno solo dei due genitori lì dove ‘‘l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore’’, richiedendo esplicitamente, in tal caso, l’assunzione del modello monogenitoriale con ‘‘provvedimento motivato’’. Tale disposizione non individua esplicitamente i casi in cui vada adottato l’affidamento esclusivo e lascia, di conseguenza, un ampio ventaglio di possibilità al giudice in assenza di norme specifiche che regolino la materia, si possono individuare le seguenti ipotesi in cui non è possibile disporre l’affidamento condiviso:

1)     in caso di violenza sui figli;

2)     in caso di violenza sulla moglie in presenza dei figli quando questi ne abbiano subito un trauma;

3)     se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo. Ad esempio: non si provvede alla cura e all’educazione del figlio minore, non si versa volontariamente l’assegno di mantenimento, si fa uso di sostanze stupefacenti, si è riconosciuti incapaci d’intendere e volere, ci si rende irreperibili;

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Avvocati Bologna divorzio consensuale – avvocati Bologna separazione consensuale

Separazione e divorzio

Unioni civili

Convivenza di fatto

Contratti di convivenza

Affidamento e mantenimento dei figli

Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi

Riconoscimento del figlio naturale

Limitazione e decadenza della potestà genitoriale
Adozione nazionale e internazionale, adozione in casi particolari
Molestie in famiglia e danni Avvocati Bologna divorzio consensuale – avvocati Bologna separazione consensuale

Convivenza di fatto Avvocati Bologna

L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà avvenire secondo le procedure già regolate dall’ordinamento anagrafico (artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989).

Per la registrazione del contratto di convivenza l’ufficiale anagrafico del comune di residenza dei coniugi, ricevuta copia del contratto di convivenza trasmessa dal professionista, dovrà:

registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.
Contratti di convivenza Avvocati Bologna

I contratti di convivenza, secondo la definizione fornita dalla legge, sono contratti che permettono alle coppie di conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali riguardanti la loro vita in comune.

Riconoscimento figlio naturale Avvocati Bologna

Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici. Se, infatti, manca il riconoscimento non sorgeranno rapporti giuridici tra il figlio ed i suoi genitori a meno che non si agisca giudizialmente per far dichiarare la paternità o la maternità.

È evidente che ha un senso parlare di riconoscimento solo per i figli nati al di fuori del matrimonio e non per quelli legittimi che, come abbiamo visto, acquistano questo loro status automaticamente in presenza delle condizioni previste dalla legge.

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE IX CIVILE

Ordinanza 20 marzo 2014

Osserva

[1]. In via preliminare, deve rilevarsi che, successivamente all’ordine di rinnovazione, le notifiche verso il convenuto si sono perfezionate regolarmente ai sensi del regolamento europeo 1393/2007. E’ versato in atti il riscontro dell’Ufficio inglese da cui risulta che la notifica si è perfezionata mediante inserimento del plico postale nella cassetta delle lettere del destinatario, secondo l’art. 6.3. del c.p.c. di Inghilterra e Wales.

[2]. Nel merito, non è stato possibile attivare un tentativo di conciliazione per l’assenza del marito dal processo. Rispetto a questi, i documenti in atti (tra cui le denunce ai Carabinieri, del 10 marzo 2013 e lo scambio di conversazioni via chat tra le parti) mettono per ora in luce un profilo del padre inidoneo all’esercizio della responsbailità genitoriale: in primo luogo, si tratta di persona del tutto assente dalla via del figlio, …., nato il … 2013 e che ha lasciato alla madre il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario; inoltre, si tratta di persona che, nel conflitto con la moglie, risulta avere utilizzato il figlio come «argomento di scambio», minacciando la madre di una sottrazione dove questa non avesse aderito alle richieste del marito. Su questo sfondo, si proiettano le allegazioni della moglie la quale avrebbe anche subito violenze fisiche da parte del congiunto. In questo contesto, è allo stato evidente la necessità di un affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater c.c. La lontananza del padre (che vive a Londra), la difficoltà nel comunicare con questi (che, di fatto, si rende irreperibile) e l’atteggiamento tenuto con riguardo a moglie e figlio, suggerisce un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido supereslcusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell’art. 337-quater comma III c.c. Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonotante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L’esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.). Nel caso di specie, l’affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (in una età così tenera: appena 1 anno) sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia. Allo stato, inoltre, non può essere data una regolamentazione del diritto di visita dettagliata, poiché l’assenza del padre impedisce di accertare che, come ritenuto dalla madre, la sua persona non sia pericolosa per il minore.

[3]. In ordine ai rapporti economici, va rilevato che il padre del minore risulta avere sua dimora (il luogo dove vive in Londra, anche se non riceve la posta ed ostacola i contatti). E’ anche persona di giovanissima età poiché compirà 23 anni a brevissimo (… 1991). Ne consegue che, valorizzando le potenzialità economiche del padre, deve essere allo stato fissato un obbligo contributivo di euro 250,00 mensili (come richiesti dalla madre). La somma è da intendersi onnicomprensiva con eslcusione delle spese mediche non coperte dal SSN.

Il Tribunale

letto ed applicato l’art. 708 c.p.c.

Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l’obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Affida il figlio minore … (nato il … 2013) in modo esclusivo alla madre. … avrà residenza abituale con la madre, in … alla via .. e collocamento prevalente con la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Dispone che .. provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell’importo di euro 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (Foi).

Dispone che … provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN sostenute nell’interesse della prole.

Dispone che il padre possa vedere il figlio solo su accordi con la madre. E’ dato ricorso al giudice, per una regolamentazione giudiziale di dettaglio.

Nomina giudice istruttore, il dott. Giuseppe Buffone

e Fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data 14 ottobre 2014, ore. …

L’udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, piano …, stanza n. ….

Assegna al ricorrente termine sino al 30 maggio 2014 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163, comma III, n.  2), 3), 4), 5), 6)

Assegna al convenuto termine sino al 30 settembre 2014 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Assegna al ricorrente termine sino al 30 giugno 2014 per la notificazione dell’odierna ordinanza al convenuto

Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost.

Invita le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013).

Manda alla cancelleria per quanto di competenza e la comunicazione del provvedimento

Milano, lì  20/03/2014

Il Presidente f.f.

dott. Giuseppe Buffone