AVVOCATI BOLOGNA: INVESTIMENTO PEDONI ESCLUSIONE RESPONSABILITA’!
QUANDO L’ AUTOMOBILISTA E’ ESENTE DA RESPONSABILITA’ NELL’INVESTIMENTO PEDONE?
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Se una persona muore per condotta illecita altrui , coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, provandone l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell’evento luttuoso che li ha colpiti.
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La Suprema Corte con la sent. dell’11 novembre 2008 n. 26972, ha razionalizzato il concetto di danno da perdita del rapporto parentale: ha ridisegnato i confini del danno non patrimoniale secondo una nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. La Cassazione ha voluto fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (DANNI NON PATRIMONIALI: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”), “svincolando” in modo definitivo il risarcimento del danno non patrimoniale sia dal presupposto del reato sia, soprattutto, dal rigido legame che esso aveva ai soli casi specificamente previsti dalla legge ordinaria. In tal modo il soggetto leso può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di un’ipotesi di reato.
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La Cassazione ha anche affermato “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., n. 907/2018). E’, dunque, necessario verificare volta per volta in cosa sia consistito il legame affettivo poiché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno.